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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 28/11/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1018/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1018/2022 promossa da:
, nato il [...], a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DI BENEDETTO VINCENZO ed elettivamente domiciliato in VIA
PUGLISI 219 95048 SCORDIA contro
, nato il [...], a [...], , rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_2 difeso dall'avv. SANGIORGIO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, N. 13
SCORDIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi il Tribunale Civile di Caltagirone premettendo di detenere, in virtù del preliminare di compravendita stipulato tra il ed il il 22/06/2007, il terreno sito in Scordia in località Pt_1 CP_1 montagna al N.C.T. al foglio 20, particelle 319, 320, 330. Rappresentava di essere stato autorizzato dal promittente venditore ad eseguirne la recensione ed a sistemarne una parte per adibirla a parcheggio ed essendo insorta tra loro una controversia in merito alla libertà da vincoli e trascrizioni pregiudizievoli del fondo promesso in vendita, il aveva citato nel procedimento civile n. Pt_1 CP_1
90100238/2010 RG. Rappresentava, ancora, che il suddetto giudizio si era concluso con sentenza n.
271/2022, con la quale erano state respinte tutte le sue domande ed accolta la domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario spiegata dal con condanna a CP_1 suo carico alla restituzione del predetto fondo ai legittimi proprietari. Avverso la su indicata sentenza di pagina 1 di 3 condanna lui aveva proposto appello e chiedeva, per l'ipotesi di sua soccombenza nel giudizio di appello, con la conferma della sentenza appellata, la condanna del al pagamento di una CP_1 indennità per i miglioramenti apportati nel fondo, quantificati in € 15.000,00, giusta consulenza di parte offerta in comunicazione.
Con comparsa depositata il 24/11/2022, si costituiva il quale, contestata la domanda CP_1 attorea e chiedeva preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'azione come sopra proposta per carenza di interesse ad agire.Nel merito parte convenuta eccepiva che l'attore non era né possessore né terzo ma detentore qualificato del bene oggetto del preliminare, di conseguenza, non era applicabile al caso di specie l'art. 1950 c.c in quanto attribuisce i diritti ivi previsti solo al possessore e, peraltro, è una norma di natura eccezionale che non può essere applicata in via analogica al detentore.
Rappresentava, ancora, che non era neppure applicabile l'art. 936 c.c. poiché postula che l'autore delle opere realizzate sul suolo altrui sia un terzo e tale non può qualificarsi il titolare di un qualsiasi diritto di natura reale o obbligatoria avente ad oggetto il fondo su cui l'opera sia stata eseguita.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI° c.p.c. e depositare le memorie nei modi e termini di legge, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.05.2025, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e si tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di rito per lo scambio delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna in futuro avanzata dal convenuto.
Sul punto, si ritiene doveroso precisare che nel nostro ordinamento accanto al modello generale di condanna, esistono delle condanne per così dire speciali e sono:1) condanne generiche, 2) condanne con riserva delle eccezioni;
3) condanne in futuro.
Tralasciando i primi due tipi di condanne che non riguardano la fattispecie in esame, appare opportuno rilevare che la condanna in futuro, presuppone che vi sia già stato un inadempimento, un obbligo inadempiuto o una pretesa insoddisfatta.
Solo in alcuni casi, del tutto eccezionali, il legislatore consente all'attore di agire in giudizio per chiedere la condanna attuale all'adempimento di una prestazione sottoposta a termine o condizione prima che il termine sia scaduto o la condizione sia realizzata.
Un caso di condanna in futuro caratterizza, ad esempio, il procedimento per convalida di sfratto per finita locazione.Altra ipotesi di condanna in futuro è costituita dall'art. 148 c,c, e riguarda l'ipotesi del concorso dei coniugi nell'adempimento dei doveri verso i figli ed anche il caso di incidenti stradali, in pagina 2 di 3 cui è possibile condannare il responsabile a risarcire i danni patrimoniali futuri, come la ridotta capacità di guadagno dovuta ad un'invalidità permanente, anche se il danno non è ancora concretizzato al momento della sentenza.
La Dottrina e la Giurisprudenza di legittimità negano l'ammissibilità di una condanna in futuro con carattere generale, al di fuori dei casi di carattere tipico e di natura eccezionale espressamente previsti dalla legge (cfr. Ordinanza n. 24819 del 18.08.2023 – Sez. III della Corte di Cassazione, Cass. Civile
Sez. III n. 11603 del 31.05.2005 e Cass. Civ. Sez. III n. 6245 del 25.05.1992).
Nel caso di specie, è stata promossa dall'attore una domanda di condanna in futuro che è fondata su un'obbligazione ancora non sorta e su un inadempimento prefigurato come eventuale e dipendente da altro giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni deve considerarsi fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda attorea avanzata dalla parte convenuta.
Stante la fondatezza dell'eccezione preliminare, non risulta necessario vagliare gli altri motivi della domanda attorea, da intendersi assorbiti nel tenore della presente decisione.
Le spese di lite vengono compensate stante l'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1018/2022, disattesa e respinta ogni contraria istanza, così decide:
Rigetta la domanda promossa da nei confronti di per inammissibilità Parte_1 CP_1 dell'azione e carenza di interesse.
Compensa le spese tra le parti.
Caltagirone, 28.11.2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1018/2022 promossa da:
, nato il [...], a [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. DI BENEDETTO VINCENZO ed elettivamente domiciliato in VIA
PUGLISI 219 95048 SCORDIA contro
, nato il [...], a [...], , rappresentato e CP_1 CodiceFiscale_2 difeso dall'avv. SANGIORGIO GIUSEPPE ed elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, N. 13
SCORDIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 innanzi il Tribunale Civile di Caltagirone premettendo di detenere, in virtù del preliminare di compravendita stipulato tra il ed il il 22/06/2007, il terreno sito in Scordia in località Pt_1 CP_1 montagna al N.C.T. al foglio 20, particelle 319, 320, 330. Rappresentava di essere stato autorizzato dal promittente venditore ad eseguirne la recensione ed a sistemarne una parte per adibirla a parcheggio ed essendo insorta tra loro una controversia in merito alla libertà da vincoli e trascrizioni pregiudizievoli del fondo promesso in vendita, il aveva citato nel procedimento civile n. Pt_1 CP_1
90100238/2010 RG. Rappresentava, ancora, che il suddetto giudizio si era concluso con sentenza n.
271/2022, con la quale erano state respinte tutte le sue domande ed accolta la domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario spiegata dal con condanna a CP_1 suo carico alla restituzione del predetto fondo ai legittimi proprietari. Avverso la su indicata sentenza di pagina 1 di 3 condanna lui aveva proposto appello e chiedeva, per l'ipotesi di sua soccombenza nel giudizio di appello, con la conferma della sentenza appellata, la condanna del al pagamento di una CP_1 indennità per i miglioramenti apportati nel fondo, quantificati in € 15.000,00, giusta consulenza di parte offerta in comunicazione.
Con comparsa depositata il 24/11/2022, si costituiva il quale, contestata la domanda CP_1 attorea e chiedeva preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'azione come sopra proposta per carenza di interesse ad agire.Nel merito parte convenuta eccepiva che l'attore non era né possessore né terzo ma detentore qualificato del bene oggetto del preliminare, di conseguenza, non era applicabile al caso di specie l'art. 1950 c.c in quanto attribuisce i diritti ivi previsti solo al possessore e, peraltro, è una norma di natura eccezionale che non può essere applicata in via analogica al detentore.
Rappresentava, ancora, che non era neppure applicabile l'art. 936 c.c. poiché postula che l'autore delle opere realizzate sul suolo altrui sia un terzo e tale non può qualificarsi il titolare di un qualsiasi diritto di natura reale o obbligatoria avente ad oggetto il fondo su cui l'opera sia stata eseguita.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI° c.p.c. e depositare le memorie nei modi e termini di legge, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.05.2025, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni e si tratteneva la causa in decisione con la concessione dei termini di rito per lo scambio delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna in futuro avanzata dal convenuto.
Sul punto, si ritiene doveroso precisare che nel nostro ordinamento accanto al modello generale di condanna, esistono delle condanne per così dire speciali e sono:1) condanne generiche, 2) condanne con riserva delle eccezioni;
3) condanne in futuro.
Tralasciando i primi due tipi di condanne che non riguardano la fattispecie in esame, appare opportuno rilevare che la condanna in futuro, presuppone che vi sia già stato un inadempimento, un obbligo inadempiuto o una pretesa insoddisfatta.
Solo in alcuni casi, del tutto eccezionali, il legislatore consente all'attore di agire in giudizio per chiedere la condanna attuale all'adempimento di una prestazione sottoposta a termine o condizione prima che il termine sia scaduto o la condizione sia realizzata.
Un caso di condanna in futuro caratterizza, ad esempio, il procedimento per convalida di sfratto per finita locazione.Altra ipotesi di condanna in futuro è costituita dall'art. 148 c,c, e riguarda l'ipotesi del concorso dei coniugi nell'adempimento dei doveri verso i figli ed anche il caso di incidenti stradali, in pagina 2 di 3 cui è possibile condannare il responsabile a risarcire i danni patrimoniali futuri, come la ridotta capacità di guadagno dovuta ad un'invalidità permanente, anche se il danno non è ancora concretizzato al momento della sentenza.
La Dottrina e la Giurisprudenza di legittimità negano l'ammissibilità di una condanna in futuro con carattere generale, al di fuori dei casi di carattere tipico e di natura eccezionale espressamente previsti dalla legge (cfr. Ordinanza n. 24819 del 18.08.2023 – Sez. III della Corte di Cassazione, Cass. Civile
Sez. III n. 11603 del 31.05.2005 e Cass. Civ. Sez. III n. 6245 del 25.05.1992).
Nel caso di specie, è stata promossa dall'attore una domanda di condanna in futuro che è fondata su un'obbligazione ancora non sorta e su un inadempimento prefigurato come eventuale e dipendente da altro giudizio.
Alla luce delle superiori considerazioni deve considerarsi fondata l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda attorea avanzata dalla parte convenuta.
Stante la fondatezza dell'eccezione preliminare, non risulta necessario vagliare gli altri motivi della domanda attorea, da intendersi assorbiti nel tenore della presente decisione.
Le spese di lite vengono compensate stante l'esito del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1018/2022, disattesa e respinta ogni contraria istanza, così decide:
Rigetta la domanda promossa da nei confronti di per inammissibilità Parte_1 CP_1 dell'azione e carenza di interesse.
Compensa le spese tra le parti.
Caltagirone, 28.11.2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
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