Art. 2.
All'onere di L. 150.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di L. 150.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.