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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5482/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
C.F. , con l'Avv. BIUNDO GLORIA Parte_1 C.F._1
e ELEONORA DE RUVO, C.F. , con l'Avv. BIUNDO C.F._2
GLORIA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, premesso: di aver contratto matrimonio civile in Trento (TN) il 16.06.1990, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione matrimoniale è nata a [...] la figlia , in data 05.06.1995, Per_1 economicamente indipendente e non convivente con i genitori;
che la casa coniugale in cui i coniugi hanno vissuto è un immobile di proprietà di entrambi;
che i ricorrenti sono entrambi pensionati ed economicamente indipendenti e dichiarano di non avere alcuna pretesa reciproca in termini economici;
che il rapporto matrimoniale si è deteriorato a causa di incomprensioni caratteriali, facendo venir meno l'affectio coniugalis, che pertanto non consente più di proseguire nell'unione coniugale, tant'è vero che la sig.ra De VO si trasferirà in altro immobile recentemente acquistato;
che per i su esposti motivi è intenzione dei coniugi separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
2. dare atto che la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà nella disponibilità del marito, mentre la moglie si trasferirà in altro immobile recentemente acquistato;
3.dare atto che i coniugi dichiarano di avere in tal modo definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
4.spese della procedura compensate tra le parti.”
Con decreto del 10.12.2024, stante la dichiarazione delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, corredata dalla dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c., il Presidente istruttore assegnava termine di 45 gg per il deposito di note scritte.
Con il deposito di note scritte del 13.12.2024 è stata ribadita la decisione dei coniugi di non volersi riconciliare e sono state confermate le condizioni di separazione indicate nel ricorso.
Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
alla luce degli esiti dell'udienza celebrata nelle forme dell'art. art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022 e tenuto conto del contenuto degli accordi;
p.q.m.
visti gli artt. 158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per oggi effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Pag. 2 di 3 Il Presidente est.
Luciano Spina
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 5482/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
C.F. , con l'Avv. BIUNDO GLORIA Parte_1 C.F._1
e ELEONORA DE RUVO, C.F. , con l'Avv. BIUNDO C.F._2
GLORIA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti, premesso: di aver contratto matrimonio civile in Trento (TN) il 16.06.1990, scegliendo il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione matrimoniale è nata a [...] la figlia , in data 05.06.1995, Per_1 economicamente indipendente e non convivente con i genitori;
che la casa coniugale in cui i coniugi hanno vissuto è un immobile di proprietà di entrambi;
che i ricorrenti sono entrambi pensionati ed economicamente indipendenti e dichiarano di non avere alcuna pretesa reciproca in termini economici;
che il rapporto matrimoniale si è deteriorato a causa di incomprensioni caratteriali, facendo venir meno l'affectio coniugalis, che pertanto non consente più di proseguire nell'unione coniugale, tant'è vero che la sig.ra De VO si trasferirà in altro immobile recentemente acquistato;
che per i su esposti motivi è intenzione dei coniugi separarsi consensualmente alle seguenti condizioni:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati con mutuo rispetto;
2. dare atto che la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà nella disponibilità del marito, mentre la moglie si trasferirà in altro immobile recentemente acquistato;
3.dare atto che i coniugi dichiarano di avere in tal modo definito ogni questione di natura economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente, di essere economicamente autosufficienti e di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione;
4.spese della procedura compensate tra le parti.”
Con decreto del 10.12.2024, stante la dichiarazione delle parti di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, corredata dalla dichiarazione di non volersi riconciliare ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c., il Presidente istruttore assegnava termine di 45 gg per il deposito di note scritte.
Con il deposito di note scritte del 13.12.2024 è stata ribadita la decisione dei coniugi di non volersi riconciliare e sono state confermate le condizioni di separazione indicate nel ricorso.
Il Tribunale, dato atto che tali condizioni non trovano ostacolo nella legge, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
alla luce degli esiti dell'udienza celebrata nelle forme dell'art. art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022 e tenuto conto del contenuto degli accordi;
p.q.m.
visti gli artt. 158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per oggi effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2025
Pag. 2 di 3 Il Presidente est.
Luciano Spina
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