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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 6528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6528 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott. Claudia Ummarino - Giudice rel -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.30219 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno2021 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura a margine del ricorso, dall'Avv. OLIMPIA TURITTO , presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall'Avv. VACCARO LUCA, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE-ricorrente in riconvenzionale
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/12/2021 esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 10.07.1982 con , che dalla unione Controparte_1
coniugale erano nate le figlie ( nata a [...] il [...]) ed Persona_1
( nata a [...] il [...]) maggiorenni, che con decreto di omologa n. Persona_2
2979/2004 del 22.04.2004 il Tribunale di Napoli omologava la separazione consensuale dei coniugi e che dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale non era intervenuta alcuna riconciliazione, e che erano decorsi i termini di legge per richiedere la pronuncia di divorzio.
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio disponendo che alcun mantenimento dovesse essere determinato in favore delle figlie in quanto aveva Per_1
intrapreso una convivenza costituendo autonomo nucleo familiare ed impartiva Per_2
lezioni private e che alcun contributo al mantenimento dovesse essere determinato in favore della resistente in quanto ella lavorava presso uno studio medico.
Costituitasi la resistente impugnando le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto, esponeva che il ricorrente era un ex agente di commercio collocato in pensione, di trovarsi in serie difficoltà economiche con un reddito complessivo annuo di circa 3233,00€ con cui doveva far fronte alle spese ordinarie con l'aiuto dei familiari, di essere invalida al 35% portatrice di patologie cardiache e psichiatriche sin dalla morte di uno dei figli della coppia,
, deceduto nel 2005 a seguito di un incidente in moto, che il ricorrente non aveva mai Per_3 aggiornato l'importo posto a suo carico per il mantenimento secondo gli indici ISTAT, che la casa coniugale, assegnata in separazione alla resistente, era di proprietà di entrambi i coniugi al
50% e che la stessa era abitata dalla resistente unitamente alla figlia che la figlia Per_2
aveva costituito un autonomo nucleo familiare divenendo madre di due Persona_1
bambini e che la figlia sebbene maggiorenne, non avesse ancora raggiunto Per_2
l'indipendenza economica svolgendo unicamente il servizio civile con scadenza a giugno 2022.
Ciò posto la resistente chiedeva pronunciarsi il divorzio con condanna del ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento mensile di 400,00€ di cui 300,00€ per la figlia e 100,00 € per la resistente. Con vittoria delle spese di lite. Per_2
In sede presidenziale comparivano entrambe le parti e, in assenza di provvedimenti urgenti da adottare, la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio. Il giudizio veniva istruito a mezzo di produzione documentale
All'udienza cartolare del 06.05.2025 MUTATO IL Giudice istruttore la causa veniva riservata al Collegio per la decisione avendo, le parti, espressamente rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con decreto di omologa n.2979/2004 del
22.04.2004 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale il 23.02.2004.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
In ordine alle domanda finalizzata al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della resistente , in via gradata, deve evidenziarsi che, essendo già intervenuta tra le parti la separazione consensuale e non essendo il coniuge, una volta dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, più obbligato ai sensi e per gli effetti degli articoli 433 e segg. del codice civile, s'impone una riqualificazione delle stesse come richiesta di assegno divorzile.
Ciò posto, occorre, premettere che, secondo l'orientamento del tutto prevalente dei supremi giudici, condiviso dal collegio, la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, dovendo il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I del 21.02.2008 n. 4424).
In altri termini e, sempre in conformità al citato orientamento (ex plurimis, Cass. Civ.Sez. I del
30.11.2007, n.25010), ritiene il Tribunale che la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, sia indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e/o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlati a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali.
L'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.
La L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come noto, nella parte in cui subordina l'imposizione a carico di un coniuge dell'obbligo di somministrare all'altro un assegno periodico all'inadeguatezza dei mezzi economici di quest'ultimo ed all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, postula un'indagine in ordine alla sufficienza delle risorse di cui il richiedente dispone ad assicurargli la conservazione di un tenore di vita, analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (cfr. Cass., Sez. 1, 15 maggio 2013, n. 11686). Tale giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l'assegno di divorzio deve essere rapportato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, che è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi (Cass. civ. 23442/2013).
In base al riferito criterio, l'assegno, pertanto, pur avendo carattere assistenziale, non presuppone uno stato di bisogno del richiedente, ma la sua inidoneità a conservare, con i suoi soli mezzi, il tenore di vita suddetto, goduto, o godibile, in costanza di matrimonio ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I 26.09.2007 n. 20204).
Secondo l'orientamento del tutto prevalente dei supremi giudici, condiviso dal Collegio ( cfr tra le molte altre Cass. Sez. I 24 marzo 2010 n.7145; Cass. Sez. I 11 aprile 2011 n. 8227), in base alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10,
l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell' assegno.
Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art.
5. Al fine della quantificazione dell' assegno di divorzio, il giudice del merito, pur potendosi avvalere di un raffronto con l' assegno pattuito o giudizialmente fissato nel pregresso regime di separazione, non può e non deve utilizzarlo come parametro vincolante, ma deve attribuirlo e liquidarlo in base ai criteri autonomamente fissati dalla L. 1 dicembre 1970 n. 898, art. 5 data la diversità delle relative discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei due trattamenti, correlate e diversificate situazioni, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.
Ciò premesso, e passando alla disamina della domanda giudiziale, ritiene il Tribunale che la difesa della non abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico, alla CP_1
stregua dei principi sopra esposti.
In primo luogo, deve considerarsi che la resistente non risulta aver provato alcuna circostanza a sostegno della propria domanda, operando un mero riferimento alla conferma di quanto pattuito in sede di separazione consensuale, risalente al 2004.
Ed invero, nulla risulta allegato in riferimento ai redditi percepiti dalla stessa né ai redditi percepiti dal coniuge, nulla risulta depositato in merito al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio e, infine, nulla risulta dedotto in relazione all'apporto dato dalla ricorrente alla formazione del patrimonio familiare.
Al Collegio risulta, conseguentemente, preclusa ogni prognosi "comparativa" sulle ragionevoli aspettative di mantenimento delle condizioni economiche godute durante il matrimonio.
In definitiva, in assenza di prova del tenore di vita in costanza di matrimonio e di una identificazione dei redditi pregressi ed attuali della ricorrente, non è stata accertata l'impossibilità della stessa di produrre, con i suoi soli mezzi, un reddito adeguato alle condizioni economiche godute in costanza di matrimonio.
Medesime considerazioni valgono in merito alla mancanza della prova in riferimento alla rinuncia alle proprie aspettative professionali al fine di contribuire alla crescita professionale ed economica dal coniuge.
Infine, deve rilevarsi come nessuna valenza specifica possa avere il diverso criterio assistenziale o alimentare, atteso che non vi è in atti alcuna deduzione o allegazione sul punto.
• Sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore nata a [...] il Persona_2
30.07.1993
Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla resistente a favore della figlia Per_2
di anni 31, deve pure concludersi nel senso della relativa inaccoglibilità.
Orbene, è noto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma dell'art.337-septies c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo. Ciò posto, i Supremi Giudici
( cfr. Cass. n. 18076/2014) hanno già avuto modo di chiarire che con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica. Secondo la giurisprudenza della Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante cfr. Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006). L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe - come si è espressa la Suprema Corte - in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare
(anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti ( cfr. Cass.
n. 12952/2016).
Applicando i principi suesposti al caso in esame, attesa l'età della figlia, trentuno anni, va escluso il mantenimento a carico del genitore, in ragione del principio di autoresponsabilità ampiamente applicabile al caso di specie, attesa l'età anagrafica della prole.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il dato anagrafico, se corrispondente ad un'età nella quale normalmente il percorso di formazione e di studi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, in assenza di condizioni specifiche- di salute o dovute ad altre contingenze personali- costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole, nel raggiungimento dell'indipendenza economica (cfr. Cassazione ord. n. 38366 del 2021; nello stesso senso Cass. 5/3/18 n. 5088; Cass. 22/06/2016 n.12952).
Pertanto, sia sulla base delle risultanze documentali che in forza degli arrestri giurisprudenziali, la domanda di parte resistente va rigettata.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione attualmente vigente (risultante dalla modifica di cui al D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis in virtù dell'art. 6 di tale decreto) per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio, a quella dell'istruzione e/o trattazione ed a quella decisionale, con riconoscimento dei soli minimi tariffari tenuto conto del carattere essenzialmente documentale dell'istruttoria svolta e della conseguente più ridotta attività difensiva resasi necessaria anche in fase conclusiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il
10.07.1982 (atto n. 198 , parte II , S. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1982 ); • Rigetta le ulteriori domande;
• Condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali in favore della ricorrente, spese liquidate, nella somma di € 3.809,00 oltre al 15%
a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott. Claudia Ummarino - Giudice rel -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.30219 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno2021 , avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura a margine del ricorso, dall'Avv. OLIMPIA TURITTO , presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura a margine della comparsa di risposta, dall'Avv. VACCARO LUCA, presso il quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE-ricorrente in riconvenzionale
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/12/2021 esponeva di aver contratto Parte_1
matrimonio in data 10.07.1982 con , che dalla unione Controparte_1
coniugale erano nate le figlie ( nata a [...] il [...]) ed Persona_1
( nata a [...] il [...]) maggiorenni, che con decreto di omologa n. Persona_2
2979/2004 del 22.04.2004 il Tribunale di Napoli omologava la separazione consensuale dei coniugi e che dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale non era intervenuta alcuna riconciliazione, e che erano decorsi i termini di legge per richiedere la pronuncia di divorzio.
Sulla base di tali circostanze, il ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio disponendo che alcun mantenimento dovesse essere determinato in favore delle figlie in quanto aveva Per_1
intrapreso una convivenza costituendo autonomo nucleo familiare ed impartiva Per_2
lezioni private e che alcun contributo al mantenimento dovesse essere determinato in favore della resistente in quanto ella lavorava presso uno studio medico.
Costituitasi la resistente impugnando le allegazioni di parte ricorrente ritenute infondate in fatto ed in diritto, esponeva che il ricorrente era un ex agente di commercio collocato in pensione, di trovarsi in serie difficoltà economiche con un reddito complessivo annuo di circa 3233,00€ con cui doveva far fronte alle spese ordinarie con l'aiuto dei familiari, di essere invalida al 35% portatrice di patologie cardiache e psichiatriche sin dalla morte di uno dei figli della coppia,
, deceduto nel 2005 a seguito di un incidente in moto, che il ricorrente non aveva mai Per_3 aggiornato l'importo posto a suo carico per il mantenimento secondo gli indici ISTAT, che la casa coniugale, assegnata in separazione alla resistente, era di proprietà di entrambi i coniugi al
50% e che la stessa era abitata dalla resistente unitamente alla figlia che la figlia Per_2
aveva costituito un autonomo nucleo familiare divenendo madre di due Persona_1
bambini e che la figlia sebbene maggiorenne, non avesse ancora raggiunto Per_2
l'indipendenza economica svolgendo unicamente il servizio civile con scadenza a giugno 2022.
Ciò posto la resistente chiedeva pronunciarsi il divorzio con condanna del ricorrente al pagamento di un assegno di mantenimento mensile di 400,00€ di cui 300,00€ per la figlia e 100,00 € per la resistente. Con vittoria delle spese di lite. Per_2
In sede presidenziale comparivano entrambe le parti e, in assenza di provvedimenti urgenti da adottare, la causa veniva rimessa dinanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio. Il giudizio veniva istruito a mezzo di produzione documentale
All'udienza cartolare del 06.05.2025 MUTATO IL Giudice istruttore la causa veniva riservata al Collegio per la decisione avendo, le parti, espressamente rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero concludeva per la pronuncia di divorzio.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda de qua è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con decreto di omologa n.2979/2004 del
22.04.2004 previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale il 23.02.2004.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel triennio anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ex art. 5 L 898/1970.
In ordine alle domanda finalizzata al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della resistente , in via gradata, deve evidenziarsi che, essendo già intervenuta tra le parti la separazione consensuale e non essendo il coniuge, una volta dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, più obbligato ai sensi e per gli effetti degli articoli 433 e segg. del codice civile, s'impone una riqualificazione delle stesse come richiesta di assegno divorzile.
Ciò posto, occorre, premettere che, secondo l'orientamento del tutto prevalente dei supremi giudici, condiviso dal collegio, la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, dovendo il giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale (ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I del 21.02.2008 n. 4424).
In altri termini e, sempre in conformità al citato orientamento (ex plurimis, Cass. Civ.Sez. I del
30.11.2007, n.25010), ritiene il Tribunale che la determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, sia indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e/o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlati a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali.
L'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.
La L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, come noto, nella parte in cui subordina l'imposizione a carico di un coniuge dell'obbligo di somministrare all'altro un assegno periodico all'inadeguatezza dei mezzi economici di quest'ultimo ed all'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, postula un'indagine in ordine alla sufficienza delle risorse di cui il richiedente dispone ad assicurargli la conservazione di un tenore di vita, analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto (cfr. Cass., Sez. 1, 15 maggio 2013, n. 11686). Tale giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente l'assegno di divorzio deve essere rapportato al tenore di vita goduto durante il matrimonio, che è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi (Cass. civ. 23442/2013).
In base al riferito criterio, l'assegno, pertanto, pur avendo carattere assistenziale, non presuppone uno stato di bisogno del richiedente, ma la sua inidoneità a conservare, con i suoi soli mezzi, il tenore di vita suddetto, goduto, o godibile, in costanza di matrimonio ( cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I 26.09.2007 n. 20204).
Secondo l'orientamento del tutto prevalente dei supremi giudici, condiviso dal Collegio ( cfr tra le molte altre Cass. Sez. I 24 marzo 2010 n.7145; Cass. Sez. I 11 aprile 2011 n. 8227), in base alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5 come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10,
l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell' assegno.
Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art.
5. Al fine della quantificazione dell' assegno di divorzio, il giudice del merito, pur potendosi avvalere di un raffronto con l' assegno pattuito o giudizialmente fissato nel pregresso regime di separazione, non può e non deve utilizzarlo come parametro vincolante, ma deve attribuirlo e liquidarlo in base ai criteri autonomamente fissati dalla L. 1 dicembre 1970 n. 898, art. 5 data la diversità delle relative discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei due trattamenti, correlate e diversificate situazioni, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione.
Ciò premesso, e passando alla disamina della domanda giudiziale, ritiene il Tribunale che la difesa della non abbia adeguatamente assolto l'onere probatorio a suo carico, alla CP_1
stregua dei principi sopra esposti.
In primo luogo, deve considerarsi che la resistente non risulta aver provato alcuna circostanza a sostegno della propria domanda, operando un mero riferimento alla conferma di quanto pattuito in sede di separazione consensuale, risalente al 2004.
Ed invero, nulla risulta allegato in riferimento ai redditi percepiti dalla stessa né ai redditi percepiti dal coniuge, nulla risulta depositato in merito al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio e, infine, nulla risulta dedotto in relazione all'apporto dato dalla ricorrente alla formazione del patrimonio familiare.
Al Collegio risulta, conseguentemente, preclusa ogni prognosi "comparativa" sulle ragionevoli aspettative di mantenimento delle condizioni economiche godute durante il matrimonio.
In definitiva, in assenza di prova del tenore di vita in costanza di matrimonio e di una identificazione dei redditi pregressi ed attuali della ricorrente, non è stata accertata l'impossibilità della stessa di produrre, con i suoi soli mezzi, un reddito adeguato alle condizioni economiche godute in costanza di matrimonio.
Medesime considerazioni valgono in merito alla mancanza della prova in riferimento alla rinuncia alle proprie aspettative professionali al fine di contribuire alla crescita professionale ed economica dal coniuge.
Infine, deve rilevarsi come nessuna valenza specifica possa avere il diverso criterio assistenziale o alimentare, atteso che non vi è in atti alcuna deduzione o allegazione sul punto.
• Sulla domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento in favore nata a [...] il Persona_2
30.07.1993
Quanto alla richiesta di mantenimento avanzata dalla resistente a favore della figlia Per_2
di anni 31, deve pure concludersi nel senso della relativa inaccoglibilità.
Orbene, è noto che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma dell'art.337-septies c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma il genitore che agisca nel confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, in quanto condizione legittimante l'azione ed oggetto di un accertamento giudiziale che può essere compiuto, in caso di contestazione, mediante presunzioni desumibili dai fatti che l'attore ha l'onere di introdurre nel processo. Ciò posto, i Supremi Giudici
( cfr. Cass. n. 18076/2014) hanno già avuto modo di chiarire che con analoghe modalità può essere accertato il venir meno del diritto al mantenimento, qualora il figlio, abusando di quel diritto, tenga un comportamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro (ovvero di colpevole negligenza nel compimento del corso di studi intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell'indipendenza economica. Secondo la giurisprudenza della Corte, il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento è tenuto a provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (tra le tante cfr. Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006). L'onere della prova ben può essere assolto, anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione. Naturalmente, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe - come si è espressa la Suprema Corte - in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (v. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). Il giudice di merito non può prefissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento ed il genitore obbligato è tenuto ad allegare e, ove sia contestato, a dimostrare
(anche in via presuntiva) di aver posto il figlio nelle condizioni di raggiungere l'indipendenza economica, sfruttando al meglio le capacità e le competenze acquisite a conclusione del percorso formativo compiuto (ove compiuto) in sintonia con le sue aspirazioni e attitudini. L'avanzare dell'età non può, tuttavia, essere ininfluente, concorrendo a conformare l'onere della prova gravante sull'obbligato nella forma di una crescente incidenza del ricorso alla prova per presunzioni e alla valutazione critica (prova logica) di condotte stabilmente non più dirette verso il raggiungimento degli obiettivi di competenza professionale o tecnica prescelti al fine di raggiungere un'autonomia reddituale con essi coerente. Con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole. La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età costituiscono un altro elemento probatorio rilevante. Ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto. Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto, ex art. 147 c.c., delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società. La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti ( cfr. Cass.
n. 12952/2016).
Applicando i principi suesposti al caso in esame, attesa l'età della figlia, trentuno anni, va escluso il mantenimento a carico del genitore, in ragione del principio di autoresponsabilità ampiamente applicabile al caso di specie, attesa l'età anagrafica della prole.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il dato anagrafico, se corrispondente ad un'età nella quale normalmente il percorso di formazione e di studi è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, in assenza di condizioni specifiche- di salute o dovute ad altre contingenze personali- costituisce un indicatore forte di inerzia colpevole, nel raggiungimento dell'indipendenza economica (cfr. Cassazione ord. n. 38366 del 2021; nello stesso senso Cass. 5/3/18 n. 5088; Cass. 22/06/2016 n.12952).
Pertanto, sia sulla base delle risultanze documentali che in forza degli arrestri giurisprudenziali, la domanda di parte resistente va rigettata.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e s.m.i., nella versione attualmente vigente (risultante dalla modifica di cui al D.M. n. 147/2022, applicabile ratione temporis in virtù dell'art. 6 di tale decreto) per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio, a quella dell'istruzione e/o trattazione ed a quella decisionale, con riconoscimento dei soli minimi tariffari tenuto conto del carattere essenzialmente documentale dell'istruttoria svolta e della conseguente più ridotta attività difensiva resasi necessaria anche in fase conclusiva
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il
10.07.1982 (atto n. 198 , parte II , S. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1982 ); • Rigetta le ulteriori domande;
• Condanna alla rifusione delle spese Controparte_1 processuali in favore della ricorrente, spese liquidate, nella somma di € 3.809,00 oltre al 15%
a titolo di rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.Raffaele Sdino