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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
r.g. 46/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 14.05.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 46/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. DI SOMMA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO ANTONIO ( ); avv. LAMBERTI MARIA C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( - Controparte_1 P.IVA_1 avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 07.01.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n.
40020240005168700000 notificato in data 28.11.2024, a mezzo del quale
CP_ l aveva intimato il pagamento della somma di € 4.871,52 per l'omesso versamento dei contributi per la Gestione Commercianti relativi al periodo intercorso dal 12/2021 al 12/2023. Eccepiva, in particolare, l'assenza dei presupposti di legge per l'iscrizione d'Ufficio nella predetta gestione, essendosi limitata a espletare compiti di amministratrice della società
senza partecipare al lavoro aziendale con carattere di Parte_2 abitualità e prevalenza e senza percepire emolumento alcuno.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 25.03.2025, concludendo come in atti.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di decadenza ex art. 24
d.lgs. 46/99, atteso che, come dedotto in ricorso e come comprovato dallo stesso istituto attraverso il deposito dell'avviso di ricevimento del plico,
l'AVA impugnato è stato notificato il giorno 28.11.2024 e l'odierna opposizione è stata depositata il giorno 07.01.2025 ovvero l'ultimo giorno utile per impedire la suddetta decadenza. CP_ Quanto al ne bis in idem, l'eccezione sollevata dall di esistenza di una precedente statuizione giudiziaria intercorsa tra le parti (n. 717/24) e avente a oggetto un periodo parzialmente coincidente con quello sottoposto alla cognizione del decidente con la presente lite (12/2021-
12/2022), più che rendere inammissibile il ricorso rende illegittimo l'avviso di addebito, il quale duplica impropriamente la pretesa contributiva avanzata verso la parte ricorrente. Invero, dalla lettura dell'AVA n.
40020240005168700000 si evince che vengono nuovamente richiesti all'attore i contributi (oltre che le sanzioni) per i periodi relativi a dicembre
2021 e a ottobre-dicembre 2022 che già dovevano ritenersi coperti dalla precedente sentenza.
Ne deriva, per ciò solo, l'annullamento dell'AVA e la necessità di scrutinare unicamente la debenza contributiva del 2023, ancora sub iudice.
Venendo al merito, come già asserito nella precedente sentenza, l'art. 1 comma 203 della l. 662/96 espressamente prevede che “l'obbligo di
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iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Il successivo comma 208 ha aggiunto che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla iscrizione Controparte_1 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente”.
Di contro, la l. 335/95, all'art. 2 comma 26, ha sancito che “a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita CP_ Gestione separata, presso l' , e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni…” ovvero, nel caso di specie, coloro che percepiscono “redditi
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derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica”.
Degno di nota, infine, è il dl 31 maggio 2010, n. 78, il cui art. 12, comma 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, ha previsto, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica che “la l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni CP_ dell' . Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della l. n. 662 del
1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995,
n. 335, art. 2, comma 26” (norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 15/2012).
Il thema decidendum risiede, dunque, sulla portata della lettera c) del comma 203 cit., ossia se l'amministratore di società (i cui redditi vanno comunque assoggettati alla gestione separata ex lege 335/95) debba o meno essere iscritto anche nella diversa “gestione commercianti” ove si riscontri che lo stesso “partecipi(no) personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”.
Orbene, va rilevato, in primo luogo, che condivisa e recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996 (Cass. S.U. n.
17076/11); pertanto, l'esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, di artigiani, ovvero di coltivatori diretti in contemporaneo allo svolgimento di attività autonoma, per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, impone, ai fini della doppia iscrizione, l'effettiva
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"coesistenza" delle due distinte attività (quali il commercio e l'amministrazione societaria), ognuna delle quali dev'essere valutata, ai fini della sussistenza degli obblighi contributivi, secondo gli ordinari criteri, non applicandosi il parametro dell'attività "prevalente" di cui all'art. 1, comma
208, della legge n. 662 del 1996 (Cass. n. 873/16). Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo come l'amministratore, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa (Cass. n. 9803/12).
In definitiva, l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso CP_ l' , non fa scattare il criterio dell'”attività prevalente”; rimangono, quindi, attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio “semplificante” (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris, per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa - quella "prevalente" - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale.
Ciò premesso e dovendosi necessariamente attenere ai “normali criteri” per la valutazione della iscrizione nella gestione commercianti, a parere del decidente il presupposto per la iscrizione in detta gestione del socio di s.r.l. non può più essere anche quello della gestione piena ed esclusiva dell'impresa (amministratore unico o legale rapp.te) di cui alla lettera b) cit., ma solo ed esclusivamente quello di cui alla successiva lettera c), ossia che si eserciti effettivamente l'attività commerciale e, quindi, che vi sia una partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
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Ai fini, dunque, di tale ulteriore obbligo contributivo è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, unitamente alla sussistenza degli elementi di abitualità e professionalità della prestazione lavorativa in favore dell'azienda, accertamento che deve essere effettuato tenendo conto che l'ente previdenziale è gravato della prova dei fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (Cass. n. 23600/09). Del resto, degno di nota è l'arresto giurisprudenziale secondo cui nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore (cfr. Cass. n. 3835/16; nello stesso senso, Cass. n. 2665/21).
Sotto quest'aspetto, può assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova, anche presuntiva, del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa;
l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori;
la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti - si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11685/12). Peraltro, la locuzione usata dal legislatore
(partecipazione al “lavoro aziendale”) va intesa necessariamente in senso ampio, ovvero non solo con riferimento ad attività meramente esecutive/operative, ma anche di concetto o di organizzazione e direzione;
sul punto, condivisa giurisprudenza di legittimità ha statuito che “per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto
l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa,
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ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. 5360/12). Ma, ad ogni modo, secondo la condivisibile opinione della Corte Regolatrice, comunque è necessario “l'accertamento della partecipazione personale del soggetto al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa, essendo pacifico che, in caso di verifica della insussistenza di tale elemento, mancando i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, non si porrà alcuna questione relativamente alla contribuzione concorrente relativa a detta attività ed a quella di amministratore, sussistendo l'obbligo di iscrizione del ricorrente esclusivamente alla gestione separata” (cfr.
Cass. 10566/15).
Tornando al caso che qui occupa, come già asserito nella precedente statuizione e tenuto conto che, dagli atti e dalle deduzioni delle parti, non emergono elementi fattuali di natura diversa, l'esistenza di circostanze quali l'essere la società una piccola impresa di soli due soci (di cui Parte_1
ha il 20% delle quote) e avere detta società nessun addetto alle
[...] proprie dipendenze, faccia in concreto ragionevolmente deporre per una fattiva ingerenza dell'amministratrice ricorrente nel ciclo produttivo aziendale, ossia nel commercio all'ingrosso di calzature, tenuto anche conto che l'azienda ha una unità immobiliare per l'esercizio dell'impresa e che la visura indica un unico addetto indipendente, che deve individuarsi nella figura del gestore, così come del tutto irrilevante si presenta la circostanza che la parte attrice non abbia percepito alcun compenso, mentre il capitolato “vero che non ha mai svolto alcuna Parte_1 attività oltre alla consueta amministrazione della società”, oltre a essere di tenore negativo e indeterminato, non chiarisce chi si sia in concreto occupato del lavoro aziendale, atteso che nessun lavoratore subordinato risulta essere stato occupato nel periodo in contestazione.
Va, quindi, annullato l'avviso di addebito impugnato e la parte ricorrente condannata al pagamento della minor somma costituita dalla contribuzione omessa per l'anno 2023, oltre alle sanzioni per omesso versamento, che possono essere agevolmente desunte dallo stesso AVA in
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quanto coerenti con i minimali contributivi e non espressamente contestate e sono pari a € 3.612,06, oltre ulteriori accessori di legge dalla pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo.
Spese compensate per reciproca soccombenza.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 40020240005168700000 e condanna la parte ricorrente al CP_ pagamento, in favore dell , della minor somma di € 3.612,06, oltre accessori come in parte motiva, a titolo di contribuzione alla Gestione
Commercianti per l'anno 2023;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 14.05.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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