Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/12/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01220/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00846/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 846 del 2025, proposto da
Marvin Industrie Turistiche S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Belvedere, Marco Celant, Matteo Peverati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna, Cagliari, sez. II, 4 febbraio 2025, n. 74; nonché
per la declaratoria di nullità
dell’atto del 17 giugno 2025 (prot. 17/06/2025.0034593), emesso dal Comune di Arzachena; oppure in subordine
per l’annullamento
del medesimo atto del 17 giugno 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 74/2025, già passata in giudicato, mediante la quale questo T.A.R., in accoglimento delle domande proposte, ha annullato il provvedimento con il quale il Comune di Arzachena aveva dichiarato la sua decadenza dal P.U. n. 659/2021;
- la ricorrente, a sostegno del ricorso, ha evidenziato di avere presentato, in data 17 giugno 2025, apposita istanza al Comune di Arzachena “al fine di ottenere i dovuti chiarimenti in merito alla procedura da seguire per il recupero del volume autorizzato dal PU 659/21 pari a 13.605,56 mc” , confermando il proprio interesse alla realizzazione del progetto di cui al citato P.U. n. 659/2021, rispetto al quale illegittimamente il Comune aveva dichiarato la sua decadenza. Tuttavia, l’Amministrazione comunale ha dato riscontro all’istanza evidenziando come “[…] ad oggi non sussistono i presupposti per ripristinare l’efficacia del Provvedimento Unico n° 659/2021 e dei relativi effetti”, in quanto “la volumetria autorizzata nell’ambito del PU 659/2021, pari a 13.605,56 m3, era comprensiva di un bonus volumetrico del 25%, pari a 2.536,98 m3, ottenuto ai sensi dell’art. 31 del Capo I della L.R. 08/2015 aggiornato ai sensi della L.R. 1/2021”; con successivo Provvedimento Unico n°450/2024 (Pratica Suape CU 7 739956), avente come oggetto il ‘Progetto di ristrutturazione con ricostruzione di un edificio demolito in località Pantogia’, si autorizzava una volumetria complessiva di 12.537,26 m3; - con variante in corso d’opera di cui alla pratica Suape CU 843127, autorizzata con PU 138/2025, la volumetria totale veniva ridotta a 12.527,24 m3; - ai sensi dell’art. 9-bis del DPR 380/2001 aggiornato ai sensi del decreto-legge n. 69 del 2024 convertito dalla legge n. 105 del 2024, ‘Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali; -lo stato legittimo dell’immobile in questione è pertanto quello sancito dal PU 450/2024 e dalla successiva variante di cui al PU 138/2025, che ha determinato una volumetria di 12.527,24 m3; - la proposta progettuale autorizzata con PU 659/2021 risulta dunque a tutti gli effetti superata dal conseguimento dei successivi titoli edilizi ” (nota 17 giugno 2025);
- la ricorrente agisce in questa sede per l’ottemperanza del suddetto provvedimento giurisdizionale, nonché per la declaratoria di nullità (o, in subordine, l’annullamento) dell’atto del 17 giugno 2025, con cui l’Amministrazione comunale ha manifestato le ragioni ostative al recupero della volumetria prevista dall’originario P.U.;
- l’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio per resistere all’accoglimento del ricorso, ribadendo in buona sostanza le ragioni esposte nella nota del 17 giugno 2025;
- all’udienza camerale del 17 dicembre 2025, il procuratore della ricorrente ha eccepito l’inammissibilità dei documenti, uniti in un unico file pdf con la memoria di replica depositata dall’Amministrazione comunale in data 5 dicembre 2025. All’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso sia fondato nei termini di seguito esposti;
- preliminarmente, debbano essere dichiarati inammissibili i documenti uniti alla memoria di replica da parte dell’Amministrazione comunale, trattandosi di un deposito documentale effettuato in violazione dei termini dimidiati di cui all’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.;
- con la sentenza n. 74/2025 questo T.A.R. abbia ripristinato, nella sfera giuridica della ricorrente, gli effetti derivanti dal P.U. n. 659/2021 da cui era stata illegittimamente dichiarata decaduta;
- conseguentemente la nota del 17 giugno 2025 sia effettivamente affetta da nullità per violazione del giudicato, nella parte in cui l’Amministrazione comunale ha statuito che “[…] non sussistono i presupposti per ripristinare l’efficacia del P.U. n. 659/2021” , atteso che tale efficacia è stata ripristinata quale conseguenza automatica della pronuncia di questo T.A.R., con la conseguenza che su tale profilo l’Amministrazione non poteva più esprimersi discrezionalmente;
- a ben vedere, le ragioni ostative enucleate dall’Amministrazione comunale, rappresentate dal successivo ottenimento di titoli autorizzativi asseritamente incompatibili con il permesso originario, perdono di rilevanza a fronte della volontà manifestata dalla ricorrente di dare esecuzione al P.U. 659/2021, non spettando all’Amministrazione il compito di svolgere calcoli di convenienza/opportunità per la ricorrente di realizzare nuovamente un progetto non compatibile con lo stato attuale dei lavori, salvo che non sia in grado di enucleare le ragioni di pubblico interesse che ostacolino la realizzazione del progetto originario;
- nel caso concreto, tali ragioni non siano state enucleate, essendosi l’Amministrazione limitata ad affermare la non compatibilità dello stato di fatto con il permesso originario e l’impossibilità consequenziale di ripristinare gli effetti del P.U. n. 659/2021;
- pertanto, il ricorso possa essere accolto nei limiti esposti e per il caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente decisione, potrà essere nominato un commissario ad acta ;
- le spese seguano la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Arzachena di dare esecuzione alla sentenza n. 74/2025 riconoscendo la perdurante efficacia del P.U. n. 659/2021;
- dichiara la nullità della nota comunale del 17 giugno 2025.
Condanna l’Amministrazione a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TO RU |
IL SEGRETARIO