Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 04/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00344/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00839/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 839 del 2022, proposto da
IZ CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giampaolo Bacicchi, Chiara Chessa e Eleonora Barbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Silvano Imbriaci, Antonella Francesca Paola Micheli e Ilario Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Provinciale di Chieti, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto del ricorrente alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis , d.l. 21 settembre 1987 n. 387, e 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66;
per la condanna
dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento delle somme dovute al ricorrente all'esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis , d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell'effettivo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e viste le conclusioni delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente - già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato a riposo a domanda - chiede l’accertamento del diritto alla maggiorazione di sei scatti stipendiali nel calcolo del trattamento di fine servizio lui spettante, come previsto dall’art. 6 bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, da leggersi in combinato disposto con l’art. 1911, comma 3 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare).
Il ricorrente chiede quindi la condanna dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (di seguito anche solo INPS) alla determinazione del trattamento di fine servizio previa attribuzione del suddetto beneficio e al pagamento delle somme ancora dovute, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto a quello dell’effettivo pagamento.
2. Si è costituito in giudizio l'INPS che ha chiesto, innanzi tutto, l'integrazione del contraddittorio - ai sensi dell'art. 49 c.p.a. - nei confronti del Ministero della Difesa, da considerarsi quale soggetto coobbligato all’erogazione dell’indennità di buonuscita in ragione dell’inscindibile collegamento sussistente tra detto credito e il rapporto di lavoro subordinato con lo Stato.
Nel merito, l'INPS sostiene che l’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 troverebbe applicazione per il solo personale appartenente alla Polizia di Stato, purché collocato a riposo su domanda presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le anzianità previste dalla medesima norma (55 anni di età e 35 anni di servizio utile).
Per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri dovrebbe invece trovare applicazione la disposizione speciale di cui all’art. 1, comma 15 bis (come sostituito dall’art. 11 della l. n. 231/1990) del d.l. n. 379/1987, contenente “Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato”, che non prevede l’applicazione del beneficio dei sei scatti stipendiali in caso di dimissioni volontarie.
Secondo l’Amministrazione resistente, inoltre, stante la persistente vigenza della norma speciale appena richiamata, la disposizione di cui all’art. 1911, comma 3 del d.lgs. n. 66/2010 invocata da parte ricorrente a sostegno delle proprie pretese – secondo cui “al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472” – costituirebbe un mero difetto di coordinamento legislativo e non assumerebbe perciò alcuna rilevanza ai fini dell’accoglimento della domanda formulata.
Ritiene ancora l’INPS che nella fattispecie dovrebbe in ogni caso applicarsi la disciplina normativa sopravvenuta di cui al d.lgs. n. 165/1997, avente ad oggetto l’armonizzazione del regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego; l’art. 4, comma 4 del testo normativo richiamato, infatti, pur ammettendo l’attribuzione dei sei scatti stipendiali per il calcolo della base pensionabile anche del personale cessato dal servizio a domanda, porrebbe quale condizione per l’attribuzione di tale beneficio la corresponsione, da parte dell’interessato, della contribuzione previdenziale restante; circostanza non verificatasi nel caso di specie.
L’INPS osserva poi che il ricorrente sarebbe comunque decaduto dal diritto al beneficio richiesto poiché, in base all’art. 6 bis cit., avrebbe dovuto presentare la domanda di collocamento a riposo entro e non oltre il termine perentorio del 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate l’anzianità anagrafica e quella di servizio.
In ultimo, l’INPS contesta che il ricorrente, alla data di cessazione dal servizio, possedesse una qualifica rientrante tra quelle previste dalla norma invocata per l’applicabilità del beneficio richiesto.
Nell'ipotesi di accertamento del diritto rivendicato dal ricorrente, l'INPS chiede, in via subordinata, che non gli sia riconosciuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6 della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36 della legge n. 724 del 1994.
3. Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere respinta la richiesta dell'INPS di disporre la chiamata in giudizio del Ministero della Difesa, Amministrazione presso la quale il ricorrente ha prestato servizio.
Difatti, secondo l’oramai consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa in materia, l'unico soggetto obbligato a corrispondere l'indennità di buonuscita è il competente ente previdenziale. Il fatto che il Ministero debba eventualmente partecipare al procedimento amministrativo volto alla definizione della buonuscita attraverso l’invio di dati attinenti all’anzianità di servizio e alla posizione economica del lavoratore non incide in alcun modo sulla legittimazione a partecipare al giudizio, ma rileva esclusivamente nei rapporti interni di collaborazione fra i due enti (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., 19 agosto 2022, n. 926 e giurisprudenza ivi citata).
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Le questioni sottoposte all’esame del Collegio - attinenti alla corretta individuazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio - sono state oggetto di innumerevoli pronunce del giudice amministrativo, ai cui principi si intende in questa sede fare riferimento, ai sensi dell’art. 88, comma 2 c.p.a. (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10836; Id., 18 aprile 2023, n. 3906; Id., 20 marzo 2023, n. 2824).
2.1. Al fine di fornire il quadro normativo di riferimento, va innanzi tutto rammentato che con l'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (poi abrogato dall'art. 2268, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare) sono stati attribuiti ai generali ed ai colonnelli della Guardia di finanza nella posizione di "a disposizione", all'atto della cessazione dal servizio, "sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante", in luogo della promozione.
Detto meccanismo è stato esteso a tutti gli ufficiali dall'art. 32, comma 9 bis della legge 19 maggio 1986, n. 224 (a sua volta abrogato dall'art. 67, comma 3, del d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69) quale facoltà che gli stessi possono esercitare a determinate condizioni. In particolare, essi possono chiedere, in luogo della promozione attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, l'attribuzione dei sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita ("A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita").
2.2. Ai sensi dell'art. 1, comma 15 bis , del d.l. 16 settembre 1987, n. 379 - introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987, n. 468 e sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 - l'attribuzione di sei scatti ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita è stata estesa "ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati", ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione pertanto dell'ipotesi di cessazione dal servizio a domanda.
Mentre l'art. 1, comma 15 bis , da ultimo richiamato, non è stato espressamente abrogato dal d.lgs. n. 66/2010, lo è stato l'art. 11 della l. n. 231/1990 che, come visto, lo ha integralmente novellato.
A tal proposito si deve tuttavia escludere, contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, che l'abrogazione di una disposizione che ne novella una precedente faccia rivivere quest'ultima nella sua versione originaria.
Come affermato dalla giurisprudenza predominante, infatti, "si deve ritenere che il c.o.m., nell'abrogare l'art. 11 legge n. 231/1990, abbia inteso abrogare anche l'art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987. Sicché non è più in vigore la norma contenuta nell'art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, che limita l'applicazione dell'istituto de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. La reviviscenza infatti, richiamata dalla difesa dell'Inps a proposito della norma contenuta nell'art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, in base alla quale una norma cronologicamente abrogata riprende a esplicare effetti al venir meno del fatto o dell'atto che ne ha determinato l'abrogazione, è istituto di carattere eccezionale" (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., 9 marzo 2023, n. 209, nonché Cons. Stato, sez. II, 21 marzo 2023, n. 2883).
In altri termini, la vigenza di una regolamentazione espressa da un atto normativo basta ad escludere, quantomeno per incompatibilità, che possa esserci spazio per il ripristino della normativa precedente sulla stessa materia, poiché in base al criterio cronologico l'interprete dovrà preferire sempre la norma più recente e, di conseguenza, considerare abrogata quella più antica.
Anche la Corte costituzionale, con riguardo all’abrogazione referendaria, ma utilizzando argomentazioni applicabili anche all’odierna fattispecie, ha confermato il suddetto orientamento, ammettendo eccezionalmente la reviviscenza quando essa sia desumibile da una volontà certa e indiscutibile del legislatore, come nel caso di doppia mera abrogazione, non ravvisabile nella fattispecie in controversia (Corte cost., 24 gennaio 2012, n. 13).
2.3. Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, la nozione di forze di polizia utilizzata nell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 è ampia e va interpretata anche in ragione della peculiare funzione del testo normativo nell’ambito del quale la stessa si colloca che, come chiarito nell’art. 1, è finalizzato all’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e all'allora distinto Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
Quest’ultima norma, peraltro, è richiamata espressamente nel precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, proprio per individuare l’esatta portata della nozione di forze di polizia che si ritrova anche nell’art. 6 bis che può, pertanto, parimenti interpretarsi alla luce di tale disposizione.
A ciò si aggiunga, in ultimo, che il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l'estensione con l'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987) si applica "al personale dei ruoli della Polizia di Stato" (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all'ordinamento civile e appartenenti all'ordinamento militare, sicché anche l'ambito di applicazione soggettivo delle norme non può che comprendere gli appartenenti a tutte le forze di polizia.
2.4. Quanto all'ambito oggettivo di applicazione dell’art. 6 bis , esso è delineato da una duplice previsione.
Ai sensi del comma 1 sono attribuiti, "ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita", e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ("del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 l. n. 668/1986, art. 2 commi 5-6-10 e art. 3 commi 3 e 6 del presente decreto") al personale "che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto".
Il comma 2 estende l'attribuzione dei sei scatti "al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile", con la precisazione che "la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990".
2.5. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 - che ha introdotto misure volte all’armonizzazione del regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego - ha previsto l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, che riguarda l'importo della pensione.
Segnatamente, al comma 1, con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda; e al comma 2, con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ponendo in questo caso, come condizione, il preventivo pagamento della contribuzione previdenziale restante, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.
La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che la norma citata attiene esclusivamente al calcolo della base pensionabile e non anche alla attribuzione del beneficio dei sei scatti stipendiali per il calcolo del trattamento di fine servizio ex art. 6 bis , come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e dal riferimento all'articolo 13 del d.lgs. n. 503/1992, che riguarda, appunto, il solo importo della pensione.
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica, pertanto, il regime di calcolo del trattamento di fine servizio in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 (cfr., tra le molte, Cons. Stato, sez. II, 22 novembre 2023, n. 9997).
2.6. In siffatto quadro normativo complessivo si colloca e trova la propria ragion d’essere anche la previsione di cui all’art. 1911, comma 3 del d.lgs. n. 66/2010, invocata da parte ricorrente a sostegno delle proprie pretese.
Detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all'interno del Codice dell'ordinamento militare, dispone, con riferimento all'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che "continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472" ai soli fini del trattamento di fine rapporto (così la rubrica dell'articolo).
Il Codice dell'ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo il suo ambito di applicazione), il regime in vigore per il calcolo dell'indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell'art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all'ordinamento militare, sia gli appartenenti all'ordinamento civile delle forze di polizia.
2.7. Va altresì respinta l’eccezione formulata dall’INPS in ordine alla intervenuta decadenza del ricorrente dal diritto di chiedere l’attribuzione del beneficio per mancato rispetto del termine di cui all’art. 6 bis , comma 2 cit., ove si prevede che la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità.
Anche sul punto, infatti, si ritiene di dover aderire al chiaro orientamento espresso in numerose pronunce del Consiglio di Stato che, riformando decisioni di senso contrario del giudice amministrativo di primo grado (anche di questo Tribunale), hanno escluso la natura perentoria del termine indicato nella norma citata (cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2986 in riforma di T.A.R. CA, sez. I, 30 maggio 2022, n. 735).
Sotto un primo profilo si osserva, infatti, che lo stesso non è espressamente indicato come decadenziale.
Dal punto di vista sistematico, inoltre, la norma va letta all'interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del successivo comma 3, che recita "I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda...".
Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo, costituendo piuttosto un onere per l'interessato, che incide sulla tempistica di soddisfazione dell'aspettativa di collocamento a riposo del medesimo.
Il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato nemmeno una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette). Il già richiamato comma 3 lascia intendere infatti che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell'istanza.
Neppure può considerarsi che "la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno incida esclusivamente sull'attribuzione dei sei scatti ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, dal momento che non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che sarebbe riservata a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le condizioni di anzianità, che si gioverebbero dell'attribuzione dei sei scatti, rispetto a coloro che la presentano nelle annualità successive (essendo quindi collocati a riposo entro il successivo primo gennaio), che non si gioverebbero di detta attribuzione. Sicché solo una norma chiara nel senso della natura decadenziale del termine potrebbe fondare una diversità di trattamento non passibile di interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che "le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali" (Corte cost., sentenza 22 ottobre 1996 n. 356 e ordinanza 19 giugno 2019 n. 151)" (cfr. C.G.A.R.S., n. 209/2023 cit. e Cons. Stato, sez. II, n. 2883/2023 cit.).
Quindi, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità "non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
2.8. Infine, non merita accoglimento nemmeno l’argomentazione difensiva svolta dall’INPS in ordine al mancato possesso, da parte del ricorrente, di una delle qualifiche rientranti in quelle espressamente previste dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987.
Ed invero, il riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio spetta anche al dipendente che non ha ricoperto ruoli apicali, stante l’espresso riferimento dell’art. 6 bis , non solo a commissari, ma anche, tra gli altri, agli “ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti”, ossia a tutte le qualifiche della Polizia di Stato, a partire da quelle più basse.
Inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 629 e ss. del d.lgs. n. 66/2010 consentono di stabilire l’esatta corrispondenza dei gradi militari posseduti dal ricorrente con le qualifiche degli appartenenti a forze di polizia ad ordinamento civile.
3. In conclusione, al ricorrente va riconosciuto il diritto ad ottenere il calcolo del trattamento di fine servizio con attribuzione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna dell’INPS alla corresponsione della somma così determinata o della differenza che risulterà rispetto a quanto già liquidato.
Su tali somme, come rilevato dall'INPS, dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 (cfr. Cass. Civ., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
4. Le spese di giudizio, tenuto conto della iniziale non univocità degli orientamenti giurisprudenziali circa la corretta interpretazione delle norme rilevanti ai fini della controversia, devono essere integralmente compensate tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie le domande di parte ricorrente, nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Flavia Risso, Consigliere
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO