Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 18/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2481/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Giusy Ciampa ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 2481 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
e (c.f. C.F._3 Parte_4
), tutti rappresentati e difesi, come da procura in atti, C.F._4 dall'Avv. PIANO ALESSANDRA (c.f. ) e dall'Avv. DUTTO C.F._5
DAVIDE (c.f. ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._6 legale dell'Avv. Piano in Saluzzo (CN) Piazza Cavour n. 16;
OPPONENTI
E
Avv. CLAUDIO DEFILIPPI (c.f. ), in proprio ed in qualità C.F._7
di legale rappresentante dello (p.iva Controparte_1
, rappresentato e difeso in proprio nonché dall'Avv. SAMMICHELI P.IVA_1
GIANNA (c.f. ) come da procura in atti, da ritenersi C.F._8
elettivamente domiciliato presso i seguenti indirizzi p.e.c.:
e Email_1 Email_2
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 24.9.2024. In particolare:
- Per gli opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti, in accoglimento della presente opposizione:
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che non sussiste il diritto dell'Avv. DI EF a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti per carenza di legittimazione passiva.
IN OGNI CASO
- Valutare il comportamento dell'odierna parte convenuta ai fini dell'articolo 96
c.p.c.
- Condannare la convenuta in opposizione alle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge”;
- Per parte opposta: “Voglia l'Ill. mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto, In ogni caso, valutare anche ai sensi dell'art. 96 cpc il comportamento di Controparte.
Con vittoria di competenze e spese oltre accessori di legge.
In via Istruttoria, si reiterano tutte le sitanze istruttorie formulate in corso del giudizio e non accolte”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri Parte_1 [...]
e hanno citato in giudizio Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'Avv. DI EF, in proprio ed in qualità di legale rappresentante dello
[...]
proponendo opposizione al precetto da quest'ultimo Controparte_1
2 notificato agli stessi quali “eredi di , evidenziando Persona_1
l'insussistenza del diritto a procedere esecutivamente nei loro confronti - avendo formalmente rinunciato all'eredità del predetto in data 23 Persona_1 maggio 2016 con atto di rinuncia all'eredità presso il Tribunale Ordinario di La
Spezia, RG 799/2016, cronologico 2014/2016 repertorio 00000842 (allegato sub. doc.
2) - e chiedendo, preliminarmente, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata.
Con comparsa depositata in data 15 febbraio 2023 si è costituito l'Avv. DI
EF, in proprio ed in qualità di legale rappresentante dello
[...]
sostenendo l'inefficacia dell'atto di rinuncia all'eredità, Controparte_1 essendo lo stesso successivo alla già intervenuta accettazione tacita dell'eredità del sig. accettazione che risulterebbe comprovata: a) dalla mancata Persona_1
contestazione della loro qualità di eredi nel processo, riassunto a seguito del decesso del predetto, che ha condotto all'emissione della sentenza costituente il titolo esecutivo;
b) dalla partecipazione degli opponenti, quali persone offese, al processo penale seguito al decesso del de cuius; c) dall'avvenuta erogazione agli opponenti (in particolare, al coniuge) da parte dell'INAIL della somma di € 331.218,17; d) dalla opposizione degli odierni attori all'istanza di accesso agli atti di INAIL. Sulla scorta di tali argomenti, l'Avv. EF ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 16 febbraio 2023 il Giudice, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, assegnando alle parti i termini ex art. 183 co. 6
c.p.c.
Rigettate le istanze istruttorie, all'udienza figurata del 24.9.2024, sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Astensione/ricusazione
In via preliminare – tenuto conto delle specifiche istanze in tal senso formulate da parte opposta nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica – va detto che non si ravvisano gli estremi per l'astensione (facoltativa) di cui all'art. 52 co. 2 c.p.c.,
3 non rappresentando la sospensione del titolo esecutivo ed il rigetto delle istanze istruttorie “gravi ragioni di convenienza” ma semplice esercizio della funzione giurisdizionale.
Quanto alla richiesta formulata, in via di subordine, di “ricusazione per i medesimi motivi”, la stessa risulta evidentemente inammissibile poiché priva dei requisiti di forma richiesti dall'art. 53 c.p.c., oltre che tardiva ai sensi della medesima norma, essendo stata proposta solo in sede di termini ex art. 190 c.p.c.
Merito
Nel merito, l'opposizione promossa dagli attori – la quale concreta, senza dubbio una tipica fattispecie di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., prospettandosi con essa un fatto impeditivo dell'azionato diritto a procedere ad esecuzione – è fondata e va accolta.
La pretesa esecutiva di cui all'atto di precetto qui opposto è fondata su sentenza n.
477/2022 pubblicata in data 1.7.2022 dal Tribunale di La Spezia, ad esito del procedimento, iscritto al n. 613/2012 R.G., incardinato dall'Avv. EF nei confronti di e riassunto, a fronte del suo documentato decesso in Persona_1
data 27.10.2015, nei confronti dei suoi eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto.
Ed infatti, la pronuncia in commento risulta emessa nei confronti degli
[...]
, i quali sono stati condannati al pagamento nei Parte_5
confronti dello alla somma di Euro 16.350,00, Controparte_2
oltre ad interessi nella misura legale dalla data delle domanda al saldo (cfr. doc. 1 produzione opponenti e doc. 1 produzione opposto).
In diritto, è noto che la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato,
l'accettazione dell'eredità.
Sotto quest'ultimo profilo è opportuno premettere che l'accettazione dell'eredità (che determina l'acquisto della qualità di erede a norma dell'art .459 c.c.), oltre che in forma espressa, può avvenire in forma tacita (art. 476 c.c.), ipotesi quest'ultima che ricorre allorquando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone
4 necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella sua qualità di erede (Cass. civ. n. 14499/2018; Cass. civ. 11823/2015; Cass. civ.
n. 10796/2009).
In conformità a tali principi si è ritenuto che rappresentino atti dispositivi dei beni ereditari, integranti ipotesi di accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., ad esempio: la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario (cfr. Cass. civ. n. 11823/2015); la proposizione, da parte del chiamato, dell'azione di rivendicazione di beni ereditari oppure l'esperimento dell'azione di riduzione;
la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius attingendo dal patrimonio ereditario;
la voltura catastale in proprio favore di immobili rientranti nell'asse ereditario (cfr. ex multis Cass. civ.
n.1438/2020; Cass. civ. n. 4843/2019).
Diversamente, si esclude che valga ad integrare un comportamento rilevante e significativo ex art. 476 c.c., la mera presentazione della dichiarazione di successione e l'assolvimento della relativa imposta, come pure la trascrizione del certificato di successione da parte dell'ufficio del registro, anche se redatto in conformità alla dichiarazione di successione (v. art. 5, co. 2 del D.lgs. 347/1990) e la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione, trattandosi di adempimenti aventi finalità prettamente di tipo fiscale e di natura meramente conservativa che non esprimono da soli, in modo univoco e concludente, la volontà del chiamato di assumere anche la qualità di erede. Nello stesso senso è stato affermato che non rappresenta atto univocamente sintomatico dell'accettazione dell'eredità l'immissione nel possesso dei beni ereditari, potendo essa dipendere da tolleranza del coerede o da un mero intento conservativo;
il possesso, invece, costituisce un mero indizio che combinato con altri elementi probatori può esprimere la volontà di accettare (cfr.
Cass. civ. n.1585/87).
Tanto premesso, va altresì precisato che, nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva venga fatta valere nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, incombe su chi fa valere la pretesa creditoria, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte dell'esecutato della qualità di
5 erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto esecutato nella sua qualità di erede (v. ex multis, Cass. civ. n. 6479/2002).
Ebbene, nel caso in esame, reputa il Tribunale che il creditore non ha ottemperato a tale onere probatorio, non essendo stato dimostrato alcun atto di accettazione tacita, antecedente o successivo alla rinuncia all'eredità documentata dagli opponenti come eseguita in data 23.5.2016 (doc. 2 della relativa produzione), rinuncia pienamente valida ai sensi dell'art. 519 co.
1. c.c.
Notifica della citazione in riassunzione
Anzitutto, non può ritenersi tale la mancata costituzione degli odierni opponenti nel giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia, da cui è scaturito il titolo fondante il precetto.
Com'è noto, infatti, la notifica agli eredi “collettivamente ed impersonalmente” nell'ultimo domicilio del defunto entro l'anno dal decesso è eccezionalmente consentita dal Codice di procedura civile nella sola ipotesi di riassunzione del processo interrotto per morte della parte (art. 303 co. 2 c.p.c.).
Tale forma di notificazione agevolata costituisce una rilevante deroga ai principi della esatta identificazione nominativa della parte citata in giudizio e del luogo presso cui la notificazione deve essere eseguita e trova fondamento nella presunzione legale che gli eredi, nel periodo di un anno dalla morte, facciano capo al domicilio del de cuius per tutte le questioni o i rapporti inerenti alla successione.
Si tratta, all'evidenza, di norma di favore della parte non colpita dall'evento interruttivo volta a garantire la prosecuzione del giudizio interrotto e fondata su una fictio iuris di integrità del contraddittorio che, all'evidenza, non può che valere oltre quello specifico giudizio, dovendo interpretarsi in senso restrittivo (v. Cass. civ. n.
25548/2008).
Peraltro, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità richiamata da parte opposta non sono pertinenti al caso di specie, essendo stati enunciati in relazione a casi di notifica eseguita individualmente nei confronti di soggetti chiamati all'eredità
6 della parte deceduta in corso di giudizio e specificamente indicati come eredi.
È ovvio, infatti, che qualora la parte non si avvalga, ai fini della corretta riassunzione del processo interrotto, della facoltà concessagli dalla legge della notifica collettiva ed impersonale all'ultimo domicilio del defunto, la legittimazione passiva può essere individuata allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (rinuncia, indegnità, premorienza, ecc.).
Diversamente, la notifica collettiva ed impersonale agli eredi presso l'ultimo domicilio non implica, né potrebbe implicare, che i soggetti successivamente individuati, in sede di precetto, come eredi della parte deceduta siano effettivamente tali, non essendo idonea a mettere gli stessi in condizione di venire a conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l'eventuale sopravvenuta carenza della loro legittimazione o del loro interesse a contraddire.
D'altronde, non può sottacersi come, nella fattispecie, la trascrizione della rinuncia dell'eredità da parte degli odierni opponenti risulti fin dal 2016 ovvero ben prima della pubblicazione della sentenza posta a fondamento del precetto, avvenuta nel
2022, talché ben avrebbe potuto l'Avv. EF, autonomamente verificare l'assenza di legittimazione passiva degli stessi e procedere alla corretta individuazione degli effettivi eredi del sig. prima di provvedere alla notifica dell'atto di Per_1
precetto qui opposto.
Rendita INAIL in favore del coniuge UP
Quanto all'erogazione, da parte dell'INAIL, di somme in relazione all'infortunio mortale occorso al sig. premesso di che si tratta di circostanza Persona_1
che coinvolge unicamente la posizione della sig.ra destinataria, Parte_1 quale “coniuge UP”, della prestazione, in ogni caso si tratta di elemento non rilevante ai fini della prova della qualità di erede.
L'essere destinatario di una rendita INAIL in qualità di coniuge UP del de cuius non implica, infatti, accettazione tacita della relativa eredità, atteggiandosi
7 come diritto che, pur trovando la necessaria fonte nella posizione del dante causa, rimane autonomo e distinto rispetto a quello del coniuge deceduto.
Il diritto alla rendita per infortunio lavorativo di cui all'art. 85 del T.U. 30 giugno
1965 n. 1124, infatti, si fonda esclusivamente sul nesso di causalità tra l'infortunio patito dal soggetto assicurato ed il suo decesso e compete ai superstiti iure proprio e non iure successionis (v. Cass. civ. n. 5289/1999, confermata, di recente, da Cass. civ. ord. 30879/2019).
Proprio in relazione al coniuge UP legalmente separato, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare come “in caso di infortunio sul lavoro che abbia determinato la morte del lavoratore, il coniuge UP, anche se legalmente separato, ha diritto ad una quota della rendita, a norma dell'art. 85 del testo unico in materia di assicurazione contro tali infortuni (d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), a prescindere dalla titolarità del diritto ad un assegno di mantenimento, data l'inequivoca portata dell'articolo citato, nel nuovo testo di cui all'art. 7, legge 10 maggio 1982 n. 251, nel quale è stata eliminata la condizione ostativa della pronuncia della separazione per colpa del coniuge UP (che, successivamente alla riforma del diritto di famiglia del 1975 doveva essere riferita alla separazione con addebito) e non è stato introdotto alcun requisito relativo al diritto dello stesso coniuge ad assegni di mantenimento, in caso di separazione legale” (Cass. civ. n. 11025/2000 grassetto aggiunto;
nello stesso senso già Cass. civ. n. 4951/1998 e Cass. civ. n. 4360/1993).
Partecipazione a processo penale e diniego di accesso agli atti
Neppure si comprende come il diniego a consentire l'accesso ai propri dati personali ovvero la partecipazione a processo penale quale parte offesa possano costituire forme di accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di condotte, di per sé, privi dei requisiti di volontarietà e consapevolezza sopra descritti ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità e, piuttosto, espressive dell'esercizio di propri autonomi diritti.
Per mera completezza, vale la pena ribadire l'inammissibilità delle richieste istruttorie formulate dall'opposto ex artt. 210 e 213 c.p.c. con cui è stata chiesta al giudice l'acquisizione “degli atti relativi al processo penale apertosi in relazione al decesso di e di “tutti gli atti relativi ad erogazione da parte di Persona_1
Inps ed Inail di rendite vitalizie o di altro genere in conseguenza del decesso di
8 sul luogo di lavoro”. Ed infatti, per pacifica giurisprudenza, Persona_1 requisiti di ammissibilità dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sono, oltre all'interesse della parte istante ed all'inerenza del documento ai fatti di causa (come si desume dal richiamo all'art. 118 c.p.c.), la specifica indicazione del documento stesso
(in modo da consentire al giudice la valutazione di pertinenza e di idoneità probatoria) nonché la certezza dell'esistenza del documento medesimo e del suo possesso da parte del soggetto cui l'ordine di esibizione è rivolto, come si desume dall'art. 94 disp. att. c.p.c. (in tal senso Cass. civ. n. 11709/ 2002); analogamente,
l'esercizio del potere, previsto dall'art. 213 c.p.c., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può comunque risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico, con la conseguenza che tale potere può essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'Amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta (Cass. civ., n. 6218/2009).
Nella specie, appare evidente che si tratta di richieste generiche ed esplorative, non essendo stati neppure specificati i documenti - diversi da quelli già autonomamente prodotti, sui cui v. meglio infra - di cui è chiesta l'acquisizione.
Da tutti gli esposti motivi deriva che l'opposizione proposta risulta fondata non essendo stata fornita alcuna prova in ordine alla qualità di erede di Per_1
rivestita dai sig.ri
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Conseguentemente, va dichiarata l'inesistenza del
[...] Parte_4
diritto di DI EF a procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti sulla base dell'atto di precetto intimato in data 22.8.2022 in forza della sentenza n.
477/2022 pubblicata in data 1.7.2022 dal Tribunale di La Spezia, ad esito del procedimento iscritto al n. 613/2012 R.G.
Trasmissione degli atti alla Procura-sede
Gli attori in opposizione, fin dalla prima memoria istruttoria, hanno prospettato profili di responsabilità del convenuto e dell'INAIL per la consegna e produzione nel presente giudizio, da parte dell'Avv. Filippi, di documento (sub n. 3 allegato alla
9 comparsa di costituzione e risposta) – indirizzato genericamente all'Avvocatura di La
Spezia e datato 8.6.2017 – contenente dati riservati riferibili all'attrice
[...]
(calcolo rendita attualizzata erogata in favore di coniuge UP Parte_1
conseguente all'infortunio occorso al sig. , evidenziando come Persona_1
la medesima a fronte di richiesta di accesso agli atti all'INAIL Parte_1
effettuata dall'Avv. EF in data 17.10.2022, si era opposta all'accesso, per l'effetto negato dall'INAIL con la seguente motivazione: “Opposizione controinteressato (preso atto dell'opposizione all'accesso ai documenti amministrativi inviata dall'Avv. Davide Dutto, giusta delega da parte della SI.ra
, rilevato che la sentenza n. 477/22 è stata emessa nei confronti Parte_1
degli eredi di , non meglio generalizzati, rilevato che avverso il Persona_1
successivo atto di precetto è stato instaurato un procedimento di opposizione presso il
Tribunale di Cuneo, R.G. 2481/2022, in quanto i soggetti destinatari del suddetto atto di precetto, avendo rinunciato all'eredità del SI. , non possono essere Per_1
considerati eredi, non essendo, quindi, ravvisabile la qualità di eredi da parte dei nominativi nei confronti dei quali è richiesto l'accesso ai documenti amministrativi, la richiesta non può essere accolta)”, come documentato dallo stesso convenuto.
L'Avv. EF, pur a fronte del rilievo, ha omesso qualsivoglia giustificazione in merito alla venuta in possesso del documento suddetto.
Emergendo, quindi, gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio (cioè quello di trattamento illecito di dati personali, sanzionato dall'art. 167 D. Lgs. n. 196 del 2003, cd. codice Privacy), risulta senz'altro doveroso, ad avviso di questo giudice, anche in forza del combinato disposto degli artt. 361 c.p. e 331, comma 4, c.p.p., disporre la trasmissione di copia integrale della presente sentenza alla Procura della Repubblica in sede, per tutti gli accertamenti, valutazioni e conseguenti determinazioni in merito all'eventuale esercizio dell'azione penale.
Spese
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in assenza di nota spese, ai sensi del D.M. 55/2014, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
10 Non si reputa sussistano i presupposti per l'ulteriore condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. posto che, alla luce del pacifico accertamento giudiziale del credito sottostante al precetto e delle ragioni poste a fondamento della decisione (mancata prova dell'avvenuta accettazione tacita, da parte degli odierni opponenti, dell'eredità morendo dismessa dal debitore effettivo), non può ritenersi dimostrato il carattere temerario della lite, che va ravvisato nella “mala fede” o “colpa grave”, consistenti rispettivamente nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza e non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. civ. n.
9060/2003; Cass. civ. ord. n. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che DI EF non ha diritto di procedere, in danno di Parte_1 Parte_2 Parte_3
e all'esecuzione forzata minacciata con l'atto di
[...] Parte_4
precetto opposto;
2. condanna DI EF, al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore degli opponenti delle spese di lite, che si liquidano ex D.M. 55/2014 in €
264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge;
3. manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura della Repubblica-sede per quanto di competenza.
Così deciso in Cuneo il 07/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa
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