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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2149 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/10/1969 e residente in [...](Spagna), provincia
Las MA, Calle El Salvador n. 53 4A
e
c.f. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28/09/1975 e residente in [...](Spagna), provincia
Las MA, Calle El Salvador n. 53 4A,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Assunta FRATTA
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, anche in altro stato diverso da quello dove attualmente risiedono, pur nel massimo rispetto dell'interesse dei minori, salvo l'obbligo di comunicarsi, entro 30 giorni a mezzo racc. A/R, ogni variazione di residenza fino al raggiungimento della maggiore età del secondo figlio;
- dichiarando comunque entrambi una condizione di autosufficienza ed indipendenza economica, i coniugi rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa di mantenimento;
- assegnare la casa coniugale sita in Comune Las MA de RA AN,
Provincia Las MA, Via Calle El Salvador 53, 4A, alla moglie (già
proprietaria dell'immobile), con tutto quanto l'arreda, salvi beni ed effetti personali del marito ancora oggi presenti, che questi si impegna ad asportare entro e non oltre 30 giorni dalla data fissata per l'udienza presidenziale;
- il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
con suo collocamento prevalente e residenza presso la madre, ove continuerà
Per a risiedere anche l'altro figlio da poco maggiorenne, fino alla sua
2 autosufficienza economica;
- il NO contribuirà alle spese per il mantenimento del figlio Parte_2
minore e di quello maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
tenuto conto dell'ammontare della sua retribuzione e dei costi personali che deve sostenere per vitto, alloggio, auto e vestiario, per l'importo di Euro 200,00
mensili a figlio;
- poichè le spese di mantenimento mensile dei figli sono di circa 800-900 euro mensili ciascuno (salvo il maggior costo della scuola di a partire da Per_1
settembre 2024) e il padre ne è consapevole, il NO , si impegna, Pt_2
qualora trovasse una occupazione maggiormente remunerativa o comunque avesse maggiori introiti, a contribuire al mantenimento dei figli con una proporzionata maggiorazione dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito al punto che precede;
- il contributo di mantenimento oggi di euro 200,00 mensili a figlio, e nel futuro per l'importo maggiore che il padre sarà in grado di versare, verrà corrisposto alla NOa , entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo Parte_1
bonifico bancario. L'importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici dei locali enti pubblici;
- l'ulteriore contributo spese che verrà versato dal padre alla madre sarà del
50% per le spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche e per attività artistiche o sportive dei figli, così come stabilite e regolamentate dal
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Al riguardo, anche a prescindere dalle specifiche condizioni del Protocollo, la
3 NOa si impegna a concertare preventivamente con Parte_1
il NO ogni spesa si renderà necessaria nell'interesse dei Parte_2
figli per le esigenze suddette - consentendo dunque anche al padre un vaglio preventivo di sostenibilità economica di ogni singolo esborso -, dandone comunque previa informativa scritta (a mezzo email), in ogni caso con obbligo mensile di rendicontazione scritta ed esibizione dei necessari giustificativi contabili. Gli stessi obblighi / oneri varranno (in termini di preventiva concertazione, vaglio di sostenibilità e informativa all'altro coniuge) anche nell'ipotesi in cui fosse il padre ad attivarsi per le necessità di spesa straordinaria nell'interesse dei figli.
Il rimborso da parte del NO a beneficio della NOa Parte_2
avverrà entro 15 giorni dalla richiesta (idem a parti Parte_1
invertite);
- le visite del padre saranno gestite con ampia libertà sulla base delle esigenze e delle volontà dei figli tenuto conto della loro età, nonché comunque sulla base del dialogo e dell'accordo tra i coniugi. Fatte comunque salve particolari reciproche esigenze lavorative, i genitori concordano un calendario di massima per gli incontri tra ed il padre : Parte_3 Parte_2
i) frequenterà il padre nei pomeriggi / sere, indicativamente, del lunedì Per_1
e mercoledì, allorquando il padre, al termine del proprio orario lavorativo,
andrà a prelevarlo presso l'abitazione materna, lo terrà con sé fino a dopo cena, per poi riaccompagnarlo presso la casa familiare alle ore 21.00 circa;
ii) a settimane alterne, il NO terrà con sé il figlio Parte_2 Per_1
4 andandolo a prelevare il giovedì pomeriggio da scuola e tenendolo con sé fino alla domenica sera con pernottamento presso di sè e riportandolo a casa dalla madre dopo cena;
iii) il tutto fatti salvi diversi e ulteriori accordi tra i coniugi in base anche alle esigenze e volontà del figlio;
- i genitori si obbligano reciprocamente a cooperare per l'educazione dei figli,
per le attività scolastiche, per le attività extra-scolastiche e per quanto necessario;
- tutte le vacanze durante l'anno scolastico (intese quali vacanze scolastiche infrannuali, le eventuali vacanze di Carnevale, le altre festività ed i cc.dd ponti scolastici) saranno trascorse dal figlio in ugual misura presso ognuno Per_1
dei genitori, sulla base dell'accordo tra gli stessi e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi, e comunque dell'interesse del figlio minore.
Durante il periodo estivo, il padre terrà con sé almeno due settimane Per_1
anche non consecutive, previo accordo con la madre, da raggiungersi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Il figlio trascorrerà le festività del Natale,
di Capodanno e di Pasqua ad anni alternati tra i genitori;
- ciascun genitore dichiara la propria disponibilità a permettere al figlio minore di usufruire, nel corso dell'anno, di ulteriori periodi di villeggiatura o soggiorni per attività ludico, ricreative o culturali, eventualmente anche delegando a parenti stretti, ad es. nonni o a persone di fiducia;
- se disponibile medesime opportunità saranno offerte a;
Persona_3
- i genitori si impegnano in ogni caso a mantenere un contegno collaborativo,
5 serio e flessibile per la serena crescita di entrambi i figli, valorizzandosi a vicenda nei confronti dei medesimi e favorendo il rispettivo rapporto con questi ultimi;
- i coniugi dichiarano che non hanno liquidità, mobili, mobili registrati, immobili,
proprietà od altro in comune, che quanto in comune è già stato tra loro ripartito e che nulla hanno da dividere tra loro;
- per quanto riguarda gli assegni familiari e/o eventuali contributi/emolumenti di cui avessero ad usufruire per i figli, i coniugi concordano che tale prestazione economica sarà percepita dalla NOa in Parte_1
qualità di genitore collocatario del figlio minore e presso cui manterrà
residenza il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- i due genitori si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore;
Per_1
- il padre sin d'ora nulla oppone a che la NOa Parte_2 Parte_1
si trasferisca a vivere in Italia e porti a vivere con sé i figli ferma
[...]
restando la manifestazione di volontà dei medesimi;
- spese del giudizio compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/06/2024 i coniugi indicati in
6 epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vigonovo (VE) in data
20/02/2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 08/10/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Ritiene il Tribunale, visti i chiarimenti resi dalle parti nelle note scritte sostitutive dell'udienza riguardo alla scelta dell'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi e della disciplina sostanziale applicabile, che le domande formulate congiuntamente dalle parti, cittadini italiani residenti all'estero, siano meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
7 -le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Parte_1
Per per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 200,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Las MA De RA AN (Spagna), provincia Las MA, Calle El
Salvador n. 53 4A in favore di quale genitore Parte_1
convivente con il figlio minore nonchè con il figlio maggiorenne, ma Per_1
Per economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio per il figlio minore;
Per_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso
8 e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Vigonovo (VE) in data 20/02/2004 Parte_2
con atto trascritto al n. 2, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b)ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Vigonovo (VE) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
9 c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d)spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 12.11.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2149 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/10/1969 e residente in [...](Spagna), provincia
Las MA, Calle El Salvador n. 53 4A
e
c.f. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
28/09/1975 e residente in [...](Spagna), provincia
Las MA, Calle El Salvador n. 53 4A,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Assunta FRATTA
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: omologare la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda, anche in altro stato diverso da quello dove attualmente risiedono, pur nel massimo rispetto dell'interesse dei minori, salvo l'obbligo di comunicarsi, entro 30 giorni a mezzo racc. A/R, ogni variazione di residenza fino al raggiungimento della maggiore età del secondo figlio;
- dichiarando comunque entrambi una condizione di autosufficienza ed indipendenza economica, i coniugi rinunciano a qualsivoglia reciproca pretesa di mantenimento;
- assegnare la casa coniugale sita in Comune Las MA de RA AN,
Provincia Las MA, Via Calle El Salvador 53, 4A, alla moglie (già
proprietaria dell'immobile), con tutto quanto l'arreda, salvi beni ed effetti personali del marito ancora oggi presenti, che questi si impegna ad asportare entro e non oltre 30 giorni dalla data fissata per l'udienza presidenziale;
- il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1
con suo collocamento prevalente e residenza presso la madre, ove continuerà
Per a risiedere anche l'altro figlio da poco maggiorenne, fino alla sua
2 autosufficienza economica;
- il NO contribuirà alle spese per il mantenimento del figlio Parte_2
minore e di quello maggiorenne ma non economicamente autosufficiente,
tenuto conto dell'ammontare della sua retribuzione e dei costi personali che deve sostenere per vitto, alloggio, auto e vestiario, per l'importo di Euro 200,00
mensili a figlio;
- poichè le spese di mantenimento mensile dei figli sono di circa 800-900 euro mensili ciascuno (salvo il maggior costo della scuola di a partire da Per_1
settembre 2024) e il padre ne è consapevole, il NO , si impegna, Pt_2
qualora trovasse una occupazione maggiormente remunerativa o comunque avesse maggiori introiti, a contribuire al mantenimento dei figli con una proporzionata maggiorazione dell'importo dell'assegno di mantenimento stabilito al punto che precede;
- il contributo di mantenimento oggi di euro 200,00 mensili a figlio, e nel futuro per l'importo maggiore che il padre sarà in grado di versare, verrà corrisposto alla NOa , entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo Parte_1
bonifico bancario. L'importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici dei locali enti pubblici;
- l'ulteriore contributo spese che verrà versato dal padre alla madre sarà del
50% per le spese straordinarie, mediche, odontoiatriche, scolastiche e per attività artistiche o sportive dei figli, così come stabilite e regolamentate dal
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale.
Al riguardo, anche a prescindere dalle specifiche condizioni del Protocollo, la
3 NOa si impegna a concertare preventivamente con Parte_1
il NO ogni spesa si renderà necessaria nell'interesse dei Parte_2
figli per le esigenze suddette - consentendo dunque anche al padre un vaglio preventivo di sostenibilità economica di ogni singolo esborso -, dandone comunque previa informativa scritta (a mezzo email), in ogni caso con obbligo mensile di rendicontazione scritta ed esibizione dei necessari giustificativi contabili. Gli stessi obblighi / oneri varranno (in termini di preventiva concertazione, vaglio di sostenibilità e informativa all'altro coniuge) anche nell'ipotesi in cui fosse il padre ad attivarsi per le necessità di spesa straordinaria nell'interesse dei figli.
Il rimborso da parte del NO a beneficio della NOa Parte_2
avverrà entro 15 giorni dalla richiesta (idem a parti Parte_1
invertite);
- le visite del padre saranno gestite con ampia libertà sulla base delle esigenze e delle volontà dei figli tenuto conto della loro età, nonché comunque sulla base del dialogo e dell'accordo tra i coniugi. Fatte comunque salve particolari reciproche esigenze lavorative, i genitori concordano un calendario di massima per gli incontri tra ed il padre : Parte_3 Parte_2
i) frequenterà il padre nei pomeriggi / sere, indicativamente, del lunedì Per_1
e mercoledì, allorquando il padre, al termine del proprio orario lavorativo,
andrà a prelevarlo presso l'abitazione materna, lo terrà con sé fino a dopo cena, per poi riaccompagnarlo presso la casa familiare alle ore 21.00 circa;
ii) a settimane alterne, il NO terrà con sé il figlio Parte_2 Per_1
4 andandolo a prelevare il giovedì pomeriggio da scuola e tenendolo con sé fino alla domenica sera con pernottamento presso di sè e riportandolo a casa dalla madre dopo cena;
iii) il tutto fatti salvi diversi e ulteriori accordi tra i coniugi in base anche alle esigenze e volontà del figlio;
- i genitori si obbligano reciprocamente a cooperare per l'educazione dei figli,
per le attività scolastiche, per le attività extra-scolastiche e per quanto necessario;
- tutte le vacanze durante l'anno scolastico (intese quali vacanze scolastiche infrannuali, le eventuali vacanze di Carnevale, le altre festività ed i cc.dd ponti scolastici) saranno trascorse dal figlio in ugual misura presso ognuno Per_1
dei genitori, sulla base dell'accordo tra gli stessi e compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi, e comunque dell'interesse del figlio minore.
Durante il periodo estivo, il padre terrà con sé almeno due settimane Per_1
anche non consecutive, previo accordo con la madre, da raggiungersi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Il figlio trascorrerà le festività del Natale,
di Capodanno e di Pasqua ad anni alternati tra i genitori;
- ciascun genitore dichiara la propria disponibilità a permettere al figlio minore di usufruire, nel corso dell'anno, di ulteriori periodi di villeggiatura o soggiorni per attività ludico, ricreative o culturali, eventualmente anche delegando a parenti stretti, ad es. nonni o a persone di fiducia;
- se disponibile medesime opportunità saranno offerte a;
Persona_3
- i genitori si impegnano in ogni caso a mantenere un contegno collaborativo,
5 serio e flessibile per la serena crescita di entrambi i figli, valorizzandosi a vicenda nei confronti dei medesimi e favorendo il rispettivo rapporto con questi ultimi;
- i coniugi dichiarano che non hanno liquidità, mobili, mobili registrati, immobili,
proprietà od altro in comune, che quanto in comune è già stato tra loro ripartito e che nulla hanno da dividere tra loro;
- per quanto riguarda gli assegni familiari e/o eventuali contributi/emolumenti di cui avessero ad usufruire per i figli, i coniugi concordano che tale prestazione economica sarà percepita dalla NOa in Parte_1
qualità di genitore collocatario del figlio minore e presso cui manterrà
residenza il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- i due genitori si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio del figlio minore;
Per_1
- il padre sin d'ora nulla oppone a che la NOa Parte_2 Parte_1
si trasferisca a vivere in Italia e porti a vivere con sé i figli ferma
[...]
restando la manifestazione di volontà dei medesimi;
- spese del giudizio compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/06/2024 i coniugi indicati in
6 epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vigonovo (VE) in data
20/02/2004, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 08/10/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Ritiene il Tribunale, visti i chiarimenti resi dalle parti nelle note scritte sostitutive dell'udienza riguardo alla scelta dell'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi e della disciplina sostanziale applicabile, che le domande formulate congiuntamente dalle parti, cittadini italiani residenti all'estero, siano meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente Per_1
collocazione dello stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del minore;
7 -le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Parte_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Parte_1
Per per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 200,00 nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale,
sita in Las MA De RA AN (Spagna), provincia Las MA, Calle El
Salvador n. 53 4A in favore di quale genitore Parte_1
convivente con il figlio minore nonchè con il figlio maggiorenne, ma Per_1
Per economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento di identità valido per l'espatrio per il figlio minore;
Per_1
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso
8 e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Vigonovo (VE) in data 20/02/2004 Parte_2
con atto trascritto al n. 2, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b)ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Vigonovo (VE) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
9 c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d)spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 12.11.2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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