Sentenza 14 gennaio 1999
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/1999, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
sul ricorso proposto da:
GA LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato MARIO PISTOLESE, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO VIA VALENTINO MAZZOLA 38, in persona dell'Amm.re pro tempore;
- intimato -
avverso la sentenza n. 430/95 del Giudice conciliatore di ROMA, depositata il 21/06/95;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/06/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione dichiari la inammissibilità del ricorso.
Premesso che con sentenza del 21 giugno 1995 il Giudice conciliatore di Roma ha respinto l'opposizione che FU RI aveva proposto avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 7 novembre 1989, avente ad oggetto il pagamento di lire 503.813 al Condominio dell'edificio sito in via Valentino Mazzola n. 38 nella stessa città;
che di tale pronuncia il RI ha chiesto la revocazione, in quanto "contraria a precedente decisione pregiudiziale passata in giudicato", rivolgendo l'istanza a questa Corte, poiché "è noto che con l. 353/90 è stato eliminato dal sistema giurisdizionale italiano il Giudice Conciliatore. Appare dunque impossibile seguire il procedimento di cui all'art. 398 c.p.c., per cui deve ricorrersi direttamente a codesta Suprema Corte";
che l'altra parte non ha svolto attività difensiva in questa sede;
che la trattazione si è svolta in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., previa acquisizione delle conclusioni del Procuratore generale;
ritenuto che il ricorso, come esattamente è stato rilevato dal rappresentante del pubblico ministero, deve essere dichiarato inammissibile, dato che la revocazione, a norma dell'art. 398 c.p.c., va proposta "davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata"; che nella specie tale giudice, essendo stati soppressi gli uffici di conciliazione, va individuato nel Giudice di pace di Roma, alla stregua dell'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374, il quale stabilisce che "in tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni 'conciliatore', 'giudice conciliatore' e 'vice conciliatore', ovvero 'ufficio di conciliazione', queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni 'giudice di pace' e 'ufficio del giudice di pace';
che d'altra parte, seppure una simile norma fosse mancata, non sarebbe stata giustificata la proposizione della domanda di revocazione a questa Corte, alla quale non è attribuita alcuna generale competenza, in relazione a sentenze in ipotesi inoppugnabili, se non ai fini dell'eventuale loro cassazione "per violazione di legge" (art. 111 Cost.);
che non vi è da provvedere sulle spese del giudizio, non avendo il destinatario del ricorso svolto attività difensiva in questa sede;
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 1999