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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 942/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORSINI Parte_1 C.F._1
EMILIO ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ORSINI C.F._2
EMILIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. ROMAN ROBERTO ( ) elettivamente domiciliata presso il C.F._3
difensore avv. ROMAN ROBERTO
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio del dott. , della dott. ssa P.IVA_2 CP_3 [...]
, della dott. ssa , della dott. ssa Controparte_4 CP_5 CP_6
e del dott. , elettivamente domiciliato presso il difensore
[...] Controparte_7
dott. CP_3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 16.2.2024 ricorreva al Tribunale di Bologna, Parte_2 quale giudice del lavoro, chiedendo che fosse accertata l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento n. 020 2017 00234431 86 000 e la prescrizione dei crediti portati da essa. Affermava che: 1) il 31.1.2024 gli era stata notificata la suddetta cartella ma tale notificazione doveva ritenersi inesistente perché compiuta per il tramite di Nexive s.p.a., operatore postale privato;
2) il credito vantato dall' era Controparte_2 prescritto poiché riguardava una contravvenzione del 2016 e la cartella era stata notificata il 31.1.2024, cosicché era maturato il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di alcun atto interruttivo. Si costituiva in giudizio l' di chiedendo il Controparte_2 CP_2 rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. Affermava che: 1) difettava la sua legittimazione rispetto all'omessa notifica delle cartelle esattoriali, essendo di competenza dell'esattore; 2) gli illeciti amministrativi di cui all'ordinanza-ingiunzione erano stati commessi nel 2009, il relativo verbale di contestazione era stato notificato all'opponente il 19.2.2009 e la conseguente ordinanza ingiunzione ai due coobbligati in solido, rispettivamente il 10.5.2014 e il 12.5.2014, cui era seguito l'invio all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Bologna di una minuta di ruolo il 11.10.2017, cosicché
– per quanto di sua competenza – nessuna prescrizione si era verificata Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione Bologna chiedendo anch'essa il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) difettava la sua legittimazione rispetto alla mancata osservanza dei termini da parte dell e alla decadenza di esso dal potere di irrogare la sanzione CP_2 amministrativa e formare conseguentemente il ruolo;
2) la cartella esattoriale era stata regolarmente notificata il 25.3.2018 e il 31.1.2024 si era limitata a riscontrare un accesso agli atti, con il quale aveva consegnato all'istante la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento;
a tale notifica era seguito un pignoramento il 31.1.2019 e poi la notifica di un'intimazione di pagamento il 16.6.2023; 3) nessuna prescrizione si era quindi verificata. La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 14.1.2025, mediante lettura del dispositivo alla pubblica udienza. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.l.vo n. 46/99, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 del suddetto decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. Solo un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito mentre non si estende ai fatti pagina 2 di 5 successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi della originaria domanda. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24, comma 5, D.l.vo n. 46/99 non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 9784/20). Quanto poi al termine di prescrizione, ex art. 28 L. n. 689/81 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la cartella esattoriale non impugnata è atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce il dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo, che pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva (da ultimo Cass. civ., III, n. 15704/21). E il termine è quello quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/81 (Cass. civ., III, 28529/18). Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale oggetto dell'opposizione avvenuta, a suo dire, il 31.3.2024; ha comunque eccepito anche la prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della cartella esattoriale, se ritenuta notificata. Costituendosi l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto copia della cartella esattoriale notificata il 25.3.2018 (documenti nn. 2 di parte resistente), di un pignoramento del 31.1.2019 (documento n. 4 di parte resistente) e di un'intimazione di pagamento del 16.6.2023 (documento n. 5 di parte resistente). Il pignoramento, in particolare, risulta ritualmente notificato in tale data, né il ricorrente ha mosso rispetto a essa alcuna contestazione nelle note difensive finali. Esso ha fatto conoscere all'opponente la cartella esattoriale e, dunque, ha svolto una funzione “recuperatoria” del termine di opposizione. Per tale ragione risultano tardive le questioni relative all'omessa notificazione della cartella, così come quelle relative all'esistenza e all'ammontare del credito in essa portato (compresa la prescrizione maturata anteriormente alla sua notificazione), poiché il ricorrente avrebbe dovuto comunque svolgere tali motivi di opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, pena la violazione dell'art. 24, comma 5, L. n. 46/99. È infatti consolidato l'orientamento secondo cui “risultando nulla la notifica della cartella esattoriale il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa che nel caso in esame è l'intimazione di pagamento … rispetto alla quale occorre, quindi, verificare
pagina 3 di 5 la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310)” (così Cass. civ., VI, n. 24506/16; per tutte Cass. civ., SS. UU., n. 22080/17). Decorso il termine, nessuna contestazione relativa a fatti anteriori la notificazione della cartella può più essere fatta valere, poiché “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito” (Cass. civ., VI, n. 1901/20; in termini Cass. civ., n. 11800/18). Ciò rende superfluo l'esame delle questioni relative al procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione e alla notificazione della cartella esattoriale, visto che l'opponente, come già detto, avrebbe dovute farle valere - anche a ritenere fondate le sue doglianze sulla notificazione della cartella esattoriale - nel termine di quaranta giorni dalla notificazione della menzionata intimazione. Deve anche ritenersi che la cartella esattoriale risulta comunque notificata il 25.3.2018 (documenti nn. 2 di parte ricorrente), il che – anche sotto questo profilo – rende infondate le difese dell'opponente. Inoltre, con riferimento alla prescrizione che il ricorrente assume essere avvenuta dopo la notificazione della cartella esattoriale (prescrizione che il ricorrente qualifica come maturata anteriormente alla cartella esattoriale sul presupposto, erroneo, che la cartella sia stata notificata il 31.1.2024), il pignoramento del 31.1.2019 è stato idoneo a interrompere il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla notificazione della cartella esattoriale, avvenuta il 25.3.2018, perché anteriore alla scadenza del suddetto termine. Non altrettanto può ripetersi per l'atto di intimazione del 16.6.2023, per il quale non risulta la relativa notificazione. E tuttavia, considerata l'interruzione della prescrizione avvenuta il 31.1.2019 con il pignoramento, il credito portato dalla cartella esattoriale non è prescritto. Deve infatti considerarsi che ex art. 68 D.L. n. 18/20, convertito in L. n. 27/20, “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 … 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
pagina 4 di 5 b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Ex art. 12 Dlvo n. 159/15: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Se così è, deve ritenersi che il termine quinquennale di prescrizione della cartella esattoriale sia rimasto sospeso nel periodo indicato dall'art. 68 citato, proprio in virtù del rinvio all'art. 12 D.l.vo n. 159/15, e che quindi la sua scadenza sia risultata differita del periodo corrispondente, pari a un anno, cinque mesi e ventiquattro giorni (dall'8.3.2020 al 31.8.2021 compresi), dunque nessuna prescrizione è maturata. Per queste ragioni l'opposizione deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente dichiaratosi antistatario (dispositivo così come corretto con ordinanza del 20.2.2025). La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 942/24 R. G. LAV. promossa da Pt_1 contro l' , in persona del
[...] Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell' Parte_1 [...]
e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione che Controparte_8 liquida, per ciascuna difesa, in €. 4.200,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovute, con distrazione a favore del procuratore antistatario dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 14.1.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 942/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORSINI Parte_1 C.F._1
EMILIO ( ) elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ORSINI C.F._2
EMILIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. ROMAN ROBERTO ( ) elettivamente domiciliata presso il C.F._3
difensore avv. ROMAN ROBERTO
(C.F. Controparte_2
, con il patrocinio del dott. , della dott. ssa P.IVA_2 CP_3 [...]
, della dott. ssa , della dott. ssa Controparte_4 CP_5 CP_6
e del dott. , elettivamente domiciliato presso il difensore
[...] Controparte_7
dott. CP_3
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memorie difensive di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 16.2.2024 ricorreva al Tribunale di Bologna, Parte_2 quale giudice del lavoro, chiedendo che fosse accertata l'inesistenza della notificazione della cartella di pagamento n. 020 2017 00234431 86 000 e la prescrizione dei crediti portati da essa. Affermava che: 1) il 31.1.2024 gli era stata notificata la suddetta cartella ma tale notificazione doveva ritenersi inesistente perché compiuta per il tramite di Nexive s.p.a., operatore postale privato;
2) il credito vantato dall' era Controparte_2 prescritto poiché riguardava una contravvenzione del 2016 e la cartella era stata notificata il 31.1.2024, cosicché era maturato il termine di prescrizione quinquennale, in assenza di alcun atto interruttivo. Si costituiva in giudizio l' di chiedendo il Controparte_2 CP_2 rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e in diritto. Affermava che: 1) difettava la sua legittimazione rispetto all'omessa notifica delle cartelle esattoriali, essendo di competenza dell'esattore; 2) gli illeciti amministrativi di cui all'ordinanza-ingiunzione erano stati commessi nel 2009, il relativo verbale di contestazione era stato notificato all'opponente il 19.2.2009 e la conseguente ordinanza ingiunzione ai due coobbligati in solido, rispettivamente il 10.5.2014 e il 12.5.2014, cui era seguito l'invio all'Agenzia delle Entrate – Riscossione Bologna di una minuta di ruolo il 11.10.2017, cosicché
– per quanto di sua competenza – nessuna prescrizione si era verificata Si costituiva altresì in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione Bologna chiedendo anch'essa il rigetto delle domande perché infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) difettava la sua legittimazione rispetto alla mancata osservanza dei termini da parte dell e alla decadenza di esso dal potere di irrogare la sanzione CP_2 amministrativa e formare conseguentemente il ruolo;
2) la cartella esattoriale era stata regolarmente notificata il 25.3.2018 e il 31.1.2024 si era limitata a riscontrare un accesso agli atti, con il quale aveva consegnato all'istante la documentazione relativa alla notifica della cartella di pagamento;
a tale notifica era seguito un pignoramento il 31.1.2019 e poi la notifica di un'intimazione di pagamento il 16.6.2023; 3) nessuna prescrizione si era quindi verificata. La causa era istruita solo documentalmente ed è stata decisa all'udienza del 14.1.2025, mediante lettura del dispositivo alla pubblica udienza. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata. Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.l.vo n. 46/99, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 del suddetto decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. Solo un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all'inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito mentre non si estende ai fatti pagina 2 di 5 successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi della originaria domanda. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui all'art. 24, comma 5, D.l.vo n. 46/99 non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo (da ultimo Cass. civ., sez. lav., n. 9784/20). Quanto poi al termine di prescrizione, ex art. 28 L. n. 689/81 il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la cartella esattoriale non impugnata è atto interruttivo del credito, ma non novativo del suo titolo, al punto da fungere da giudicato e dunque da determinare un nuovo termine di prescrizione, ossia quello decennale, in sostituzione del termine proprio del credito portato dalla cartella. Questa regola vale anche nel caso in cui l'atto che costituisce il dies a quo, anziché essere costituito dalla cartella esattoriale, è costituito dal ruolo, che pur essendo titolo esecutivo, non è idoneo a comportare una novazione del credito, trasformandolo in uno avente la sua fonte in un titolo esecutivo. I crediti iscritti a ruolo, infatti, conservano la loro natura, e il ruolo stesso costituisce semmai un mezzo, un atto della procedura di riscossione, non contenendo accertamento di un diritto nuovo rispetto a quello oggetto di tutela mediante riscossione coattiva (da ultimo Cass. civ., III, n. 15704/21). E il termine è quello quinquennale di cui all'art. 28 L. n. 689/81 (Cass. civ., III, 28529/18). Nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale oggetto dell'opposizione avvenuta, a suo dire, il 31.3.2024; ha comunque eccepito anche la prescrizione maturata anteriormente alla notificazione della cartella esattoriale, se ritenuta notificata. Costituendosi l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto copia della cartella esattoriale notificata il 25.3.2018 (documenti nn. 2 di parte resistente), di un pignoramento del 31.1.2019 (documento n. 4 di parte resistente) e di un'intimazione di pagamento del 16.6.2023 (documento n. 5 di parte resistente). Il pignoramento, in particolare, risulta ritualmente notificato in tale data, né il ricorrente ha mosso rispetto a essa alcuna contestazione nelle note difensive finali. Esso ha fatto conoscere all'opponente la cartella esattoriale e, dunque, ha svolto una funzione “recuperatoria” del termine di opposizione. Per tale ragione risultano tardive le questioni relative all'omessa notificazione della cartella, così come quelle relative all'esistenza e all'ammontare del credito in essa portato (compresa la prescrizione maturata anteriormente alla sua notificazione), poiché il ricorrente avrebbe dovuto comunque svolgere tali motivi di opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notificazione dell'intimazione di pagamento, pena la violazione dell'art. 24, comma 5, L. n. 46/99. È infatti consolidato l'orientamento secondo cui “risultando nulla la notifica della cartella esattoriale il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa che nel caso in esame è l'intimazione di pagamento … rispetto alla quale occorre, quindi, verificare
pagina 3 di 5 la tempestività dell'opposizione tenendo conto della funzione recuperatoria dell'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella con riconoscimento a tale opposizione di una forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310)” (così Cass. civ., VI, n. 24506/16; per tutte Cass. civ., SS. UU., n. 22080/17). Decorso il termine, nessuna contestazione relativa a fatti anteriori la notificazione della cartella può più essere fatta valere, poiché “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito” (Cass. civ., VI, n. 1901/20; in termini Cass. civ., n. 11800/18). Ciò rende superfluo l'esame delle questioni relative al procedimento di formazione dell'ordinanza ingiunzione e alla notificazione della cartella esattoriale, visto che l'opponente, come già detto, avrebbe dovute farle valere - anche a ritenere fondate le sue doglianze sulla notificazione della cartella esattoriale - nel termine di quaranta giorni dalla notificazione della menzionata intimazione. Deve anche ritenersi che la cartella esattoriale risulta comunque notificata il 25.3.2018 (documenti nn. 2 di parte ricorrente), il che – anche sotto questo profilo – rende infondate le difese dell'opponente. Inoltre, con riferimento alla prescrizione che il ricorrente assume essere avvenuta dopo la notificazione della cartella esattoriale (prescrizione che il ricorrente qualifica come maturata anteriormente alla cartella esattoriale sul presupposto, erroneo, che la cartella sia stata notificata il 31.1.2024), il pignoramento del 31.1.2019 è stato idoneo a interrompere il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dalla notificazione della cartella esattoriale, avvenuta il 25.3.2018, perché anteriore alla scadenza del suddetto termine. Non altrettanto può ripetersi per l'atto di intimazione del 16.6.2023, per il quale non risulta la relativa notificazione. E tuttavia, considerata l'interruzione della prescrizione avvenuta il 31.1.2019 con il pignoramento, il credito portato dalla cartella esattoriale non è prescritto. Deve infatti considerarsi che ex art. 68 D.L. n. 18/20, convertito in L. n. 27/20, “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo n. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 … 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
pagina 4 di 5 b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Ex art. 12 Dlvo n. 159/15: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”. Se così è, deve ritenersi che il termine quinquennale di prescrizione della cartella esattoriale sia rimasto sospeso nel periodo indicato dall'art. 68 citato, proprio in virtù del rinvio all'art. 12 D.l.vo n. 159/15, e che quindi la sua scadenza sia risultata differita del periodo corrispondente, pari a un anno, cinque mesi e ventiquattro giorni (dall'8.3.2020 al 31.8.2021 compresi), dunque nessuna prescrizione è maturata. Per queste ragioni l'opposizione deve essere rigettata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ritualmente dichiaratosi antistatario (dispositivo così come corretto con ordinanza del 20.2.2025). La pluralità delle questioni affrontate ha reso necessario riservare il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, nella persona del giudice del lavoro dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nella causa n. 942/24 R. G. LAV. promossa da Pt_1 contro l' , in persona del
[...] Controparte_8 legale rappresentante pro tempore, e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore dell' Parte_1 [...]
e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione che Controparte_8 liquida, per ciascuna difesa, in €. 4.200,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovute, con distrazione a favore del procuratore antistatario dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione. Bologna, 14.1.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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