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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11364/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Cristina Reggiani, all'esito della discussione all'udienza del
9/10/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11364/2023 promossa da:
assistito dall'avv. Fabio Malpezzi e dall'avv. Parte_1
LE NI RICORRENTE contro a mezzo dell'Avvocatura dello Stato Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia questo ill.mo Tribunale, definitivamente pronunciando, annullare il provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Forlì - ufficio immigrazione il 12/7/2023 e notificato in pari data, che ha dichiarato irricevibile la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia del sig. Parte_1
; per l'effetto, ordinare alla Questura di Forlì – SE il rilascio al
[...] ricorrente del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del combinato disposto degli art. 19 comma 2 lett. c. TU n.286/98 e 28
DPR 394/99, o altro ritenuto adeguato. Con vittoria di spese di lite.”.
Pagina 1 Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato Vinte le spese.”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 30, co. 6, D.lgs. n. 286/1998,
20 D.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. l'8/9/2023, il ricorrente,
[...]
ha impugnato il provvedimento della Questura di Forlì – Parte_1
Ufficio Immigrazione del 12/7/2023, con il quale è stata dichiarata l'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con il fratello, cittadino italiano, “…poiché nei suoi confronti risultano definitivi i seguenti provvedimenti emessi in quanto persona pericolosa sussumibile in una categoria prevista dall'art. 1 del D.L. n. 159 del 6/9/2011: in data 25/9/2018, il Questore di Forlì
SE ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo e rifiuto del rilascio di ogni altro titolo, notificato in data 26/10/2018; in data 12/9/2019, presentava istanza ex art. 19 T.U.I. ritenuta irricevibile da quest'Ufficio visti i comportamenti illeciti tenuti, provvedimento successivamente confermato in sede di ricorso al Tribunale Ordinario di Bologna – n. 2019/16607 del
17/2/2020; in data 19/3/2021, il Questore di Forlì SE ha emesso nei suoi confronti la misura dell'Avviso Orale, notificato l'01/01/2021.
Successivamente a questi provvedimenti la S.V. si è resa responsabile di ulteriori reati contro il patrimonio e contro la P.A. (11/1/2022 – 14/3/2022
– 28/5/2023 – 13/6/2023 – 12/7/2023) che ne denotano una persistente ed attuale pericolosità.”.
Il ricorrente, dunque, ha chiesto nel presente giudizio, previa sospensiva, di annullare il provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Forlì e, per l'effetto, di ordinare alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, co. 2, lett. c) T.U.I. e 28 DPR n. 349/1999.
Pagina 2 2. Il 18/9/2023, il giudice, ritenuto necessario sentire il ricorrente per decidere sulla richiesta sospensiva, ha fissato udienza il 21/11/2023.
3. Il , in data 13/11/2023, si è costituito in giudizio Controparte_1 opponendosi all'istanza, in virtù dei numerosi precedenti penali e delle condanne a carico del ricorrente (riportate nella memoria di costituzione), oltre che dell'avviso orale del Questore di Forlì-SE del 5/11/2020.
4. All'udienza del 21/11/2023, è stato sentito il ricorrente, che ha dichiarato: “Sono qui dall'età di 2 anni vivo con mia moglie di nazionalità marocchina la quale ha un permesso di soggiorno per motivi familiari che era legato a me e ora ha quello di lavoro, abbiamo 3 figli del 2008, 2016 e
2019 che frequentano la scuola a Forlimpopoli. Sono ben integrati e parlano perfettamente l'italiano, non conoscono il marocchino. Mia moglie lavorava come stagionale in agricoltura e per il resto si occupa della famiglia facendo lavoretti saltuari. Io ho studiato in Italia fino alla scuola dell'obbligo poi ho fatto un corso di formazione presso una scuola professionale in artigianato e falegnameria che non ho portato a termine perché sono andato a lavorare come falegname presso un'azienda in
Umbria a Città di Castello per 2 anni. Poi mi sono trasferito a Forlimpopoli perché mio padre stava qui per lavoro e perché ho avuto una buona offerta di lavoro come carpentiere ferraiolo presso la ditta Carpentieri e
Ferraiolo s.r.l. È successo nel 2007 e ci ho lavorato fino al 2015. Mi sono sposato a 20 anni, 17 anni fa in Marocco. Non ho mai vissuto in Marocco, solo andato in visita per massimo 15 giorni. Sono stato in visita delle zie da parte di mia madre. Mi madre è in Italia ed è cittadina italiana, come mio padre. Mio padre si è trasferito in Italia prima che io nascessi, anche prima di sposarsi. Mia madre lo ha raggiunto con me e con mio fratello che è del 1984, due anni più di me. Ho altri tre fratelli, che sono tutti cittadini italiani. Vivono tutti a Forlimpoli in via Aurelio Saffi nr. 48 in diversi interni. Hanno fatto famiglia, ho due nipoti dello stesso fratello
il maggiore. Il fratello che vive con me si chiama ed è Per_1 Pt_2 del 1999 fa l'operaio metalmeccanico per l'azienda Marcegaglia. Vive con noi da sempre. Prima eravamo una famiglia unita ed abbiamo sempre
Pagina 3 avuto case grandi e quando ho avuto il primo figlio mi sono preso una casa a parte e mi sono portato mio fratello. Lui aveva voglia di cambiare casa lui è sempre stato con me, siamo molto legati. Io abito nella stessa palazzina dei miei genitori e dei miei fratelli e siamo in buoni rapporti.
Nessuno di loro ha avuto problemi con la giustizia. Non sono contenti del mio passato ma si aspettano delle soluzioni. ADR c'è stato un breve lasso della mia vita in cui da “Pilastro della famiglia” mi sono trovato in difficoltà perché ho avuto un infortunio sul lavoro per il quale ho perso il pollice e
l'indice della mano destra che mi sono stati poi ricostruiti in seguito ad un intervento al centro di ricostruzione della mano”. Ho avuto il risarcimento dei danni. Nello stesso periodo la ditta è fallita e ho avuto due anni di mobilità e per due anni non ho lavorato anche perché era impossibile per me lavorare per via dell'infortunio. ADR. Ho un problema con l'alcol che è iniziato in quel periodo e ora sono seguito dal e ho un piano CP_2 terapeutico. Sono stato in Comunità per due mesi in provincia di Firenze.
Le cose non vanno molto bene perché avrei bisogno di lavorare ed è tutto legato al permesso di soggiorno. Io adesso ho il capo officina della ditta dove lavora mio fratello che sarebbe interessato ad assumermi. La ditta è
a Forlì nella zona di Villaselva. Questo è un lavoro che so fare, ho già lavorato in passato come metalmeccanico. ADR: L'ultimo reato è del 2018
e sto attendendo la misura dell'affidamento in prova. Sono stato in carcere
6 mesi a Forlì in custodia cautelare. Questa esperienza mi ha aiutato a crescere ma nel frattempo è successo il problema del permesso di soggiorno per cui speravo di poter riprendere a lavorare ma non ho potuto
e questo ha aggravato la mia situazione. In carcere sono stato curato per la mia dipendenza e poi sono stato inserito in un progetto della Comunità
Sassomonteggiani di Marradi in provincia di Firenze per due mesi. Quindi in tutto ho fatto 8 mesi di reclusione. Ho 1 anno e 8 mesi di definito in cui ho chiesto la messa alla prova, non dovrei avere altri definitivi. Alcuni reati che ho commesso non me li ricordo perché li ho tutti commessi sotto
l'effetto di alcol. Anche le evasioni si spiegano perché per bere uscivo di casa. Adesso con il RT facciamo una nuova terapia per cui prendo una
Pagina 4 pillola davanti a loro così se poi bevo sto male.”. Al termine dell'audizione, il difensore ha insistito per l'accoglimento della domanda di sospensiva e, per quanto riguarda il merito, ha contestato la tardività della costituzione dell'Avvocatura dello Stato.
5. Con decreto del 21/11/2023, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, evidenziando che il ricorrente necessiti di un titolo di soggiorno provvisorio che gli consenta il reinserimento sociale e lavorativo (per lui molto utile anche per superare i problemi di dipendenza da cui è afflitto) e che, del resto, occorre considerare che il ricorrente abbia in Italia tre figli minori di cui si prende cura unitamente alla moglie e che il suo rimpatrio in Marocco, dopo tanti anni di permanenza in Italia, lontano da tutti i suoi affetti, possa comportargli un grave nocumento.
6. Il difensore del ricorrente ha depositato in atti documentazione a fondamento della propria domanda oggetto del ricorso, ossia: certificazione in merito alla famiglia, certificazioni in merito ai redditi del fratello, relazione del centro diocesano, documentazione in merito al procedimento dinanzi al Giudice di Pace avverso il provvedimento di espulsione, buste paga del ricorrente, documentazione relativa al percorso presso il documentazione relativa al permesso di soggiorno, CP_2 relazione del centro di ascolto “ ”, documentazione sanitaria. Per_2
7.1. All'udienza fissata per la prosecuzione dell'istruttoria del 16/4/2024,
è stata sentita come testimone la moglie del ricorrente, Sig.ra Tes_1
, che, dopo aver prestato l'impegno di rito ha dichiarato: “Abbiamo 3
[...] figli: un maschio di 15 anni che va a scuola al Comandini di SE, una bimba che compie 8 anni tra poco e frequenta le elementari e una bimba di 5 anni che va all'asilo. Io sto a casa e mi occupo della casa e della famiglia. Io sono qui dal 2007, sono venuta con mio marito che ho sposato in Marocco ed ho avuto un permesso per motivi di famiglia legato
a lui. Io ho ancora il permesso per motivi familiari e sono in fase di rinnovo ed i minori sono con me legati al mio permesso. Mio marito si è
Pagina 5 messo a lavorare. Sta seguendo le terapie del Io lo vedo bene, mi CP_2 sembra cambiato, ha messo la testa a posto. Come padre è bravo. In
Italia ci troviamo bene. Per i miei figli è meglio qui non voglio tornare in
Marocco, io sono di un paese vicino Casablanca. I miei figli non sono mai stati in Marocco e parlano molto poco il marocchino. Vicino casa nostra abitano le mie zie, poi in Italia abbiamo tutti i parenti di mio marito, parte dei quali sono cittadini italiani. Lui è sempre stato qui da quando aveva due anni. Con noi vive il fratello di mio marito che è qui oggi, Pt_2 Pt_2 lavora a Marcegaglia come meccanico. Sta da noi da anni, i miei figli ci vanno d'accordo, è il loro zio preferito. Ha una sua stanza ed è autonomo
e contribuisce alle spese di casa. Mio marito sta facendo anche del volontario.”.
7.2. Successivamente, è stato sentito come testimone il fratello del ricorrente, Sig. che, prestato l'impegno di rito, ha Persona_3 affermato: “Confermo che vivo con mio fratello da sempre, che lavoro, che contribuisco alle spese della famiglia. Non ho mai avuto problemi con la giustizia. Mio fratello adesso si sta mettendo in riga, segue il CP_2
Tutta la famiglia cerca di aiutarlo, io, la moglie e i genitori, e cerchiamo di fargli passare questo brutto momento che è legato all'incidente che ha avuto”.
8. All'esito dell'udienza, il giudice designato ha rinviato all'udienza del
12/11/2024 per la discussione orale tramite collegamento audiovisivo da remoto, concedendo un termine per il deposito di note e documenti ulteriori.
9. Tale udienza di discussione, per problemi tecnici degli applicativi, è stata rinviata al 3/12/2024 e, al contempo, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 3/2/2025, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo in ragione della complessità della vicenda personale dell'istante, ravvisando la necessità di un supplemento istruttorio allo scopo di avere un quadro
Pagina 6 più preciso della sua attuale situazione, anche in ragione del fatto che il ricorrente risultava essere detenuto per espiazione pena.
Sono state quindi acquisite le relazioni del UEPE (relazione di sintesi, relazione operatori carcere) ed è stata acquisita altresì la relazione della
Diocesi di Forlì (relazione del Centro di Ascolto Don Dario) e la causa è stata trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 9/10/2025 tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare.
Il 23/10/2025 la difesa del ricorrente ha depositato comunicazione della
Procura della Repubblica di Forlì (del 22/10/2025), con la quale si dà atto che al ricorrente, detenuto per espiazione pena, è stato applicato, in via provvisoria, l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 c. 2 DPR n.
309/1990 (affidamento terapeutico), con domicilio imposto in Marradi,
P.za Scalelle n. 8 presso la Comunità Terapeutica Sasso Montegianni. La
Procura ha dato atto, altresì, che per effetto del cumulo delle pene restano da scontare al ricorrente 5 anni 5 mesi e 25 gg, con fine pena al
23/3/20230.
***
10. Preliminarmente, con riguardo alla vicenda dedotta in giudizio, appare opportuno evidenziare i fatti pacifici o comunque non contestati dall'Amministrazione e le risultanze documentali.
11. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente sia convivente con il fratello cittadino italiano (convivenza comprovata dai documenti Pt_2 prodotti e dati in visione).
12.1. Al contempo, non è stato posto in dubbio e, anzi, è stato confermato dallo stesso ricorrente in sede di audizione, che il medesimo abbia ricevuto plurime condanne in relazione a diverse condotte penalmente rilevanti. In particolare, dalla nota della Questura di Forlì-
SE, depositata dall'Avvocatura dello Stato, si evidenziano le seguenti condanne:
Pagina 7 - in data 12/10/2017, dal Tribunale di Forlì (divenuta irrevocabile in data
29.11.2017), alla pena di mesi 6 di reclusione per i reati di oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali;
- in data 7/11/2017, dalla Corte di Appello di Bologna (divenuta irrevocabile il 23/1/2018), alla pena di anni uno di reclusione per i reati di false attestazioni a Pubblico Ufficiale e resistenza a Pubblico Ufficiale.
Inoltre, sono emerse anche diverse condanne più risalenti:
- proc. PM2012/3114, condannato il 4/6/2012 per i reati di cui agli artt.
337, 582, 585, 576 c.p., a mesi 3 e giorni 10 di reclusione – pena sospesa;
- proc. PM2016/1534, condannato per i reati di cui agli artt. 624, 625 n. 2
c.p., alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa;
- proc. PM2016/4944, condannato ex artt. 337, 341 bis, 582, 624/625 n.
7 c.p., alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa;
- proc. PM2018/1353, condannato ai sensi degli artt. 81, 385 co. 3 c.p., alla multa di euro 13.500;
- proc. PM2018/2873, condannato ex art. 624 bis c.p., alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 440 di multa;
- proc. 2018/2998, condannato ex artt. 81, 385 co. 1,2,3 c.p. alla pena di mesi 8 di reclusione;
- proc. PM2018/985, condannato ex art. 385, co. 3, c.p. alla multa di euro
13.500.
Inoltre, dalle ulteriori verifiche effettuate, sono emerse nei confronti del ricorrente le seguenti denunce:
- in data 18/1/2018, veniva denunciato dal locale U.P.G. per ubriachezza e deferito per evasione da misure alternative alla detenzione;
- in data 10/3/2018, veniva deferito dal Comando Stazione Carabinieri di
Forlimpopoli per evasione;
Pagina 8 - in data 9/6/2018, veniva arrestato in flagranza di reato dall di CP_3 questa Questura per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. e sottoposto l'11/6/2018 alla misura degli arresti domiciliari con permesso di assentarsi;
- in data 19/6/2018, veniva arrestato in flagranza di reato da
[...] di Meldola per evasione da misure alternative alla detenzione;
CP_4
- in data 11/7/2018, veniva arrestato su ordinanza di custodia cautelare dal locale per furto in abitazione;
CP_3
- in data 27/10/2019 è stato indagato dai Carabinieri di Forlimpopoli per il reato di furto;
- in data 18/2/2020, veniva indagato dai Carabinieri di Forlimpopoli per furto aggravato in concorso;
- in data 14/3/2020, veniva denunciato dal locale per il reato di cui CP_3 all'art. 650 c.p.;
- in data 12/10/2020, veniva indagato dai Carabinieri di Forlimpopoli per il reato di cui all'art. 635 c.p.
Inoltre, in data 11/1/2021, ha ricevuto l'avviso orale del Questore di Forlì-
SE nel quale si diffidava lo stesso a tenere una condotta conforme alla legge, avvisandolo che, in caso non avesse mutato la condotta, sarebbero state applicate nei suoi confronti misure più gravi.
Anche a seguito di questo avviso, il ricorrente risulta gravato dalle seguenti segnalazioni:
- in data 11/1/2022, segnalato da militari della Stazione Carabinieri di
Forlimpopoli per il reato di furto aggravato, poiché, al fine di procurarsi ingiusto profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si impossessava di merce all'interno di un centro commerciale, con l'aggravante di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose;
- in data 14/3/2022, è stato deferito da militari del Comando Stazione
Carabinieri di Forlimpopoli per rapina in quanto, al fine di procurarsi
Pagina 9 ingiusto profitto, adoperava violenza nei confronti di una minorenne, consistita nello sferrarle un pugno al volto immediatamente dopo la sottrazione di materiale asportato dalla consolle adibita a cassa ubicata all'interno di un cinema, con l'aggravante di cui all'art. 71 del D.lgs. n.
159/2011 per aver agito durante la sottoposizione dell'avviso orale di cui si accennava sopra;
- in data 13/9/2022, è stato deferito da militari del Comando Stazione
Carabinieri Ronco – Forlì per resistenza a Pubblico Ufficiale;
- in data 22/3/2023, è stato segnalato da militari del Comando Stazione
Carabinieri di Forlimpopoli per furti commessi in Forlimpopoli e resistenza a Pubblico Ufficiale, con l'aggravante di cui all'art. 71 del D.lgs. n.
159/2011 per aver agito durante la sottoposizione dell'avviso orale;
- in data 28/5/2023, è stato deferito da militari del Comando Stazione
Carabinieri di Forlimpopoli per furti commessi in Forlimpopoli nella notte tra il 12 ed il 13 marzo 2023;
- in data 13/6/2023 deferito all'A.G. di Forlì da militari della Stazione
Carabinieri di Forlimpopoli in quanto, in data 28/5/2023, si rendeva responsabile dei reati di violazione di domicilio e tentata estorsione;
- infine, in data 12/1/2023, è stato nuovamente condannato alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione, perché: durante un controllo di polizia usava violenza e minaccia per opporsi all'operato dei Carabinieri ed alla sua identificazione;
per avere rotto due bottiglie di vetro, ed impugnandone i relativi colli li indirizzava verso altri avventori di un esercizio pubblico, proferendo espressioni intimidatorie;
perché, utilizzando la cintura dei pantaloni e brandendola come una frusta, danneggiava un'autovettura in sosta nella pubblica via.
12.2. Dalla memoria presentata dalla difesa del ricorrente, emergono ulteriori dati che connotano negativamente la personalità del ricorrente.
Dal provvedimento del Tribunale di sorveglianza allegato, emerge, oltre al fatto che il ricorrente è stato denunciato per circa trenta volte per il reato
Pagina 10 di ubriachezza molesta, che – con riferimento all'anno 2024 – lo stesso è stato denunciato a piede libero: in data 16/1/2024, per violazione degli artt. 625 e 629 c.p. e 73, co. 5, Dpr n. 309/1990; in data 23/1/2024, per violazione dell'art. 612 c.p.; in data 6/5/2024, per violazione dell'art. 588
c.p.
Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato, quindi, l'istanza di affidamento in prova ex art. 94 Dpr n. 309/1990 avanzata dall' per due Parte_1 ragioni. In primis, ha ritenuto il programma terapeutico per problematiche di abuso alcolico - che lo stesso stava già seguendo presso il dal Pt_3
2018 - inidoneo ad arginare il rischio di reiterazione nelle condotte criminose, al contrario di quanto ritenuto dallo stesso servizio, avendo l'istante commesso ulteriori reati anche dopo aver intrapreso tale percorso. In secondo luogo, il Tribunale ha valutato ancora più grave il suo comportamento, refrattario al rispetto delle regole della convivenza civile, osservando che lo stesso era ingiustificato se rapportato al contesto familiare del ricorrente, ricco di sicuri riferimenti affettivi che lo avrebbero dovuto indurre a desistere dall'agire illecito.
Al contempo, dalle sentenze presenti in atti si evince che: in merito ai reati di cui agli artt. 56, 628, co. 3, n. 3 bis) c.p., avvenuti il 28/5/2023, il ricorrente è stato assolto con formula piena (perché il fatto non sussiste) dal Tribunale di Forlì in composizione collegiale (n. 2561/2023 R.G.N.R.); inoltre, per quanto riguarda i reati ex artt. 624 e 625 c.p., asseritamente commessi in data 8/1/2024, il giudice del Tribunale di Forlì ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti del ricorrente per intervenuta remissione di querela (n. 369/2024 R.G.N.R.).
13. Così esposti i fatti pacifici o documentali, il ricorrente ha invocato l'art. 19, co. 2, lett. c) D.lgs. T.U.I., per cui «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti: … c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (…), di nazionalità italiana».
Pagina 11 14. Come si è detto, è pacifico che il ricorrente sia convivente con il fratello, cittadino italiano, posto che né dal provvedimento impugnato, né dalle allegazioni della parte resistente, né dall'esito della prova testimoniale emergono dubbi in ordine alla genuinità del rapporto di convivenza;
del resto la difesa ha prodotto il certificato di nascita del fratello del ricorrente e la certificazione di residenza e lo stato di famiglia che conferma l'appartenenza dei due fratelli al medesimo Persona_4 nucleo familiare.
15. In merito al presupposto della pericolosità sociale, nella specie appare evidente come le condotte penalmente rilevanti, sopra descritte, siano indici di una manifesta proclività a delinquere.
Si deve dare atto che il Legislatore, a tutela del diritto alla unità familiare dei cittadini italiani, ha ritenuto che il convivente con cittadino italiano, parente entro il secondo grado, non possa essere espulso, ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), se non ricorrono le specifiche condizioni di cui al 13, co.
1, relative a motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, primo comma: «Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri»).
Al riguardo, nonostante qualche incertezza in giurisprudenza e dottrina, si deve ritenere che il rinvio dell'art. 19, co.2, al menzionato art. 13, co. 1, non comporti la necessità che sia stato effettivamente emanato un provvedimento del Ministro, ben potendo tali motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato essere accertati anche dall'autorità amministrativa competente per il permesso di soggiorno per motivi familiari e, quindi, dall'autorità giudiziaria [in questo senso cfr. Cass. 20719/2011, per cui
«La esclusione de qua è certamente costruita come esonero dal divieto di espulsione che presuppone una specifica valutazione da parte del Ministro, che si accinge ad espellere, della sussistenza delle indicate ragioni espulsive (riservate alla sua valutazione politica) ma non comporta che sia
Pagina 12 il Ministro il solo organo "competente" ad adottarle, le volte in cui si verta in materia di richiesta di rinnovo del p.d.s. e che si predichi la sussistenza di detta situazione ostativa, in tal caso quello stesso quadro di ragioni escludenti il rinnovo gravando sul Questore competente al rilascio»].
Ad avviso di questo giudice, la stessa natura di diritto soggettivo della posizione giuridica esclude che la sua valutazione da parte della Autorità
Giudiziaria Ordinaria sia vincolata dal preventivo giudizio dell'Autorità amministrativa, ben potendo il giudice accertare la sussistenza di motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato anche in mancanza di un decreto del Ministro, o per converso disattenderne la valutazione.
Nel caso di specie, comunque, il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di espulsione da parte del Prefetto di Forlì-SE, in data
7/12/2022, annullato – sulla base di quanto dichiarato dalla difesa nella memoria del 7/11/2024 – dal Giudice di Pace di Forlì.
15.1 Ad ogni modo, è indubbio che si tratti di un parametro di pericolosità assai più stringente rispetto a quello di cui agli artt. 4, co. 3, e 5, co. 5, D.
D.lgs. n. 286/1998 o a quello previsto dall'art. 20 D.lgs. n. 20/2007 per i familiari di cittadini UE, atteso che nell'art. 13, co. 1, non vengono richiamati motivi, neppure imperativi, di sicurezza pubblica.
Secondo la S.C. si tratta qui di pericolosità limitata a precedenti penali
«afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello
Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.», tale da autorizzare, in ipotesi, un decreto ministeriale, mentre, ad esempio, nell'art. 20 d.lgs. 30/07 la pericolosità può essere desunta da una serie di delitti comuni indirettamente richiamati dalla norma mediante rinvio ad altre disposizioni [in questo senso cfr. Cass.: 20719/2011,
14159/17, 701/18; in particolare nella sentenza 20719/2011 la S.C. rileva che «la situazione ostativa de qua non è equivalente a quelle che, con varie ma ricorrenti formule, adottano le disposizioni dei D.lgs. n. 30 del
2007 e D.lgs. n. 32 del 2008 facendo richiamo, quali clausole ostative al
Pagina 13 ricongiungimento, al rinnovo od al rilascio di permessi per ragioni di famiglia del familiare di cittadino comunitario o quali ragioni poste a fondamento dell'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza), essendo ben chiara la differenza, quanto a gravità ed a presupposti della situazione, tra le ragioni di pubblica sicurezza ed i motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico. Erroneamente pertanto la
Corte di Appello fiorentina ha posto le varie situazioni ostative (o di contro impositive della espulsione o dell'allontanamento) sullo stesso piano, in tal guisa valutando che i precedenti penali dello straniero, peraltro antecedenti al rilascio del p.d.s. del 2004, e la indebita frequentazione, fossero idonei a giustificare il rigetto della istanza di rinnovo: essi potevano semmai ritenersi integrare ragioni di pubblica sicurezza ma non già quelle ragioni attinenti all'ordine pubblico od alla sicurezza dello Stato
(quindi afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.) che soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione od il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente con madre italiana. La maggior ristrettezza di presupposti per integrare la situazione derogatoria della tutela dello straniero beneficiato della coesione familiare - rispetto a quella attingente lo straniero che versi in ipotesi di ricongiungimento - è giustificata dalla preesistenza di un quadro stabilizzato di relazioni con il cittadino-convivente che il legislatore ha mostrato, con la restrizione operata dal richiamo all'art. 13, comma 1 del cit. T.U., di voler tenere fermo al possibile»].
In buona sostanza, in ipotesi di familiare straniero convivente con parenti italiani entro il secondo grado, l'allontanamento è consentito (e non può essere rilasciato il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 28 DPR n.
394/1999, specificamente denominato «permesso di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento») soltanto ove ricorrano motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, «non
Pagina 14 essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le "ragioni di sicurezza" poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del
d.lgs. n. 30 del 2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13» (Corte di cassazione, ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719;
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17070 del 28/06/2018).
15.2 Le condotte sopra descritte sono certamente indice di una manifesta proclività a delinquere del ricorrente, con una personalità difficile, che è stata impermeabile ai percorsi di recupero ai quali è stato avviato. Pur non emergendo collegamenti con il crimine organizzato, deve osservarsi che la frequenza dei delitti commessi, tutti, per lo più, dello stesso genere - in parte conseguenza, come dichiarato e riconosciuto dallo stesso in sede di audizione, della condizione di dipendenza da sostanze alcoliche e di una sofferenza collegata ad un infortunio subito e alla perdita del lavoro e quindi espressione di un disagio sociale e psichico mai superato – qualificano il ricorrente come criminale seriale, pericoloso quindi non solo in riferimento al bene della sicurezza pubblica, ma anche con riguardo a quello dell'ordine pubblico, inteso come ordinato svolgimento della convivenza civile.
Egli dal settembre del 2024 sta scontando il cumulo delle pene inflitte e, come documentato da ultimo, è stato ammesso in via provvisoria all'affidamento in prova terapeutico in via provvisoria. Dalla comunicazione proveniente dalla procura prodotta dalla difesa emerge che al ricorrente restano ancora da scontare più di 5 anni di reclusione.
Deve darsi atto che la situazione, in cui versa il ricorrente, non è irreversibile. Gli specialisti del SerDP, che lo hanno in cura dal 2018, hanno, infatti, evidenziato che il ricorrente sta seguendo il programma terapeutico. Gli stessi avevano precisato che l avrebbe Parte_1 manifestato l'assenso ad essere inserito in una struttura residenziale, per essere sottoposto ad un più rigido controllo in tale fase delicata del
Pagina 15 percorso, ma che sino ad ora non si era proceduto in tal senso solo per mancanza di disponibilità nella struttura (v. documentazione in atti).
Anche il Centro diocesano, presso il quale il ricorrente ha svolto numerose ore di volontariato, perché privo di permesso di soggiorno (cfr. lettera del
“Centro di ascolto Don Dario”), confida ancora nella possibilità di un suo recupero alla vita civile e in un superamento del suo forte disagio, stante la disponibilità manifestata dal ricorrente di seguire le indicazioni degli operatori.
Parimenti le dichiarazioni rese dai famigliari sono del medesimo tenore.
Sentiti come testimoni nel procedimento in oggetto, la moglie e il fratello hanno riferito che il loro congiunto ha mostrato segni di un positivo cambiamento rispetto alle condotte tenute in passato, manifestando la volontà di volerlo assistere in questa fase critica, al fine dargli la possibilità di uscire dalla condizione patologica che lo affligge, nella prospettiva che riacquisti un equilibrio e una stabilità emotiva e comportamentale.
Infine, anche la documentazione acquisita presso il UEPE dà conto di un percorso di crescita che il ricorrente sta seguendo dentro le mura del carcere, che però è appena iniziato.
La effettiva realizzazione di tali prospettive dipende dalla capacità che il ricorrente dimostrerà di affrancarsi dal suo passato criminale, disintossicandosi.
Il percorso terapeutico e di crescita e maturazione è appena cominciato e allo stato non è quindi possibile esprimere il giudizio di non pericolosità, che consenta di riconoscere il diritto di conseguire il titolo di soggiorno richiesto.
16. Sulla base delle suddette motivazioni, si ritiene pertanto che allo stato il ricorso debba essere rigettato.
17. Attesa la particolarità delle questioni sussistono a norma dell'art. 92, co. 2, c.p.c. i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
Pagina 16
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.,
RIGETTA il ricorso; dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna, il 1°/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
Pagina 17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Cristina Reggiani, all'esito della discussione all'udienza del
9/10/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11364/2023 promossa da:
assistito dall'avv. Fabio Malpezzi e dall'avv. Parte_1
LE NI RICORRENTE contro a mezzo dell'Avvocatura dello Stato Controparte_1
RESISTENTE
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia questo ill.mo Tribunale, definitivamente pronunciando, annullare il provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Forlì - ufficio immigrazione il 12/7/2023 e notificato in pari data, che ha dichiarato irricevibile la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia del sig. Parte_1
; per l'effetto, ordinare alla Questura di Forlì – SE il rilascio al
[...] ricorrente del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del combinato disposto degli art. 19 comma 2 lett. c. TU n.286/98 e 28
DPR 394/99, o altro ritenuto adeguato. Con vittoria di spese di lite.”.
Pagina 1 Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso siccome infondato Vinte le spese.”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 30, co. 6, D.lgs. n. 286/1998,
20 D.lgs. n. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. l'8/9/2023, il ricorrente,
[...]
ha impugnato il provvedimento della Questura di Forlì – Parte_1
Ufficio Immigrazione del 12/7/2023, con il quale è stata dichiarata l'irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con il fratello, cittadino italiano, “…poiché nei suoi confronti risultano definitivi i seguenti provvedimenti emessi in quanto persona pericolosa sussumibile in una categoria prevista dall'art. 1 del D.L. n. 159 del 6/9/2011: in data 25/9/2018, il Questore di Forlì
SE ha emesso nei suoi confronti un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo e rifiuto del rilascio di ogni altro titolo, notificato in data 26/10/2018; in data 12/9/2019, presentava istanza ex art. 19 T.U.I. ritenuta irricevibile da quest'Ufficio visti i comportamenti illeciti tenuti, provvedimento successivamente confermato in sede di ricorso al Tribunale Ordinario di Bologna – n. 2019/16607 del
17/2/2020; in data 19/3/2021, il Questore di Forlì SE ha emesso nei suoi confronti la misura dell'Avviso Orale, notificato l'01/01/2021.
Successivamente a questi provvedimenti la S.V. si è resa responsabile di ulteriori reati contro il patrimonio e contro la P.A. (11/1/2022 – 14/3/2022
– 28/5/2023 – 13/6/2023 – 12/7/2023) che ne denotano una persistente ed attuale pericolosità.”.
Il ricorrente, dunque, ha chiesto nel presente giudizio, previa sospensiva, di annullare il provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Forlì e, per l'effetto, di ordinare alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, co. 2, lett. c) T.U.I. e 28 DPR n. 349/1999.
Pagina 2 2. Il 18/9/2023, il giudice, ritenuto necessario sentire il ricorrente per decidere sulla richiesta sospensiva, ha fissato udienza il 21/11/2023.
3. Il , in data 13/11/2023, si è costituito in giudizio Controparte_1 opponendosi all'istanza, in virtù dei numerosi precedenti penali e delle condanne a carico del ricorrente (riportate nella memoria di costituzione), oltre che dell'avviso orale del Questore di Forlì-SE del 5/11/2020.
4. All'udienza del 21/11/2023, è stato sentito il ricorrente, che ha dichiarato: “Sono qui dall'età di 2 anni vivo con mia moglie di nazionalità marocchina la quale ha un permesso di soggiorno per motivi familiari che era legato a me e ora ha quello di lavoro, abbiamo 3 figli del 2008, 2016 e
2019 che frequentano la scuola a Forlimpopoli. Sono ben integrati e parlano perfettamente l'italiano, non conoscono il marocchino. Mia moglie lavorava come stagionale in agricoltura e per il resto si occupa della famiglia facendo lavoretti saltuari. Io ho studiato in Italia fino alla scuola dell'obbligo poi ho fatto un corso di formazione presso una scuola professionale in artigianato e falegnameria che non ho portato a termine perché sono andato a lavorare come falegname presso un'azienda in
Umbria a Città di Castello per 2 anni. Poi mi sono trasferito a Forlimpopoli perché mio padre stava qui per lavoro e perché ho avuto una buona offerta di lavoro come carpentiere ferraiolo presso la ditta Carpentieri e
Ferraiolo s.r.l. È successo nel 2007 e ci ho lavorato fino al 2015. Mi sono sposato a 20 anni, 17 anni fa in Marocco. Non ho mai vissuto in Marocco, solo andato in visita per massimo 15 giorni. Sono stato in visita delle zie da parte di mia madre. Mi madre è in Italia ed è cittadina italiana, come mio padre. Mio padre si è trasferito in Italia prima che io nascessi, anche prima di sposarsi. Mia madre lo ha raggiunto con me e con mio fratello che è del 1984, due anni più di me. Ho altri tre fratelli, che sono tutti cittadini italiani. Vivono tutti a Forlimpoli in via Aurelio Saffi nr. 48 in diversi interni. Hanno fatto famiglia, ho due nipoti dello stesso fratello
il maggiore. Il fratello che vive con me si chiama ed è Per_1 Pt_2 del 1999 fa l'operaio metalmeccanico per l'azienda Marcegaglia. Vive con noi da sempre. Prima eravamo una famiglia unita ed abbiamo sempre
Pagina 3 avuto case grandi e quando ho avuto il primo figlio mi sono preso una casa a parte e mi sono portato mio fratello. Lui aveva voglia di cambiare casa lui è sempre stato con me, siamo molto legati. Io abito nella stessa palazzina dei miei genitori e dei miei fratelli e siamo in buoni rapporti.
Nessuno di loro ha avuto problemi con la giustizia. Non sono contenti del mio passato ma si aspettano delle soluzioni. ADR c'è stato un breve lasso della mia vita in cui da “Pilastro della famiglia” mi sono trovato in difficoltà perché ho avuto un infortunio sul lavoro per il quale ho perso il pollice e
l'indice della mano destra che mi sono stati poi ricostruiti in seguito ad un intervento al centro di ricostruzione della mano”. Ho avuto il risarcimento dei danni. Nello stesso periodo la ditta è fallita e ho avuto due anni di mobilità e per due anni non ho lavorato anche perché era impossibile per me lavorare per via dell'infortunio. ADR. Ho un problema con l'alcol che è iniziato in quel periodo e ora sono seguito dal e ho un piano CP_2 terapeutico. Sono stato in Comunità per due mesi in provincia di Firenze.
Le cose non vanno molto bene perché avrei bisogno di lavorare ed è tutto legato al permesso di soggiorno. Io adesso ho il capo officina della ditta dove lavora mio fratello che sarebbe interessato ad assumermi. La ditta è
a Forlì nella zona di Villaselva. Questo è un lavoro che so fare, ho già lavorato in passato come metalmeccanico. ADR: L'ultimo reato è del 2018
e sto attendendo la misura dell'affidamento in prova. Sono stato in carcere
6 mesi a Forlì in custodia cautelare. Questa esperienza mi ha aiutato a crescere ma nel frattempo è successo il problema del permesso di soggiorno per cui speravo di poter riprendere a lavorare ma non ho potuto
e questo ha aggravato la mia situazione. In carcere sono stato curato per la mia dipendenza e poi sono stato inserito in un progetto della Comunità
Sassomonteggiani di Marradi in provincia di Firenze per due mesi. Quindi in tutto ho fatto 8 mesi di reclusione. Ho 1 anno e 8 mesi di definito in cui ho chiesto la messa alla prova, non dovrei avere altri definitivi. Alcuni reati che ho commesso non me li ricordo perché li ho tutti commessi sotto
l'effetto di alcol. Anche le evasioni si spiegano perché per bere uscivo di casa. Adesso con il RT facciamo una nuova terapia per cui prendo una
Pagina 4 pillola davanti a loro così se poi bevo sto male.”. Al termine dell'audizione, il difensore ha insistito per l'accoglimento della domanda di sospensiva e, per quanto riguarda il merito, ha contestato la tardività della costituzione dell'Avvocatura dello Stato.
5. Con decreto del 21/11/2023, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, evidenziando che il ricorrente necessiti di un titolo di soggiorno provvisorio che gli consenta il reinserimento sociale e lavorativo (per lui molto utile anche per superare i problemi di dipendenza da cui è afflitto) e che, del resto, occorre considerare che il ricorrente abbia in Italia tre figli minori di cui si prende cura unitamente alla moglie e che il suo rimpatrio in Marocco, dopo tanti anni di permanenza in Italia, lontano da tutti i suoi affetti, possa comportargli un grave nocumento.
6. Il difensore del ricorrente ha depositato in atti documentazione a fondamento della propria domanda oggetto del ricorso, ossia: certificazione in merito alla famiglia, certificazioni in merito ai redditi del fratello, relazione del centro diocesano, documentazione in merito al procedimento dinanzi al Giudice di Pace avverso il provvedimento di espulsione, buste paga del ricorrente, documentazione relativa al percorso presso il documentazione relativa al permesso di soggiorno, CP_2 relazione del centro di ascolto “ ”, documentazione sanitaria. Per_2
7.1. All'udienza fissata per la prosecuzione dell'istruttoria del 16/4/2024,
è stata sentita come testimone la moglie del ricorrente, Sig.ra Tes_1
, che, dopo aver prestato l'impegno di rito ha dichiarato: “Abbiamo 3
[...] figli: un maschio di 15 anni che va a scuola al Comandini di SE, una bimba che compie 8 anni tra poco e frequenta le elementari e una bimba di 5 anni che va all'asilo. Io sto a casa e mi occupo della casa e della famiglia. Io sono qui dal 2007, sono venuta con mio marito che ho sposato in Marocco ed ho avuto un permesso per motivi di famiglia legato
a lui. Io ho ancora il permesso per motivi familiari e sono in fase di rinnovo ed i minori sono con me legati al mio permesso. Mio marito si è
Pagina 5 messo a lavorare. Sta seguendo le terapie del Io lo vedo bene, mi CP_2 sembra cambiato, ha messo la testa a posto. Come padre è bravo. In
Italia ci troviamo bene. Per i miei figli è meglio qui non voglio tornare in
Marocco, io sono di un paese vicino Casablanca. I miei figli non sono mai stati in Marocco e parlano molto poco il marocchino. Vicino casa nostra abitano le mie zie, poi in Italia abbiamo tutti i parenti di mio marito, parte dei quali sono cittadini italiani. Lui è sempre stato qui da quando aveva due anni. Con noi vive il fratello di mio marito che è qui oggi, Pt_2 Pt_2 lavora a Marcegaglia come meccanico. Sta da noi da anni, i miei figli ci vanno d'accordo, è il loro zio preferito. Ha una sua stanza ed è autonomo
e contribuisce alle spese di casa. Mio marito sta facendo anche del volontario.”.
7.2. Successivamente, è stato sentito come testimone il fratello del ricorrente, Sig. che, prestato l'impegno di rito, ha Persona_3 affermato: “Confermo che vivo con mio fratello da sempre, che lavoro, che contribuisco alle spese della famiglia. Non ho mai avuto problemi con la giustizia. Mio fratello adesso si sta mettendo in riga, segue il CP_2
Tutta la famiglia cerca di aiutarlo, io, la moglie e i genitori, e cerchiamo di fargli passare questo brutto momento che è legato all'incidente che ha avuto”.
8. All'esito dell'udienza, il giudice designato ha rinviato all'udienza del
12/11/2024 per la discussione orale tramite collegamento audiovisivo da remoto, concedendo un termine per il deposito di note e documenti ulteriori.
9. Tale udienza di discussione, per problemi tecnici degli applicativi, è stata rinviata al 3/12/2024 e, al contempo, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 3/2/2025, il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo in ragione della complessità della vicenda personale dell'istante, ravvisando la necessità di un supplemento istruttorio allo scopo di avere un quadro
Pagina 6 più preciso della sua attuale situazione, anche in ragione del fatto che il ricorrente risultava essere detenuto per espiazione pena.
Sono state quindi acquisite le relazioni del UEPE (relazione di sintesi, relazione operatori carcere) ed è stata acquisita altresì la relazione della
Diocesi di Forlì (relazione del Centro di Ascolto Don Dario) e la causa è stata trattenuta nuovamente in decisione all'udienza del 9/10/2025 tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare.
Il 23/10/2025 la difesa del ricorrente ha depositato comunicazione della
Procura della Repubblica di Forlì (del 22/10/2025), con la quale si dà atto che al ricorrente, detenuto per espiazione pena, è stato applicato, in via provvisoria, l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 c. 2 DPR n.
309/1990 (affidamento terapeutico), con domicilio imposto in Marradi,
P.za Scalelle n. 8 presso la Comunità Terapeutica Sasso Montegianni. La
Procura ha dato atto, altresì, che per effetto del cumulo delle pene restano da scontare al ricorrente 5 anni 5 mesi e 25 gg, con fine pena al
23/3/20230.
***
10. Preliminarmente, con riguardo alla vicenda dedotta in giudizio, appare opportuno evidenziare i fatti pacifici o comunque non contestati dall'Amministrazione e le risultanze documentali.
11. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente sia convivente con il fratello cittadino italiano (convivenza comprovata dai documenti Pt_2 prodotti e dati in visione).
12.1. Al contempo, non è stato posto in dubbio e, anzi, è stato confermato dallo stesso ricorrente in sede di audizione, che il medesimo abbia ricevuto plurime condanne in relazione a diverse condotte penalmente rilevanti. In particolare, dalla nota della Questura di Forlì-
SE, depositata dall'Avvocatura dello Stato, si evidenziano le seguenti condanne:
Pagina 7 - in data 12/10/2017, dal Tribunale di Forlì (divenuta irrevocabile in data
29.11.2017), alla pena di mesi 6 di reclusione per i reati di oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali;
- in data 7/11/2017, dalla Corte di Appello di Bologna (divenuta irrevocabile il 23/1/2018), alla pena di anni uno di reclusione per i reati di false attestazioni a Pubblico Ufficiale e resistenza a Pubblico Ufficiale.
Inoltre, sono emerse anche diverse condanne più risalenti:
- proc. PM2012/3114, condannato il 4/6/2012 per i reati di cui agli artt.
337, 582, 585, 576 c.p., a mesi 3 e giorni 10 di reclusione – pena sospesa;
- proc. PM2016/1534, condannato per i reati di cui agli artt. 624, 625 n. 2
c.p., alla pena di mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa;
- proc. PM2016/4944, condannato ex artt. 337, 341 bis, 582, 624/625 n.
7 c.p., alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa;
- proc. PM2018/1353, condannato ai sensi degli artt. 81, 385 co. 3 c.p., alla multa di euro 13.500;
- proc. PM2018/2873, condannato ex art. 624 bis c.p., alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 440 di multa;
- proc. 2018/2998, condannato ex artt. 81, 385 co. 1,2,3 c.p. alla pena di mesi 8 di reclusione;
- proc. PM2018/985, condannato ex art. 385, co. 3, c.p. alla multa di euro
13.500.
Inoltre, dalle ulteriori verifiche effettuate, sono emerse nei confronti del ricorrente le seguenti denunce:
- in data 18/1/2018, veniva denunciato dal locale U.P.G. per ubriachezza e deferito per evasione da misure alternative alla detenzione;
- in data 10/3/2018, veniva deferito dal Comando Stazione Carabinieri di
Forlimpopoli per evasione;
Pagina 8 - in data 9/6/2018, veniva arrestato in flagranza di reato dall di CP_3 questa Questura per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. e sottoposto l'11/6/2018 alla misura degli arresti domiciliari con permesso di assentarsi;
- in data 19/6/2018, veniva arrestato in flagranza di reato da
[...] di Meldola per evasione da misure alternative alla detenzione;
CP_4
- in data 11/7/2018, veniva arrestato su ordinanza di custodia cautelare dal locale per furto in abitazione;
CP_3
- in data 27/10/2019 è stato indagato dai Carabinieri di Forlimpopoli per il reato di furto;
- in data 18/2/2020, veniva indagato dai Carabinieri di Forlimpopoli per furto aggravato in concorso;
- in data 14/3/2020, veniva denunciato dal locale per il reato di cui CP_3 all'art. 650 c.p.;
- in data 12/10/2020, veniva indagato dai Carabinieri di Forlimpopoli per il reato di cui all'art. 635 c.p.
Inoltre, in data 11/1/2021, ha ricevuto l'avviso orale del Questore di Forlì-
SE nel quale si diffidava lo stesso a tenere una condotta conforme alla legge, avvisandolo che, in caso non avesse mutato la condotta, sarebbero state applicate nei suoi confronti misure più gravi.
Anche a seguito di questo avviso, il ricorrente risulta gravato dalle seguenti segnalazioni:
- in data 11/1/2022, segnalato da militari della Stazione Carabinieri di
Forlimpopoli per il reato di furto aggravato, poiché, al fine di procurarsi ingiusto profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si impossessava di merce all'interno di un centro commerciale, con l'aggravante di aver commesso il fatto usando violenza sulle cose;
- in data 14/3/2022, è stato deferito da militari del Comando Stazione
Carabinieri di Forlimpopoli per rapina in quanto, al fine di procurarsi
Pagina 9 ingiusto profitto, adoperava violenza nei confronti di una minorenne, consistita nello sferrarle un pugno al volto immediatamente dopo la sottrazione di materiale asportato dalla consolle adibita a cassa ubicata all'interno di un cinema, con l'aggravante di cui all'art. 71 del D.lgs. n.
159/2011 per aver agito durante la sottoposizione dell'avviso orale di cui si accennava sopra;
- in data 13/9/2022, è stato deferito da militari del Comando Stazione
Carabinieri Ronco – Forlì per resistenza a Pubblico Ufficiale;
- in data 22/3/2023, è stato segnalato da militari del Comando Stazione
Carabinieri di Forlimpopoli per furti commessi in Forlimpopoli e resistenza a Pubblico Ufficiale, con l'aggravante di cui all'art. 71 del D.lgs. n.
159/2011 per aver agito durante la sottoposizione dell'avviso orale;
- in data 28/5/2023, è stato deferito da militari del Comando Stazione
Carabinieri di Forlimpopoli per furti commessi in Forlimpopoli nella notte tra il 12 ed il 13 marzo 2023;
- in data 13/6/2023 deferito all'A.G. di Forlì da militari della Stazione
Carabinieri di Forlimpopoli in quanto, in data 28/5/2023, si rendeva responsabile dei reati di violazione di domicilio e tentata estorsione;
- infine, in data 12/1/2023, è stato nuovamente condannato alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione, perché: durante un controllo di polizia usava violenza e minaccia per opporsi all'operato dei Carabinieri ed alla sua identificazione;
per avere rotto due bottiglie di vetro, ed impugnandone i relativi colli li indirizzava verso altri avventori di un esercizio pubblico, proferendo espressioni intimidatorie;
perché, utilizzando la cintura dei pantaloni e brandendola come una frusta, danneggiava un'autovettura in sosta nella pubblica via.
12.2. Dalla memoria presentata dalla difesa del ricorrente, emergono ulteriori dati che connotano negativamente la personalità del ricorrente.
Dal provvedimento del Tribunale di sorveglianza allegato, emerge, oltre al fatto che il ricorrente è stato denunciato per circa trenta volte per il reato
Pagina 10 di ubriachezza molesta, che – con riferimento all'anno 2024 – lo stesso è stato denunciato a piede libero: in data 16/1/2024, per violazione degli artt. 625 e 629 c.p. e 73, co. 5, Dpr n. 309/1990; in data 23/1/2024, per violazione dell'art. 612 c.p.; in data 6/5/2024, per violazione dell'art. 588
c.p.
Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato, quindi, l'istanza di affidamento in prova ex art. 94 Dpr n. 309/1990 avanzata dall' per due Parte_1 ragioni. In primis, ha ritenuto il programma terapeutico per problematiche di abuso alcolico - che lo stesso stava già seguendo presso il dal Pt_3
2018 - inidoneo ad arginare il rischio di reiterazione nelle condotte criminose, al contrario di quanto ritenuto dallo stesso servizio, avendo l'istante commesso ulteriori reati anche dopo aver intrapreso tale percorso. In secondo luogo, il Tribunale ha valutato ancora più grave il suo comportamento, refrattario al rispetto delle regole della convivenza civile, osservando che lo stesso era ingiustificato se rapportato al contesto familiare del ricorrente, ricco di sicuri riferimenti affettivi che lo avrebbero dovuto indurre a desistere dall'agire illecito.
Al contempo, dalle sentenze presenti in atti si evince che: in merito ai reati di cui agli artt. 56, 628, co. 3, n. 3 bis) c.p., avvenuti il 28/5/2023, il ricorrente è stato assolto con formula piena (perché il fatto non sussiste) dal Tribunale di Forlì in composizione collegiale (n. 2561/2023 R.G.N.R.); inoltre, per quanto riguarda i reati ex artt. 624 e 625 c.p., asseritamente commessi in data 8/1/2024, il giudice del Tribunale di Forlì ha pronunciato sentenza di non doversi procedere nei confronti del ricorrente per intervenuta remissione di querela (n. 369/2024 R.G.N.R.).
13. Così esposti i fatti pacifici o documentali, il ricorrente ha invocato l'art. 19, co. 2, lett. c) D.lgs. T.U.I., per cui «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti: … c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (…), di nazionalità italiana».
Pagina 11 14. Come si è detto, è pacifico che il ricorrente sia convivente con il fratello, cittadino italiano, posto che né dal provvedimento impugnato, né dalle allegazioni della parte resistente, né dall'esito della prova testimoniale emergono dubbi in ordine alla genuinità del rapporto di convivenza;
del resto la difesa ha prodotto il certificato di nascita del fratello del ricorrente e la certificazione di residenza e lo stato di famiglia che conferma l'appartenenza dei due fratelli al medesimo Persona_4 nucleo familiare.
15. In merito al presupposto della pericolosità sociale, nella specie appare evidente come le condotte penalmente rilevanti, sopra descritte, siano indici di una manifesta proclività a delinquere.
Si deve dare atto che il Legislatore, a tutela del diritto alla unità familiare dei cittadini italiani, ha ritenuto che il convivente con cittadino italiano, parente entro il secondo grado, non possa essere espulso, ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c), se non ricorrono le specifiche condizioni di cui al 13, co.
1, relative a motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, primo comma: «Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il
Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri»).
Al riguardo, nonostante qualche incertezza in giurisprudenza e dottrina, si deve ritenere che il rinvio dell'art. 19, co.2, al menzionato art. 13, co. 1, non comporti la necessità che sia stato effettivamente emanato un provvedimento del Ministro, ben potendo tali motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato essere accertati anche dall'autorità amministrativa competente per il permesso di soggiorno per motivi familiari e, quindi, dall'autorità giudiziaria [in questo senso cfr. Cass. 20719/2011, per cui
«La esclusione de qua è certamente costruita come esonero dal divieto di espulsione che presuppone una specifica valutazione da parte del Ministro, che si accinge ad espellere, della sussistenza delle indicate ragioni espulsive (riservate alla sua valutazione politica) ma non comporta che sia
Pagina 12 il Ministro il solo organo "competente" ad adottarle, le volte in cui si verta in materia di richiesta di rinnovo del p.d.s. e che si predichi la sussistenza di detta situazione ostativa, in tal caso quello stesso quadro di ragioni escludenti il rinnovo gravando sul Questore competente al rilascio»].
Ad avviso di questo giudice, la stessa natura di diritto soggettivo della posizione giuridica esclude che la sua valutazione da parte della Autorità
Giudiziaria Ordinaria sia vincolata dal preventivo giudizio dell'Autorità amministrativa, ben potendo il giudice accertare la sussistenza di motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato anche in mancanza di un decreto del Ministro, o per converso disattenderne la valutazione.
Nel caso di specie, comunque, il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di espulsione da parte del Prefetto di Forlì-SE, in data
7/12/2022, annullato – sulla base di quanto dichiarato dalla difesa nella memoria del 7/11/2024 – dal Giudice di Pace di Forlì.
15.1 Ad ogni modo, è indubbio che si tratti di un parametro di pericolosità assai più stringente rispetto a quello di cui agli artt. 4, co. 3, e 5, co. 5, D.
D.lgs. n. 286/1998 o a quello previsto dall'art. 20 D.lgs. n. 20/2007 per i familiari di cittadini UE, atteso che nell'art. 13, co. 1, non vengono richiamati motivi, neppure imperativi, di sicurezza pubblica.
Secondo la S.C. si tratta qui di pericolosità limitata a precedenti penali
«afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello
Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.», tale da autorizzare, in ipotesi, un decreto ministeriale, mentre, ad esempio, nell'art. 20 d.lgs. 30/07 la pericolosità può essere desunta da una serie di delitti comuni indirettamente richiamati dalla norma mediante rinvio ad altre disposizioni [in questo senso cfr. Cass.: 20719/2011,
14159/17, 701/18; in particolare nella sentenza 20719/2011 la S.C. rileva che «la situazione ostativa de qua non è equivalente a quelle che, con varie ma ricorrenti formule, adottano le disposizioni dei D.lgs. n. 30 del
2007 e D.lgs. n. 32 del 2008 facendo richiamo, quali clausole ostative al
Pagina 13 ricongiungimento, al rinnovo od al rilascio di permessi per ragioni di famiglia del familiare di cittadino comunitario o quali ragioni poste a fondamento dell'allontanamento del cittadino comunitario o del suo familiare (motivi imperativi di pubblica sicurezza o motivi di pubblica sicurezza), essendo ben chiara la differenza, quanto a gravità ed a presupposti della situazione, tra le ragioni di pubblica sicurezza ed i motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico. Erroneamente pertanto la
Corte di Appello fiorentina ha posto le varie situazioni ostative (o di contro impositive della espulsione o dell'allontanamento) sullo stesso piano, in tal guisa valutando che i precedenti penali dello straniero, peraltro antecedenti al rilascio del p.d.s. del 2004, e la indebita frequentazione, fossero idonei a giustificare il rigetto della istanza di rinnovo: essi potevano semmai ritenersi integrare ragioni di pubblica sicurezza ma non già quelle ragioni attinenti all'ordine pubblico od alla sicurezza dello Stato
(quindi afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata etc.) che soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione od il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente con madre italiana. La maggior ristrettezza di presupposti per integrare la situazione derogatoria della tutela dello straniero beneficiato della coesione familiare - rispetto a quella attingente lo straniero che versi in ipotesi di ricongiungimento - è giustificata dalla preesistenza di un quadro stabilizzato di relazioni con il cittadino-convivente che il legislatore ha mostrato, con la restrizione operata dal richiamo all'art. 13, comma 1 del cit. T.U., di voler tenere fermo al possibile»].
In buona sostanza, in ipotesi di familiare straniero convivente con parenti italiani entro il secondo grado, l'allontanamento è consentito (e non può essere rilasciato il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 28 DPR n.
394/1999, specificamente denominato «permesso di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione ed il respingimento») soltanto ove ricorrano motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato, «non
Pagina 14 essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le "ragioni di sicurezza" poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del
d.lgs. n. 30 del 2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13» (Corte di cassazione, ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719;
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17070 del 28/06/2018).
15.2 Le condotte sopra descritte sono certamente indice di una manifesta proclività a delinquere del ricorrente, con una personalità difficile, che è stata impermeabile ai percorsi di recupero ai quali è stato avviato. Pur non emergendo collegamenti con il crimine organizzato, deve osservarsi che la frequenza dei delitti commessi, tutti, per lo più, dello stesso genere - in parte conseguenza, come dichiarato e riconosciuto dallo stesso in sede di audizione, della condizione di dipendenza da sostanze alcoliche e di una sofferenza collegata ad un infortunio subito e alla perdita del lavoro e quindi espressione di un disagio sociale e psichico mai superato – qualificano il ricorrente come criminale seriale, pericoloso quindi non solo in riferimento al bene della sicurezza pubblica, ma anche con riguardo a quello dell'ordine pubblico, inteso come ordinato svolgimento della convivenza civile.
Egli dal settembre del 2024 sta scontando il cumulo delle pene inflitte e, come documentato da ultimo, è stato ammesso in via provvisoria all'affidamento in prova terapeutico in via provvisoria. Dalla comunicazione proveniente dalla procura prodotta dalla difesa emerge che al ricorrente restano ancora da scontare più di 5 anni di reclusione.
Deve darsi atto che la situazione, in cui versa il ricorrente, non è irreversibile. Gli specialisti del SerDP, che lo hanno in cura dal 2018, hanno, infatti, evidenziato che il ricorrente sta seguendo il programma terapeutico. Gli stessi avevano precisato che l avrebbe Parte_1 manifestato l'assenso ad essere inserito in una struttura residenziale, per essere sottoposto ad un più rigido controllo in tale fase delicata del
Pagina 15 percorso, ma che sino ad ora non si era proceduto in tal senso solo per mancanza di disponibilità nella struttura (v. documentazione in atti).
Anche il Centro diocesano, presso il quale il ricorrente ha svolto numerose ore di volontariato, perché privo di permesso di soggiorno (cfr. lettera del
“Centro di ascolto Don Dario”), confida ancora nella possibilità di un suo recupero alla vita civile e in un superamento del suo forte disagio, stante la disponibilità manifestata dal ricorrente di seguire le indicazioni degli operatori.
Parimenti le dichiarazioni rese dai famigliari sono del medesimo tenore.
Sentiti come testimoni nel procedimento in oggetto, la moglie e il fratello hanno riferito che il loro congiunto ha mostrato segni di un positivo cambiamento rispetto alle condotte tenute in passato, manifestando la volontà di volerlo assistere in questa fase critica, al fine dargli la possibilità di uscire dalla condizione patologica che lo affligge, nella prospettiva che riacquisti un equilibrio e una stabilità emotiva e comportamentale.
Infine, anche la documentazione acquisita presso il UEPE dà conto di un percorso di crescita che il ricorrente sta seguendo dentro le mura del carcere, che però è appena iniziato.
La effettiva realizzazione di tali prospettive dipende dalla capacità che il ricorrente dimostrerà di affrancarsi dal suo passato criminale, disintossicandosi.
Il percorso terapeutico e di crescita e maturazione è appena cominciato e allo stato non è quindi possibile esprimere il giudizio di non pericolosità, che consenta di riconoscere il diritto di conseguire il titolo di soggiorno richiesto.
16. Sulla base delle suddette motivazioni, si ritiene pertanto che allo stato il ricorso debba essere rigettato.
17. Attesa la particolarità delle questioni sussistono a norma dell'art. 92, co. 2, c.p.c. i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.,
RIGETTA il ricorso; dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Bologna, il 1°/12/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
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