Articolo 1850 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1849Articolo 1837 ter
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9 ottobre 2010
Art. 1850. Servizio nei reparti di campagna 1. Il servizio prestato nei reparti di campagna di cui all' articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , con percezione delle relative indennita', e' computato con l'aumento di un quinto.
Nota all'art. 1850:
- Il testo dell' articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187 , relativa alle indennita' operative del personale militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85, e' il seguente:
«Art. 3 (Indennita' d'impiego operativo per reparti di campagna). - 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I: corpi d'armata;
divisioni;
brigate e aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;
reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;
unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;
centrali e centri operativi in sede protetta;
unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.
2. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I.
3. Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando il servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti di cui al secondo comma».
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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