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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/10/2025, n. 3237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3237 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2047/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2047 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Giovanni De Francesco
- ricorrente in revocazione -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Cristiana Giordano
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 3376/2024 in data 18.3.2024 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto da
[...]
CP_
nei confronti dell per il pagamento delle ultime tre mensilità e del TFR (per la complessiva Pt_1
somma di €.10.740,22) da parte del Fondo di Garanzia.
2. La interponeva appello. Pt_1
Lamentava l'appellante con il primo motivo di non avere basato la propria domanda, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sulla CTU contabile disposta nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo, bensì sulla sentenza (nel 2017 divenuta esecutiva) del Tribunale del Lavoro n. 6251/2013, che costituiva l'originario titolo del credito, poi insinuato (sulla base del quale, peraltro, era stata aperta la procedura fallimentare).
Con il secondo motivo lamentava la irrilevanza della mancata ammissione al passivo, presupposto essendo,
invece, lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
Con ulteriori motivi lamentava la violazione dei diritti costituzionali del lavoratore, con richiamo anche a fonti eurounitarie.
Il lavoratore deduceva di aveva adoperato tutti i mezzi approntati dall'ordinamento per il recupero del credito nei confronti del datore di lavoro insolvente e si era prontamente attivato per l'esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro del 2013.
3. Con sentenza n. 2428/2025, pubblicata in data 8.7.2025, la Corte di appello rigettava il gravame interposto dalla . Pt_1
Affermava la Corte:
<
applicabile la sentenza della Corte di Cassazione n. 1886/2020 che, nel caso in cui, come nella fattispecie, la procedura fallimentare venga chiusa per insufficienza di attivo, senza procedere all'accertamento del passivo
(art. 102 L. fall.), ritiene necessario che il lavoratore si munisca di un titolo esecutivo ed esperisca inutilmente un'azione esecutiva nei confronti del debitore tornato in bonis, ai sensi dell'art. 2, co. 5, L. n. 297/1982>>; <
esecuzione forzata nei confronti del debitore tornato in bonis in caso di chiusura del fallimento anticipata rispetto alla formazione dello stato passivo, che il lavoratore sia quantomeno dotato di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, altrimenti dovrà procurarsene un altro e procedere ad un nuovo tentativo di esecuzione.
Ebbene, nel caso che occupa manca del tutto il titolo esecutivo, che infondatamente l'appellante individua nella sentenza del Tribunale del lavoro del 2013.
Trattasi, invero, di sentenza che contiene la sola pronuncia di condanna generica al pagamento di differenze retributive (retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso alla ripresa in servizio, detratto l'aliunde perceptum), che all'evidenza non consente - con il ricorso a meri calcoli aritmetici - di pervenire alla quantificazione della somma dovuta;
non a caso tale quantificazione era stata demandata alla CTU disposta nel giudizio di opposizione al passivo, resasi necessaria proprio per la mancata quantificazione, in sentenza,
delle retribuzioni e del TFR (giudizio, come visto, non approdato ad alcun definitivo accertamento).
Lo stesso appellante conviene peraltro sull'assunto per cui il titolo su cui si basa la domanda di accesso al
Fondo non può essere, e non è stata intesa come tale nel ricorso, la predetta disposta CTU.
Correttamente il primo giudice ha dunque ritenuto difettare il titolo esecutivo, sebbene spostando l'asse motivazionale sulla inidoneità della CTU a costituirlo e sulla mancata ammissione del al passivo Pt_1
fallimentare, argomenti non dirimenti ma che comunque convergono nel far ritenere in radice il difetto di accertamento circa l'esistenza del credito a titolo di retribuzioni e di TFR>>.
4. Con ricorso depositato in data 1 agosto 2025 la proponeva ricorso per revocazione. Pt_1
CP_ L' resisteva.
5. Così il ricorrente argomenta, con il primo motivo, l'impugnazione: <
del fallimento sia tornata in bonis, cioè, ai sensi dell'art. 120, L. Fall., abbia ripreso la sua normale attività
imprenditoriale, come se il fallimento non fosse mai avvenuto.
Sul presupposto di fatto che il datore di lavoro con la chiusura del fallimento sia tornato in bonis, la Corte
d'Appello ha ritenuto che il lavoratore creditore avrebbe dovuto procedere esecutivamente nei suoi confronti prima di rivolgersi al fondo di garanzia.
Il lavoratore non ha intrapreso tale procedura nei confronti del datore tornato in bonis, per cui ha rigettato l'appello.
Ciò costituisce un errore di fatto in cui è incorsa la Corte.
Il datore di lavoro, cioè la soc. Inprismo, con la chiusura del fallimento, non è tornata in bonis ma è stata cancellata.
Risulta dagli atti che il fallimento del datore insolvente, soc. Inprismo, è stato chiuso ai sensi dell'art. 118, n.
4, L. Fall.
Tale norma prevede la conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ciò è stato rilevato e dichiarato dal Tribunale Fallimentare di Roma con decreto del 31 marzo 2022 che si riporta:
“vista l'opposizione allo stato passivo proposta dal Sig. ai sensi dell'art. 98 l.fall.; Parte_1
rilevato che – nelle more del giudizio – è sopraggiunta la chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118, n. 4, l.
fall.;
ritenuto che la conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese – prevista in tale ipotesi dalla norma – ne comporta la definitiva estinzione e l'impossibile riassunzione del giudizio nei suoi confronti ad opera dell'odierno istante;
ritenuto pertanto che tale chiusura determina inevitabilmente nella fattispecie l'improseguibiità dei giudizi volti all'ammissione (tempestiva o tardiva) allo stato passivo, trattandosi di un contenzioso che trova nell'apertura della procedura fallimentare il suo necessario presupposto;
dichiara l'improseguibilità del giudizio.”
L'art. 118, L. Fall., dispone testualmente:
“Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura fallimentare si chiude:
(...)
4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'art. 33.
Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.”
La cancellazione della società dal registro delle imprese corrisponde alla sua estinzione.
Nei confronti di una società estinta ex art. art. 118, n. 4, L. Fall., non può intraprendersi alcuna azione.
L'errore di fatto che si denuncia con il presente atto, consiste nell'aver ritenuto la Corte d'Appello la società
fallita ritornata in bonis mentre risulta documentalmente (decreto del Tribunale Fallimentare di Roma) che la società è stata cancellata dal registro delle imprese, quindi, estinta. Ciò costituisce un chiaro errore di fatto che ha costituito il motivo essenziale della sentenza che, quindi, va revocata.
Il ha poi contestato che la sentenza n. del Tribunale del Lavoro n. 6251/2013 non costituisca titolo Pt_1
esecutivo addebitando alla Corte, anche sotto tale profilo, di essere incorsa in un errore di fatto.
6. Il motivo è infondato.
Va premesso che la Corte di Appello ha escluso che la sentenza del Tribunale di Roma n. 6251/2013 abbia efficacia esecutiva all'esito della disamina del contenuto della medesima sentenza. La contestazione mossa a tal riguardo dal ricorrente non integra la denuncia di vizio revocatorio, giacché
l'errore di fatto deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità e non coinvolge l'attività
del giudice d'interpretazione e di valutazione degli atti acquisiti al processo.
Afferma Cass. 9471/2025: Costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece,
incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa.
Nella specie, il ricorrente ha semplicemente opposto all'interpretazione che la Corte ha offerto della sentenza del Tribunale n. 6251/2013 una diversa “lettura” di tale atto, assumendo non già che la Corte ha affermato,
per mera svista percettiva, una falsa realtà documentale, ma invocando il contrario orientamento giurisprudenziale secondo cui si deve <
dispositivo o nella sentenza risulti comunque dagli atti processuali>>.
Trattasi, all'evidenza, di un, supposto, errore di valutazione, non denunciabile con il ricorso per revocazione.
Per il resto, rileva il Collegio che l'argomentazione fondante della sentenza impugnata è che quando la procedura fallimentare venga chiusa senza procedere all'accertamento del passivo è necessario che il lavoratore si munisca di un titolo esecutivo ed esperisca inutilmente un'azione esecutiva nei confronti del debitore.
È vero che la Corte ha richiamato una sentenza della S.C. in tema di debitore tornato in bonis, ma l'elemento decisivo, nella motivazione della Corte, è rappresentato dal fatto che, chiusa la procedura fallimentare senza la formazione dello stato passivo, il lavoratore deve munirsi di un titolo esecutivo (ritenuto, nella specie,
inesistente, fondatamente o no, non rileva, per quanto sopra detto) e procedere all'esecuzione forzata.
Tale argomentazione non viene scalfita dal fatto che, in realtà, la società non era tornata in bonis ma era stata cancellata dal registro delle imprese, giacché la chiusura del fallimento ex art. 118, secondo comma,
della Legge Fallimentare per “inesistenza di attivo” con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, non è di per sé sufficiente per l'accesso al Fondo di Garanzia, dovendo l'assicurato comunque dedurre e provare di essersi attivato nei confronti della società e/o dei singoli soci, seppur sempre nei limiti della ordinaria diligenza richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6208/22 e n. 6220/22).
E, nel caso di specie, nessun effettiva impossibilità di un'azione fruttuosa e ragionevole nei confronti dei soci
è stata allegata e tanto meno dimostrata dal ricorrente.
7. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole di essere stato condannato al pagamento delle spese di lite,
pur avendo reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
8. Il motivo è fondato.
Effettivamente, il aveva reso, con l'atto di gravame, la dichiarazione reddituale, ai fini dell'esenzione Pt_1
dal pagamento delle spese.
Trattasi, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (che il Collegio non ha motivo di disattendere) di errore revocatorio (Cass. 9471/2025; 16825/2023).
Pertanto, la sentenza impugnata va revocata nella (sola) parte in cui il è stato condannato al pagamento Pt_1
delle spese del giudizio di appello.
9. Considerato l'esito complessivo della controversia, vanno compensate tra le parti le spese di questa fase.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione pronunciando sul ricorso per revocazione proposto in data 1 agosto 2025, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' avverso la sentenza n. 2428/2025 in data 8 luglio 2025 della Corte di Appello di Roma, così provvede:
accoglie, in parte, il ricorso e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non dovute dal ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. le spese del giudizio di appello. Pt_1 Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza e compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2047 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Giovanni De Francesco
- ricorrente in revocazione -
E
CP_
assistito e difeso dall'avv. Cristiana Giordano
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 3376/2024 in data 18.3.2024 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto da
[...]
CP_
nei confronti dell per il pagamento delle ultime tre mensilità e del TFR (per la complessiva Pt_1
somma di €.10.740,22) da parte del Fondo di Garanzia.
2. La interponeva appello. Pt_1
Lamentava l'appellante con il primo motivo di non avere basato la propria domanda, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sulla CTU contabile disposta nel corso del giudizio di opposizione allo stato passivo, bensì sulla sentenza (nel 2017 divenuta esecutiva) del Tribunale del Lavoro n. 6251/2013, che costituiva l'originario titolo del credito, poi insinuato (sulla base del quale, peraltro, era stata aperta la procedura fallimentare).
Con il secondo motivo lamentava la irrilevanza della mancata ammissione al passivo, presupposto essendo,
invece, lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
Con ulteriori motivi lamentava la violazione dei diritti costituzionali del lavoratore, con richiamo anche a fonti eurounitarie.
Il lavoratore deduceva di aveva adoperato tutti i mezzi approntati dall'ordinamento per il recupero del credito nei confronti del datore di lavoro insolvente e si era prontamente attivato per l'esecuzione della sentenza del Tribunale del lavoro del 2013.
3. Con sentenza n. 2428/2025, pubblicata in data 8.7.2025, la Corte di appello rigettava il gravame interposto dalla . Pt_1
Affermava la Corte:
<
applicabile la sentenza della Corte di Cassazione n. 1886/2020 che, nel caso in cui, come nella fattispecie, la procedura fallimentare venga chiusa per insufficienza di attivo, senza procedere all'accertamento del passivo
(art. 102 L. fall.), ritiene necessario che il lavoratore si munisca di un titolo esecutivo ed esperisca inutilmente un'azione esecutiva nei confronti del debitore tornato in bonis, ai sensi dell'art. 2, co. 5, L. n. 297/1982>>; <
esecuzione forzata nei confronti del debitore tornato in bonis in caso di chiusura del fallimento anticipata rispetto alla formazione dello stato passivo, che il lavoratore sia quantomeno dotato di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro, altrimenti dovrà procurarsene un altro e procedere ad un nuovo tentativo di esecuzione.
Ebbene, nel caso che occupa manca del tutto il titolo esecutivo, che infondatamente l'appellante individua nella sentenza del Tribunale del lavoro del 2013.
Trattasi, invero, di sentenza che contiene la sola pronuncia di condanna generica al pagamento di differenze retributive (retribuzioni maturate dalla notifica del ricorso alla ripresa in servizio, detratto l'aliunde perceptum), che all'evidenza non consente - con il ricorso a meri calcoli aritmetici - di pervenire alla quantificazione della somma dovuta;
non a caso tale quantificazione era stata demandata alla CTU disposta nel giudizio di opposizione al passivo, resasi necessaria proprio per la mancata quantificazione, in sentenza,
delle retribuzioni e del TFR (giudizio, come visto, non approdato ad alcun definitivo accertamento).
Lo stesso appellante conviene peraltro sull'assunto per cui il titolo su cui si basa la domanda di accesso al
Fondo non può essere, e non è stata intesa come tale nel ricorso, la predetta disposta CTU.
Correttamente il primo giudice ha dunque ritenuto difettare il titolo esecutivo, sebbene spostando l'asse motivazionale sulla inidoneità della CTU a costituirlo e sulla mancata ammissione del al passivo Pt_1
fallimentare, argomenti non dirimenti ma che comunque convergono nel far ritenere in radice il difetto di accertamento circa l'esistenza del credito a titolo di retribuzioni e di TFR>>.
4. Con ricorso depositato in data 1 agosto 2025 la proponeva ricorso per revocazione. Pt_1
CP_ L' resisteva.
5. Così il ricorrente argomenta, con il primo motivo, l'impugnazione: <
del fallimento sia tornata in bonis, cioè, ai sensi dell'art. 120, L. Fall., abbia ripreso la sua normale attività
imprenditoriale, come se il fallimento non fosse mai avvenuto.
Sul presupposto di fatto che il datore di lavoro con la chiusura del fallimento sia tornato in bonis, la Corte
d'Appello ha ritenuto che il lavoratore creditore avrebbe dovuto procedere esecutivamente nei suoi confronti prima di rivolgersi al fondo di garanzia.
Il lavoratore non ha intrapreso tale procedura nei confronti del datore tornato in bonis, per cui ha rigettato l'appello.
Ciò costituisce un errore di fatto in cui è incorsa la Corte.
Il datore di lavoro, cioè la soc. Inprismo, con la chiusura del fallimento, non è tornata in bonis ma è stata cancellata.
Risulta dagli atti che il fallimento del datore insolvente, soc. Inprismo, è stato chiuso ai sensi dell'art. 118, n.
4, L. Fall.
Tale norma prevede la conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ciò è stato rilevato e dichiarato dal Tribunale Fallimentare di Roma con decreto del 31 marzo 2022 che si riporta:
“vista l'opposizione allo stato passivo proposta dal Sig. ai sensi dell'art. 98 l.fall.; Parte_1
rilevato che – nelle more del giudizio – è sopraggiunta la chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118, n. 4, l.
fall.;
ritenuto che la conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese – prevista in tale ipotesi dalla norma – ne comporta la definitiva estinzione e l'impossibile riassunzione del giudizio nei suoi confronti ad opera dell'odierno istante;
ritenuto pertanto che tale chiusura determina inevitabilmente nella fattispecie l'improseguibiità dei giudizi volti all'ammissione (tempestiva o tardiva) allo stato passivo, trattandosi di un contenzioso che trova nell'apertura della procedura fallimentare il suo necessario presupposto;
dichiara l'improseguibilità del giudizio.”
L'art. 118, L. Fall., dispone testualmente:
“Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura fallimentare si chiude:
(...)
4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'art. 33.
Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.”
La cancellazione della società dal registro delle imprese corrisponde alla sua estinzione.
Nei confronti di una società estinta ex art. art. 118, n. 4, L. Fall., non può intraprendersi alcuna azione.
L'errore di fatto che si denuncia con il presente atto, consiste nell'aver ritenuto la Corte d'Appello la società
fallita ritornata in bonis mentre risulta documentalmente (decreto del Tribunale Fallimentare di Roma) che la società è stata cancellata dal registro delle imprese, quindi, estinta. Ciò costituisce un chiaro errore di fatto che ha costituito il motivo essenziale della sentenza che, quindi, va revocata.
Il ha poi contestato che la sentenza n. del Tribunale del Lavoro n. 6251/2013 non costituisca titolo Pt_1
esecutivo addebitando alla Corte, anche sotto tale profilo, di essere incorsa in un errore di fatto.
6. Il motivo è infondato.
Va premesso che la Corte di Appello ha escluso che la sentenza del Tribunale di Roma n. 6251/2013 abbia efficacia esecutiva all'esito della disamina del contenuto della medesima sentenza. La contestazione mossa a tal riguardo dal ricorrente non integra la denuncia di vizio revocatorio, giacché
l'errore di fatto deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità e non coinvolge l'attività
del giudice d'interpretazione e di valutazione degli atti acquisiti al processo.
Afferma Cass. 9471/2025: Costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica in presenza non già di sviste di giudizio ma della percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece,
incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa.
Nella specie, il ricorrente ha semplicemente opposto all'interpretazione che la Corte ha offerto della sentenza del Tribunale n. 6251/2013 una diversa “lettura” di tale atto, assumendo non già che la Corte ha affermato,
per mera svista percettiva, una falsa realtà documentale, ma invocando il contrario orientamento giurisprudenziale secondo cui si deve <
dispositivo o nella sentenza risulti comunque dagli atti processuali>>.
Trattasi, all'evidenza, di un, supposto, errore di valutazione, non denunciabile con il ricorso per revocazione.
Per il resto, rileva il Collegio che l'argomentazione fondante della sentenza impugnata è che quando la procedura fallimentare venga chiusa senza procedere all'accertamento del passivo è necessario che il lavoratore si munisca di un titolo esecutivo ed esperisca inutilmente un'azione esecutiva nei confronti del debitore.
È vero che la Corte ha richiamato una sentenza della S.C. in tema di debitore tornato in bonis, ma l'elemento decisivo, nella motivazione della Corte, è rappresentato dal fatto che, chiusa la procedura fallimentare senza la formazione dello stato passivo, il lavoratore deve munirsi di un titolo esecutivo (ritenuto, nella specie,
inesistente, fondatamente o no, non rileva, per quanto sopra detto) e procedere all'esecuzione forzata.
Tale argomentazione non viene scalfita dal fatto che, in realtà, la società non era tornata in bonis ma era stata cancellata dal registro delle imprese, giacché la chiusura del fallimento ex art. 118, secondo comma,
della Legge Fallimentare per “inesistenza di attivo” con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, non è di per sé sufficiente per l'accesso al Fondo di Garanzia, dovendo l'assicurato comunque dedurre e provare di essersi attivato nei confronti della società e/o dei singoli soci, seppur sempre nei limiti della ordinaria diligenza richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6208/22 e n. 6220/22).
E, nel caso di specie, nessun effettiva impossibilità di un'azione fruttuosa e ragionevole nei confronti dei soci
è stata allegata e tanto meno dimostrata dal ricorrente.
7. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole di essere stato condannato al pagamento delle spese di lite,
pur avendo reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
8. Il motivo è fondato.
Effettivamente, il aveva reso, con l'atto di gravame, la dichiarazione reddituale, ai fini dell'esenzione Pt_1
dal pagamento delle spese.
Trattasi, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (che il Collegio non ha motivo di disattendere) di errore revocatorio (Cass. 9471/2025; 16825/2023).
Pertanto, la sentenza impugnata va revocata nella (sola) parte in cui il è stato condannato al pagamento Pt_1
delle spese del giudizio di appello.
9. Considerato l'esito complessivo della controversia, vanno compensate tra le parti le spese di questa fase.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione pronunciando sul ricorso per revocazione proposto in data 1 agosto 2025, da nei confronti Parte_1
CP_ dell' avverso la sentenza n. 2428/2025 in data 8 luglio 2025 della Corte di Appello di Roma, così provvede:
accoglie, in parte, il ricorso e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara non dovute dal ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. le spese del giudizio di appello. Pt_1 Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza e compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis