TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice dr.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 15992/21 R.G. promossa da:
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
, C.F. C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
tutti elettivamente domiciliati in Torino, Corso Vittorio Emanuele II C.F._5
n. 94, presso lo studio professionale degli Avv.ti BONATTI MATTEO e CORNELI ANDRIA
GIULIA che li difendono e rappresentano in forza di procura versata in atti;
ATTORI
Contro
, C.F. residente in [...], Nole _1 C.F._6
(TO);
CONVENUTO CONTUMACE
E
, C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_1
Torino, Via Cardinal Maurizio 8f, presso lo studio professionale dell'Avv. CURTI
MAURIZIO, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale ex art. 254 c.c. e art. 144 d.lgs.
209/2005
pagina 1 di 42 CONCLUSIONI:
Per le parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previe le opportune declaratorie del caso, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del sig. conducente del veicolo HE KLM SP tg. _1
EJ359SW assicurato con la polizza r.c. auto n. Controparte_2
30/8341104214 (così come accertato dalla CT cinematica già depositata agli atti) e conseguentemente dichiarare tenuti e condannare, in solido fra loro ed ognuno per il proprio titolo come per legge, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2043, 2054 commi 1 e 2, 2055 e 2059
c.c., 18 e 23 L. 14 dicembre 1969 n. 990 e ss. mm. e ii. (leggasi ora D.lgs. n.
209/2005), (C.F. - P.IVA Controparte_2 P.IVA_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, oggi denominata- a P.IVA_2 seguito di fusione per incorporazione con Controparte_3
(C.F. - P.IVA ) con sede legale in Bologna, via
[...] P.IVA_3 P.IVA_2
Stalingrado n. 45, e quale coobbligato in solido il sig , nato a [...] _1 il 24.11.1970 (C.F. , al risarcimento in favore degli attori di tutti i C.F._6 danni (patrimoniali e non, diretti e riflessi) dai medesimi patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, come accertati in corso di causa e/o ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al tasso legale ex art. 1224 c. 1 c.c. sino alla data della domanda e, dalla data della domanda sino al saldo, quelli di cui all'art. 1284
c. 4 c.c. ovvero – in via subordinata – voglia condannare la controparte ex artt. 1226 e
2056 c.c. al pagamento di interessi legali compensativi, da stabilirsi in via equitativa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, I.V.A. e C.N.P.A., nonché rimborso forfetario ex art. 15 D.M. 585/94, da distrarsi in favore del difensore antistatario.”
Per la convenuta CP_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattese contrarie o diverse istanze, eccezioni e deduzioni,
pagina 2 di 42 assolvere parte convenuta da ogni attrice domanda, con il favore delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.07.2021 , Parte_1 Pt_2
, , ed hanno
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 convenuto in giudizio e ed hanno _1 Controparte_2 allegato:
1. che il giorno 31.03.2017, intorno alle ore 12.00, il sig. , alla guida Parte_1 del proprio motociclo HONDA Dominator tg. TO420288, indossando regolarmente il casco, percorreva a velocità moderata la Strada Leinì in Caselle Torinese verso il
Comune di Leinì (TO) quando, giunto all'intersezione con la Via delle Acacie, onde evitare di collidere con l'automobile che lo precedeva, una HE KLM SP tg.
EJ359SW condotta dal proprietario , che dopo essersi spostata verso il _1 centro strada effettuava un'improvvisa e non segnalata manovra di svolta alla propria destra, sterzava repentinamente a sinistra, così perdendo il controllo del proprio motoveicolo, che si ribaltava sul fianco sinistro ed andava ad urtare il suddetto autoveicolo;
2. che i sanitari dell'ospedale C.T.O. di Torino presso cui veniva trasportato d'urgenza con elisoccorso diagnosticavano al sig. la frattura a scoppio di T12 Parte_1
(con migrazione di frammenti ed impegno dell'80-90% del canale midollare, edema trasecolare delle alette sacrali e del soma di S3 con immediati segni di sofferenza del midollo) e conseguente immediata paraplegia completa e lo sottoponevano ad un delicato intervento di stabilizzazione posteriore T10-L1 con viti peduncolari + decompressione T11-12 e artrodesi;
3. che, a seguito dell'occorso, il sig. veniva sottoposto a innumerevoli interventi Pt_1 chirurgici che lo obbligavano al ricovero in svariati reparti ospedalieri fino al 29.9.2017
(quando veniva dimesso al domicilio) e costretto a continuative visite fisioterapiche di mantenimento finalizzate a scongiurare retrazioni muscolari e limitare i fenomeni di spasmo tutt'ora necessarie;
pagina 3 di 42 4. che, a fronte del quadro clinico così delineato, il medico-legale interpellato, dott.
, ha confermato la diagnosi di “paraplegia post-traumatica con livello Persona_1 neurologico T9 ASIA A, da frattura a scoppio mielica T12 trattata con stabilizzazione posteriore T10-L1 ed artrodesi anteriore mediante corpectomia T12 ed impianto sostituito di corpo in Peek, con alvo e vescica neurologici, anestesia sottolesionale, disturbo genito-sessuali, sindrome depressiva reattiva”, ha determinato il danno biologico permanente (danno anatomo disfunzionale) nella misura dell'85%, ha quantificato la malattia post-traumatica in sei mesi, tutta a totale, siccome trascorsa in regime di ricovero ospedaliero, ha rappresentato come il quadro menomativo “preclude al sig. la possibilità di riprendere a svolgere l'attività lavorativa specifica (perdita Pt_1 assoluta – 100% – della capacità lavorativa specifica)” e che, a fronte dello stesso, si rende necessaria una assistenza progressivamente sempre crescente – con particolare riferimento alle più basilari attività di vita quotidiana e negli spostamenti che comportano il superamento di barriere architettoniche - nonché la prosecuzione del trattamento fisioterapico di mantenimento attraverso l'esecuzione di almeno 2-3 cicli riabilitativi di dieci sedute cadauno nell'arco di ogni anno per scongiurare fenomeni di ritrazioni o contrazioni muscolari ed, infine, ha segnalato come “il complesso menomativo determina un evidente peggioramento della qualità della vita dell'infortunato rispetto all'epoca antecedente all'evento traumatico, con tutta una serie di rinunce ed impossibilità a svolgere la gran parte delle attività ludico-ricreative-sportive in precedenza abitualmente praticate. Si evidenzia come la grave alterazione della funzione genito-sessuale si sia verificato in un soggetto di soli 27 anni, celibe, senza figli”;
5. che erronea risulta la ricostruzione della dinamica del sinistro operata e poi verbalizzata dagli Agenti della Polizia Municipale di Caselle Torinese intervenuti nell'immediatezza del sinistro (“i veicoli coinvolti percorrevano strada Leinì in direzione
Leinì quando, circa trenta metri prima dell'intersezione con via Acacie, il motociclo sorpassava il veicolo della testimone in atti generalizzata e non accorgendosi del veicolo
HE che procedeva e che stava svoltando a destra in via delle Acacie urtava la parte posteriore destra dello stesso e terminava la sua corsa a latro destro della strada pagina 4 di 42 ... ”) e che, malgrado tale ricostruzione sia stata smentita in sede di audizione innanzi agli incaricati del Corpo di Polizia dal sig. stesso – il quale ha addebitato tutta la Pt_1 responsabilità per l'occorso al sig. , come per altro confermato dalla perizia _1 cinematica richiesta all'ing. -, i verbali relativi all'incidente non sono stati Per_2 integrati, né è stata redatta alcuna relazione finale;
6. che con raccomandata a.r. e pec dell'11.3.2019 (doc. 9 fascicolo attoreo) gli odierni attori hanno diffidato il sig. e la di lui compagnia assicuratrice al fine _1 di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito del sinistro, richiesta tuttavia negata dalla che, anche sulla base dei verbali testé CP_2 richiamati, ha respinto ogni addebito di responsabilità in capo al proprio assicurato e ha rifiutato sia l'invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss.
D.L. n. 132/2014 convertito con L. n. 162/2014 rivoltale con successiva raccomandata a.r. e pec del 12.4.2019 (doc. 10-11 fascicolo attoreo), sia l'ulteriore invito alla conclusione di un accordo stragiudiziale fattole pervenire in data 30.12.2020 (doc. 12-13 fascicolo attoreo);
7. che il sinistro è stato classificato come incidente in itinere e l'istituto previdenziale ha riconosciuto la corresponsione di una rendita capitalizzata complessivamente in €
886.092,38 (comprensiva di danno biologico permanente e temporanee lavorative, oltre ad un assegno personale continuativo) il quale tuttavia non copre l'intero danno non patrimoniale subito dal sig. che invoca in questa sede il riconoscimento del cd Pt_1 danno differenziale;
8. che il sig. a seguito delle lesioni subite (paraplegia con completa perdita della Pt_1 funzionalità degli arti inferiori) ha perduto la capacità lavorativa specifica (egli era impiegato come falegname) e, conseguentemente ha subito un danno patrimoniale legato al mancato introito dei guadagni futuri, il quale, al netto della quota parte già indennizzata dall' ammonta a € 185.338,00 (danno differenziale), posto che dalle CP_4 dichiarazioni reddituali relative agli anni d'imposta 2015, 2016 e 2017 emerge un guadagno medio pari a € 16.388,00 da moltiplicarsi per il coefficiente di capitalizzazione;
9. che il sig. ha inoltre subito un danno patrimoniale connesso alle spese future Pt_1 necessarie per la terapia riabilitativa di mantenimento (almeno un paio di cicli di una pagina 5 di 42 ventina di sedute all'anno di fisiokinesiterapia) per un costo complessivo di € 72.630,69
(applicato il coefficiente di capitalizzazione anticipata), agli esborsi legati all'assistenza ad personam di almeno 4 – 5 ore al giorno, per un costo annuo di € 18.263,97, considerata l'aspettativa di vita ipotizzabile per un soggetto di sesso maschile e di pari età (53,6 anni dalla data del sinistro), tale somma potrebbe essere individuata in €
986.254,38 o in € 552.720,70 (qualora si procedesse alla capitalizzazione anticipata), da cui detrarsi l'importo erogato dall' a tale titolo, erogato mensilmente e capitalizzato CP_4 in € 160.411,81, nonché ai costi per il rinnovo della patente di guida speciale (€ 772,11)
e per gli allestimenti specifici per l'auto (€ 14.040,00), nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche (per la parte non coperta dall' per € 4.456,90) ed infine CP_4 per le spese legali stragiudiziali (€ 2.918,24);
10. che i congiunti del danneggiato e, segnatamente, la madre ed il padre, sigg.ri Pt_2
e , la sorella, sig.ra e la compagna e
[...] Parte_3 Parte_4 convivente more uxorio, sig.ra , hanno a loro volta patito un danno Parte_5 riflesso da lesione del rapporto parentale in considerazione dello stravolgimento della vita familiare e della quotidianità legata alla necessità di prestare assistenza continua al figlio/compagno divenuto non più autonomo in conseguenza del sinistro, oltre all'impossibilità di svolgere attività e coltivare interessi e progetti, in precedenza condivisi, così quantificando la posta risarcitoria in favore dei genitori dal sig. in Pt_1
€ 80.000,00, in € 50.000,00 in favore della sorella ed in € 100.000,00 in favore della compagna.
Hanno concluso instando, nel merito, per l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del sig. , assicurato presso la _1 [...]
nella causazione del sinistro occorso al sig. ed hanno Controparte_2 Pt_1 chiesto la condanna degli odierni convenuti, in solido tra loro, alla refusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali tutti subiti e come sopra indicati.
Con comparsa dell'11.3.2022 si è costituita in giudizio la
[...]
impresa assicuratrice per la RCA della HE con Controparte_2 CP_5 targa EJ359SW, contestando nell'an e nel quantum le pretese avversarie, ascrivendo l'esclusiva imputabilità dell'occorso al sig. , come evincibile sia dai Parte_1
pagina 6 di 42 verbali redatti dagli agenti di Polizia Locale intervenuti sul luogo dell'incidente che hanno raccolto le dichiarazioni testimoniali della sig.ra , teste oculare, sia dalla Testimone_1 relazione tecnico-ricostruttiva resa dal perito incaricato, Prof. Ing. Persona_3 rilevando infine l'inapplicabilità della presunzione sancita dal comma II dell'art. 2054 c.c. in caso di tamponamento tra veicoli.
Ha concluso instando per il rigetto di tutte domande avversarie e la conseguente assoluzione delle parti convenute.
In corso di causa, dichiarata la contumacia del sig. (ordinanza _1 del 07.02.2022), accertata la tardiva costituzione in giudizio della e CP_2
l'insussistenza dei presupposti per una rimessione in termini della compagnia convenuta
(ordinanza del 05.07.2022), assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. (ordinanza del 07.02.2022), è stata disposta ed espletata CT dinamico-ricostruttiva (affidata all'ing. ) volta a chiarire la dinamica del sinistro e l'apporto causale di ciascuno Per_4 dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente.
Con ordinanza del 27.09.2023 è stata licenziata CT medico-legale (affidata alla dott.ssa ) volta, tra l'altro, ad accertare se dall'incidente per cui è causa siano Per_5 derivate lesioni al sig. , l'entità delle stesse e la loro incidenza sulla Parte_1 vita del periziando.
Infine, con ordinanza del 29.03.2024 è stata disposta CT contabile (affidata al dott. volta a quantificare, sulla base delle conclusioni della CT medico-legale, Per_6
l'ammontare delle spese di assistenza futura per il sig. (Decreto del Pt_6
07.05.2024).
All'esito, le parti – mediante scambio di note scritte con termine ex art. 127 ter c.p.c. al 10.1.2025 – hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe indicate e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
*************
1. Sulla dinamica del sinistro e sulle relative responsabilità
pagina 7 di 42 La compagnia convenuta costituendosi in giudizio non ha contestato la storicità del sinistro e la sua verificazione, quanto, piuttosto, la sussistenza dei presupposti per ritenere l'esclusiva responsabilità del sig. nella sua verificazione. _1
Richiamando la descrizione della dinamica del sinistro, effettuata dai vigili intervenuti – anche sulla scorta delle dichiarazioni assunte dallo stesso e da _1 una teste oculare, sig.ra (cfr. doc. 1 fasc. convenuta) –, nonché la Testimone_1 perizia cinematica dell'ing. ha ritenuto che il sinistro e le lesioni Per_3 CP_2 conseguenti alla caduta riportata dal motociclista siano allo stesso direttamente ed esclusivamente riferibili posto che il sig. , dopo aver condotto un sorpasso Pt_1 indebito di un'autovettura che lo precedeva, apertasi la visuale, avrebbe notato l'occlusione della corsia costituita dall'autovettura del sig. in fase di svolta a _1 destra ed avrebbe effettuato una frenata di emergenza, finendo con il ribaltarsi sul fianco ed urtando la ruota posteriore della HE.
Va anzitutto premesso che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità,
l'efficacia probatoria dell'atto pubblico fino a querela di falso, riconosciuta anche al verbale redatto dagli Agenti intervenuti (cfr. Cass. n. 3522/99, Cass. n. 9037/19 e Cass.
n. 29320/22), “non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge" (così già Cass. Sez. 3, sent. 17 febbraio 1962, n. 326, Rv.
250505-01; per applicazioni recenti si vedano Cass. Sez. 6-1, ord. 25 luglio 2019, n.
20214, Rv. 654964-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 settembre 2017, n. 22903, Rv. 645568-
01)”, ed inoltre “L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti” (cfr. Cass. n. 11012/13 conf. Cass. Ordinanza n.
10376/2024 Conf. 3787/2012) ed infine “La fede privilegiata, infatti, non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante nè ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche” (Cass. 3785/2017).
pagina 8 di 42 Ora, nel corso del giudizio è stata licenziata CT dinamico ricostruttiva, le cui risultanze, esenti da vizi logici, adeguatamente motivate ed assunte nel contraddittorio con le parti ed i rispettivi consulenti tecnici, meritano di essere integralmente condivise e vengono riportate a seguire, nei passaggi salienti.
L'ing. ha ricostruito la dinamica del sinistro, chiarendo che “in data Per_4
31.3.2017 verso le ore 12:00 il conducente della motocicletta Honda, sta Pt_1 percorrendo la Strada Leinì in direzione da Caselle T.se verso Leinì. Anche la HE
SP condotta dal , procede nello stesso senso di marcia più avanti sulla stessa _1 strada. Superata la rotonda che devia verso la tang.le Caselle-Torino la moto prosegue verso Leinì. Prima di giungere all'incrocio con la via delle Acacie (sulla destra) lo stesso vede la HE SP condotta dal che esegue una svolta a destra per _1 imboccare la Via delle Acacie, perde il controllo della moto cade a va ad urtare contro la parte posteriore sinistra della HE” (CT pag. 33, nonché CT integrativa del
19.7.23 pag. 3).
All'esito delle prime osservazioni presentate nel corso del contraddittorio tecnico dal CTP di parte attrice, il CT ing. ha poi rivisto le conclusioni inizialmente Per_4 presentate nella bozza nel senso di ritenere che, alla luce di una più attenta disamina dati emergenti dall'analisi del dispositivo satellitare IB (presente a bordo della
HE) e delle registrazioni e relativi grafici estrapolati, deve ritenersi che la svolta del veicolo del sig. verso destra sia iniziata 1,7 secondi prima del momento _1 dell'urto e, considerata la velocità stimata di crociera della moto (tra 55 e 60 km/h), ha concluso ritenendo che il motociclista non fosse nelle condizioni di evitare il sinistro;
il
CT ha stimato che il sig. si sarebbe trovato nella stessa condizione di non Pt_1 evitabilità dell'incidente anche se avesse percorso il tratto di strada ad una velocità inferiore, entro i limiti indicati dai Vigili nella loro relazione, pari a 50 km/h (cfr. pag. 28
CT).
Inoltre, richiesto di fornire ulteriori chiarimenti a seguito del deposito delle note scritte di parte attrice (per l'ud. figurata del 15.9.23), il CT ha concordato con la ricostruzione offerta dal CTP attoreo in merito alla posizione di partenza della vettura
HE al momento di intraprendere la svolta verso destra, precisando: “In merito al pagina 9 di 42 ragionamento svolto sull'angolo di sterzata e le conseguenti deduzioni sulla posizione del veicolo all'inizio della svolta lo scrivente concorda sul ragionamento esposto in quanto lo stesso trova valido supporto nei calcoli svolti che dimostrano la posizione del veicolo al momento di inizio della svolta che poteva essere solamente verso il centro strada e non sulla destra, vista l'impossibilità di effettuare una svolta al di sotto del raggio minimo di sterzata. La verifica grafica si esegue provando a posizionare una sterzata di raggio uguale a quello della HE, con ampiezza di circa 80° (come calcolato in base a velocità e posizione terminale del veicolo) e si verifica che la posizione iniziale del veicolo poteva essere sole in prossimità del centro strada (come da fig. a pag. 5 della memoria integrativa)” (cfr. CT integrativa pag. 2).
L'ing. ha infine rassegnato le seguenti conclusioni: “Date le condizioni di Per_4 non evitabilità da parte del conducente della moto, alla luce dei tempi registrati dalla scatola nera, non risultano in capo a questo delle responsabilità basate su criteri oggettivi. Alla luce del ragionamento svolto sul raggio di sterzata e sui tempi di percorrenza dell'autoveicolo ne segue che la posizione della autovettura all'inizio della svolta era prossima al centro strada quindi non rispettosa della posizione sulla destra prevista dal CdS” (CT integrativa del 19.7.23 pag. 4).
La ricostruzione dell'occorso come sopra riportata, nonché la condizione di non evitabilità dell'urto da parte del sig. e la collocazione del veicolo del sig. Pt_1
al momento dell'inizio della manovra di svolta a destra, verso il centro della _1 carreggiata e dunque in violazione delle disposizione del codice della strada, non sono state fatte oggetto di contestazione da parte della Compagnia in sede di disamina dell'elaborato peritale e di successiva integrazione, né in sede di contraddittorio tecnico né, infine, in sede di memoria conclusionale di replica.
Orbene alla luce delle risultanze dell'accertamento tecnico condotto deve ritenersi provato che, per un verso, il sig. a bordo del vicolo HE abbia posto in _1 essere una manovra di svolta non attenendosi alle prescrizioni di cui all'art. 154 del
Codice della strada che prescrive ai conducenti che intendano effettuare una manovra di svolta a destra di “a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione pagina 10 di 42 di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione” oltre a “tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata” e che, per altro verso, l'urto con il motociclo proveniente da tergo e condotto dal sig. non era dallo stesso evitabile, Pt_1 neppure se egli avesse viaggiato ad una velocità inferiore ed entro i limiti prescritti per il tratto di strada percorso.
Ciò vale ad escludere qualsiasi concorso del danneggiato nella causazione del sinistro.
In ogni caso, non è stato provato in giudizio che il sig. avesse _1 tempestivamente e debitamente segnalato con gli appositi strumenti, la propria intenzione di voltare a destra, né che avesse ispezionato gli specchietti retrovisori per sincerarsi del mancato sopraggiungere di altri veicoli da tergo;
alcun capitolo di prova orale è stato dedotto sul punto dalla Compagnia convenuta né tale circostanza risulta altrimenti desumibile dalla documentazione prodotta e, segnatamente, dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra in sede di audizione da parte dei vigili Tes_1 intervenuti nell'immediatezza del sinistro ed anzi sembrerebbe smentita dalle stesse dichiarazioni rese dal (“svoltavo a dx verso delle Acacie presso “ditta _1
Guarto”, quando ad un tratto ho sentito una frenata provenire da dietro, un colpo nello specifico, nella ruota post dx e mi sono fermato a soccorrere il motociclista”, cfr. verbale vigili, all. alla comparsa di costituzione della . CP_2
Inoltre, l'auto del sig. si trovava collocata in una posizione tale da _1 ingenerare nel motociclista che sopraggiungeva da tergo la convinzione che stesse per svolgere una manovra a sinistra anziché a destra, essendosi spostato verso il centro della carreggiata e non verso il lato di svolta, convinzione ulteriormente suffragata in ragione della conformazione del tratto di strada che, in quel punto, presenta due intersezioni, l'una verso destra in via delle Acacie e un'altra pochi metri più avanti, verso sinistra (cfr. fotogrammi stato dei luoghi allegati alla CT).
Ne consegue che il sig. che non risulta aver segnalato la propria _1 intenzione in merito alla svolta a destra, occupando il tratto della corsia di marcia più verso il centro della careggiata, in un tratto in cui vi era anche un'intersezione con una strada secondaria sulla sinistra, ha ragionevolmente indotto il centauro a spostarsi verso pagina 11 di 42 il lato destro della corsia al fine di eventualmente compiere la manovra di sorpasso in quella direzione (consentita dall'art. 148 del Codice della Strada laddove si tratti di superare un veicolo che intenda svoltare a sinistra e ciò anche in prossimità delle intersezioni).
Allorché dunque, il sig. ebbe invece a compiere la manovra di svolta a _1 destra, il sig. nonostante la velocità moderata (ed anche se avesse viaggiato a Pt_1 velocità inferiore e contenuta entro il limite prescritto pari a 50 km/h) non avrebbe comunque potuto evitare l'urto, trovandosi sulla stessa traiettoria di svolta del veicolo antagonista, così essendo costretto a compiere una manovra repentina di frenata e finendo con il cadere rovinosamente a terra.
Deve allora conclusivamente ritenersi che se anche il sig. non avesse Pt_1 effettuato il precedente sorpasso dell'auto della sig.ra , in ogni caso, non Tes_1 avrebbe potuto evitare l'urto con il veicolo del sig. , tenuto conto della _1 turbativa ingenerata dalle operazioni indebite di manovra dallo stesso poste in essere che hanno interferito sulla traiettoria della moto, rispetto alla quale non sono emerse in giudizio responsabilità di sorta.
Per completezza si osserva che la previsione dell'art. 2054, 2° comma c.c., che pone una presunzione semplice destinata a trovare attuazione ogniqualvolta non sia possibile muovere un addebito di responsabilità esclusiva in capo ad uno dei soggetti coinvolti in uno scontro tra veicoli, per costante orientamento giurisprudenziale, “ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (ex multiis Cass. 9353/19).
Ne consegue che, ove emerga che l'incidente ebbe a verificarsi per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa sia ascrivibile all'altro, quest'ultimo è esonerato dalla suddetta presunzione e dal provare di aver fatto tutto il possibile onde evitare il danno (cfr. Cass. 29883/08 e Cass. n. 18631/15, Cass.
9550/209).
pagina 12 di 42 Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve ritenersi provata l'esclusiva responsabilità del sig. , conducente del veicolo HE, nella _1 causazione del sinistro de quo, cui è rimasto coinvolto il sig. . Pt_1
2. Sul danno non patrimoniale subito dal sig Parte_1
a. Sul danno biologico differenziale
Vengono ora in considerazione le voci di danno e poste risarcitorie richieste dall'attore . Parte_1
Anzitutto, onde comprovare la sussistenza e l'entità del danno non patrimoniale sofferto, parte attrice ha prodotto documentazione medica (doc. 1) e la relazione medico-legale redatta dal dott. (doc. 5). Per_1
In corso di giudizio è stata disposta CT medico legale, svoltasi mediante disamina della documentazione agli atti ed esame obiettivo del sig. , le cui Pt_1 risultanze devono essere integralmente condivise, poiché adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, nonché assunte nel contraddittorio con le parti ed i propri CTP.
In particolare, la CT:
. ha concluso l'indagine affermando che, a seguito dell'incidente, “il Sig. Parte_1 si procurò una frattura da scoppio di T12 trattata chirurgicamente nell'immediatezza del fatto presso l'Ospedale CTO di Torino con decompressione T11- T12 e stabilizzazione posteriore T10-L1 + artrodesi anteriore mediante corpectomla T12 e impianto sostituto di corpo con osso autologo. Le modalità d'evento descritte sono compatibili con le lesioni riportate”;
. ha quantificato l'incapacità temporanea derivatane all'attore in 182 giorni a totale massima (100%) essendo l'attore rimasto ricoverato in Ospedale per tutto il periodo, quindi dimesso al domicilio il 29.9.2017, non essendovi da computarsi periodi di inabilità temporanea a parziale massima;
. ha determinato il danno biologico nella misura dell'85% “con gravi ripercussioni sull'efficienza psico-fisica del danneggiato che ha perso completamente l'uso degli arti inferiori, il controllo della vescica e dell'ano e della capacità erettile, presenta difficoltà nel controllo del tronco”;
pagina 13 di 42 . ha chiarito che “Le menomazioni riportate hanno fatto venire meno la capacità di attendere all'attività lavorativa svolta al momento del fatto di artigiano falegname/restauratore (che il periziando ha riferito aver iniziato nel 2016 e aver cessato nel 2017 a seguito del sinistro oggetto di causa). Percepire rendita mensile per inabilità permanente In linea generale la capacità lavorativa del periziando è da CP_4 ritenersi persa per tutte le mansioni lavorative che implicano la stazione eretta e deambulazione;
rimarranno invece possibili tutte quelle attività (manuali e non) di tipo leggero che comportano la stazione seduta e presso strutture adeguate (prive di barriere architettoniche). Il sig. può far richiesta di collocamento mirato ai sensi Pt_1 della legge 68/99.”;
. ha escluso che il quadro clinico sia suscettibile di ulteriore miglioramento mediante protesi, terapie o interventi, riportando inoltre come il periziando abbia riferito non assumere terapia farmacologica continuativa e non risulta documentata in atti la necessità di ulteriori trattamenti, potendo egli usufruire dell'esenzione ticket per gli invalidi da lavoro presso le strutture del SSN e convenzionate, dando inoltre atto che egli non risulta praticare riabilitazione e che, laddove in futuro fosse ritenuto necessario un trattamento fisioterapico di mantenimento, il SSN e i centri convenzionati forniscono detto trattamento sempre con l'esenzione del ticket ed alcune ASL possono fornire il servizio anche al domicilio;
. ha precisato che “Tutti i presidi protesici di cui attualmente dispone (per il movimento e per la gestione della vescica e dell'ano neurologico, così come gli adattamenti all'autovettura e il montascale), sono stati erogati dal che si occuperà anche dei CP_4 relativi rinnovi;
sempre a carico del sono stati effettuati gli abbattimenti delle CP_4 barriere architettoniche presso il domicilio, che potranno essere nuovamente richiesti laddove emergano nuove necessità o vi sia un cambio di domicilio e potranno essere anche richiesti sull'eventuale luogo di lavoro laddove l'azienda presenti un progetto apposito”;
. ha infine dato atto che “attualmente il sig. vive con la moglie e la figlia Pt_1 minorenne;
non riferisce aiuto da parte di terzi non conviventi” e che “Laddove la moglie non fosse più disponibile a svolgere funzione di care giver e tenuto anche conto che con pagina 14 di 42 l'avanzare dell'età avrà luogo una progressiva riduzione dell'autonomia del periziando si ritiene fin d'ora necessaria un'assistenza da parte di una persona non qualificata in ambito sanitario per la durata di 4 ore/die. Non ci si esprime sul costo orario (sulla base del CCNL) in quanto non facente parte delle mie specifiche competenze”;
. ha infine concluso affermando che “i gravi postumi permanenti obiettivati vanno ad incidere sul normale svolgimento e la qualità delle attività ordinarie della vita
(deambulare: vanificandola;
cura e igiene personale: con difficoltà; espletamento di attività di svago: limitando le possibilità di poter svolgere solo quelle che in posizione seduta). L'elevata quantificazione dei postumi, così come percentualizzata, può intendersi già comprensiva delle gravissime ripercussioni sugli aspetti dinamico relazionali della vita sopra citati”.
Le conclusioni della CT sono state fatte oggetto di osservazione da parte del CT di parte attrice e, in risposta ai rilievi mossi solo relativamente alla natura ed entità delle spese future prevedibili, la dott.ssa ha chiarito che “nei soggetti paraplegici Per_5 possa ritenersi ragionevolmente necessario per il mantenimento della funzionalità residua l'effettuazione di un paio di cicli riabilitativi l'anno di una ventina di sedute, salvo diversa necessità espressamente formulata dallo specialista fisiatra” ma chiarendo in ogni caso che “attualmente il periziando non sta effettuando nessuna terapia riabilitativa e che non è allegata in atti nessuna prescrizione fisiatrica che ne attesti per il futuro una specifica esigenza. Comunque sia tali prestazioni, laddove necessarie, potranno essere svolte anche a carico del SSN e in esenzione ticket in quanto trattasi di infortunio riconosciuto e carico dal ”. CP_4
Infine, quanto alle annotazioni avanzate dal CTP di parte convenuta in merito all'indicazione delle ore di assistenza giornaliere stimate in 4 anziché in 2, la CT ha chiarito che “è stato indicato il bisogno del periziato nella misura di 4 ore indipendentemente dall'aiuto familiare ad oggi riferito in essere, in quanto quest'ultimo può in ogni momento venire meno per i motivi più vari”.
Sulla base delle valutazioni appena esposte si procede quindi alla liquidazione del danno - in applicazione delle Tabelle milanesi vigenti ed. 2024 (Cass. 7272/12 conf.
Cass. 17018/18, quanto all'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pagina 15 di 42 decisione), trattandosi di lesioni c.d. macro permanenti derivanti dalla circolazione di veicoli e non potendo ancora trovare applicazione il DPR 13 gennaio 2025, n. 12, con il quale è stato approvato il “Regolamento recate la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'art. 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”, il quale, ai sensi dell'art. 5 del reg. stesso, trova applicazione solo per la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore (5 marzo 2025); quindi, tenendo conto dell'età del danneggiato alla data del sinistro (26 anni) – il danno biologico nella sola componente dinamico relazionale viene determinato nei termini che seguono:
IP 85% € 704.587,00
Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso deve essere devalutato alla data del sinistro, per poi calcolare rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata;
sviluppando il calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è quindi pari ad € 775.959,68.
Deve darsi atto che in base alla documentazione prodotta (doc. 16 fasc. attoreo) risulta che l' abbia previsto l'erogazione in favore del sig. di una somma – CP_4 Pt_1 corrisposta mediante rendita vitalizia – a titolo di indennizzo per il danno biologico nel valore capitale di € 361.229,49.
Giova ricordare che nella giurisprudenza della Cassazione il principio della compensatio lucri cum damno è ormai un patrimonio acquisito;
è la caratteristica stessa della responsabilità civile da illecito, che è per sua natura ripristinatoria, a vietare che il danneggiato possa conseguire, a titolo di risarcimento, qualcosa di più di quanto gli è stato sottratto a causa del fatto dannoso;
in materia di danno da emotrasfusioni con sangue infetto il principio fu enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte già con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 584 e successivamente, le Sezioni Unite sono intervenute ancora in argomento con un gruppo di pronunce del 2018, fra le quali è opportuno richiamare, in particolare, la sentenza 22 maggio 2018, n. 12567, nella quale si è detto che, in ossequio al suindicato principio, dall'ammontare del danno subito in una pagina 16 di 42 fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto (analogo principio è stato affermato nella coeva sentenza n. 12566 del 2018 in relazione alla rendita corrisposta dall' a titolo di infortunio in itinere). CP_4
I principi enunciati dalle Sezioni Unite hanno trovato più volte applicazione in relazione a fattispecie diverse (si vedano, tra le altre, le sentenze 19 febbraio 2019, n.
4734, 5 luglio 2019, n. 18050, e l'ordinanza 17 maggio 2023, n. 13540).
Va osservato inoltre che ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 è stato inserito il danno biologico nella copertura assicurativa pubblica, mentre in passato l'indennizzo a carico dell' si riferiva esclusivamente alla riduzione della capacità CP_4 lavorativa ed invero la Cassazione escludeva la necessità di decurtare dal risarcimento del danno biologico quanto la vittima avesse percepito dall'ente previdenziale, trattandosi di somme erogate a titolo di indennizzo della lesione dell'attitudine al lavoro di cui all'art. 74, d.p.r. n. 1124 del 1965 (Cass. 25327/16).
Inoltre, è stato affermato che “In tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento (nella specie derivante da un demansionamento), l'indennizzo erogato dal ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno CP_4 biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente”. (Cass. 4972/2018); ne consegue che le somme corrisposte dall'ente “devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale,
e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle pagina 17 di 42 poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (Cass. 30293/23).
Sulle modalità attuative per operare in concreto la compensatio lucri cum damno, merita di essere richiamata la sentenza n. 9112/19 con cui la Suprema Corte ha chiarito:
“In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri
CP_4 civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dal secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto
CP_4 indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa
CP_4 specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a
CP_4 ristorare il danno biologico permanente” (conf. Cass. 25327/16, secondo cui “il credito risarcitorio residuo spettante a chi, avendo patito una lesione della salute, abbia ottenuto dal un indennizzo del danno biologico ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2000,
CP_4 va liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dal coi criteri
CP_4 dell'assicurazione sociale, bensì, dapprima, monetizzando l'uno e l'altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell'indennizz dal credito
CP_4 risarcitorio aquiliano”).
Ora facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, tenuto conto dell'ammontare del danno biologico (nella sola componente dinamico – relazionale ed pagina 18 di 42 esclusa l'inabilità temporanea) liquidato all'attualità, sottratta la somma capitale individuata dall' a titolo di danno biologico ed erogata al danneggiato per le lesioni CP_4 subite in conseguenza del sinistro de quo, il danno biologico permanente differenziale ammonta a complessivi € 414.730,19 (€ 775.959,68 - € 361.229,49).
b. Sul danno da inabilità temporanea
Viene ora in considerazione il periodo di inabilità temporanea determinato dalla
CT ai fini della liquidazione del danno biologico da inabilità temporanea, la quale viene liquidata computando il valore massimo del punto base di ITT (€ 172,50), avuto riguardo ai numerosi interventi subiti nel lungo periodo di degenza, alle intense e dolorose attività riabilitative ed alla progressiva presa di coscienza della irreversibilità della condizione fisica che l'attore ha acquisito da solo nel lungo periodo di ricovero e dunque, nei termini che seguono:
ITT (100%) 182 gg (per € 172,50 al die) così per complessivi € 31.395,00.
Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso deve essere devalutato alla data del sinistro, per poi calcolare rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata;
sviluppando il calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è quindi pari ad € 34.575,24.
c. Sul danno morale e sulla personalizzazione
Occorre ora soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno.
Come noto “Nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d.
"categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n.
24473/20).
pagina 19 di 42 Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di AN (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25164/20 conf. Cass. 7892/24).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta,
l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e pagina 20 di 42 psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (nello stesso senso si veda anche Cass. 20661/2024).
Inoltre, è stato precisato che “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave infatti sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa” (Cass. 19922/2023 conf. Cass. 25164/20).
Quanto alla personalizzazione del danno, per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo Cass. 31681/24 conf. Cass. 5984/25 che parla di “conseguenze anomale e del tutto peculiari”, conf. 5865 del 04/03/2021 e 28988 del 11/11/2019).
Ancora, “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod pagina 21 di 42 plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 24227/22).
Nel caso di specie, facendo applicazione dei principi sopra richiamati deve anzitutto rilevarsi come condivisibilmente non siano state ammesse le capitolazioni per prova orale indicate dall'attore nella propria II memoria istruttoria per aver carattere presuntivo e valutativo, potendosi certamente riconoscere in favore dell'attore il danno morale, pari all'aumento del 50% dell'IP come sopra determinata, dovendosi considerare come i gravi postumi permanenti residuati abbiano sensibilmente inciso sulle condizioni di vita in precedenza praticate, rendendo gran parte delle attività che egli ha allegato svolgere prima del sinistro (attività sportiva, lavoro manuale come restauratore di mobili) non più percorribili e determinando, conseguentemente, uno stravolgimento nelle abitudini di vita propria e dei familiari, nella percezione del proprio corpo e nelle relazioni sociali, ingenerando nell'attore un ragionevole stato di sofferenza e prostrazione psicologica evidentemente legato all'irreversibile mutamento della propria condizione, ulteriormente aggravato dalla circostanza che il sig. al momento Pt_1 dell'incidente fosse un ragazzo ancora giovane, attivo e pronto ad affacciarsi alla vita adulta.
Deve tuttavia considerarsi come la CT, con riferimento ai disagi direttamente e strettamente riconducibili alla nuova condizione di handicap del sig. , abbia Pt_1 precisato che pur incidendo gli stessi sul normale svolgimento e sulla qualità delle attività ordinarie della vita (“deambulare: vanificandola;
cura e igiene personale: con difficoltà; espletamento di attività di svago: limitando le possibilità di poter svolgere solo quelle che in posizione seduta”), tuttavia, “l'elevata quantificazione dei postumi, così come percentualizzata, può intendersi già comprensiva delle gravissime ripercussioni sugli aspetti dinamico relazionali della vita sopra citati”.
L'evidenziata impossibilità di compiere determinati atti fisici a causa dell'invalidità residuata al sinistro costituisce proprio l'ubi consistam del danno biologico standard, trattandosi, purtroppo, delle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età.
pagina 22 di 42 Ciò deve essere tenuto in considerazione anche sotto il profilo della personalizzazione del danno, posto che non sono state allegate dall'attore conseguenze anomale e del tutto peculiari tali da rendere il danno subito oggettivamente più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado, sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.
A ciò si aggiunga che il sig. , come accertato dalla CT, non ha Pt_1 completamente perduto la capacità lavorativa, potendo rimanere possibili tutte quelle attività (manuali e non) di tipo leggero che comportano la stazione seduta e presso strutture adeguate (prive di barriere architettoniche) ed avendo lo stesso i requisiti per far richiesta di collocamento mirato ai sensi della legge 68/99; inoltre, egli ha rinnovato la patente speciale, utilizza un auto con allestimenti specifici e vive in un'abitazione adattata alle proprie esigenze, è diventato padre di una bambina (nata con la PMA).
Può dunque ritenersi che egli abbia salvaguardato seppur con fatica e con obiettive limitazioni, margini di autonomia nell'espletamento di alcune attività della vita quotidiana si dà non essere in tutto dipendente dall'aiuto di terzi ed inoltre ha realizzato l'aspettativa della paternità.
Non possono assumere rilievo decisivo, al fine di prevedere un ulteriore aumento per la personalizzazione del danno, neppure lo svolgimento di attività sportiva o la cura di determinati hobbies che comportano il mantenimento della postura eretta e che dunque non possono più essere svolti dall'attore, trattandosi di interessi e svaghi che possono ritenersi tipici ed ordinari, rispetto alle abitudini di vita di soggetti della stessa età e condizione del sig. al momento dell'incidente. Parte_1
Le conseguenze pregiudizievoli sofferte dall'attore, anche sotto il profilo del patimento interiore, si ritiene siano state dunque integralmente soddisfatte con l'aumento sopra operato a titolo di danno morale e nulla viene invece riconosciuto a titolo di personalizzazione.
d. Conclusioni sul danno non patrimoniale
L'ammontare complessivo del danno non patrimoniale subito dal sig. , Pt_1 detratto l'indennizzo liquidato all'attualità è dunque pari ad € 801.598,43 (€ CP_4
414.730,19+€ 34.575,24+€ 352.293,00), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
pagina 23 di 42 Non vengono invece riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. vertendosi in ipotesi di debito di valore, “rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione”, posto che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 19063/23).
Nel caso di specie, escludendosi l'applicabilità del comma IV dell'art. 1284 c.c. per le ragioni poc'anzi evidenziate, non avendo la parte dimostrato l'esistenza di un maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma riconosciuta a titolo risarcitorio, vanno riconosciuti gli interessi compensativi nella misura del tasso legale.
3. Sul danno patrimoniale subito dal sig Parte_1
a. Sulle spese sanitarie relative ai trattamenti futuri
Il sig. ha domandato riconoscersi anzitutto il danno derivante dalle spese Pt_1 future legate alle terapie riabilitative che sarà costretto a sostenere.
In merito, tuttavia, egli non ha prodotto né allegato aver sostenuto, a far data dalla dimissione ospedaliera ad oggi, spese per trattamenti di fisiokinesioterapia per attività di mobilitazione degli arti superiori ed inferiori.
La CT sul punto ha escluso che il quadro clinico sia suscettibile di ulteriore miglioramento mediante protesi, terapie o interventi, riportando inoltre come il sig.
abbia riferito non assumere terapia farmacologica continuativa e non risulta Pt_1 documentata in atti la necessità di ulteriori trattamenti, potendo egli usufruire dell'esenzione ticket per gli invalidi da lavoro presso le strutture del SSN e convenzionate, dando inoltre atto che egli non risulta praticare riabilitazione e che, laddove in futuro fosse ritenuto necessario un trattamento fisioterapico di mantenimento, il SSN e i centri convenzionati forniscono detto trattamento sempre con l'esenzione del ticket ed alcune
ASL possono fornire il servizio anche al domicilio
Ai rilievi svolti dal CTP attoreo, la dott.ssa ha inoltre ulteriormente Per_5 ribadito che “nei soggetti paraplegici possa ritenersi ragionevolmente necessario per il mantenimento della funzionalità residua l'effettuazione di un paio di cicli riabilitativi l'anno pagina 24 di 42 di una ventina di sedute, salvo diversa necessità espressamente formulata dallo specialista fisiatra” ma chiarendo in ogni caso che “attualmente il periziando non sta effettuando nessuna terapia riabilitativa e che non è allegata in atti nessuna prescrizione fisiatrica che ne attesti per il futuro una specifica esigenza. Comunque sia tali prestazioni, laddove necessarie, potranno essere svolte anche a carico del SSN e in esenzione ticket in quanto trattasi di infortunio riconosciuto e carico dal ”. CP_4
Tale voce di danno non viene dunque riconosciuta, difettando la prova che l'attore abbia effettivamente già sofferto o dovrà soffrire in futuro un danno derivante dagli esborsi legati a cure riabilitative o di mantenimento.
b. Sulle spese future di assistenza
L'attore ha domandato riconoscersi il danno legato alla necessità di dover sostenere, vita natural durante, spese di assistenza per personale non specialistico (non sanitario) per la cura della propria persona, stimandone l'apporto in 4 ore al giorno.
Quanto alla necessità delle predette spese la CT ha chiarito che “attualmente il sig. vive con la moglie e la figlia minorenne;
non riferisce aiuto da parte di terzi Pt_1 non conviventi” e che “Laddove la moglie non fosse più disponibile a svolgere funzione di care giver e tenuto anche conto che con l'avanzare dell'età avrà luogo una progressiva riduzione dell'autonomia del periziando si ritiene fin d'ora necessaria un'assistenza da parte di una persona non qualificata in ambito sanitario per la durata di
4 ore/die”.
Quanto alle annotazioni avanzate dal CTP di parte convenuta in merito all'indicazione delle ore di assistenza giornaliere stimate in 4 anziché in 2, la CT ha poi aggiunto che “è stato indicato il bisogno del periziato nella misura di 4 ore indipendentemente dall'aiuto familiare ad oggi riferito in essere, in quanto quest'ultimo può in ogni momento venire meno per i motivi più vari”.
Ora, in merito a tale specifica voce di spesa devono essere richiamati alcuni recenti approdi giurisprudenziali.
Anzitutto è stato chiarito che “Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente pagina 25 di 42 che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato
(anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 16844 del 13/06/2023, conf. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 13881 del 06/07/2020).
Peraltro, il danno relativo ad un periodo passato e, dunque, già verificatosi al momento della sua liquidazione, non può essere risarcito con i criteri probabilistici e astratti che devono essere (necessariamente) utilizzati per liquidare il danno futuro, ma deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato, dovendo, pertanto, escludersi il risarcimento in caso di contributo assistenziale fornito gratuitamente da un familiare, in mancanza della prova, almeno presuntiva, di esborsi avvenuti in concreto
(Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29307 del 13/11/2024), ancorché non possa aprioristicamente escludersi la spesa per l'assistenza in presenza del volontario contributo assistenziale fornito da un familiare (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20661 del
24/07/2024).
Facendo applicazione dei suesposti criteri applicativi al caso in esame si osserva che, con riferimento al periodo intercorso dalla data del sinistro alla presente pronuncia, sia emerso dalla relazione di CT e non risulti contestato da parte attrice, che il sig.
non abbia usufruito dell'aiuto di altri soggetti terzi rispetto ai familiari conviventi Pt_1 ed in special modo, della compagna.
Invero, non sono stati allegati mutamenti nelle condizioni di impiego della sig.ra che, secondo quanto prospettato da parte attrice, avrebbe Parte_5 continuato nel tempo a lavorare presso il negozio Lindt di via Torino 16 a Settimo T.se come addetta alla vendita part-time, fornendo il sostegno economico alla famiglia (cfr.
pagina 26 di 42 circostanza nn. 16 e 56 II memoria istruttoria parte attrice), pur prestando anche assistenza al sig. ed attendendo all'accudimento della figlioletta ( n. Pt_1 Per_7
27.4.2021).
Nulla, dunque, può essere riconosciuto a titolo di spese di assistenza per il periodo pregresso.
Quanto invece al danno futuro si osserva che la CT medico legale abbia chiarito come un aiuto di personale badante per almeno 4 ore al giorno, sia necessario, indipendentemente e dunque al di là dell'aiuto già attualmente prestato dalla compagna.
Nel corso del giudizio è stata quindi disposta e licenziata CT contabile, atta a determinare il costo annuo dell'assistenza da parte di persona non qualificata in ambito sanitario per la durata di 4 ore/die (così come riconosciuto in sede di CT medico- legale), per l'intera durata dell'aspettativa residua di vita del periziando (pari a 80.5 anni secondo i più aggiornati indici ISTAT), ivi compresi i costi di gestione del rapporto lavorativo (compilazione busta paga, predisposizione bollettini per pagamento contributi, ecc.) affidati a professionisti di settore.
Il dott. nell'esecuzione dell'incarico affidatogli, ha dunque chiarito che per Per_6 poter garantire un'assistenza pari a 28 ore settimanali (4 ore die per sette giorni) sia necessario l'utilizzo di due lavoratori part time, al fine di poter garantire il riposo settimanale e le ferie annuali spettanti per contratto e per legge e che il costo è stato elaborato tenendo conto dei minimi tabellari così come previsti dal CCNL di settore, in vigore nell'anno 2024; quindi, la retribuzione lorda mensile è stata determinata moltiplicato per 11 mensilità, avendo ricompreso nel calcolo del costo anche l'incidenza della maturazione del rateo di ferie, e “Il costo per l'intera durata dell'aspettativa residua di vita del periziando (pari a 80.5 anni secondo i più aggiornati indici ISTAT) è stato determinato in base all'età del Sig. (alla data odierna), quindi, si è proceduto Pt_1 moltiplicano il costo annuo ottenuto sulla base delle considerazioni sopra esposte per n.
46,5 anni”.
Le conclusioni cui è pervenuto il CT meritano di essere integralmente condivise anche nella parte in cui il dott. ha preso posizione con riferimento ai rilievi mossi Per_6 dal CTP attoreo, escludendo gli adeguamenti delle retribuzioni previsti dall'art. 38 del pagina 27 di 42 CCNL di riferimento (proposti nella misura del 2% annuo), tenuto conto che il risarcimento del danno verrebbe concesso in un'unica soluzione (attraverso la capitalizzazione della rendita) e, pertanto, il potere di acquisto del periziando non subirebbe gli effetti della futura svalutazione (cfr. CT ag. 7). Per_6
Il CT ha quindi precisato che il costo annuo per l'assistenza ammonta a €
19.789,76 (per due lavoratori: € 10.628,49 e € 8.661,27, oltre ai costi di gestione del rapporto da parte del professionista per € 250,00 cadauno) e che il costo complessivo
(avuto riguardo all'aspettativa di vita del danneggiato, pari a 80,5 anni) risulta pari a €
920.223,84 (€ 896.973,72 quali retribuzioni dei lavoratori e € 23.500 a titolo di costi di gestione dei rapporti).
Occorre quindi procedere a capitalizzare la quota di retribuzione annua come sopra indicata, onde addivenire alla liquidazione del danno futuro da spese di assistenza
(cfr. Cass. n. 4186/2004: “in caso di danni patrimoniali, che si proiettano nel futuro, il criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c. trova necessaria applicazione, non potendosi normalmente procedere alla determinazione dei danni con assoluta precisione, per cui il giudice di merito deve necessariamente procedere alla determinazione del quantum debeatur attraverso calcoli di probabilità, relativi all'ammontare del lucro cessante, secondo un criterio di scelta che costituisce una sua facoltà discrezionale o ricorrendo al c.d. "criterio equitativo puro" ovvero applicando il criterio c.d. delle "tabelle di capitalizzazione". “Anche l'utilizzo del metodo della capitalizzazione, che consiste nell'attribuire al danneggiato una somma capitale corrispondente a quella necessaria per la costituzione di una rendita vitalizia i cui ratei siano pari alla quota di reddito perduto, costituisce manifestazione del potere di liquidazione equitativa del giudice, con la sola particolarità che il giudice, in luogo di motivare il percorso logico con cui è giunto alla determinazione di questa somma liquidata, rinvia alla logica interna alla stessa tabella di capitalizzazione”).
Il coefficiente di capitalizzazione è, dunque, determinato sulla base della tabella di attualizzazione del danno patrimoniale futuro contenuta nelle aggiornate tabelle milanesi di liquidazione del danno (ed. 2024).
pagina 28 di 42 Applicando i principi sopra enucleati si giunge quindi alla seguente quantificazione del danno patrimoniale futuro per spese di assistenza ad personam, subito dal sig.
: Pt_1
€ 19.789,76 spese annua per assistenza * 35,56 coefficiente di capitalizzazione = €
703.723,86.
Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello che impone al giudice di detrarre dall'ammontare del danno patito per spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del danneggiato reso inabile dal sinistro (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 12566 e 12567 del
22/05/2018, conf. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29307 del 13/11/2024), essendosi inoltre specificato che “la possibilità di operare la compensatio lucri cum damno tra il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza della vittima e l'indennità di accompagnamento presuppone la prova dell'effettiva spettanza di quest'ultima e la relativa quantificazione, funzionale all'apprezzamento dell'ingiustificata locupletazione che si verificherebbe, a vantaggio del creditore, nel caso di versamento di un'ulteriore somma a titolo risarcitorio” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29815 del
19/11/2024).
Ora nel caso di specie si apprezza dalla documentazione versta in atti (cfr. doc.
16 fasc. attoreo) che l' abbia riconosciuto al sig. a titolo di spese di CP_4 Pt_1 assistenza, una rendita annuale che, nell'importo capitale, ammonta a complessivi €
160.411,81.
Detraendo detto importo dalla somma sopra determinata, se ne ricava che l'ammontare del danno differenziale per gli oneri futuri di assistenza ad personam del sig. ammonta ad € 543.312,05 (€ 703.723,86 - € 160.411,81), oltre interessi Pt_1 legali dalla pronuncia al saldo.
c. Sul mancato guadagno pagina 29 di 42 L'attore ha altresì domandato il risarcimento del danno a titolo di perdita di guadagno a far data dal sinistro e fino al raggiungimento dell'età pensionabile, riferendo e documentando di aver svolto attività lavorativa nei due anni precedenti quale falegname con partita IVA, attività che gli è pacificamente preclusa in conseguenza delle lesioni riportate in seguito al sinistro che non gli consentono l'uso degli arti inferiori, come peraltro accertato anche dalla CT medico legale, che ha confermato la perdita totale di capacità lavorativa specifica del periziando, avuto riguardo alla tipologia di mansioni svolte prima dell'incidente (cfr. CT medico legale “Le menomazioni riportate hanno fatto venire meno la capacità di attendere all'attività lavorativa svolta al momento del fatto di artigiano falegname/restauratore … In linea generale la capacità lavorativa del periziando è da ritenersi persa per tutte le mansioni lavorative che implicano la stazione eretta e deambulazione”).
Sulla scorta dell'orientamento diffuso nella giurisprudenza di legittimità e costantemente affermato (cfr. Cassazione civile , sez. III , 11/07/2017 , n. 17061, conf.
Cass. civ. Sez. 3^, n. 12902/2012; Cass. civ. Sez. 3^ n. 11439/1997), il danno già verificatosi (danno attuale da perdita della capacità lavorativa specifica) deve essere tenuto distinto da quello futuro, da liquidarsi col sistema della capitalizzazione.
Il giudice è dunque chiamato ad operare due liquidazioni: la prima, sulla base dell'elemento concreto costituito dalla flessione/perdita del reddito effettivamente subita dal danneggiato fino all'epoca della decisione, trattandosi di danno attuale, e non futuro, esattamente accertabile;
la seconda, invece in via ipotetica, sulla base della presumibile flessione/perdita del reddito subita dal danneggiato dalla data della decisione in poi.
La valutazione del danno attuale non potrà prescindere dai dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al periodo fin qui trascorso, che costituiscono il parametro di base per il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica (Cassazione civile , sez. III , 11/07/2017), posto che “La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima” (cfr. Cass. 8896/16 conf. Cass. 25370/18).
pagina 30 di 42 Di contro, il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall' articolo 1223 del Cc , deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano (Cassazione civile , sez. III ,
21/03/2022 , n. 9002 conf Cassazione civile , sez. lav. , 10/03/2022 , n. 7821 conf.
Cassazione civile , sez. III , 25/06/2019 , n. 16913).
Facendo applicazione dei suesposti criteri operativi al caso di specie, si osserva che, onde accertare la perdita di guadagno già subita dal danneggiato al momento della decisione, tenuto conto degli anni intercorsi dal sinistro (2017) ad oggi, deve aversi riguardo alla capacità reddituale del sig. desunta dalle ultime dichiarazioni di Pt_1 redditi presentate e prodotte in giudizio.
Ai fini del risarcimento dovuto dal datore di lavoro per i danni derivanti da un infortunio subito dal dipendente, la liquidazione del danno da invalidità permanente correlato al mancato guadagno futuro conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, deve essere compiuta con riferimento al reddito annuo costituito dalla retribuzione calcolata al netto e non al lordo delle ritenute fiscali (Cass. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n.21014).
Viene quindi preso in considerazione il dato relativo al reddito d'impresa, dovendosi considerare l'effettivo mancato guadagno subito dall'attore in conseguenza del sinistro, da intendersi quale riduzione non dei ricavi quanto piuttosto del guadagno, al netto dunque dei costi (eccettuati gli oneri contributivi) e componenti negativi.
Analizzando le dichiarazioni IRPEF prodotte in atti (doc. 16) si evince che:
- Con riferimento al periodo d'imposta 2015, è stato dichiarato un reddito da lavoro dipendente lordo di € 7.703,00 (dall'1.1.2015 al 30.4.2015, allorché l'attore era pagina 31 di 42 dipendente presso Leroy ME cfr. CU allegata) oltre ad un reddito d'impresa di
€ 2.228,00, così per complessivi € 9.931,00;
- Con riferimento al periodo d'imposta 2016, è stato dichiarato un reddito da lavoro autonomo o reddito d'impresa complessivo di € 6.433,00;
- Con riferimento al periodo d'imposta 2017, è stato dichiarato un reddito da lavoro autonomo o d'impresa complessivo di € 6.934,00.
Individuando il reddito annuo medio pari a € 7.766,00, deve ritenersi che negli 8 anni intercorrenti tra il sinistro ed la pronuncia della presente sentenza, il mancato guadagno attualmente patito dal sig. ammonti ad € 62.128,00. Pt_1
Per quanto concerne la quantificazione della perdita patrimoniale futura, il dato da prendere a base del calcolo è la somma sopra determinata quale media aritmetica dei redditi complessivi annui tratti nei tre anni precedenti (€ 7.766,00), essendo peraltro in linea con il reddito da lavoro autonomo da ultimo percepito al momento del sinistro
(cfr. ultima dichiarazione dei redditi IRPEF 2018).
Non sussistono i presupposti per considerare eventuali incrementi futuri di detto reddito, trattandosi di circostanza che avrebbe dovuto essere oggetto di allegazione e prova (anche in via presuntiva) da parte degli attori, ma nulla è stato addotto sul punto
(cfr. Cass. n. 6619/2018: “è altrettanto doveroso tener conto - ove la circostanza sia stata debitamente allegata e provata, anche per presunzioni - dei verosimili incrementi e futuri che quel reddito avrebbe avuto, se la vittima avesse potuto continuare a svolgere il proprio lavoro”).
Occorre quindi procedere a capitalizzare la quota di reddito così accertata (cfr.
Cass. n. 4186/2004: “in caso di danni patrimoniali, che si proiettano nel futuro, il criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c. trova necessaria applicazione, non potendosi normalmente procedere alla determinazione dei danni con assoluta precisione, per cui il giudice di merito deve necessariamente procedere alla determinazione del quantum debeatur attraverso calcoli di probabilità, relativi all'ammontare del lucro cessante, secondo un criterio di scelta che costituisce una sua facoltà discrezionale o ricorrendo al c.d. "criterio equitativo puro" ovvero applicando il criterio c.d. delle "tabelle di capitalizzazione". “Anche l'utilizzo del metodo della capitalizzazione, che consiste pagina 32 di 42 nell'attribuire al danneggiato una somma capitale corrispondente a quella necessaria per la costituzione di una rendita vitalizia i cui ratei siano pari alla quota di reddito perduto, costituisce manifestazione del potere di liquidazione equitativa del giudice, con la sola particolarità che il giudice, in luogo di motivare il percorso logico con cui è giunto alla determinazione di questa somma liquidata, rinvia alla logica interna alla stessa tabella di capitalizzazione”).
Il coefficiente di capitalizzazione è, dunque, determinato sulla base della tabella di attualizzazione del danno patrimoniale futuro contenuta nelle aggiornate tabelle milanesi di liquidazione del danno (ed. 2024).
Applicando i principi sopra enucleati si giunge quindi alla seguente quantificazione del danno patrimoniale futuro per perdita del reddito da lavoro, subito dal sig. : Pt_1
€ 7.766,00 reddito annuo netto * 28,35 coefficiente di capitalizzazione = € 220.166,10.
L'ammontare complessivo del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica ammonta dunque a complessivi € 282.291,10 (€ 220.166,10 +
62.128,00).
Ora, dovendosi anche con riferimento a questa posta risarcitoria, operare la compensatio lucri cum damno con riferimento alle somme erogate od erogande dall' va rilevato che l'ente ha individuato un danno patrimoniale da perdita della CP_4 capacità lavorativa futura, erogato mediante rendita mensile, nella somma capitale di €
361.229,49 (cfr. doc. 16 fasc. attoreo).
Non vi è pertanto alcun danno differenziale da riconoscere all'attore a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, dovendosi ritenere l'indennizzo erogato dall' integralmente satisfattivo di tale posta risarcitoria. CP_4
d. Sulle spese legali stragiudiziali e sulla perizia ante causam
Parte attrice ha domandato il riconoscimento delle spese legali stragiudiziali sostenute per la gestione della richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell'assicurazione convenuta e del responsabile civile.
Per giurisprudenza costante “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli pagina 33 di 42 oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr.
Cass. SU n. 16990/17 e Cass. n. 24481/20); ancora, “Nell'ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.), non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito” (cfr.
Cass. n. 2644/18).
Vi è da aggiungere che l'art. 20 DM n. 55/14 (Capo IV TF) prevede la liquidazione
- in base ai parametri numerici della allegata tabella 25 - della “attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima”.
Si pone dunque la questione di come interpretare tale 'autonoma rilevanza'.
E' vero che non può sostenersi che tale requisito sussista solo nell'ipotesi in cui l'attività abbia portato ad una definizione stragiudiziale: come osservato dalla Suprema
Corte, “In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso all'assistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dell'attività stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento” (cfr. Cass. n. 14444/21).
Si tratta allora di valutare, con valutazione ex ante, se le spese stragiudiziali in questione fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia e non pagina 34 di 42 del tutto superflue ed ultronee, costituendo nel primo caso un danno risarcibile quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Nel caso di specie va rilevato che è stata prodotta in atti proposta di parcella del difensore relativa all'importo di € 2.918,24 comprensiva di accessori di legge (doc. 21), mentre risulta che l'attività stragiudiziale sia consistita nell'invio di due missive atte a costituire in mora i convenuti (cfr. doc. 9 e doc. 12), cui ha fatto seguito l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita cui la ha anteposto il CP_2 proprio rifiuto di partecipare (doc. 11) e di procedere al risarcimento (doc. 13).
Quanto alla prova dell'avvenuto esborso, come detto si tratta di attività tutta documentata ed inoltre “In tema di liquidazione del danno, la locuzione "perdita subita", con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il
"vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare” (cfr. Cass. n. 4718/16, conf. Cass. n. 22826/2010).
Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata l'importo a titolo di spese legali stragiudiziali deve dunque ritenersi propedeutico all'istaurazione del successivo giudizio risarcitorio, il quale viene riconosciuto nell'importo richiesto (€ 2.918,24 comprensiva di accessori di legge) che appare congruo avuto riguardo ai parametri numerici di cui alla tabella 25 TF DM 55/2014 come modif. da DM 37/2018 (in vigore all'epoca in cui si è esaurita l'attività stragiudiziale), tenuto conto del valore della causa.
Sulla somma così determinata non vengono applicati interessi e rivalutazione, trattandosi di esborso non ancora effettuato da parte dell'attore (essendo stata versta in atti solo la proposta di parcella e non essendo stato documentato alcun esborso).
Viene infine riconosciuta - quale danno patrimoniale - la spesa sostenuta per la perizia medico legale ante causam (€ 2.135,00 – cfr. doc. 6 fasc. attoreo), in quanto spesa necessaria ai fini della formulazione della richiesta risarcitoria oltre che congrua.
pagina 35 di 42 Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, devono essere calcolati rivalutazione ed interessi a far data dall'esborso (16.6.2020) e fino ad oggi;
sviluppando il calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è quindi pari ad € 2.762,68.
e. Sulle ulteriori voci di danno
Parte attrice ha infine domandato il ristoro degli ulteriori danni patrimoniali subiti e consistenti nelle spese legate al rinnovo della patente e degli allestimenti speciali per l'auto, nonché a titolo di danno differenziale legato ai costi che l'attore dovrebbe sostenere in proprio per l'adeguamento dell'abitazione onde consentire il superamento delle barriere architettoniche.
Sul punto si osserva che la CT medico legale ha chiarito che “Tutti i presidi protesici di cui attualmente dispone (per il movimento e per la gestione della vescica e dell'ano neurologico, così come gli adattamenti all'autovettura e il montascale), sono stati erogati dal che si occuperà anche dei relativi rinnovi;
sempre a carico CP_4 del sono stati effettuati gli abbattimenti delle barriere architettoniche presso il CP_4 domicilio, che potranno essere nuovamente richiesti laddove emergano nuove necessità
o vi sia un cambio di domicilio e potranno essere anche richiesti sull'eventuale luogo di lavoro laddove l'azienda presenti un progetto apposito”.
In sede di comparsa conclusionale, l'attore ha tuttavia limitato la propria richiesta risarcitoria ai soli esborsi per il rinnovo della patente di guida (ogni 5 anni anziché 10), potendosi ritenere le altre voci dunque rinunciate;
in ogni caso non sarebbero state riconosciute – in quanto interamente a carico dell'ente assicurativo pubblico – le spese per il superamento delle barriere architettoniche e per l'allestimento dell'auto.
Per ciò che concerne invece le spese della patente di guida si osserva che la stessa costituisce esborso che l'attore dovrebbe comunque sostenere periodicamente, ancorché si tratti di rinnovi più ravvicinati (5 anni anziché 10), senza che possa escludersi che anche per esse sia previsto un rimborso da parte dell' . CP_4
f. Conclusioni sul danno patrimoniale
L'ammontare complessivo del danno patrimoniale subito dal sig. , Pt_1 tenuto conto dell'indennizzo liquidato all'attualità ammonta dunque a € CP_4
pagina 36 di 42 548.992,97 (arr.) (€ 543.312,05 + € 2.762,68 + 2.918,24), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
4. Sui danni complessivamente subiti dal sig Parte_1
Il danno patrimoniale e non patrimoniale differenziale complessivamente subito dal sig. ammonta a € Parte_1
1.350.591,00 (arr.) (€ 801.598,43 + € 548.992,97), oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
5. Sul danno da lesione del rapporto parentale a. Sull'onere della prova e sul criterio determinativo
Costituisce principio consolidato quello per cui il risarcimento del danno non patrimoniale può spettare anche ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti, “non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso” (Cass., S.U. n.
9556/2002).
In particolare, “il danno subito dai congiunti della vittima comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico-relazionale, quest'ultimo coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto”
(cfr. Cass. nn. 11212/2019 e 2788/2019), ed è determinato non in ragione della misura delle lesioni subite dal congiunto ma in forza della prova dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile che può essere provato anche a mezzo di presunzioni (Cass. nn. 1752/2023 e
13540/2023), fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 7748 del 08/04/2020).
In particolare, è stato chiarito che il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore pagina 37 di 42 prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 28989 del 11/11/2019).
Quanto poi alla liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, è stato recentemente chiarito che “il giudice deve fare riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, le quali, fin dal 2019, contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni c.d. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni” (Cass. Sez. 3 - , Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del
17/05/2023 conf. Cass. Ordinanza n. 36560 del 30/12/2023).
b. Sul danno subito dai congiunti
Ora venendo alla vicenda in esame deve anzitutto rilevarsi come condivisibilmente non siano state ammesse le capitolazioni per prova orale indicate da parte attrice nella propria II memoria istruttoria per aver carattere presuntivo e valutativo, potendosi certamente ritenere adeguatamente allegato e sufficientemente provato il danno riflesso subito tanto dai genitori del sig. e dalla di lui sorella, Pt_1 quanto quelli patiti dalla compagna convivente, sig.ra . Parte_5
I primi, invero, sig.ri e Parte_3 Parte_2 Parte_4 costituiscono il nucleo familiare originario dell'attore, rispetto ai quali lo stesso ha mantenuto rapporti continuativi e costanti (cfr. doc. 22) ed hanno allegato aver patito un crollo emotivo e psicologico legato alla presa di consapevolezza della irreversibilità delle condizioni del proprio congiunto in esito al sinistro;
la sig.ra in Pt_3 particolare, impiegata presso il nosocomio Sant'Anna nel periodo in cui il figlio Pt_1
è stato ricoverato, si è recata in visita quotidianamente allorché durante il Pt_1 periodo di degenza di ed ha notiziato per prima i familiari della diagnosi Pt_1 conseguita all'incidente; il padre coltivava con il figlio l'hobby della Parte_2 falegnameria che a causa dei postumi permanenti residuati in capo a non è al Pt_1 momento più praticabile;
la sorella che al momento del sinistro Parte_4 frequentava l'università, a causa del proprio stato psicologico e della necessità di pagina 38 di 42 contribuire all'assistenza del fratello avrebbe mancato di conseguire alcuni esami universitari.
compagna convivente del sig. ha visto il sensibile Parte_5 Pt_1 ridimensionamento dei propri progetti di vita personale, anche alla luce delle aspettative legittimamente riposte rispetto alle abitudini di vita precedenti (cfr. doc. 15), nonché di realizzazione familiare, questi ultimi in parte già intrapresi al momento del sinistro, avendo la coppia concluso un preliminare di compravendita dell'immobile da adibire a casa familiare, un mese prima dell'incidente (cfr. doc. 7 e 8 fasc. attoreo); ella si è occupata e si occupa quotidianamente dell'assistenza materiale del compagno invalido e patisce indirettamente le limitazioni che questi incontra nell'affrontare le incombenze della vita quotidiana e ne condivide la sofferenza.
Venendo quindi alla liquidazione del danno riflesso patito dai congiunti, si condivide la quantificazione operata da parte attrice nella propria memoria conclusionale sulla base dei criteri orientativi offerti sul punto dalle tabelle di Roma (ultima ed. 2023), anche nella parte in cui gli attori hanno chiarito che “poiché l'assistenza è di fatto affidata alla convivente , a quest'ultima spetterà sia la componente del Pt_5 pregiudizio interiore, sia quella dell'assistenza, contenuta però nell'importo minimo visto il diritto d a ricevere aiuti esterni retribuiti per 4ore /die, riconosciuto in sede di Pt_1
CT medico legale. Per gli altri famigliari viene indicata solo la componente del pregiudizio interiore;
non sono applicabili i coefficienti per la presenza di altri soggetti, che parrebbero rilevare solo nel caso in cui l'assistenza sia prestata da più soggetti a ciò tenuti” (cfr. comparsa conclusionale pag. 21 in nota).
Il danno riflesso viene quindi liquidato nei termini che seguono:
A favore della compagna Parte_5
Rapporto parentale: convivente more uxorio: 20 pt
Età della vittima (26 anni): pt 8
Età del congiunto (24 anni): 7 pt
Valore punto: € 3.474+2.45012 = € 5.924,00
Percentuale IP: 85%
Totale: 35 x 5.924 x 85%= Euro 176.239,00
pagina 39 di 42 A favore della madre Parte_3
Rapporto parentale: genitore 20pt
Età della vittima (26 anni): 8 pt
Età del congiunto (54 anni): 4 pt
Valore punto: € 3.474
Percentuale IP: 85%
Totale: 32pt x 3.474 x 85%= 94.492,80,
A favore del padre Parte_2
Rapporto parentale: genitore 20pt
Età della vittima (26 anni): 8 pt
Età del congiunto (58 anni): 4 pt
Valore punto: € 3.474,00
Percentuale IP: 85%
Totale: 32pt x 3.474 x 85%= 94.492,80
A favore della sorella Parte_4
Rapporto parentale: sorella 15pt
Età della vittima (26 anni): 8 pt
Età del congiunto (22 anni): 7pt
Valore punto: € 3.474,00
Percentuale IP: 85%
Totale: 30 x 3.474 x 85%= Euro 88.587,00.
Le somme come sopra determinate devono intendersi liquidate all'attualità e sulle stesse, dunque, decorrono solo gli interessi compensativi nella misura legale dalla pronuncia al saldo.
6. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parti convenute in solido. Alla relativa liquidazione si provvede sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/14, come modificati dal DM n. 147/22, per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della causa, secondo il criterio del decisum (scaglione da € 1.000.000,00 a 2.000.000,00) (come determinato ai sensi pagina 40 di 42 dell'art. 5 T.F.), delle spese documentate (C.U., marche da bollo, notifica), delle questioni trattate oltre che dell'attività svolta, nonché della nota spese prodotta e così applicandosi i valori massimi dello scaglione sopra indicato, ma con esclusione dell'aumento richiesto per l'assistenza di più parti (ex art. 4 co 2 DM 55/2014 e succ. modif.) non trattandosi di giudizio riunito e dell'aumento richiesto per l'utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione degli atti difensivi (ex art. 4 co 1 bis DM cit.), non presenti nel caso di specie, nella misura meglio vista in dispositivo e con distrazione in favore degli avv.ti Matteo BONATTI e Andria Giulia CORNELI dichiaratisi antistatari.
Quanto alle spese per i CTP attorei, esse rientrano tra le spese " che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. 25 novembre 1975, n. 3946; Cass., 16 giugno 1990, n.
6956; Cass. 3 il gennaio 2013, n. 84) e, nel caso di specie” - come nel presente - “le spese in parola non sono certamente tali, trattandosi non già di "spesa non necessaria relativa ad una scelta della parte ed antecedente il procedimento" ... ma di spesa inerente all'assistenza alle operazioni del consulente del giudice in corso di causa e alla successiva compilazione della relazione del consulente di parte, la cui nomina costituisce facoltà della parte espressamente prevista dall'art. 201 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 3380/15 e
Cass. n. 84/13, nonchè Cass. n. 30289/19).
Parte attrice ha prodotto, relativamente al dott. , nota pro forma e Per_1 dettaglio bonifico per € 1.500,00, nonché fattura nr. 143/24; relativamente al dott.
, nota pro forma per € 7.612,80 (cfr. allegati a note scritte del 20.03.2024) e Per_2
Per relativamente alla dott.ssa , fattura e ricevuta di bonifico bancario di € 888,16 (Vd.
Allegati a note scritte del 17.10.2024); detti importi sono dunque riconosciuti in dispositivo unitamente agli esborsi, con la precisazione che la somma richiesta dal dott.
in quanto eccessiva, viene riconosciuta, ex art. 92 c.p.c., nel minor importo di Per_2
€ 1.900,00, tenuto conto di quanto liquidato al CT ing. nel presente giudizio. Per_4
pagina 41 di 42 Le spese delle tre CT, già liquidate con separati decreti del 3.5.2025,
17.10.2024 e 11.4.2024, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta
CP_2
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ dichiara tenuti e condanna entro i limiti di Controparte_2 polizza, e , in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme: _1
. in favore di € 1.350.591,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al Parte_1 saldo;
. in favore di € 176.239,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al Parte_5 saldo;
. in favore di € 94.492,80, oltre interessi legali dalla pronuncia al Parte_3 saldo;
. in favore di € 94.492,80, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
Parte_2
. in favore di € 88.587,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al Parte_4 saldo;
▪ condanna entro i limiti di polizza, e Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € _1
6.014,39 per esborsi ed € 56.928,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Avv.ti Matteo BONATTI e
Andria Giulia CORNELI dichiaratisi antistatari
▪ pone in via definitiva le spese di CT, liquidate nel presente giudizio con separati decreti, nei rapporti interni tra le parti, a carico di parte convenuta CP_2
Così deciso in Torino, il 05/05/2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 42 di 42