TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/03/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. Civ. n. 138/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, pronunzia la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 138/2016 RGAC avente ad oggetto: cancellazione pignoramento e risarcimento danni, vertente
TRA
, E , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ANGELO LAVORATO, domiciliati come in atti
ATTORI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. GIUSEPPE REDA, domiciliata come in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SERAFINO
TRENTO, domiciliata come in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
CATANZARO, domiciliata come in atti
CONVENUTA
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO ROSSI, domiciliata come in atti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 10.09.2024, sostituita col deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito di comparse
1 conclusionali e repliche (scaduti il 18 novembre 2024 e il 9 Dicembre 2024 stante la comunicazione del provvedimento ex art. 127ter c.p.c. il 18.09.2024).
Solo la e la anno depositato comparse Controparte_1 Controparte_4 conclusionali nei termini concessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c. p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
e con atto del 30.12.2015, hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 riassunto il presente giudizio, stante la declaratoria di incompetenza funzionale del
Tribunale di Cosenza avanti al quale avevano incardinato procedimento sommario di cognizione, chiedendo di accertare e dichiarare che nessuna procedura esecutiva immobiliare grava nei loro confronti presso l'intestato Tribunale, che nessun pignoramento è stato mai effettuato sul terreno di loro proprietà, sito in Cariati e identificato in catasto al Foglio 5, particella 217, di ordinare la cancellazione della rinnovazione del pignoramento illegittimamente iscritto sulla predetta particella di terreno, di condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti per la complessiva somma di € 20.000,00, o di quella minore o da accertare nel corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si sono costituiti nel presente giudizio i convenuti, , Controparte_1 Controparte_3
(incorporante la Controparte_5 Controparte_6
, già precedentemente costituiti innanzi al Tribunale di Cosenza,
[...] reiterando le medesime conclusioni ed eccezioni.
Nel corso del giudizio, rigettate le richieste istruttorie degli attori, è stato acquisito il fascicolo relativo al procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Cosenza e in data
16.09.2019 è intervenuta volontariamente la nella Controparte_4 dedotta qualità di cessionaria di (già CP_7 Controparte_2
, richiamando e facendo proprie le domande, eccezioni e difese tutte già
[...] svolte da quest'ultima.
La causa, dopo alcuni rinvii per carico del ruolo, è stata quindi posta definitivamente in decisione all'udienza del 10.09.2024, sostituita col deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 18 novembre 2024 e il 9
Dicembre 2024 stante la comunicazione del provvedimento ex art. 127ter c.p.c. il
18.09.2024). Solo la e la hanno Controparte_1 Controparte_4 depositato comparse conclusionali nei termini concessi.
In via preliminare si osserva che il precedente magistrato all'udienza del 12.01.2017 ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Certamente con la concessione dei predetti termini è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario senza che nulla abbiano opposto le parti presenti, le quali alle
2 successive udienze hanno anche chiesto di precisare le conclusioni. Pertanto, deve ritenersi che sussista un provvedimento che, sia pure implicitamente, ha operato il cambio del rito né tale provvedimento risulta essere stato contestato all'epoca dalle parti.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata dalla non solo in quanto tardiva, perché effettuata successivamente allo scadere dei CP_1 termini di cui all'art. 166 c.p.c., ma infondata atteso che il procedimento è stato correttamente riassunto innanzi all'adito Tribunale, trattandosi, in realtà, nel caso di specie, non di questione di competenza ma di mera attribuzione per materia nell'ambito del medesimo ufficio.
Ancora in via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dagli attori in allegato alle note di trattazione del 15.10.2021
(ossia della perizia di parte a firma del geometra e la perizia di parte a firma Per_1 del geom. trattandosi di produzione del tutto tardiva in quanto depositata Per_2 oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Sempre in via preliminare va evidenziato che nel presente giudizio si è costituita la che ha allegato essere divenuta cessionaria della Controparte_4
(già giusto contratto di cessione di CP_7 Controparte_5 crediti del 4 dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 in data
22.12.2018.
Pertanto, trova applicazione l'articolo 111 c.p.c. il cui primo comma statuisce che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Ai sensi del terzo comma della citata disposizione, inoltre, è stabilito che il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante
o il successore universale può esserne estromesso.
Nel caso di specie nessuna richiesta di estromissione risulta essere stata avanzata dalle altre parti né vi è stato, del resto, alcun consenso ad essa, per cui ne segue che parte del presente giudizio resta la al riguardo si osserva Controparte_5 che con la cessione del credito in corso di causa consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario
(ex art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Trib. Bari n. 2171/2015; Cass. Civ. n. 22424/2009).
D'altro canto, la costituendosi ha solo allegato la Controparte_4 cessione ma non ha prodotto né il contratto di cessione intercorso con la cedente (atto necessario soprattutto laddove si consideri che la terza intervenuta fa riferimento a crediti diversi vantati nei confronti della società Edil Urso s.r.l. e del signor
[...]
; cfr. pp 2 e 3 dell'atto di intervento) né documentazione attestante che la Per_3 [...]
[..
[...] [
[...]
è stata trasformata in società per azioni assumendo la Controparte_8 denominazione di A tal fine insufficiente si palesa la produzione del mero CP_7 avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al fine di attestare la legittimazione dell'assunto cessionario di crediti in blocco. L'art. 58 TUB si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548), sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste. In questa prospettiva la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento ma di sicuro non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi. È, per contro, principio ricevuto della giurisprudenza che colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n.
4116).
Per tali ragioni il processo non può che proseguire tra le parti originarie, tenendosi ben ferme le conclusioni rassegnate dalla Controparte_2 in comparsa di costituzione, senza che ciò possa comportare alcuna
[...] particolare lesione dei diritti del terzo intervenuto posto, tra l'altro, che, ai sensi dell'art. 111 comma 4 c.p.c., “la sentenza pronunciata contro questi ultimi” (ossia tra le parti originarie) “spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui”.
Tanto premesso la causa può essere decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida. Al riguardo, occorre precisare che l'art. 276 comma 2 c.p.c. scandisce le fasi della decisione finale stabilendo l'ordine delle questioni da trattare e, in sintesi, innanzitutto le questioni pregiudiziali, quindi il merito della causa.
L'individuazione di tale ordine non appare però significativa di un'imposizione di una sequenza necessitata, dalla quale il giudice non possa discostarsi in base alle esigenze di volta in volta emergenti e, infatti, anche il più logico dei criteri assunti può essere adeguato alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.
Ne discende dunque che se, in linea generale, è indubbio che le questioni pregiudiziali debbano essere esaminate prima di quelle dipendenti, occorre considerare che i parametri possono essere molteplici e tutti in grado di sovvertire quell'ordine previsto dal legislatore. Sicché non è sufficiente affermare la natura processuale di una questione per anteporla necessariamente a quella di merito, né, d'altra parte, è possibile ritenere in
4 senso assoluto il carattere pregiudiziale di una questione rispetto ad un'altra avente la medesima natura e qualificazione.
In particolare, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. in tal senso ex multis, Cass. SS.UU. n. 9936/2014; in senso conforme, Cass., sez. VI, n. 12002/2014).
Fatte tali premesse e passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che le domanda proposte dagli attori sono infondate e devono essere rigettate per quanto si va ad esporre.
Innanzitutto, la questione di diritto concerne le modalità con le quali debba provvedersi alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare ai sensi degli artt.
2668bis e 2668ter c.c.
Come noto, tali norme sono state introdotte dalla legge 69/2009. In particolare, l'art. 2668bis recita: “La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente. Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664. Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi”. L'art. 2668-ter recita: “Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili”.
Pertanto, la l. n. 69/2009, mediante l'introduzione degli artt. 2668-bis e 2668-ter, ha limitato nel tempo l'efficacia della trascrizione delle domande giudiziali, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo di beni immobili stabilendo che la stessa conserva effetto per venti anni dalla sua data e che tale effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Il principio enunciato è che le formalità in discorso conservino il loro effetto per vent'anni dalla loro esecuzione, con possibile loro rinnovo anteriormente alla scadenza del detto termine.
Ora, occorre evidenziare che, nel caso di specie, risulta incontestato: che l'originario pignoramento - avente ad oggetto le particelle 35 e 98 del foglio 5, all'epoca intestate ai danti causa degli attori - è stato trascritto il 14.09.1991; che la p.lla 217 – oggetto dell'odierno giudizio - è derivata dal frazionamento delle originarie p.lle 35 e 98 (vedi pag. 2 atto introduttivo); che, con atto per Notar del 17.05.2007 gli odierni Per_4
5 attori hanno acquistato la p.lla 127; che in data 07.09.2011 è stata trascritta la rinnovazione dell'originario pignoramento la quale ha interessato anche la p.lla 217.
Ebbene, dal mero esame della documentazione in atti è agevole dedurre che la rinnovazione del pignoramento è avvenuta entro i termini di legge, non essendo ancora trascorso, seppur per pochi giorni, il ventennio prescritto dalle norme sopra citate, atteso che la prima trascrizione è del 14.09.1991 e la seconda del 07.09.2011.
Inoltre, la rinnovazione del pignoramento, contrariamente a quanto dedotto dagli attori,
è stata legittimamente eseguita anche in riferimento alla p.lla 217, in quanto derivata dalle originarie p.lle 35 e 98, nonché nei confronti degli attori in quanto soggetti che, in base ai registri immobiliari, risultavano essere gli attuali proprietari del bene per successione a titolo particolare, ciò nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 2668bis c.c. ai sensi del quale se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.
Del resto, nella successiva nota di trascrizione non solo viene dichiarato volersi rinnovare la precedente originaria trascrizione del 14.09.1991, ma gli estremi della formalità preesistente sono richiamati e allegati, dando poi contezza nella sezione D) della circostanza che all'epoca della prima trascrizione la p.lla 127 non esisteva ancora.
Nessun profilo di colpa è rinvenibile, quindi, nell'operato dei convenuti atteso che – come emerge dalla documentazione depositata dalla
[...]
e dalla - la variazione catastale relativa alle due Controparte_2 CP_1 originarie particelle, conseguente al frazionamento operato, risultava caricata nella banca dati del Catasto solo in data 26.10.2001, quindi a distanza di ben dieci anni dalla trascrizione del pignoramento originario, non potendo, quindi, la pignorante CP_5 certamente rilevare tale frazionamento prima della notifica e della trascrizione del primo pignoramento.
Né trova applicazione l'art. 58 comma 4 della legge 69/2009 il quale dispone che “La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Tale ultima disposizione, in riferimento ai pignoramenti immobiliari, ha concesso un arco temporale di 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (avvenuta il 04.07.2009) per procedere alla rinnovazione, in tal modo salvaguardando la validità ed efficacia delle trascrizioni più risalenti. Ne consegue che, di contro, la nuova disciplina civilistica (di cui agli artt.
2668-bis e 2668-ter) deve trovare immediata applicazione a tutti i pignoramenti il cui ventennio di validità sia in corso di decorrenza al momento della entrata in vigore della
6 novella. Nella fattispecie, quindi, è da ritenere pacifica l'applicazione degli artt. degli artt. 2668bis e 2668ter c.c. atteso che - essendo l'originaria trascrizione avvenuta il
14.09.1991 – non erano ancora trascorsi 20 anni o più, ma solo 18, rispetto all'entrata in vigore della legge 69/2009.
In definitiva, stante la legittimità della rinnovazione del pignoramento le domande attoree vanno rigettate, dovendosi rilevare, quanto alla domanda di risarcimento dei danni, anche la sua assoluta genericità.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento danni per lite temeraria formulata dalla atteso che essa non può trovare Controparte_2 accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. n. 21798/2015; Cass.S.U., n. 7583/2004). La semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri – il che non è avvenuto - nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenuto conto del valore dichiarato e dell'attività svolta, con la specificazione che nei rapporti tra gli attori e la , stante anche la mancata Controparte_4 adeguata dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito, vanno invece dichiarate non ripetibili nei riguardi degli attori le spese di lite sostenute dalla terza intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande degli attori;
2. CONDANNA gli ATTORI, in solido, al pagamento in favore della CP_2
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge se dovute;
3. CONDANNA gli ATTORI, in solido, al pagamento in favore della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge se dovute;
7
4. DICHIARA non ripetibili nei confronti degli attori le spese di lite sostenute dalla n persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_4
5. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari, 17.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, pronunzia la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 138/2016 RGAC avente ad oggetto: cancellazione pignoramento e risarcimento danni, vertente
TRA
, E , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ANGELO LAVORATO, domiciliati come in atti
ATTORI
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. GIUSEPPE REDA, domiciliata come in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. SERAFINO
TRENTO, domiciliata come in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
CATANZARO, domiciliata come in atti
CONVENUTA
NONCHÉ in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. MATTEO ROSSI, domiciliata come in atti
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note depositate per l'udienza del 10.09.2024, sostituita col deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. La causa è stata rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito di comparse
1 conclusionali e repliche (scaduti il 18 novembre 2024 e il 9 Dicembre 2024 stante la comunicazione del provvedimento ex art. 127ter c.p.c. il 18.09.2024).
Solo la e la anno depositato comparse Controparte_1 Controparte_4 conclusionali nei termini concessi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c. p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
e con atto del 30.12.2015, hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 riassunto il presente giudizio, stante la declaratoria di incompetenza funzionale del
Tribunale di Cosenza avanti al quale avevano incardinato procedimento sommario di cognizione, chiedendo di accertare e dichiarare che nessuna procedura esecutiva immobiliare grava nei loro confronti presso l'intestato Tribunale, che nessun pignoramento è stato mai effettuato sul terreno di loro proprietà, sito in Cariati e identificato in catasto al Foglio 5, particella 217, di ordinare la cancellazione della rinnovazione del pignoramento illegittimamente iscritto sulla predetta particella di terreno, di condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti per la complessiva somma di € 20.000,00, o di quella minore o da accertare nel corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si sono costituiti nel presente giudizio i convenuti, , Controparte_1 Controparte_3
(incorporante la Controparte_5 Controparte_6
, già precedentemente costituiti innanzi al Tribunale di Cosenza,
[...] reiterando le medesime conclusioni ed eccezioni.
Nel corso del giudizio, rigettate le richieste istruttorie degli attori, è stato acquisito il fascicolo relativo al procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Cosenza e in data
16.09.2019 è intervenuta volontariamente la nella Controparte_4 dedotta qualità di cessionaria di (già CP_7 Controparte_2
, richiamando e facendo proprie le domande, eccezioni e difese tutte già
[...] svolte da quest'ultima.
La causa, dopo alcuni rinvii per carico del ruolo, è stata quindi posta definitivamente in decisione all'udienza del 10.09.2024, sostituita col deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. (60 + 20) per il deposito di comparse conclusionali e repliche (scaduti il 18 novembre 2024 e il 9
Dicembre 2024 stante la comunicazione del provvedimento ex art. 127ter c.p.c. il
18.09.2024). Solo la e la hanno Controparte_1 Controparte_4 depositato comparse conclusionali nei termini concessi.
In via preliminare si osserva che il precedente magistrato all'udienza del 12.01.2017 ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Certamente con la concessione dei predetti termini è stato disposto il mutamento del rito da sommario di cognizione in ordinario senza che nulla abbiano opposto le parti presenti, le quali alle
2 successive udienze hanno anche chiesto di precisare le conclusioni. Pertanto, deve ritenersi che sussista un provvedimento che, sia pure implicitamente, ha operato il cambio del rito né tale provvedimento risulta essere stato contestato all'epoca dalle parti.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata dalla non solo in quanto tardiva, perché effettuata successivamente allo scadere dei CP_1 termini di cui all'art. 166 c.p.c., ma infondata atteso che il procedimento è stato correttamente riassunto innanzi all'adito Tribunale, trattandosi, in realtà, nel caso di specie, non di questione di competenza ma di mera attribuzione per materia nell'ambito del medesimo ufficio.
Ancora in via preliminare deve dichiararsi l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dagli attori in allegato alle note di trattazione del 15.10.2021
(ossia della perizia di parte a firma del geometra e la perizia di parte a firma Per_1 del geom. trattandosi di produzione del tutto tardiva in quanto depositata Per_2 oltre i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Sempre in via preliminare va evidenziato che nel presente giudizio si è costituita la che ha allegato essere divenuta cessionaria della Controparte_4
(già giusto contratto di cessione di CP_7 Controparte_5 crediti del 4 dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 in data
22.12.2018.
Pertanto, trova applicazione l'articolo 111 c.p.c. il cui primo comma statuisce che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Ai sensi del terzo comma della citata disposizione, inoltre, è stabilito che il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante
o il successore universale può esserne estromesso.
Nel caso di specie nessuna richiesta di estromissione risulta essere stata avanzata dalle altre parti né vi è stato, del resto, alcun consenso ad essa, per cui ne segue che parte del presente giudizio resta la al riguardo si osserva Controparte_5 che con la cessione del credito in corso di causa consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario
(ex art. 81 c.p.c.), anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Trib. Bari n. 2171/2015; Cass. Civ. n. 22424/2009).
D'altro canto, la costituendosi ha solo allegato la Controparte_4 cessione ma non ha prodotto né il contratto di cessione intercorso con la cedente (atto necessario soprattutto laddove si consideri che la terza intervenuta fa riferimento a crediti diversi vantati nei confronti della società Edil Urso s.r.l. e del signor
[...]
; cfr. pp 2 e 3 dell'atto di intervento) né documentazione attestante che la Per_3 [...]
[..
[...] [
[...]
è stata trasformata in società per azioni assumendo la Controparte_8 denominazione di A tal fine insufficiente si palesa la produzione del mero CP_7 avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale al fine di attestare la legittimazione dell'assunto cessionario di crediti in blocco. L'art. 58 TUB si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22548), sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente: la previsione dell'art. 58, si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste. In questa prospettiva la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento ma di sicuro non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi. È, per contro, principio ricevuto della giurisprudenza che colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n.
4116).
Per tali ragioni il processo non può che proseguire tra le parti originarie, tenendosi ben ferme le conclusioni rassegnate dalla Controparte_2 in comparsa di costituzione, senza che ciò possa comportare alcuna
[...] particolare lesione dei diritti del terzo intervenuto posto, tra l'altro, che, ai sensi dell'art. 111 comma 4 c.p.c., “la sentenza pronunciata contro questi ultimi” (ossia tra le parti originarie) “spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui”.
Tanto premesso la causa può essere decisa facendo applicazione del principio della ragione più liquida. Al riguardo, occorre precisare che l'art. 276 comma 2 c.p.c. scandisce le fasi della decisione finale stabilendo l'ordine delle questioni da trattare e, in sintesi, innanzitutto le questioni pregiudiziali, quindi il merito della causa.
L'individuazione di tale ordine non appare però significativa di un'imposizione di una sequenza necessitata, dalla quale il giudice non possa discostarsi in base alle esigenze di volta in volta emergenti e, infatti, anche il più logico dei criteri assunti può essere adeguato alla fattispecie concreta dedotta in giudizio.
Ne discende dunque che se, in linea generale, è indubbio che le questioni pregiudiziali debbano essere esaminate prima di quelle dipendenti, occorre considerare che i parametri possono essere molteplici e tutti in grado di sovvertire quell'ordine previsto dal legislatore. Sicché non è sufficiente affermare la natura processuale di una questione per anteporla necessariamente a quella di merito, né, d'altra parte, è possibile ritenere in
4 senso assoluto il carattere pregiudiziale di una questione rispetto ad un'altra avente la medesima natura e qualificazione.
In particolare, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr. in tal senso ex multis, Cass. SS.UU. n. 9936/2014; in senso conforme, Cass., sez. VI, n. 12002/2014).
Fatte tali premesse e passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che le domanda proposte dagli attori sono infondate e devono essere rigettate per quanto si va ad esporre.
Innanzitutto, la questione di diritto concerne le modalità con le quali debba provvedersi alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento immobiliare ai sensi degli artt.
2668bis e 2668ter c.c.
Come noto, tali norme sono state introdotte dalla legge 69/2009. In particolare, l'art. 2668bis recita: “La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente. Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664. Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi”. L'art. 2668-ter recita: “Le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili”.
Pertanto, la l. n. 69/2009, mediante l'introduzione degli artt. 2668-bis e 2668-ter, ha limitato nel tempo l'efficacia della trascrizione delle domande giudiziali, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo di beni immobili stabilendo che la stessa conserva effetto per venti anni dalla sua data e che tale effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Il principio enunciato è che le formalità in discorso conservino il loro effetto per vent'anni dalla loro esecuzione, con possibile loro rinnovo anteriormente alla scadenza del detto termine.
Ora, occorre evidenziare che, nel caso di specie, risulta incontestato: che l'originario pignoramento - avente ad oggetto le particelle 35 e 98 del foglio 5, all'epoca intestate ai danti causa degli attori - è stato trascritto il 14.09.1991; che la p.lla 217 – oggetto dell'odierno giudizio - è derivata dal frazionamento delle originarie p.lle 35 e 98 (vedi pag. 2 atto introduttivo); che, con atto per Notar del 17.05.2007 gli odierni Per_4
5 attori hanno acquistato la p.lla 127; che in data 07.09.2011 è stata trascritta la rinnovazione dell'originario pignoramento la quale ha interessato anche la p.lla 217.
Ebbene, dal mero esame della documentazione in atti è agevole dedurre che la rinnovazione del pignoramento è avvenuta entro i termini di legge, non essendo ancora trascorso, seppur per pochi giorni, il ventennio prescritto dalle norme sopra citate, atteso che la prima trascrizione è del 14.09.1991 e la seconda del 07.09.2011.
Inoltre, la rinnovazione del pignoramento, contrariamente a quanto dedotto dagli attori,
è stata legittimamente eseguita anche in riferimento alla p.lla 217, in quanto derivata dalle originarie p.lle 35 e 98, nonché nei confronti degli attori in quanto soggetti che, in base ai registri immobiliari, risultavano essere gli attuali proprietari del bene per successione a titolo particolare, ciò nel rispetto dell'ultimo comma dell'art. 2668bis c.c. ai sensi del quale se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.
Del resto, nella successiva nota di trascrizione non solo viene dichiarato volersi rinnovare la precedente originaria trascrizione del 14.09.1991, ma gli estremi della formalità preesistente sono richiamati e allegati, dando poi contezza nella sezione D) della circostanza che all'epoca della prima trascrizione la p.lla 127 non esisteva ancora.
Nessun profilo di colpa è rinvenibile, quindi, nell'operato dei convenuti atteso che – come emerge dalla documentazione depositata dalla
[...]
e dalla - la variazione catastale relativa alle due Controparte_2 CP_1 originarie particelle, conseguente al frazionamento operato, risultava caricata nella banca dati del Catasto solo in data 26.10.2001, quindi a distanza di ben dieci anni dalla trascrizione del pignoramento originario, non potendo, quindi, la pignorante CP_5 certamente rilevare tale frazionamento prima della notifica e della trascrizione del primo pignoramento.
Né trova applicazione l'art. 58 comma 4 della legge 69/2009 il quale dispone che “La trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili eseguita venti anni prima dell'entrata in vigore della presente legge o in un momento ancora anteriore conserva il suo effetto se rinnovata ai sensi degli articoli 2668-bis e 2668-ter del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Tale ultima disposizione, in riferimento ai pignoramenti immobiliari, ha concesso un arco temporale di 12 mesi dalla entrata in vigore della legge (avvenuta il 04.07.2009) per procedere alla rinnovazione, in tal modo salvaguardando la validità ed efficacia delle trascrizioni più risalenti. Ne consegue che, di contro, la nuova disciplina civilistica (di cui agli artt.
2668-bis e 2668-ter) deve trovare immediata applicazione a tutti i pignoramenti il cui ventennio di validità sia in corso di decorrenza al momento della entrata in vigore della
6 novella. Nella fattispecie, quindi, è da ritenere pacifica l'applicazione degli artt. degli artt. 2668bis e 2668ter c.c. atteso che - essendo l'originaria trascrizione avvenuta il
14.09.1991 – non erano ancora trascorsi 20 anni o più, ma solo 18, rispetto all'entrata in vigore della legge 69/2009.
In definitiva, stante la legittimità della rinnovazione del pignoramento le domande attoree vanno rigettate, dovendosi rilevare, quanto alla domanda di risarcimento dei danni, anche la sua assoluta genericità.
Va altresì rigettata la domanda di risarcimento danni per lite temeraria formulata dalla atteso che essa non può trovare Controparte_2 accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. n. 21798/2015; Cass.S.U., n. 7583/2004). La semplice prospettazione di tesi giuridiche errate, in particolare, non integra un comportamento sleale e fraudolento, tale da comportare trasgressione del dovere di lealtà e probità, rilevante ai fini della condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, salvo che la parte interessata non deduca e dimostri – il che non è avvenuto - nell'indicato comportamento la ricorrenza di dolo o colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass. n. 15629/2010).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza degli attori e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenuto conto del valore dichiarato e dell'attività svolta, con la specificazione che nei rapporti tra gli attori e la , stante anche la mancata Controparte_4 adeguata dimostrazione dell'intervenuta cessione del credito, vanno invece dichiarate non ripetibili nei riguardi degli attori le spese di lite sostenute dalla terza intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico,
Dott.ssa Maria Assunta Pacelli, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. RIGETTA le domande degli attori;
2. CONDANNA gli ATTORI, in solido, al pagamento in favore della CP_2
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA come per legge se dovute;
3. CONDANNA gli ATTORI, in solido, al pagamento in favore della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge se dovute;
7
4. DICHIARA non ripetibili nei confronti degli attori le spese di lite sostenute dalla n persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_4
5. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari, 17.03.2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Assunta Pacelli
8