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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1012/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 937/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240028818173000 BONIFICA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5959/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto la cartella di pagamento n. 09420240028818173000, riguardante il tributo di bonifica relativo all'anno 2022, notificata in data 07.02.2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto del Resistente_1.
Censura la cartella in quanto nessuna miglioria è stata mai apportata alla proprietà da parte del Resistente_1; specifica, quindi, che grava sul Consorzio, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, per effetto delle opere eseguite, di concreti benefici.
Fa riferimento, inoltre, alla sentenza n.188 del 19-10-2018 della Corte Costituzionale.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità formale della cartella.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio dell'intimato
Consorzio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 937/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - 91015560807
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240028818173000 BONIFICA 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5959/2025 depositato il
17/10/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto la cartella di pagamento n. 09420240028818173000, riguardante il tributo di bonifica relativo all'anno 2022, notificata in data 07.02.2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione per conto del Resistente_1.
Censura la cartella in quanto nessuna miglioria è stata mai apportata alla proprietà da parte del Resistente_1; specifica, quindi, che grava sul Consorzio, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, per effetto delle opere eseguite, di concreti benefici.
Fa riferimento, inoltre, alla sentenza n.188 del 19-10-2018 della Corte Costituzionale.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità formale della cartella.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Consorzio di Bonifica.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
La Corte ritiene che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non risulta essere stato assolto, tenuto anche conto della mancata costituzione in giudizio dell'intimato
Consorzio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.