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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 2437 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.
TRA
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
quale procuratore speciale di " già " Controparte_1 [...]
" (C.F.: , rappresen- Controparte_2 P.IVA_2
tata e difesa dall'avv. Mariacarmela Siniscalchi (C.F.: C.F._1
ATTRICE
E
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._2
EN SA (C.F.: ), domiciliato in Aversa, alla Via C.F._3
DO Diaz, n. 91
CONVENUTO
E
(C.F.: con sede legale in Aversa (CE) alla Via CP_4 P.IVA_3
delle Viole 12, in persona del legale rapp.te p.t.
CONVENUTA CONTUMACE
E (C.F.: residente in [...] C.F._4
delle Viole 12
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11.3.2024 la Parte_1
, quale procuratrice speciale di già
[...] Controparte_1 [...]
conveniva in giudizio i sig.ri , Parte_2 CP_3 CP_5
e la
[...] CP_4
L'attrice esponeva di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli la sentenza n.
887/2023, pubblicata il 03.03.2023, con la quale il giudice condannava Parte_3
, , nella qualità, e , in so-
[...] Controparte_6 CP_7 CP_3
lido tra loro alla cancellazione a propria cura e spese, delle seguenti iscrizioni ipo- tecarie:
1. IPOTECA ISCRITTA a Napoli 2 in data 10 novembre 2016 al n. 46934 del Registro Generale ed al n. 6532 del Registro Particolare per €
105.402,78, di cui € 52.701,39 per capitale, a favore di Equitalia Servizi di
Riscossione S.P.A., contro il signor;
ipoteca iscritta sugli CP_7
immobili, subalterni 3 e 4, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Sant'Arpino al Foglio 1, Particella 5559
2. IPOTECA ISCRITTA a Napoli 2 in data 10 novembre 2016 al n. 46935 del Registro Generale ed al n. 6533 del Registro Particolare per €
56.123,22, di cui Euro 28.061,61 per capitale, a favore di Equitalia Servizi di Riscossione S.P.A., contro il signor ipoteca, sempre iscrit- CP_7
ta sugli immobili, subalterni 3 e 4, censiti al Catasto Fabbricati del Comu- ne di Sant'Arpino al Foglio 1, Particella 5559
Con la sentenza 887/2023, inoltre, il giudice condannava ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. , , nella qualità, e Parte_3 Controparte_6 CP_7 CP_3
2
R.g.a.c.c. 2437/2025 , in solido tra loro, al pagamento, in favore della società , della CP_3 Pt_4
somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligazione di cancellazione delle ipoteche.
L'attrice rappresentava che, nonostante la notifica della sentenza, avvenuta in data
27.03.2023, e del successivo atto di precetto, avvenuta in data 16.06.2023, nessu- no dei debitori in solido provvedeva alla cancellazione delle ipoteche.
In data 30.01.2025, l'attrice provvedeva quindi a notificare nuovo atto di precetto al sig. , chiedendo l'esecuzione della condanna ex art. 614 bis c.p.c. CP_3
per il ritardo nell'esecuzione della sentenza, protrattosi dal 28.03.2023 all'8.05.2025. In data 13.02.2025 la creditrice procedeva al pignoramento della quota di partecipazione nella società di cui era proprietario il CP_4
convenuto, ed apprendeva che il sig. con atto notarile del CP_3
19.12.2024 rep.10999 racc. 8952, aveva donato l'intera sua quota di partecipazio- ne nella società alla moglie . CP_4 CP_5
L'attrice chiedeva quindi di dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di dona- zione sopra citato ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Si costituiva in giudizio il sig. ed eccepiva l'insussistenza dei requi- CP_3
siti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione revocatoria. Il conve- nuto, inoltre, osservava che l'atto di donazione di cui si chiedeva la revocatoria era stato risolto per mutuo dissenso con atto repertorio n. 15345, registrato a Caserta in data 17.03.2025 al n. 8725.
All'udienza del 16.9.2025 le parti davano atto della risoluzione della donazione di cui si chiedeva la revocatoria, e prendevano atto dell'insussistenza di motivi ostati- vi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Va preliminarmente dato atto della mancata costituzione in giudizio della sig.ra e della e ne va quindi dichiarata la contumacia. CP_5 CP_4
3
R.g.a.c.c. 2437/2025 2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, come paci- ficamente ammesso dalle parti all'udienza del 16.9.2025, l'atto di donazione del
19.12.2024 di cui l'attore chiedeva la revocatoria, è stato già risolto per mutuo consento.
Si ravvisa comunque la necessità di indagare la fondatezza della pretesa attorea al fine disciplinare la ripartizione delle spese di lite, dovendosi provvedere sulle stes- se secondo il noto principio della soccombenza virtuale (cfr. Cassazione civile, sez.
I, 13 settembre 2007, n. 19160, nonché Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271).
Nel merito la domanda avrebbe meritato l'accoglimento.
I fatti esposti dall'attrice risultano provati dalla documentazione allegata all'atto di citazione. Risulta accertato che il 27.03.2023 la sentenza 887/2023 è stata notifi- cata al sig. e che 16.06.2023 egli ha ricevuto anche l'atto di precetto con CP_3
cui veniva posta in esecuzione il provvedimento per la prima volta. Non vi è dub- bio, quindi, che egli fosse a conoscenza dell'esistenza del suo dovere di cancella- zione delle ipoteche, e della condanna ex art 614 bis di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del suo obbligo di facere. Risulta anche provato, me- diante la visura allegata dall'attrice, che l'obbligo di cancellazione delle ipoteche non è stato adempiuto da nessuno dei debitori in solido. Pacifica è anche l'esistenza della donazione di quote sociali del 19.12.2024 da parte del sig. CP_3
alla sig.ra . CP_5
Va ricordato che, nell'ipotesi ricorrente nel caso in esame, di atto dispositivo a ti- tolo gratuito compiuto in seguito al sorgere del credito, sono, oltre l'esistenza del credito, l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e la scientia damni, ossia la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore.
Per quanto riguarda l'eventus damni esso è ravvisabile non solo quando si deter- mina la perdita, totale o parziale, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore,
4
R.g.a.c.c. 2437/2025 ma anche quando si verifica maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26310 del 2021, ha affermato che l'accertamento di tale presupposto non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma ri- chiede solo la dimostrazione da parte del creditore della pericolosità dell'atto im- pugnato, in termini di possibile infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. A tal fine, l'onere probatorio da parte del creditore istante si limita alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore a seguito dell'atto dispositivo.
Nel caso di specie, l'atto di donazione ha comportato un obiettivo ed inconfutabi- le peggioramento del patrimonio del debitore, rispetto al quale è del tutto irrile- vante l'atteggiamento psicologico dei donatari (cfr. art. 2901 c.c.).
Sussiste, inoltre, il secondo presupposto, la scientia damni. Poiché l'atto di dona- zione è successivo al sorgere del credito, ai fini dell'azione revocatoria, è sufficien- te la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che si arreca alle ragioni del creditore e la prova di tale consapevolezza può essere fornita attraverso pre- sunzioni.
Nel caso in esame, il carattere lesivo dell'atto di donazione e la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore si desumono dalla varia- zione del patrimonio del debitore donante, che, pur consapevole dell'obbligazione ha stipulato l'atto di donazione verso la moglie.
Va anche fatto notare che l'atto di donazione è stato sciolto per mutuo dissenso in data 17.03.2025, quindi pochi giorni dopo la notifica dell'atto di citazione che ha dato impulso al presente giudizio. Se ne deduce che l'attrice non aveva altra strada se non quella dell'azione revocatoria per tutelare le proprie ragioni credito- rie.
Per tutte queste motivazioni la domanda attorea sarebbe risultata fondata e le spe-
5
R.g.a.c.c. 2437/2025 se devono essere poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda:
a) dichiara la contumacia di Controparte_8 CP_4
b) dichiara la cessazione della materia del contendere;
c) condanna i convenuti e in solido a rifondere le spe- CP_3 CP_5
se di lite all'attrice, liquidandole in 545,00 € per esborsi e 5.000,00 € per com- pensi, oltre rimborso spese forfettarie, cp ed iva se dovuti, e con distrazione in fa- vore dell'avv. Mariacarmela Siniscalchi.
Così deciso in Aversa, il 23/09/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
6
R.g.a.c.c. 2437/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 2437 del ruolo generale degli affari civili conten- ziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c.
TRA
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1
quale procuratore speciale di " già " Controparte_1 [...]
" (C.F.: , rappresen- Controparte_2 P.IVA_2
tata e difesa dall'avv. Mariacarmela Siniscalchi (C.F.: C.F._1
ATTRICE
E
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._2
EN SA (C.F.: ), domiciliato in Aversa, alla Via C.F._3
DO Diaz, n. 91
CONVENUTO
E
(C.F.: con sede legale in Aversa (CE) alla Via CP_4 P.IVA_3
delle Viole 12, in persona del legale rapp.te p.t.
CONVENUTA CONTUMACE
E (C.F.: residente in [...] C.F._4
delle Viole 12
CONVENUTA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 11.3.2024 la Parte_1
, quale procuratrice speciale di già
[...] Controparte_1 [...]
conveniva in giudizio i sig.ri , Parte_2 CP_3 CP_5
e la
[...] CP_4
L'attrice esponeva di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli la sentenza n.
887/2023, pubblicata il 03.03.2023, con la quale il giudice condannava Parte_3
, , nella qualità, e , in so-
[...] Controparte_6 CP_7 CP_3
lido tra loro alla cancellazione a propria cura e spese, delle seguenti iscrizioni ipo- tecarie:
1. IPOTECA ISCRITTA a Napoli 2 in data 10 novembre 2016 al n. 46934 del Registro Generale ed al n. 6532 del Registro Particolare per €
105.402,78, di cui € 52.701,39 per capitale, a favore di Equitalia Servizi di
Riscossione S.P.A., contro il signor;
ipoteca iscritta sugli CP_7
immobili, subalterni 3 e 4, censiti al Catasto Fabbricati del Comune di
Sant'Arpino al Foglio 1, Particella 5559
2. IPOTECA ISCRITTA a Napoli 2 in data 10 novembre 2016 al n. 46935 del Registro Generale ed al n. 6533 del Registro Particolare per €
56.123,22, di cui Euro 28.061,61 per capitale, a favore di Equitalia Servizi di Riscossione S.P.A., contro il signor ipoteca, sempre iscrit- CP_7
ta sugli immobili, subalterni 3 e 4, censiti al Catasto Fabbricati del Comu- ne di Sant'Arpino al Foglio 1, Particella 5559
Con la sentenza 887/2023, inoltre, il giudice condannava ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. , , nella qualità, e Parte_3 Controparte_6 CP_7 CP_3
2
R.g.a.c.c. 2437/2025 , in solido tra loro, al pagamento, in favore della società , della CP_3 Pt_4
somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligazione di cancellazione delle ipoteche.
L'attrice rappresentava che, nonostante la notifica della sentenza, avvenuta in data
27.03.2023, e del successivo atto di precetto, avvenuta in data 16.06.2023, nessu- no dei debitori in solido provvedeva alla cancellazione delle ipoteche.
In data 30.01.2025, l'attrice provvedeva quindi a notificare nuovo atto di precetto al sig. , chiedendo l'esecuzione della condanna ex art. 614 bis c.p.c. CP_3
per il ritardo nell'esecuzione della sentenza, protrattosi dal 28.03.2023 all'8.05.2025. In data 13.02.2025 la creditrice procedeva al pignoramento della quota di partecipazione nella società di cui era proprietario il CP_4
convenuto, ed apprendeva che il sig. con atto notarile del CP_3
19.12.2024 rep.10999 racc. 8952, aveva donato l'intera sua quota di partecipazio- ne nella società alla moglie . CP_4 CP_5
L'attrice chiedeva quindi di dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di dona- zione sopra citato ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Si costituiva in giudizio il sig. ed eccepiva l'insussistenza dei requi- CP_3
siti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento dell'azione revocatoria. Il conve- nuto, inoltre, osservava che l'atto di donazione di cui si chiedeva la revocatoria era stato risolto per mutuo dissenso con atto repertorio n. 15345, registrato a Caserta in data 17.03.2025 al n. 8725.
All'udienza del 16.9.2025 le parti davano atto della risoluzione della donazione di cui si chiedeva la revocatoria, e prendevano atto dell'insussistenza di motivi ostati- vi alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Va preliminarmente dato atto della mancata costituzione in giudizio della sig.ra e della e ne va quindi dichiarata la contumacia. CP_5 CP_4
3
R.g.a.c.c. 2437/2025 2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, come paci- ficamente ammesso dalle parti all'udienza del 16.9.2025, l'atto di donazione del
19.12.2024 di cui l'attore chiedeva la revocatoria, è stato già risolto per mutuo consento.
Si ravvisa comunque la necessità di indagare la fondatezza della pretesa attorea al fine disciplinare la ripartizione delle spese di lite, dovendosi provvedere sulle stes- se secondo il noto principio della soccombenza virtuale (cfr. Cassazione civile, sez.
I, 13 settembre 2007, n. 19160, nonché Cassazione civile, sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271).
Nel merito la domanda avrebbe meritato l'accoglimento.
I fatti esposti dall'attrice risultano provati dalla documentazione allegata all'atto di citazione. Risulta accertato che il 27.03.2023 la sentenza 887/2023 è stata notifi- cata al sig. e che 16.06.2023 egli ha ricevuto anche l'atto di precetto con CP_3
cui veniva posta in esecuzione il provvedimento per la prima volta. Non vi è dub- bio, quindi, che egli fosse a conoscenza dell'esistenza del suo dovere di cancella- zione delle ipoteche, e della condanna ex art 614 bis di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del suo obbligo di facere. Risulta anche provato, me- diante la visura allegata dall'attrice, che l'obbligo di cancellazione delle ipoteche non è stato adempiuto da nessuno dei debitori in solido. Pacifica è anche l'esistenza della donazione di quote sociali del 19.12.2024 da parte del sig. CP_3
alla sig.ra . CP_5
Va ricordato che, nell'ipotesi ricorrente nel caso in esame, di atto dispositivo a ti- tolo gratuito compiuto in seguito al sorgere del credito, sono, oltre l'esistenza del credito, l'eventus damni, ossia il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, e la scientia damni, ossia la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore.
Per quanto riguarda l'eventus damni esso è ravvisabile non solo quando si deter- mina la perdita, totale o parziale, della garanzia patrimoniale offerta dal debitore,
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R.g.a.c.c. 2437/2025 ma anche quando si verifica maggiore difficoltà, incertezza o dispendio nell'esazione coattiva del credito. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26310 del 2021, ha affermato che l'accertamento di tale presupposto non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma ri- chiede solo la dimostrazione da parte del creditore della pericolosità dell'atto im- pugnato, in termini di possibile infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. A tal fine, l'onere probatorio da parte del creditore istante si limita alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore a seguito dell'atto dispositivo.
Nel caso di specie, l'atto di donazione ha comportato un obiettivo ed inconfutabi- le peggioramento del patrimonio del debitore, rispetto al quale è del tutto irrile- vante l'atteggiamento psicologico dei donatari (cfr. art. 2901 c.c.).
Sussiste, inoltre, il secondo presupposto, la scientia damni. Poiché l'atto di dona- zione è successivo al sorgere del credito, ai fini dell'azione revocatoria, è sufficien- te la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che si arreca alle ragioni del creditore e la prova di tale consapevolezza può essere fornita attraverso pre- sunzioni.
Nel caso in esame, il carattere lesivo dell'atto di donazione e la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore si desumono dalla varia- zione del patrimonio del debitore donante, che, pur consapevole dell'obbligazione ha stipulato l'atto di donazione verso la moglie.
Va anche fatto notare che l'atto di donazione è stato sciolto per mutuo dissenso in data 17.03.2025, quindi pochi giorni dopo la notifica dell'atto di citazione che ha dato impulso al presente giudizio. Se ne deduce che l'attrice non aveva altra strada se non quella dell'azione revocatoria per tutelare le proprie ragioni credito- rie.
Per tutte queste motivazioni la domanda attorea sarebbe risultata fondata e le spe-
5
R.g.a.c.c. 2437/2025 se devono essere poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda:
a) dichiara la contumacia di Controparte_8 CP_4
b) dichiara la cessazione della materia del contendere;
c) condanna i convenuti e in solido a rifondere le spe- CP_3 CP_5
se di lite all'attrice, liquidandole in 545,00 € per esborsi e 5.000,00 € per com- pensi, oltre rimborso spese forfettarie, cp ed iva se dovuti, e con distrazione in fa- vore dell'avv. Mariacarmela Siniscalchi.
Così deciso in Aversa, il 23/09/2025.
Il Giudice dott. Michelangelo Petruzziello
6
R.g.a.c.c. 2437/2025