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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/05/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art.li 337 bis e ss. c.c. e art. 473 bis. 51 c.p.c., iscritto al n. 2876 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mara Montaruli, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mara Montaruli, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 13.12.2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, CP_1 collocamento e mantenimento dei figli (26.09.2013) e (23.06.2015) Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto more uxorio dal 2013 al
2023 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario dei minori.
La è proprietaria dell'abitazione sita in Civitavecchia, Viale Lazio n. Parte_1
28 e vi abita con i figli, mentre il , cessata la convivenza nell'aprile del CP_1
20023, si è trasferito presso la casa della propria madre in Civitavecchia, alla Via
Terme di Traiano n. 151.
In particolare, i difensori hanno dedotto che ha una disabilità intellettiva Per_1 di grado lieve e percepisce dall'INPS un'indennità di frequenza di € 343,00 circa al mese e che è portatore di handicap (disturbo dello spettro autistico) in Per_2 situazione di gravità e percepisce dall'Ente previdenziale € 527,16 circa al mese.
Quanto alle statuizioni economiche, il è assunto con contratto a CP_1 tempo indeterminato presso la società Coop C.C.M.S. e percepisce € 1.674,00 circa netti al mese, mentre la ha lavorato sino ad agosto 2022 presso un centro Parte_1 parrucchieri in Civitavecchia ed è al momento priva di un'occupazione lavorativa.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori, il loro collocamento presso l'abitazione materna, il diritto di frequentazione paterna secondo il calendario indicato, un assegno di mantenimento a carico del per i figli di euro 500,00 complessivi, somma CP_1 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie afferenti la prole.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
2 Il Giudice, lette quindi le note del 18.04.2025 con cui il procuratore delle parti ha chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato, ha rimesso la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi dei figli.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis. 51 c.p.c. depositato da e Parte_1 [...]
, per l'effetto dispone: CP_1
A) l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Per_1 Persona_3 genitori, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre sita in Civitavecchia, Viale Lazio n. 28. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all' istruzione, alla salute saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei figli, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
B) salvo diverso accordo tra le parti, il , compatibilmente con i propri CP_1 impegni di lavoro, avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli almeno un giorno alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 21.00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00 e comunque ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà di e Per quanto Per_1 Per_2 concerne le festività natalizie e le vacanze pasquali il avrà la facoltà di CP_1 trascorrere con i figli 1 (un) giorno che sarà concordato di volta in volta tra i genitori, entro 15 giorni prima. (nonché per sette giorni anche non consecutivi, durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il
Capodanno, da concordare entro il 30 novembre di ogni anno). In ordine alle
3 vacanze estive, il avrà la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 CP_1
(quindici) giorni consecutivi (o anche non consecutivi), nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 10 settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del e della . I genitori CP_1 Parte_1 dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e ritorno;
C) il corrisponderà mensilmente a titolo di concorso spese per il CP_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 250,00 ciascuno, per un totale di
€ 500,00 al mese, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. L'importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della
[...]
, oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale e/o Pt_1
PostePay a lei intestato, entro e non oltre il giorno 22 di ogni mese solare;
D) il rimborserà alla il 50% (cinquanta per cento) di tutte le CP_1 Parte_1 spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Per le spese straordinarie si seguirà quanto riportato nel Protocollo in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
E) il rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi CP_1 nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
F) il diritto a percepire l'assegno unico ed universale per i figli competerà al 100% alla;
Parte_1
G) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
H) le parti prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
4 Nulla sulle spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso, in Civitavecchia il 09.05.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art.li 337 bis e ss. c.c. e art. 473 bis. 51 c.p.c., iscritto al n. 2876 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente:
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Mara Montaruli, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Mara Montaruli, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 13.12.2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento, CP_1 collocamento e mantenimento dei figli (26.09.2013) e (23.06.2015) Per_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto more uxorio dal 2013 al
2023 e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse primario dei minori.
La è proprietaria dell'abitazione sita in Civitavecchia, Viale Lazio n. Parte_1
28 e vi abita con i figli, mentre il , cessata la convivenza nell'aprile del CP_1
20023, si è trasferito presso la casa della propria madre in Civitavecchia, alla Via
Terme di Traiano n. 151.
In particolare, i difensori hanno dedotto che ha una disabilità intellettiva Per_1 di grado lieve e percepisce dall'INPS un'indennità di frequenza di € 343,00 circa al mese e che è portatore di handicap (disturbo dello spettro autistico) in Per_2 situazione di gravità e percepisce dall'Ente previdenziale € 527,16 circa al mese.
Quanto alle statuizioni economiche, il è assunto con contratto a CP_1 tempo indeterminato presso la società Coop C.C.M.S. e percepisce € 1.674,00 circa netti al mese, mentre la ha lavorato sino ad agosto 2022 presso un centro Parte_1 parrucchieri in Civitavecchia ed è al momento priva di un'occupazione lavorativa.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori, il loro collocamento presso l'abitazione materna, il diritto di frequentazione paterna secondo il calendario indicato, un assegno di mantenimento a carico del per i figli di euro 500,00 complessivi, somma CP_1 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, ripartizione in eguale misura tra i genitori delle spese straordinarie afferenti la prole.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
2 Il Giudice, lette quindi le note del 18.04.2025 con cui il procuratore delle parti ha chiesto l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato, ha rimesso la causa in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte dalle parti possano essere recepite in quanto conformi agli interessi dei figli.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto ricorso in via congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis. 51 c.p.c. depositato da e Parte_1 [...]
, per l'effetto dispone: CP_1
A) l'affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i Per_1 Persona_3 genitori, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre sita in Civitavecchia, Viale Lazio n. 28. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all' istruzione, alla salute saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei figli, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
B) salvo diverso accordo tra le parti, il , compatibilmente con i propri CP_1 impegni di lavoro, avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli almeno un giorno alla settimana dalle ore 16.00 alle ore 21.00. Il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00 e comunque ulteriori modalità, orari, giorni, periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati, di volta in volta, tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà di e Per quanto Per_1 Per_2 concerne le festività natalizie e le vacanze pasquali il avrà la facoltà di CP_1 trascorrere con i figli 1 (un) giorno che sarà concordato di volta in volta tra i genitori, entro 15 giorni prima. (nonché per sette giorni anche non consecutivi, durante le festività di fine anno comprendenti ad anni alterni il Natale o il
Capodanno, da concordare entro il 30 novembre di ogni anno). In ordine alle
3 vacanze estive, il avrà la facoltà di trascorrere con i figli almeno 15 CP_1
(quindici) giorni consecutivi (o anche non consecutivi), nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 10 settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative del e della . I genitori CP_1 Parte_1 dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli, nonché le date di partenza e ritorno;
C) il corrisponderà mensilmente a titolo di concorso spese per il CP_1 mantenimento ordinario dei figli, la somma di € 250,00 ciascuno, per un totale di
€ 500,00 al mese, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. L'importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della
[...]
, oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale e/o Pt_1
PostePay a lei intestato, entro e non oltre il giorno 22 di ogni mese solare;
D) il rimborserà alla il 50% (cinquanta per cento) di tutte le CP_1 Parte_1 spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli, dietro presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. Per le spese straordinarie si seguirà quanto riportato nel Protocollo in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Civitavecchia;
E) il rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi CP_1 nell'interesse dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti;
F) il diritto a percepire l'assegno unico ed universale per i figli competerà al 100% alla;
Parte_1
G) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
H) le parti prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
4 Nulla sulle spese del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso, in Civitavecchia il 09.05.2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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