Versione
23 ottobre 1960
23 ottobre 1960
>
Versione
13 agosto 2017
13 agosto 2017
Art. 1.
Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, sono estesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria, e sempreche', a giudizio del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - risulti superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbani, ovunque esercitati dall'azienda.
Per gli autoservizi esercitati da aziende concessionarie di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie e di navigazione interna, si terra' conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del complesso del personale occorrente alle normali esigenze di tutti i servizi aziendali.
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , la legge 24 maggio 1952, n. 628 , e la legge 22 settembre 1960, n. 1054 , sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 , ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Le disposizioni del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni, sono estesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani, anche se non direttamente dipendente da azienda concessionaria, e sempreche', a giudizio del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione - risulti superiore a 25 il numero di personale occorrente per le normali esigenze di tutti gli autoservizi, anche se urbani, ovunque esercitati dall'azienda.
Per gli autoservizi esercitati da aziende concessionarie di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie e di navigazione interna, si terra' conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del complesso del personale occorrente alle normali esigenze di tutti i servizi aziendali.
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 , la legge 24 maggio 1952, n. 628 , e la legge 22 settembre 1960, n. 1054 , sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 , ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 , convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Giurisprudenza • 31
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 07/05/2025, n. 12093Provvedimento: […] verificato alla data dell'anno 2005 anziché alla data di comunicazione del recesso (31.3.2016), sia avuto riguardo al criterio di computo del personale astrattamente necessario per svolgere tutti i propri servizi (ex artt. 1 e 4 legge n. 1054/1960) effettuato secondo la regola del cd. full-time equivalent, […] con la conseguenza che la verifica delle condizioni che legittimano l'esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio si è perfezionato (31.3.2016 e non nell'anno 2005); 3. con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 1 legge n. 1054/1960 (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.); […]Leggi di più...
- comporto·
- giudizio di rinvio·
- CCNL Autoferrotranvieri 1976·
- art. 2110 c.c.·
- r.d. n. 148/1931·
- licenziamento·
- contributo unificato·
- art. 360 c.p.c.·
- accordo nazionale 15.11.2005·
- requisito dimensionale·
- prova testimoniale