Ordinanza 13 novembre 2024
Massime • 2
Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante - relativo ad un periodo passato e, dunque, già verificatosi al momento della sua liquidazione - non può essere risarcito con i criteri probabilistici e astratti che devono essere (necessariamente) utilizzati per liquidare il danno futuro, ma deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato, dovendo, pertanto, escludersi il risarcimento in caso di contributo assistenziale fornito gratuitamente da un familiare, in mancanza della prova, almeno presuntiva, di esborsi avvenuti in concreto; resta, tuttavia, salva la possibilità per il familiare, che ha prestato gratuitamente l'assistenza necessaria al congiunto, di agire autonomamente nei confronti del danneggiante, a titolo risarcitorio o anche a diverso titolo, in considerazione dell'oggettivo pregiudizio risentito in proprio, anche sul piano patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, per il periodo dal sinistro alla liquidazione del danno, in cui l'assistenza era stata svolta esclusivamente dalla madre della danneggiata a titolo gratuito, aveva liquidato, direttamente all'attrice, le spese di assistenza sulla base del calcolo ipotetico della somma necessaria a pagare altri assistenti).
Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza è necessario detrarre quanto il danneggiato ha ricevuto a titolo di indennità di accompagnamento, secondo il meccanismo della cosiddetta "compensatio lucri cum damno", anche se - nella concorrenza degli altri requisiti - non vi è coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, in quanto detta indennità è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente - e non mediatamente - il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire uno o più collaboratori od assistenti per le necessità della vita quotidiana del soggetto reso disabile per responsabilità del danneggiante.
Commentario • 1
- 1. La liquidazione dei danni passati e futuriMaria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 25 novembre 2024
Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce “de die in diem”. Per la sua liquidazione occorre distinguere il danno passato, già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, non ancora verificatosi al momento della decisione, ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato. Questi sono i principi che ha recentemente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/11/2024, n. 29307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29307 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
b) l'ulteriore importo di € Data pubblicazione 13/11/2024 51.280,62, da pagarsi annualmente in via anticipata entro il 15 giugno di ciascun anno a partire dal 2022, per tutta la vita dell'attrice stessa. Ha nuovamente liquidato le spese dell'intero giudizio, ivi incluse quelle del primo grado. Avverso tale ultima decisione ricorre la UA, sulla base di quattro motivi. Resistono, con distinti controricorsi, il Ministero dell'Istruzione e MO S.p.A., che propongono, a loro volta, ricorso in- cidentale, rispettivamente sulla base di quattro e sei motivi. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.. Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Esame – in via pregiudiziale – dei ricorsi incidentali proposti dal Ministero dell'Istruzione e da MO S.p.A. L'esame dei ricorsi incidentali, avendo ad oggetto la contesta- zione del riconoscimento – in favore dell'attrice e ricorrente in via principale – del danno patrimoniale per il periodo anteriore al 2015, risulta logicamente pregiudiziale rispetto all'esame del ricorso principale, che ha ad oggetto le modalità di determina- zione in concreto dell'importo del risarcimento.
1.1 Con il primo motivo del ricorso del Ministero dell'Istruzione si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 81 c.p.c. Difetto di legittimazione ad agire in capo alla UA per il riconoscimento del danno patrimoniale per il periodo tra la data del sinistro (16.03.1998) alla data della pubblicazione della sentenza 21/15 della Corte d'Appello di Trieste (16.01.2015), in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.». Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 18 Numero registro generale 12655/2022 Numero sezionale 3014/2024 Numero di raccolta generale 29307/2024 Con il secondo motivo di tale ricorso si denunzia «Violazione Data pubblicazione 13/11/2024 e/o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per il riconoscimento del danno patrimoniale per il periodo tra la data del sinistro (16.03.1998) alla data della pubblicazione della sentenza 21/15 della Corte d'Appello di Trieste (16.01.2015), in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.». Con il terzo motivo di tale ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in combinato con gli artt. 2056, 1223, 1226 c.c. Mancata carenza di prova della spesa sostenuta dalla UA per assistenza per il periodo 16.03.1998 - 16.01.2015». Con il primo motivo del ricorso della MO S.p.A. si de- nunzia «Art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione norme di legge (artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.) in relazione al riconoscimento del danno patrimoniale per il periodo corrente dalla data del sinistro (16.03.1998) alla data della pubblicazione della sentenza 21/15 della Corte d'Appello di Trieste (16.01.2015)». Con il secondo motivo di tale ricorso si denunzia «Art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione norme di legge (art. 81 c.p.c.) in relazione alla carenza di legittimazione ad agire in capo alla sig.ra EL LI circa la pretesa del riconoscimento del danno patri- moniale per il periodo corrente dalla data del sinistro (16.03.1998) alla data della pubblicazione della sentenza 21/15 della Corte d'Appello di Trieste (16.01.2015)». Con il terzo motivo di tale ricorso si denunzia «In subordine: Art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione norme di legge (art. 2697 c.c.) in relazione alla carenza di prova della titolarità in capo alla sig.ra EL LI del diritto controverso (Id est: il diritto al rimborso elle spese per assistenza per il periodo 16.03.1998 – 16.01.2015)». Con il quarto motivo di tale ricorso si denunzia «Art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione norme di legge (art. 112 c.p.c.). Mancata do- manda di risarcimento da danno aquiliano relativamente alle Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 18 Numero registro generale 12655/2022 Numero sezionale 3014/2024 Numero di raccolta generale 29307/2024 spese d'assistenza domiciliare per il periodo 16.03.1998 – Data pubblicazione 13/11/2024 16.01.2015)». Con il quinto motivo di tale ricorso si denunzia «Art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione norme di legge (art. 2697 c.c. – artt. 2056, 1223, 1226 c.c.) in relazione alla carenza di prova della spesa sostenuta dalla sig.ra EL LI per assistenza per il periodo 16.03.1998 – 16.01.2015». I primi tre motivi del ricorso del Ministero dell'Istruzione ed i primi cinque motivi del ricorso della MO S.p.A. hanno, nella sostanza, tutti il medesimo oggetto, vale a dire la conte- stazione del riconoscimento del risarcimento del danno patri- moniale in favore della UA, per il periodo fino al gennaio 2015, data della decisione in sede di rinvio con la quale è stata accolta per la prima volta la domanda di quest'ultima; i suddetti motivi sono connessi logicamente e giuridicamente e possono, quindi, essere trattati congiuntamente. Essi sono fondati, nei limiti di seguito esposti. 1.2 È pacifico che, per il periodo in contestazione (dal 1998 al gennaio 2015, data di pubblicazione della prima sentenza di accoglimento della domanda, all'esito del primo giudizio di rin- vio), la UA non ha dimostrato di avere sostenuto, in con- creto, spese per la propria assistenza domiciliare, essendo stata assistita esclusivamente, a titolo gratuito, dalla madre, la quale si è fatta anche carico degli esborsi necessari per eventuali ul- teriori “aiuti sostitutivi esterni” (si tratta di un fatto allegato, in effetti, dalla stessa attrice, la quale ha sostenuto che la madre si era dedicata alla sua assistenza per diciassette anni, per ven- tiquattro ore al giorno, provvedendovi personalmente e facen- dosi anche carico del pagamento di chi la doveva sostituire quando era malata o impedita). D'altra parte, come fanno pre- sente gli enti controricorrenti, la madre dell'attrice risulta avere anche agito in giudizio, in separata sede, per ottenere dagli enti Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 18 Numero registro generale 12655/2022 Numero sezionale 3014/2024 responsabili un risarcimento, a tale proposito, eventualmente Numero di raccolta generale 29307/2024 pure a titolo di ingiustificato arricchimento. Data pubblicazione 13/11/2024 La stessa corte d'appello ha espressamente – ed inequivocabil- mente – affermato che non è stata fornita alcuna prova di tali eventuali spese (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 14, righi 5/8): in relazione al periodo in questione, ritenendo non neces- saria detta prova, essa ha, però, ugualmente riconosciuto il ri- sarcimento, liquidandolo secondo il criterio indicato nella sen- tenza che aveva disposto il giudizio di rinvio, cioè secondo la modalità della liquidazione dei danni futuri (segnatamente, te- nendo conto dell'importo presumibilmente necessario per retri- buire gli assistenti necessari alla danneggiata, secondo i con- tratti collettivi nazionali, senza tener conto dell'eventuale ap- porto volontaristico della madre); ha motivato tale conclusione sulla base dell'assunto che, fino al 2018, la UA non poteva fare affidamento su una somma idonea a consentirle di assu- mere una persona che la assistesse ventiquattro ore al giorno. Tale statuizione risulta, però, in evidente contrasto con i principi di diritto affermati nella giurisprudenza di questa Corte, se- condo i quali «il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un sog- getto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce “de die in diem”, per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneg- giato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno fu- turo, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la du- rata della vita residua del danneggiato» (Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 7774 del 20/04/2016, Rv. 639495 – 01; Sez. 3, Ordi- nanza n. 16844 del 13/06/2023, Rv. 667870 – 02). Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 18 Numero registro generale 12655/2022 Numero sezionale 3014/2024 1.3 Tanto premesso, deve ritenersi, in primo luogo, fondata ed Numero di raccolta generale 29307/2024 assorbente l'eccezione, sollevata dagli enti ricorrenti in via in- Data pubblicazione 13/11/2024 cidentale, per cui le spese di assistenza per il periodo prece- dente al 2015, in cui l'assistenza stessa era stata svolta esclu- sivamente dalla madre della danneggiata a titolo gratuito, non avrebbero potuto essere liquidate direttamente all'attrice, sulla base del calcolo ipotetico della somma necessaria a pagare, a tal fine, altri assistenti. Come appena chiarito, infatti, il risarcimento del danno patri- moniale relativo ad un periodo passato (cioè, già trascorso) al momento della liquidazione dello stesso, cioè un danno che ri- sulta – almeno in tesi – già verificatosi in concreto, non può essere effettuato con i criteri probabilistici e astratti che devono essere (necessariamente) utilizzati per liquidare il danno futuro (cioè, quello non ancora verificatosi al momento della deci- sione), ma deve essere allegato e provato in concreto e, nella specie, non lo è stato, avendo la stessa corte d'appello ritenuto insussistente la relativa prova. Tale conclusione – è opportuno precisare – non è in contrasto con il principio affermato da questa stessa Corte, secondo il quale deve ritenersi «illogica la motivazione che esclude l'esi- stenza del danno in presenza del volontario contributo assisten- ziale fornito da un familiare» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 20661 del 24/07/2024, Rv. 671957 – 02): tale ultimo inconte- stabile rilievo vale, come appena chiarito, per i danni patrimo- niali futuri e non per quelli relativi al passato, che richiedono comunque la prova, almeno presuntiva, di esborsi avvenuti in concreto. Resta, poi, ferma la possibilità, per il familiare che abbia pre- stato gratuitamente l'assistenza necessaria al congiunto (spe- cie se in mancanza di diversa possibilità ed eventualmente an- che anticipando, in tutto o in parte, le spese necessarie), di agire nei confronti del danneggiante, a titolo risarcitorio o anche Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 18 Numero registro generale 12655/2022 Numero sezionale 3014/2024 Numero di raccolta generale 29307/2024 a diverso titolo, in considerazione dell'oggettivo pregiudizio ri- Data pubblicazione 13/11/2024 sentito in proprio, anche sul piano patrimoniale. 1.4 Va ulteriormente osservato, in proposito, che, in realtà, come sostenuto dagli enti ricorrenti in via incidentale, la sen- tenza di questa stessa Corte Suprema che ha disposto la cas- sazione parziale con rinvio della originaria decisione di con- danna degli enti convenuti al risarcimento del danno patrimo- niale in favore della UA, ha accolto i motivi di ricorso di quest'ultima relativi alla liquidazione in concreto del quantum delle spese per l'assistenza quotidiana, esclusivamente con ri- guardo alla liquidazione delle spese future (segnatamente di quelle da ritenersi tali al momento della decisione in quella sede impugnata), cioè per il periodo relativamente al quale tale ri- sarcimento era stato accordato nella sentenza di accoglimento della domanda, precisamente quello successivo al gennaio 2015 (non essendo stato riconosciuto, nel primo giudizio di rin- vio, il risarcimento per il periodo antecedente). La liquidazione oggetto di cassazione, come è possibile evincere dall'esame complessivo della motivazione della decisione adot- tata in sede di legittimità (e, in particolar modo, dal seguente passaggio: «la Corte territoriale, con specifico riferimento all'apporto di cura e assistenza assicurato dalla madre, ha er- roneamente considerato il fattore temporale in maniera esclu- siva, ipotizzando che la madre della ricorrente avrebbe provve- duto ad una assistenza continuativa, 24 ore al giorno, per i suc- cessivi 12 anni»), era, in effetti, quella operata dalla corte d'ap- pello sulla base dell'illegittimo presupposto per cui la madre della UA avrebbe continuato ad assistere la figlia fino a che sarebbe stata in vita (oltre al fatto che la spesa per gli as- sistenti “esterni” era stata liquidata senza tener conto delle pre- visioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria), cioè esclusivamente quella successiva alla decisione (adottata nel gennaio 2015). Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 18 Numero registro generale 12655/2022 Numero sezionale 3014/2024 Numero di raccolta generale 29307/2024 Di conseguenza, anche per tale ragione, la corte d'appello, in Data pubblicazione 13/11/2024 sede di (secondo giudizio) di rinvio, non avrebbe, in realtà, do- vuto affatto operare una nuova liquidazione, in relazione al pe- riodo anteriore al gennaio 2015. 1.5 La corte d'appello, in definitiva, ha senz'altro errato nel li- quidare (nel 2021) il danno patrimoniale per gli esborsi neces- sari ai fini dell'assistenza quotidiana dell'invalida anche per il periodo tra il 1998 ed il gennaio 2015, sebbene non vi fosse la prova di alcun esborso per tale periodo e sebbene la nuova li- quidazione che avrebbe dovuto effettuare riguardasse esclusi- vamente il periodo successivo. Essa ha errato, altresì (lo si osserva per completezza esposi- tiva), avendo proceduto a tale liquidazione come se si trattasse di un danno futuro, cioè senza richiedere la prova (quanto meno presuntiva) della sua sussistenza e della sua entità in concreto, ma operando la liquidazione in astratto, sulla base dei criteri probabilistici che possono essere utilizzati solo per i danni non ancora verificatisi al momento della decisione. E tale errata tecnica di liquidazione (non conforme ai principi di diritto affermati nella giurisprudenza di questa Corte, già più sopra esposti) è stata utilizzata dalla corte territoriale anche per il periodo intercorrente tra il gennaio 2015 ed il momento della sua decisione (intervenuta nel 2021), sebbene anche in tal caso si trattasse di danni – in tesi – già verificatisi (cioè, danni passati e non danni futuri) al momento della decisione. 1.6 In base a quanto sin qui esposto, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha condannato gli enti convenuti al pagamento del risarcimento del danno patrimo- niale (anche) per il periodo anteriore al gennaio 2015. In sede di rinvio, dovranno essere liquidati i soli danni patrimo- niali relativi al periodo successivo al gennaio 2015. Sono, peraltro, opportune alcune precisazioni, in proposito. Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 18 Numero registro generale 12655/2022 Numero sezionale 3014/2024 1.6.1 In primo luogo, va ribadito che la nuova liquidazione do- Numero di raccolta generale 29307/2024 vrà avvenire, in sede di rinvio, applicando i principi di diritto Data pubblicazione 13/11/2024 affermati da questa Corte (come precisati nella sentenza n. 16844 del 2023, già richiamata), e cioè distinguendo il danno passato, ossia già verificatosi al momento della (futura) deci- sione, che presuppone che il danneggiato dimostri (anche at- traverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver soste- nuto le spese per cui chiede il risarcimento, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della (futura) deci- sione, che potrà avvenire mediante la tecnica del riconosci- mento di una rendita vitalizia (da calcolare in base ai principi enunciati da questa Corte e, in particolare, precisati in Cass., Sez. 3, Sentenza n. 31574 del 25/10/2022, meglio dettagliati nel prosieguo, in relazione all'esame del ricorso principale). 1.6.2 Inoltre (è appena il caso di precisarlo), proprio in consi- derazione di quanto appena chiarito, nel giudizio di rinvio dovrà essere consentito all'attrice di fornire la prova dei danni patri- moniali maturati tra il gennaio 2015 e il momento della nuova decisione, cioè di quei danni che non erano ancora maturati al momento del precedente giudizio di rinvio e che, pertanto, non avrebbero potuto essere provati anteriormente. 1.6.3 Infine, in ogni caso, il danno (sia passato che futuro ri- spetto alla nuova decisione) dovrà calcolarsi operando la detra- zione di quanto percepito dall'attrice a titolo di indennità di ac- compagnamento (ovvero in base ad altro titolo comunque ido- neo a determinare il meccanismo della cd. “compensatio lucri cum damno”, sussistendone i necessari presupposti), per il me- desimo periodo per il quale il risarcimento stesso sarà accor- dato (secondo quanto sarà meglio precisato nel prosieguo, nell'esame del ricorso principale). 1.7 Con il quarto motivo del ricorso proposto dal Ministero dell'Istruzione si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1223 c.c. in relazione al D.P.R. F.V.G. 0247/2009 e del Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 18 Numero registro generale 12655/2022 Numero sezionale 3014/2024 Numero di raccolta generale 29307/2024 D.P.R. – F.V.G. 07/2015, unitamente alla Legge Regionale Data pubblicazione 13/11/2024 F.V.G. 6/2006, art. 41 – Legge Reg. F.V.G. 17/2008. Mancato scomputo dal risarcimento complessivo dovuto in favore della sig.ra EL UA degli importi corrisposti dalla Regione F.V.G. per l'assistenza di persone che necessitano di un'assi- stenza di elevatissima intensità 24 ore su 24». Con il sesto motivo del ricorso proposto dalla MO S.p.A. si denunzia «Art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione norme di legge art. art. 1223 c.c. in relazione al Decr. Presidente della Regione F.V.G. 1 settembre 2009, n. 0247 Pres. - Decr. Presi- dente della Regione F.V.G. 8 gennaio 2015, n. 07 Pres. - Legge regionale F.V.G. 6/2006, art. 41 – Legge Reg. F.V.G. 17/2008) e al mancato scomputo dal risarcimento complessivo dovuto in favore della sig.ra EL UA degli importi corrisposti dalla Regione F.V.G. per l'assistenza di persone che necessitano dio un'assistenza di elevatissima intensità 24 ore su 24». Il quarto motivo del ricorso del Ministero dell'Istruzione ed il sesto del ricorso della MO S.p.A. hanno nella sostanza il medesimo oggetto, vale a dire la pretesa di detrazione, dall'importo riconosciuto all'attrice a titolo di danno patrimo- niale, di quanto da quest'ultima percepito a titolo di indennità per la sua situazione di invalidità, in base alle leggi speciali della Regione Friuli-Venezia Giulia. Tali motivi, connessi logicamente e giuridicamente, restano co- munque assorbiti, in considerazione dell'accoglimento dei pre- cedenti motivi dei ricorsi incidentali e della cassazione della sentenza impugnata, che renderà necessario, in sede di rinvio, procedere alla nuova liquidazione del danno patrimoniale. In tale sede dovrà, infatti, essere eventualmente presa in esame la detraibilità dall'importo del risarcimento delle ulteriori indennità percepite dalla danneggiata (in aggiunta rispetto alla “ordinaria” indennità di accompagnamento), anche in base alla normativa regionale, laddove sia dimostrata la sussistenza dei Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 18 Numero registro generale 12655/2022 Numero sezionale 3014/2024 Numero di raccolta generale 29307/2024 presupposti per l'operatività in concreto del meccanismo della Data pubblicazione 13/11/2024 cd. “compensatio lucri cum damno”.
2. Ricorso principale (proposto da EL UA) 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione dell'art. 41 della L. n. 183/10. Violazione dei principi di cui alla sent. Cass. SS.UU. n. 12567/2018». La ricorrente contesta la detrazione, operata dalla corte d'ap- pello, di quanto percepito a titolo di indennità di accompagna- mento, sulla somma liquidatale a titolo di danno patrimoniale per le spese di assistenza quotidiana. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. 2.1.1 È destituita di fondamento la censura relativa al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Qua- lizza, in riferimento al meccanismo della cd. “compensatio lucri cum damno”, con riguardo alla percezione dei ratei dell'inden- nità di accompagnamento: la detrazione di quanto ricevuto dalla UA, a titolo di indennità di accompagnamento, dall'importo del risarcimento del danno patrimoniale a lei spet- tante, non costituisce un diritto di credito soggetto a prescri- zione e, tanto meno, comporta la verifica dell'esistenza di con- trapposti crediti (potenzialmente soggetti a prescrizione), da parte dei soggetti responsabili del danno: si tratta semplice- mente dell'applicazione della corretta modalità di liquidazione del pregiudizio effettivamente risentito dalla vittima dell'illecito e, quindi, della determinazione dell'esatta misura del danno ri- sarcibile, che il giudice può e deve sempre operare, anche di ufficio, facendo riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. Non si tratta, d'altra parte, neanche di una eccezione in senso stretto, ma di una mera difesa, rilevabile di ufficio dal giudice e proponibile dalle parti in ogni momento del giudizio di merito, al fine di contestare la pretesa relativa al danno risarcibile Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 18 Numero registro generale 12655/2022 Numero sezionale 3014/2024 (precisamente si tratta di «una mera difesa in ordine all'esatta Numero di raccolta generale 29307/2024 entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneg- Data pubblicazione 13/11/2024 giato che è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice»; in tal senso, cfr.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020, Rv. 659865 – 04; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 33900 del 04/12/2023, Rv. 669487 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16808 del 13/06/2023, Rv. 668122 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 992 del 20/01/2014, Rv. 629820 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 533 del 14/01/2014, Rv. 629728 - 01). Di conseguenza: a) in primo luogo, non vi è, in radice, alcuno spazio per l'operatività dell'invocato meccanismo della prescri- zione, non trattandosi di accertare la sussistenza di contrappo- sti crediti tra le parti;
b) né, d'altronde, potrebbe ipotizzarsi alcuna decadenza processuale a carico dei danneggianti. La sentenza impugnata, in proposito, certamente si sottrae, dunque, alle censure formulate dalla ricorrente. 2.1.2 Inoltre, in linea generale, ai fini della esatta liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza quoti- diana della danneggiata, deve ritenersi corretta l'affermazione della necessità della detrazione (cd. “compensatio lucri cum damno”) di quanto, dalla medesima danneggiata, ricevuto dallo Stato a titolo di indennità di accompagnamento (prestazione assistenziale pubblica che è finalizzata al medesimo scopo di rimborsare le predette spese, oggetto di risarcimento). Non vi sono dubbi, in proposito, con riguardo alla posizione del Ministero convenuto, in quanto, in tal caso, opera senza ecce- zioni il meccanismo che le Sezioni Unite hanno definito come “regola del diffalco”, affermando che «la compensatio opera cioè in tutti i casi in cui sussiste una coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al dan- neggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 12567 del Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 18 Numero registro generale 12655/2022 Numero sezionale 3014/2024 22/05/2018, Rv. 648650 – 01, in motivazione;
cfr. già Sez. 3, Numero di raccolta generale 29307/2024 Sentenza n. 7774 del 20/04/2016, Rv. 639494 - 01). Data pubblicazione 13/11/2024 Anche con riguardo all'obbligazione risarcitoria gravante su MO S.p.A. è, peraltro, da ritenersi operante – in linea di principio – il meccanismo della cd. “compensatio lucri cum damno”, dal momento che, pur non essendovi coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, come già espressa- mente affermato dalle Sezioni Unite, l'indennità di accompa- gnamento prevista dalla legge ed erogata in favore del danneg- giato in conseguenza della minorazione invalidante, è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente – e non mediata- mente – il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'ille- cito: quello, appunto, consistente nella necessità di dover retri- buire uno o più collaboratori od assistenti per le necessità della vita quotidiana del soggetto reso disabile per responsabilità del danneggiante. Anche per la MO S.p.A., pertanto, l'indicato meccani- smo di “compensatio” può (e deve) operare, beninteso nella sussistenza dei presupposti indicati dalle Sezioni Unite di que- sta Corte. In proposito, il motivo di ricorso in esame è dunque infondato. 2.1.3 Il ricorso è invece inammissibile, per difetto di interesse, limitatamente alla parte in cui la ricorrente sostiene che la cd. compensatio lucri cum damno non avrebbe potuto in nessun caso avere luogo (almeno in relazione alla posizione della Mon- teuliveto S.p.A.) per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, per la mancanza di uno dei due requisiti logico-giuridici necessari a tal fine, e cioè la possi- bilità di rivalsa contro il responsabile del danno da parte del soggetto che eroga la prestazione da compensare (dovendosi escludere che ciò potesse avvenire, per l'indennità di accompa- gnamento, prima della richiamata legge del 2010). Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 18 Numero registro generale 12655/2022 Numero sezionale 3014/2024 Numero di raccolta generale 29307/2024 La questione risulta, in realtà, irrilevante in concreto ai fini della Data pubblicazione 13/11/2024 decisione, in virtù dell'accoglimento dei ricorsi incidentali pro- posti dagli enti controricorrenti con riguardo al danno patrimo- niale per le spese di assistenza maturato anteriormente al 2015, dal momento che la detrazione di quanto percepito a ti- tolo di indennità di accompagnamento dovrà avvenire esclusi- vamente in relazione al periodo per il quale il risarcimento stesso dovrà essere effettivamente liquidato in sede di rinvio, cioè per un periodo esclusivamente ed integralmente succes- sivo al 2010. 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «Art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2043 e ss. cod.civ. - Violazione del principio giuridico generale relativo al diritto all'integrale risarcibilità del danno». La ricorrente lamenta la mancata rivalutazione dell'importo della rendita vitalizia riconosciutale quale risarcimento per i danni patrimoniali futuri. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, esso difetta di specificità. La decisione impugnata, sul punto relativo alla modalità di ri- valutazione degli importi presi in considerazione per determi- nare la rendita vitalizia, fa espresso rinvio alle argomentazioni dettagliatamente esposte nella relazione di consulenza tecnica di ufficio, dalle quali si evincerebbe che della rivalutazione degli importi necessari per l'assistenza si è in realtà tenuto conto (“a monte”: cioè, nell'operare le capitalizzazioni delle somme con- siderate, per quanto è possibile comprendere). Nel ricorso, però, non viene specificamente ed adeguatamente richiamato, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il contenuto preciso e completo della suddetta relazione di con- sulenza, nella parte rilevante, in modo da poter consentire a questa Corte di verificare la correttezza delle censure, in cui si sostiene, al contrario, che della rivalutazione non si sarebbe Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 15 di 18 Numero registro generale 12655/2022 Numero sezionale 3014/2024 affatto tenuto conto: sono richiamati, nel ricorso, solo alcuni Numero di raccolta generale 29307/2024 passi della stessa relazione, certamente non sufficienti a con- Data pubblicazione 13/11/2024 sentire di comprendere il senso complessivo, logico e matema- tico, dei conteggi effettuati dal consulente e, quindi, a stabilire se il computo della rivalutazione sia stato effettivamente del tutto omesso, come sostiene la ricorrente, o sia stato in qualche modo considerato, come affermato espressamente nella sen- tenza impugnata. In ogni caso, la questione resta, in realtà, di fatto anch'essa assorbita, in ragione della necessità di riformulare integral- mente i conteggi per la liquidazione del danno patrimoniale, sia per il periodo già trascorso al momento della (futura) decisione, sia per il periodo futuro, in quest'ultimo caso eventualmente attraverso il meccanismo della rendita vitalizia, secondo le in- dicazioni di massima risultanti dalla giurisprudenza di questa stessa Corte, le quali certamente impongono di tener conto della rivalutazione monetaria, onde adeguare, nel tempo, la rendita riconosciuta al potere di acquisto della moneta (cfr., in particolare, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 31574 del 25/10/2022: «in tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. ha natura aleatoria e di durata e, dunque, in applicazione delle “cautele” prescritte dalla norma, il giudice deve prevedere “ex ante” i meccanismi di adeguamento della rendita al potere di acquisto della mo- neta, perché, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale;
possono essere considerate “opportune cau- tele” la rivalutazione annuale della rendita secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA) oppure in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat (FOI) o, in alternativa, l'imposizione di altri strumenti di salvaguardia del beneficiario, come l'acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell'avente diritto ovvero la stipulazione, in suo favore, Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 16 di 18 Numero registro generale 12655/2022 Numero sezionale 3014/2024 Numero di raccolta generale 29307/2024 di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c.»; Data pubblicazione 13/11/2024 «nella liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., il giudice deve assicurare che la ren- dita restituisca un valore finanziariamente equivalente al capi- tale da cui è stata ricavata per l'intera durata della vita del be- neficiario: la conversione del capitale in rendita deve essere eseguita dividendo il primo per un prescelto coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie, il quale deve essere scienti- ficamente fondato, aggiornato, corrispondente all'età della vit- tima alla data dell'infortunio e progressivo, cioè variabile in fun- zione (almeno) di anno se non di frazione di anno»). 2.3 Con il terzo motivo si denunzia «Art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e del principio del rispetto del giudicato interno. Violazione e falsa applicazione della Tariffa di cui al D.M. 55/14». Con il quarto motivo si denunzia «Art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, vizio di omessa pronuncia – nullità della sentenza – violazione di legge, Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – omessa la pronuncia in ordine alla domanda di liquidazione delle spese di consulenza tecnica di parte». I motivi di ricorso in esame, relativi alla regolamentazione ed alla liquidazione delle spese processuali, devono ritenersi as- sorbiti, in quanto, all'esito del giudizio di rinvio e sulla base di tale esito, dovrà nuovamente provvedersi alla integrale liquida- zione delle spese dell'intero giudizio, sia di merito che di legit- timità (anche se esclusivamente nei rapporti tra la ricorrente e gli enti controricorrenti, non essendo stati evocati nel presente giudizio gli altri enti che pure hanno partecipato al giudizio di merito). 3. I primi due motivi del ricorso principale sono rigettati, assor- biti gli altri. Sono accolti, nei limiti precisati in motivazione, i primi tre e i primi cinque motivi dei ricorsi incidentali, Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 17 di 18 Numero registro generale 12655/2022 Numero sezionale 3014/2024 Numero di raccolta generale 29307/2024 rispettivamente proposti dal Ministero dell'Istruzione e da Mon- Data pubblicazione 13/11/2024 teuliveto S.p.A., assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composi- zione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte: - rigetta i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri;
accoglie, nei limiti precisati in motivazione, i primi tre e i primi cinque motivi dei ricorsi incidentali ri- spettivamente proposti dal Ministero dell'Istruzione e da MO S.p.A., assorbiti gli altri;
cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 23 settembre 2024. Il Presidente MO NO Ric. n. 12655/2022 – Sez. 3 – Ad. 23 settembre 2024 – Ordinanza – Pagina 18 di 18