Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/11/2024, n. 29307
CASS
Ordinanza 13 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, emessa il 23 settembre 2024, con il giudice relatore dott. Augusto Tatangelo. Le parti in causa sono una ricorrente, che ha chiesto il risarcimento per danni patrimoniali a seguito di un infortunio, e i convenuti, tra cui il Ministero dell'Istruzione e Monteuliveto S.p.A., che hanno contestato la legittimità delle pretese risarcitorie. La ricorrente sosteneva di aver subito danni patrimoniali per le spese di assistenza, mentre i convenuti eccepivano la mancanza di prova di tali spese per il periodo antecedente al 2015 e la carenza di legittimazione ad agire.

La Corte ha accolto i ricorsi incidentali dei convenuti, ritenendo che la ricorrente non avesse dimostrato di aver sostenuto spese per assistenza nel periodo contestato, e ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui riconosceva il risarcimento per il periodo anteriore al gennaio 2015. Il giudice ha argomentato che il danno patrimoniale deve essere provato concretamente per il passato, mentre per il futuro si possono utilizzare criteri probabilistici. Inoltre, ha stabilito che in sede di rinvio dovranno essere liquidati solo i danni patrimoniali successivi al gennaio 2015, applicando i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza.

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Massime2

Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante - relativo ad un periodo passato e, dunque, già verificatosi al momento della sua liquidazione - non può essere risarcito con i criteri probabilistici e astratti che devono essere (necessariamente) utilizzati per liquidare il danno futuro, ma deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato, dovendo, pertanto, escludersi il risarcimento in caso di contributo assistenziale fornito gratuitamente da un familiare, in mancanza della prova, almeno presuntiva, di esborsi avvenuti in concreto; resta, tuttavia, salva la possibilità per il familiare, che ha prestato gratuitamente l'assistenza necessaria al congiunto, di agire autonomamente nei confronti del danneggiante, a titolo risarcitorio o anche a diverso titolo, in considerazione dell'oggettivo pregiudizio risentito in proprio, anche sul piano patrimoniale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, per il periodo dal sinistro alla liquidazione del danno, in cui l'assistenza era stata svolta esclusivamente dalla madre della danneggiata a titolo gratuito, aveva liquidato, direttamente all'attrice, le spese di assistenza sulla base del calcolo ipotetico della somma necessaria a pagare altri assistenti).

Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza è necessario detrarre quanto il danneggiato ha ricevuto a titolo di indennità di accompagnamento, secondo il meccanismo della cosiddetta "compensatio lucri cum damno", anche se - nella concorrenza degli altri requisiti - non vi è coincidenza tra il soggetto autore dell'illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, in quanto detta indennità è rivolta a fronteggiare e a compensare direttamente - e non mediatamente - il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire uno o più collaboratori od assistenti per le necessità della vita quotidiana del soggetto reso disabile per responsabilità del danneggiante.

Commentario1

  • 1La liquidazione dei danni passati e futuri
    Maria Santina Panarella · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 25 novembre 2024

    Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce “de die in diem”. Per la sua liquidazione occorre distinguere il danno passato, già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, non ancora verificatosi al momento della decisione, ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato. Questi sono i principi che ha recentemente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/11/2024, n. 29307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29307
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo