Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 12/12/2024, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 3142/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 03.09.2024 da
(C.F. , con l'Avv. Rodolfo Conte, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. Paola Marziali, Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come da accordo perfezionatosi tra le parti private in data 29.11.2024 alle condizioni di seguito riportate per esteso.
Per entrambe le parti private:
“1. Le parti confermano anche in questa sede la comune volontà di addivenire alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra di loro in data 8 aprile 2000.
2. Le parti concordano di avanzare una richiesta congiunta affinchè il Tribunale revochi il provvedimento di separazione personale omologato in data 19 giugno 2008 nella parte in cui prevede le condizioni di mantenimento del figlio poste a carico del padre (corresponsione di euro 1.400,00 Per_1
mensili mediante accredito in favore della Sig.ra dalla data dell'omologa della separazione in CP_1
poi;
3. La Sig.ra in ogni caso, dichiara espressamente ed incondizionatamente di rinunciare, come CP_1
qui rinuncia, a tutte le somme dovute e debende dal Sig. a titolo di mantenimento del Parte_1
figlio sino alla futura pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per_1
4. Le parti concordano di avanzare una richiesta congiunta affinchè il Tribunale, per l'avvenire, ossia dalla pronuncia del divorzio in poi, disponga l'obbligo, a carico del Sig. della Parte_1
corresponsione di un contributo per il mantenimento del figlio pari alla somma mensile di € Per_1
150,00, da versarsi direttamente al figlio sul suo conto corrente entro i primi 5 giorni di ogni mese e sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, fatto salvo in ogni caso il permanere dell'obbligo, per il Sig. di contribuire nella misura del 50%, alle spese straordinarie per il figlio alle Parte_1
condizioni già indicate nel citato provvedimento di omologa della separazione tra i coniugi.
5. Le parti, di comune accordo, si impegnano a provvedere all'acquisto o al noleggio di un'automobile per neopatentati che verrà intestata/utilizzata dal figlio sostenendo al 50% ciascuno sia la spesa Per_1
per l'acquisto o il noleggio sia la spesa per il bollo e l'assicurazione, previa scelta congiunta dell'auto da acquistare o da noleggiare. Le parti concordano che la quota di spesa a carico del Sig. Parte_1
sia per l'acquisto/noleggio dell'autovettura sia per il pagamento di bollo ed assicurazione, verrà prelevata dalle somme accantonate sul libretto di risparmio nominativo aperto presso la Intesa Sanpaolo di cui al doc. 62 di parte ricorrente, sino all'eventuale esaurimento delle somme stesse.
6. Le parti, di comune accordo, si impegnano a sostenere, al 50% ciascuno, la spesa relativa ad un apparecchio ortodontico per il figlio previa valutazione congiunta di uno o più preventivi che, Per_2
possibilmente, prevedano un pagamento rateale della spesa stessa.
7. il Sig. previo tempestivo accordo tra le parti su giorno ed orario, consentirà l'ingresso presso la Pt_1
sua abitazione da parte di una ditta di traslochi/trasporti appositamente incaricata dalla Sig.ra affinchè la stessa proceda al prelievo di un pianoforte da consegnarsi alla Sig.ra con CP_1 CP_1
spese totalmente a carico di quest'ultima e sotto la sua esclusiva responsabilità nel caso in cui, durante le operazioni di prelievo e trasporto, si cagionassero danni a persone e/o cose. La predetta operazione dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre il 28 febbraio 2025.
8. Le parti concordano che tutte le spese per l'assistenza legale, anche stragiudiziale, sono da ritenersi integralmente compensate tra le stesse.
9. Sottoscrivono la presente scrittura privata, che si compone di quattro pagine ed è firmata in duplice originale, pure i rispettivi patroni delle parti per rinuncia alla solidarietà prevista dall'art. 13 della L.
31/12/2012 n. 247. Pag. 2 di 5 10. Copia della presente scrittura privata sarà depositata agli atti del giudizio a cura dei difensori delle parti prima della data dell'udienza di comparizione già fissata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario in data 08.04.2000 in Busto Arsizio
(VA)1 e dalla loro unione è nato il figlio (il 07.11.2003), maggiorenne Persona_3
non economicamente autosufficiente.
***
In data 19.06.2008 è stata omologata, da questo Tribunale, la separazione consensuale dei coniugi che, tra l'altro, prevedeva l'affidamento congiunto del figlio al tempo minorenne e il suo collocamento prevalente presso la madre, il versamento da parte del ricorrente alla resistente dell'importo mensile di € 1.400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto di , la partecipazione del resistente nella misura Per_1
del 50% alle spese straordinarie sostenute per lo stesso, il trasferimento da parte della resistente al ricorrente del diritto di proprietà piena ed esclusiva della propria quota indivisa di 1/10 della casa coniugale sita in Busto Arsizio (VA), Via Giuseppe Mazzini n.
26, “a fronte della contestuale liquidazione dell'importo di € 350.000,00 in suo favore, o, in difetto
(ove non possa avvenire contestualmente) secondo le modalità da concordare”2.
È stato ritualmente acquisito che, in adempimento degli accordi assunti nella predetta sede, in data 14.12.2008, il ricorrente è divenuto proprietario pieno ed esclusivo dell'intera casa coniugale3 e che in data 08.01.2009 è stata “iscritta sullo stesso immobile un'ipoteca volontaria in favore della (doc. 34) a garanzia di un mutuo fondiario di Controparte_2
durata ventennale che fu contratto dal Sig. al fine di ottenere la provvista necessaria (pari a Pt_1
384.300,00 euro) per saldare la moglie ed estinguere anticipatamente il mutuo contratto con la Intesa
San Paolo per l'acquisto della casa (v. doc. 32)”.
***
Con ricorso depositato in data 03.09.2024 il ricorrente ha lamentato un peggioramento delle proprie condizioni economiche e di salute: in particolare, per quello che qui rileva, ha dedotto che dal 2017 non svolge più alcuna attività lavorativa, che riceve assistenza e aiuto (anche) economico dalla compagna convivente che nel 2022 gli è Persona_4 stata diagnosticata una leucemia plasmacellulare e nel 2024 un mieloma multiplo recidivato accompagnato da una progressiva riduzione della vista e ha allegato che in data 12.08.2022 e in data 21.05.2024 gli è stata riconosciuta dall' la sussistenza delle CP_3
condizioni di cui all'art. 3 Legge 104/1992, comma 34. Tra l'altro, ha chiesto la pronuncia divorzile, “revocare il provvedimento di separazione nella parte in cui prevede le condizioni di mantenimento del figlio poste a carico del padre (corresponsione di euro 1.400,00 mensili Per_1
mediante accredito in favore della Sig.ra dalla data dell'omologa in poi (vista l'irripetibilità CP_1
dei versamenti disposti dal ricorrente a tutto il novembre 2011), ovvero dal 1° dicembre del 2011 in poi.
Dichiarare altresì l'avvenuto adempimento, in forma “reale” e diretta, di tali doveri genitoriali relativi al mantenimento del figlio da parte del Sig. a far data dal 1° dicembre 2011 in poi” e Parte_1
rideterminare “in una somma sensibilmente inferiore a quella individuata in sede di separazione” il contributo paterno al mantenimento ordinario indiretto di . Per_1
Costituendosi in giudizio in data 11.11.2024 la resistente ha aderito alla domanda sullo status e ha dichiarato che, nelle more del presente giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti post-divorzio.
All'udienza con trattazione scritta celebrata in data 11.12.2024 le parti hanno chiesto dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni di cui al predetto accordo5, sottoscritto in data 29.11.2024, innanzi integralmente riportato.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte precisate dalle parti. Infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato dal Presidente di questo
Tribunale nella procedura di separazione consensuale iscritta al n. R.G. 945/2008;
• la separazione tra le parti è stata omologata con decreto in data 19.06.2008;
• i coniugi non risultano essersi medio tempore riconciliati, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione. Le condizioni concordate dalle parti rispetto alla prole non presentano profili di contrarietà né al buon costume, né all'ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, come innanzi composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti alle condizioni innanzi integralmente richiamate;
2) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, in data 11.12.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. doc. 2 ricorrente 2 V. doc.
3-4 ricorrente 3 V. doc. 33 ricorrente
Pag. 3 di 5 4 V. doc. 6 ricorrente 5 Allegato dalla resistente in data 04.12.2024 e dal ricorrente in data 10.12.2024
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