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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7206 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
PresidenteDott. Camillo Romandini
Consigliere rel. Dott. Maria Delle Donne Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3431 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 2 dicembre 2025 e vertente tra
TRA
Parte_2 (c.f. C.F. 1 ), rappresentati e Parte_1 (c.f. P.IVA_1 e difesi, per procura in atti, anche disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Ferrara Fierro ed Alessandro
Terenzi
APPELLANTI
E
c.f. P.IVA_2 ), in qualità di mandataria
1) Controparte_1 della contumace Controparte_2 c.f. P.IVA_3 ), in qualità di mandataria della CP_4
2) Controparte_3
[...] contumace e per essa quale procuratrice la [...] 3) Controparte_4 codice fiscale P.IVA_4
, rappresentata e difesa, per procura in c.f. e p. iva P.IVA_5 Controparte_5
, atti, dall'avvocato Andrea Fioretti
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1- La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. La società Parte_1 e Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
19001/2015 emesso in data 7/08/2015 (depositato in data 11/8/2015), con cui il Tribunale di Roma aveva loro ingiunto di pagare, in solido, in favore della Controparte_6 amministrazione
CP_7 la somma di euro 206.100,84, oltre interessi e spese, quale saldo debitorio del conto corrente n. 21877 intrattenuto dalla Parte_1 e garantito dalla fideiussione rilasciata da Parte_2
Preliminarmente, gli opponenti, assumendo la qualifica di consumatore di Parte_2 hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ed hanno indicato come giudice competente il Tribunale del Lussemburgo, quale luogo dove è residente il Pt_2 Hanno poi disconosciuto la conformità agli originali delle fotocopie allegate al ricorso per decreto ingiuntivo relative al contratto di conto corrente datato 27/7/2005 e all'atto di fideiussione datato 28/3/2006.
Hanno eccepito ancora la nullità del decreto ingiuntivo per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 117, 118 e 119 TUB, sostenendo di non aver mai ricevuto gli estratti di conto corrente e comunque la documentazione attestante l'andamento del rapporto bancario. Hanno lamentato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. nonché la nullità delle pattuizioni del contratto relative alle commissioni di massimo scoperto, alle spese e alle altre remunerazioni applicate dalla banca. Hanno dedotto inoltre l'inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza dei presupposti di liquidità ed esigibilità e per mancanza di idonea prova scritta.
In ogni caso hanno contestato l'idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a costituire valida fonte probatoria nel giudizio di opposizione. Hanno infine impugnato l'atto di fideiussione contestando in particolare le clausole riguardanti la rinuncia preventiva ad avvalersi della liberazione ex art. 1956 c.c. e della decadenza ex art. 1957 c.c. e ad opporre ogni eccezione anche nel caso di invalidità del rapporto principale;
secondo gli opponenti siffatte clausole sarebbero nulle in quanto vessatorie e comunque per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.
I due opponenti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni:
"In via preliminare e di rito:
1) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, essendo invece territorialmente competente il Tribunale del Lussemburgo, come precisato al paragrafo n. 1;
2) non concedere la provvisoria esecutorietà, qualora ex adverso richiesta, in quanto il credito ingiunto risulta indeterminato e legittimamente contestato, come peraltro dimostrato documentalmente nei paragrafi su indicati);
In via principale:
3) accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o improponibilità e/o inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto con richiesta di revoca del medesimo per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., sia nei confronti del debitore principale che del garante;
In via gradata e nel merito:
4) accertare e dichiarare la non veridicità della somma ingiunta, nonché l'illegittimità delle variazioni degli interessi applicati, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e delle remunerazioni qualsiasi come pretese da controparte in relazione al c/c ordinario oggetto del decreto ingiuntivo;
5) accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
6) accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare avere tra le parti in base ai risultato del ricalcolo, anche attraverso richiedenda CTU tecnico - contabile riferita al rapporto de qua.
Con riconoscimento e vittoria delle spese di lite (comprese quelle generali e forfettarie), nonché del compenso professionale spettante per l'attività svolta, oltre accessori di legge, e con salvezza per eventuali modifiche legislative sulla determinazione e liquidazione del compenso professionale dei procuratori in atti, che si dichiarano antistatari". Cont in qualità di mandataria della Si è costituita in giudizio la Controparte_1
Controparte_2 rappresentando che il credito oggetto di ingiunzione era stato ceduto dalla
Controparte_1 in amministrazione straordinaria alla Controparte_1 e poi da quest'ultima alla La convenuta ha contestato tutti i motivi di Controparte_2 opposizione chiedendone il rigetto con conseguente conferma del decreto opposto.
In seguito all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Controparte_1
[...] in amministrazione straordinaria e della declaratoria del suo stato di insolvenza il giudizio è stato interrotto e poi riassunto dai due opponenti nei confronti della medesima Controparte_1
[...] che si è nuovamente costituita sempre in qualità di mandataria della
[...]
Controparte_2
Successivamente, è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. società Controparte_3 unipersonale, quale mandataria della Controparte_4 indicata come società cessionaria di crediti in
"blocco" (tra cui quello oggetto di causa) acquistati dalla La terza Controparte_2 intervenuta si è riportata alle difese contenute nell'originaria comparsa di risposta della
[...]
Controparte_1
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, condannando le parti opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore di tutte le controparti.
§ 1.2 A fondamento della decisione, il primo giudice - respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione e dato atto del superamento del proposto disconoscimento delle sottoscrizioni a seguito della produzione del documento in originale - ha posto le seguenti considerazioni:
«[... Destituito di fondamento è anche il successivo motivo di opposizione con il quale i due opponenti, sostenendo di non aver mai ricevuto gli estratti di conto corrente, hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 117, 118 e 119 TUB. Al riguardo è sufficiente richiamare le condizioni generali del contratto di conto corrente nelle quali è espressamente previsto che "qualora il cliente non abbia ricevuto l'estratto conto, si impegna a comunicarlo per iscritto alla banca entro 60 gg. dalla data prevista per la chiusura, al fine di richiedere l'eventuale duplicato”. Nel contratto di fideiussione è poi previsto l'onere per il fideiussore di informarsi presso il debitore dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca (art. 4). I due opponenti non possono quindi dolersi della mancata ricezione della documentazione contabile relativa al rapporto di conto corrente oggetto di causa: la società Parte_1 avrebbe dovuto sollecitare la banca a trasmettere i duplicati degli estratti non ricevuti e il sig. Pt_2 si sarebbe dovuto attivare presso la società correntista per chiedere informazioni sullo svolgimento del rapporto.
Gli opponenti hanno poi denunciato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici contra legem.
La doglianza va disattesa. Al riguardo si deve evidenziare che il rapporto di conto corrente è stato acceso in data successiva all'entrata in vigore della delibera del CICR del 9/2/2000 che, in attuazione della nuova disciplina contenuta nell'art. 120 TUB così come modificato dall'art. 25 del D.lgs. 4/8/1999 n.342, ha consentito la capitalizzazione degli interessi sia pure improntata ad un criterio di simmetria. La [...]
CP_1 si è adeguata al regime di reciprocità nel conteggio degli interessi come risulta dal documento di sintesi allegato al contratto, laddove è prevista la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione sia per gli interessi creditori e che per quelli debitori. La Parte_1 ed il sig. Pt 2 hanno poi eccepito la nullità delle pattuizioni del contratto di conto corrente relative alle commissioni di massimo scoperto, alle spese e alle altre remunerazioni applicate dalla banca.
La doglianza è priva di pregio giuridico in quanto formulata in maniera assolutamente generica senza precisare le singole voci di spesa impugnate e le ragioni per le quali siffatte pattuizioni sarebbero nulle.
Ma, al di là delle gravi carenze assertive, si deve comunque rilevare l'infondatezza dell'assunto difensivo di parte opponente, posto che dal documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente risulta che tutte le condizioni economiche (ivi comprese le commissioni di massimo scoperto e le altre competenze applicate dalla banca nel corso del rapporto) sono state pattuite per iscritto in ossequio a quanto previsto dagli artt. 1284 c.c. e 117 comma 4 TUB. Siffatte competenze sono state approvate dalla società correntista che ha sottoscritto il contratto di conto corrente di cui è causa. Dall'esame del suddetto contratto risulta inoltre che la società Parte_1 ha specificamente approvato, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., la clausola che attribuisce alla banca la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche applicate al rapporto (art. 13 delle condizioni generali di conto corrente).
Gli opponenti hanno poi sollevato censure sull'idoneità probatoria della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (in particolare sull'estratto conto finale privo, secondo gli opponenti, di adeguata certificazione del funzionario della banca ex art. 50 TUB) in relazione sia alla fase monitoria che al presente giudizio di opposizione.
Le doglianze devono ritenersi superate dalla successiva produzione ad opera della Controparte_1 all. 5) di tutti gli estratti conto periodici e dei riassunti scalari riferibili all'intera durata
[...] del rapporto di conto corrente oggetto di causa (dall'accensione fino al passaggio a sofferenza), dai quali è possibile verificare tutte le partite contabili, ivi compresi gli interessi, le spese e gli altri oneri applicati dalla banca. A fronte di tale produzione documentale era onere degli opponenti contestare in maniera specifica e circostanziata l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto prodotti da controparte (Cass. 16/11/2000 n. 14849 e Cass. 01/02/2002 n. 1281).
Non essendo state mosse specifiche censure sulle singole poste risultanti dalla contabilità acquisita in atti quest'ultima costituisce sufficiente prova di tutte le movimentazioni e del saldo riportato nell'estratto conto finale.
Infine gli opponenti hanno impugnato l'atto di fideiussione contestando in particolare le clausole riguardanti la rinuncia preventiva ad avvalersi della liberazione ex art. 1956 c.c. e della decadenza ex art. 1957 c.c. e ad opporre ogni eccezione anche nel caso di invalidità del rapporto principale;
secondo gli opponenti siffatte clausole sarebbero nulle in quanto vessatorie e comunque per violazione degli artt. 1341 e
1342 c.c. Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente nell'atto di fideiussione non si rinviene alcuna clausola derogatoria della disciplina legale di cui all'art. 1956 c.c. concernente la liberazione del fideiussore e di cui all'art. 1945 c.c. concernente la facoltà del fideiussore di opporre contro il creditore le medesime eccezioni spettanti al debitore principale.
La deroga pattizia alla disciplina legale delle decadenze di cui all'art. 1957 c.c. prevista dall'art. 5 dell'atto di fideiussione (laddove è previsto che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”) non configura una clausola vessatoria, ma costituisce una più specifica determinazione dell'obbligazione fideiussoria rientrante nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti. Ed invero, secondo quanto chiarito dalla
Suprema Corte la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957
c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (così Cass. 21/05/2008 n. 13078; cfr. anche Cass.
18/04/2007 n. 9245).
Oltretutto nel caso in esame deve dubitarsi dell'applicabilità della disciplina prevista dal codice del consumo per difetto del requisito soggettivo in capo al sig. Pt 2 il quale ha prestato la garanzia fideiussoria nell'interesse di una persona giuridica (la Parte_1 . Ciò si ricava dal seguente principio giurisprudenziale: "in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini
...dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita" (così Cass. 29/11/2011 n.
25212).]>
§ 2 Hanno proposto appello gli originari opponenti - come in epigrafe indicati - contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo "in via principale e nel merito,
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell' Controparte_8 cedente e/o del cessionario (come intervenuto successivamente nel corso del giudizio); in via gradata e nel merito:
3) accertare e dichiarare la violazione degli artt. 117, 118, 119 TUB (con le conseguenze del caso), nonché la nullità della fideiussione del Dott. Parte_2 sia per la violazione degli artt. 1341 e 1342
c.c., sia in quanto conforme e sovrapponibile al Modello ABI dichiarato illegittimo e nullo per violazione delle norme sulla concorrenza ed a tutela del mercato;
4) accertare e dichiarare la non veridicità della somma ingiunta, nonché l'illegittimità delle variazioni degli interessi applicati, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e delle remunerazioni qualsiasi come pretese da controparte in relazione ai rapporti contrattuali oggetto del decreto ingiuntivo e del giudizio di merito in opposizione;
-5) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo attraverso richiedenda CTU tecnico - contabile riferita al rapporto de qua;
6) di conseguenza, condannare la Banca opposta alla correzione del saldo contabile;
in ogni caso: 7) condannare le controparti al pagamento dei compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori, da liquidarsi e determinarsi sulla base delle tabelle del D.M. n. 55/14 come aggiornate con il D.M. 37/18, tenendo in ogni caso presente l'art. 2233, 2° comma, c.c., salvo ulteriori ed eventuali modifiche legislative, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria: si depositano i documenti indicati in narrativa e nell'indice, oltre al fascicolo di primo grado, chiedendo nuovamente l'ammissione della CTU tecnico contabile (come dedotta nell'Atto introduttivo del primo grado di giudizio e nelle successive memorie ex art. 183, 6° comma,
n. 2, c.p.c.)". in qualità di mandataria della Sono rimaste contumaci Controparte_1
[...] in qualità di mandataria della CP_2 e Controparte_3 Controparte_4
Controparte_4 e per essa quale procuratrice la Ha resistito Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
Con ordinanza in atti la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC proposta dagli appellanti.
§ 2.1 All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 L'appello, composto di 28 pagine, risulta articolato in cinque motivi. 66Col primo motivo titolato VIOLAZIONE E/O ERRATA E NON CORRETTA
§ 3.1 _ -
INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 100 E 111 C.P.C. . VIOLAZIONE E/O ERRATA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. ED ERRATA INTERPRETAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EX ADVERSO ALLEGATA (ANCHE
TARDIVAMENTE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 183, 6° COMMA, C.P.C.) IN ORDINE ALLA
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CREDITORE - INCERTEZZA SULL'EFFETTIVITÀ DELLA
CESSIONE SIA DEL CREDITO SIA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA / CONTRATTO
AUTONOMO DI GARANZIA (OMISSIONE SUL PUNTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 112
C.P.C.) le parti appellanti lamentano che il Tribunale, pur potendo effettuare d'ufficio la verifica circa la legittimazione attiva della società intervenuta quale cessionaria, non ha verificato la carenza di detta legittimazione attiva, nonostante l'assenza di prova della cessione del credito da CP_1
[...] a CP_3 non essendo sufficiente la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Contestano, poi, gli appellanti la tardività della documentazione prodotta da CP_3 in sede di conclusioni, perché tardiva e quindi da espungere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
§ 3.2-
- Col secondo motivo - titolato "VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE DEL
DOTT. Parte_2 COME RIENTRANTE NEL MODELLO ABI DICHIARATO NULLO و
PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST - gli appellanti invocano la nullità della fideiussione per la violazione della detta normativa (e per il Pt_2 anche la rinuncia ex art. 1957 C.C.) trattandosi di questione rilevabile d'ufficio. Ricostruiscono, quindi, la nota vicenda, anche quanto a giurisprudenza in materia.
Aggiungono gli appellanti che la banca sarebbe decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore perché essendo nulla la clausola n. 6, il termine ex art. 1957 C.C. non era stato rispettato.
Sostengono, ancora, gli appellanti che il Tribunale avrebbe dovuto qualificare la garanzia come contratto autonomo (e non come fideiussione), sicchè la cessione del credito non poteva aver prodotto anche la cessione della garanzia per mancato consenso del gravante alla detta cessione.
§ 3.3 Col terzo motivo – titolato "VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
115 E 116 C.P.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 117, 118 E 119 T.U.B., ANCHE AI SENSI DELL'ART.
112 C.P.C. E DELL'ART. 2697 C.C." - gli appellanti denunciano l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel non valutare la assenza di prova, che la banca avrebbe dovuto fornire, circa l'invio degli estratti conto, atteso che anche in presenza di un obbligo dei contraenti ad informarsi, la violazione di questo avrebbe avuto esclusivo rilievo sotto il profilo della buona fede, senza modificare la ripartizione dell'onere della prova.
§3.4 Col quarto motivo - titolato "VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
115 E 116 C.P.C. RIGUARDO LA PROVA DELL'ESISTENZA DI TASSI ERRONEI NONCHÉ
DELL'APPLICAZIONE DI INTERESSI ANATOCISTICI;
MANCATA RIDETERMINAZIONE
DEL CORRETTO RAPPORTO DI DARE - AVERE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 183 E 184
C.P.C. (SULLA MANCATA AMMISSIONE DI CTU TECNICO CONTABILE) E DEGLI ARTT.
115 E 116 C.P.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 24 E 111 COST." - gli appellanti ripropongono la questione relativa alla capitalizzazione degli interessi richiamando la perizia di parte dalla quale emergerebbe il credito della correntista per Euro 68.057,90 - somma comprensiva di rivalutazione legale al 22 settembre 2015.
-
Chiedono, quindi, ammettersi CTU contabile.
§3.5 Col quinto motivo -titolato "VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
115 E 116 C.P.C., NONCHÉ VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE
INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 1341, 1342, 1956 E 1957 C.C., ANCHE AI SENSI
DELL'ART. 112 C.P.C." – gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza lì ove non ha ritenuto
-
vessatorie le clausole relative agli artt. 1956 e 1957 C.C. nonché ove ha escluso la tutela del consumatore in favore del Pt_2 , dovendo la qualifica del garante come consumatore effettuarsi in relazione ai requisiti soggettivi di questo, e non più in relazione al soggetto garantito, come disposto dalla giurisprudenza unionale.
§ 4 L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
I motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
La prima questione riguarda la legittimazione attiva della società intervenuta in primo grado, con riguardo anche alla precedente cessione del credito.
In sostanza, secondo gli appellanti non sarebbe sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco per comprovare che il credito di cui si discute sia effettivamente coinvolto dall'operazione. Rileva la Corte che ai sensi dell'art. 118 disp att. Cpc non può che confermarsi l'orientamento già assunto in vicende similari.
Va dato, dunque, seguito ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023, Rv. 668451 – 01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
Ricordando anche Cass. N. 12007/24, non può che ribadirsi come è possibile, mediante un ragionamento presuntivo, giungere all'accertamento dell'esistenza della cessione di quel credito.
Al riguardo, oltre alle certificazioni notarili (che fanno prova fino a querela di falso), possono essere utilizzati altri elementi come il comportamento processuale delle originarie creditrici (poi cedenti) che, in sostanza, non hanno più formulato alcuna difesa una volta costituitasi la cessionaria in giudizio, esattamente come avvenuto anche in questa sede.
E' ovvio, poi, che la cessionaria a fronte di una eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla parte opponente solo a conclusione, in sostanza del giudizio - si sia trovata nella necessità di rispondere e replicare a tale questione, producendo (a sostegno della propria legittimazione attiva posta in dubbio dalla controparte) la documentazione rilevante al riguardo.
Non vi è, poi, alcuna contestazione specifica con riguardo alla tipologia dei crediti oggetto di cessione
(coinvolgente quindi anche quello in discussione), sicchè detta eccezione risulta infondata.
Venendo ad esaminare la questione della violazione della normativa antitrust, anche ad ammettere la rilevabilità d'ufficio della nullità (parziale), va ricordato che il giudice può effettuare tale verifica purchè "ex actis", vale a dire sulla base del materiale probatorio già esistente agli atti.
Nel caso in esame, è pacifico che la questione sia stata sollevata solo da ultimo, al momento della decisione, sicchè il materiale documentale necessario per tale verifica (a prescindere se prodotto o meno in quel momento) certamente costituisce una indagine nuova, di per sé inammissibile.
Venendo al profilo di doglianza relativo agli oneri della prova gravanti sulla banca che è
- effettivamente l'attore sostanziale parte appellante non coglie un preciso ragionamento del
Tribunale che è assorbente: in primo luogo la documentazione della fase monitoria è stata integrata totalmente con estratti conto per tutto il periodo in discussione e ciò è avvenuto nella fase di cognizione piena aperta dalla proposta opposizione;
in secondo luogo, il primo giudice ha evidenziato che nonostante tale produzione documentale, gli opponenti-oggi appellanti - non hanno preso esatta posizione avverso le risultanze contabili, né le hanno specificamente contestate, sicchè nessun ulteriore diritto possono vantare a fronte della piena prova del credito così fornita dalla banca.
Peraltro, di fronte ad una società che esercita attività di impresa e che, quindi, ha precisi oneri di scritture contabili, appare del tutto inverosimile che non abbia mai ricevuto documentazione contabile bancaria o che non si sia mai accorta di tale carenza, senza farsi poi parte diligente al riguardo.
Residua, a questo punto, la questione devoluta circa la qualificazione della garanzia, invocata dagli appellanti come autonoma.
Invero, era onere degli appellanti allegare e provare gli elementi per i quali la garanzia sarebbe da considerare autonoma, mentre il Tribunale ha chiaramente ritenuto detta garanzia come accessoria.
Il solo fatto di garantire la copertura del debito a prescindere dalla validità o meno dell'obbligazione principale non è di per sé indice inequivoco di tale autonomia, considerando anche il dato letterale che caratterizza il contratto. Egualmente, le possibili modifiche al dettato dell'art. 1957 C.C. non rende di per sé il rapporto autonomo.
Ne consegue che anche la cessione del credito (con tutte le garanzie e gli accessori, come emerge dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) coinvolge la garanzia del Pt_2
Quanto all'art. 1957 C.C. ed alla sua deroga, il Tribunale ha chiaramente detto che non si tratta di rinuncia al termine, bensì di una precisazione esatta dell'impegno assunto dal garante e che non vi sono elementi di vessatorietà alla luce dell'equilibrio complessivo del contratto.
L'appello non presente elementi di specificità al riguardo, sicchè si tratta di un profilo di doglianza caratterizzato da mera ripetizione di quanto già argomentato in primo grado.
Ancora: gli appellanti ripropongono la questione della tutela del consumatore in favore del Pt_2, invocando la giurisprudenza più recente che guarda alla condizione soggettiva del garante e non all'obbligazione principale o alla garantita.
Se è pur vero il mutamento giurisprudenziale al riguardo, parte appellante dimentica che Pt_2, al momento del rilascio della garanzia, era anche socio della Parte 1 , sicchè il suo impegno era strettamente correlato all'interesse ed all'attività imprenditoriale della società dalla quale percepiva, evidentemente, anche gli utili.
Di qui la conferma in questa sede della statuizione sebbene con diversa motivazione.
Infine, in ordine al credito vantato dalla banca, viene riproposta la questione della capitalizzazione degli interessi invocando una perizia di parte che avrebbe acclarato un credito in favore della correntista.
Il rilievo è inconferente atteso che, pur potendosi configurare la consulenza di parte come un atto difensivo, in ogni caso ai sensi dell'art. 342 CPC andava effettuato non un mero richiamo alla sua esistenza, bensì alla sua elaborazione e quanto meno andava indicato il documento al quale accedere.
Nulla di tutto ciò è nel gravame che, peraltro, non tiene in alcun conto il ragionamento del Tribunale che ha evidenziato la data di stipula del rapporto, successiva alla determina CICR nonché la reciprocità della capitalizzazione, senza
contro
-argomentare al riguardo, sicchè il profilo di doglianza
è così inammissibile.
Alla luce, allora, di tutte le considerazioni che precedono, il gravame va respinto, restando assorbita ogni istanza istruttoria di parte appellante. § 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
€ 1.911,00Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 4.326,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi)
€ 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 18978/2021 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti,in solido tra loro, alla rifusione - in favore di Controparte_4 e per essa quale procuratrice la Controparte_5
, delle spese del grado che si
-
liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
PresidenteDott. Camillo Romandini
Consigliere rel. Dott. Maria Delle Donne Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3431 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 2 dicembre 2025 e vertente tra
TRA
Parte_2 (c.f. C.F. 1 ), rappresentati e Parte_1 (c.f. P.IVA_1 e difesi, per procura in atti, anche disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Ferrara Fierro ed Alessandro
Terenzi
APPELLANTI
E
c.f. P.IVA_2 ), in qualità di mandataria
1) Controparte_1 della contumace Controparte_2 c.f. P.IVA_3 ), in qualità di mandataria della CP_4
2) Controparte_3
[...] contumace e per essa quale procuratrice la [...] 3) Controparte_4 codice fiscale P.IVA_4
, rappresentata e difesa, per procura in c.f. e p. iva P.IVA_5 Controparte_5
, atti, dall'avvocato Andrea Fioretti
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1- La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. La società Parte_1 e Parte_2 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
19001/2015 emesso in data 7/08/2015 (depositato in data 11/8/2015), con cui il Tribunale di Roma aveva loro ingiunto di pagare, in solido, in favore della Controparte_6 amministrazione
CP_7 la somma di euro 206.100,84, oltre interessi e spese, quale saldo debitorio del conto corrente n. 21877 intrattenuto dalla Parte_1 e garantito dalla fideiussione rilasciata da Parte_2
Preliminarmente, gli opponenti, assumendo la qualifica di consumatore di Parte_2 hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ed hanno indicato come giudice competente il Tribunale del Lussemburgo, quale luogo dove è residente il Pt_2 Hanno poi disconosciuto la conformità agli originali delle fotocopie allegate al ricorso per decreto ingiuntivo relative al contratto di conto corrente datato 27/7/2005 e all'atto di fideiussione datato 28/3/2006.
Hanno eccepito ancora la nullità del decreto ingiuntivo per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 117, 118 e 119 TUB, sostenendo di non aver mai ricevuto gli estratti di conto corrente e comunque la documentazione attestante l'andamento del rapporto bancario. Hanno lamentato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c. nonché la nullità delle pattuizioni del contratto relative alle commissioni di massimo scoperto, alle spese e alle altre remunerazioni applicate dalla banca. Hanno dedotto inoltre l'inammissibilità dell'ingiunzione di pagamento per mancanza dei presupposti di liquidità ed esigibilità e per mancanza di idonea prova scritta.
In ogni caso hanno contestato l'idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a costituire valida fonte probatoria nel giudizio di opposizione. Hanno infine impugnato l'atto di fideiussione contestando in particolare le clausole riguardanti la rinuncia preventiva ad avvalersi della liberazione ex art. 1956 c.c. e della decadenza ex art. 1957 c.c. e ad opporre ogni eccezione anche nel caso di invalidità del rapporto principale;
secondo gli opponenti siffatte clausole sarebbero nulle in quanto vessatorie e comunque per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.
I due opponenti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni:
"In via preliminare e di rito:
1) accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, essendo invece territorialmente competente il Tribunale del Lussemburgo, come precisato al paragrafo n. 1;
2) non concedere la provvisoria esecutorietà, qualora ex adverso richiesta, in quanto il credito ingiunto risulta indeterminato e legittimamente contestato, come peraltro dimostrato documentalmente nei paragrafi su indicati);
In via principale:
3) accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o improponibilità e/o inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto con richiesta di revoca del medesimo per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., sia nei confronti del debitore principale che del garante;
In via gradata e nel merito:
4) accertare e dichiarare la non veridicità della somma ingiunta, nonché l'illegittimità delle variazioni degli interessi applicati, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e delle remunerazioni qualsiasi come pretese da controparte in relazione al c/c ordinario oggetto del decreto ingiuntivo;
5) accertare e dichiarare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
6) accertare e dichiarare per l'effetto l'esatto dare avere tra le parti in base ai risultato del ricalcolo, anche attraverso richiedenda CTU tecnico - contabile riferita al rapporto de qua.
Con riconoscimento e vittoria delle spese di lite (comprese quelle generali e forfettarie), nonché del compenso professionale spettante per l'attività svolta, oltre accessori di legge, e con salvezza per eventuali modifiche legislative sulla determinazione e liquidazione del compenso professionale dei procuratori in atti, che si dichiarano antistatari". Cont in qualità di mandataria della Si è costituita in giudizio la Controparte_1
Controparte_2 rappresentando che il credito oggetto di ingiunzione era stato ceduto dalla
Controparte_1 in amministrazione straordinaria alla Controparte_1 e poi da quest'ultima alla La convenuta ha contestato tutti i motivi di Controparte_2 opposizione chiedendone il rigetto con conseguente conferma del decreto opposto.
In seguito all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Controparte_1
[...] in amministrazione straordinaria e della declaratoria del suo stato di insolvenza il giudizio è stato interrotto e poi riassunto dai due opponenti nei confronti della medesima Controparte_1
[...] che si è nuovamente costituita sempre in qualità di mandataria della
[...]
Controparte_2
Successivamente, è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. società Controparte_3 unipersonale, quale mandataria della Controparte_4 indicata come società cessionaria di crediti in
"blocco" (tra cui quello oggetto di causa) acquistati dalla La terza Controparte_2 intervenuta si è riportata alle difese contenute nell'originaria comparsa di risposta della
[...]
Controparte_1
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto l'opposizione, condannando le parti opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore di tutte le controparti.
§ 1.2 A fondamento della decisione, il primo giudice - respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione e dato atto del superamento del proposto disconoscimento delle sottoscrizioni a seguito della produzione del documento in originale - ha posto le seguenti considerazioni:
«[... Destituito di fondamento è anche il successivo motivo di opposizione con il quale i due opponenti, sostenendo di non aver mai ricevuto gli estratti di conto corrente, hanno eccepito la nullità del decreto ingiuntivo per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 117, 118 e 119 TUB. Al riguardo è sufficiente richiamare le condizioni generali del contratto di conto corrente nelle quali è espressamente previsto che "qualora il cliente non abbia ricevuto l'estratto conto, si impegna a comunicarlo per iscritto alla banca entro 60 gg. dalla data prevista per la chiusura, al fine di richiedere l'eventuale duplicato”. Nel contratto di fideiussione è poi previsto l'onere per il fideiussore di informarsi presso il debitore dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca (art. 4). I due opponenti non possono quindi dolersi della mancata ricezione della documentazione contabile relativa al rapporto di conto corrente oggetto di causa: la società Parte_1 avrebbe dovuto sollecitare la banca a trasmettere i duplicati degli estratti non ricevuti e il sig. Pt_2 si sarebbe dovuto attivare presso la società correntista per chiedere informazioni sullo svolgimento del rapporto.
Gli opponenti hanno poi denunciato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici contra legem.
La doglianza va disattesa. Al riguardo si deve evidenziare che il rapporto di conto corrente è stato acceso in data successiva all'entrata in vigore della delibera del CICR del 9/2/2000 che, in attuazione della nuova disciplina contenuta nell'art. 120 TUB così come modificato dall'art. 25 del D.lgs. 4/8/1999 n.342, ha consentito la capitalizzazione degli interessi sia pure improntata ad un criterio di simmetria. La [...]
CP_1 si è adeguata al regime di reciprocità nel conteggio degli interessi come risulta dal documento di sintesi allegato al contratto, laddove è prevista la medesima periodicità trimestrale di capitalizzazione sia per gli interessi creditori e che per quelli debitori. La Parte_1 ed il sig. Pt 2 hanno poi eccepito la nullità delle pattuizioni del contratto di conto corrente relative alle commissioni di massimo scoperto, alle spese e alle altre remunerazioni applicate dalla banca.
La doglianza è priva di pregio giuridico in quanto formulata in maniera assolutamente generica senza precisare le singole voci di spesa impugnate e le ragioni per le quali siffatte pattuizioni sarebbero nulle.
Ma, al di là delle gravi carenze assertive, si deve comunque rilevare l'infondatezza dell'assunto difensivo di parte opponente, posto che dal documento di sintesi allegato al contratto di conto corrente risulta che tutte le condizioni economiche (ivi comprese le commissioni di massimo scoperto e le altre competenze applicate dalla banca nel corso del rapporto) sono state pattuite per iscritto in ossequio a quanto previsto dagli artt. 1284 c.c. e 117 comma 4 TUB. Siffatte competenze sono state approvate dalla società correntista che ha sottoscritto il contratto di conto corrente di cui è causa. Dall'esame del suddetto contratto risulta inoltre che la società Parte_1 ha specificamente approvato, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c., la clausola che attribuisce alla banca la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche applicate al rapporto (art. 13 delle condizioni generali di conto corrente).
Gli opponenti hanno poi sollevato censure sull'idoneità probatoria della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo (in particolare sull'estratto conto finale privo, secondo gli opponenti, di adeguata certificazione del funzionario della banca ex art. 50 TUB) in relazione sia alla fase monitoria che al presente giudizio di opposizione.
Le doglianze devono ritenersi superate dalla successiva produzione ad opera della Controparte_1 all. 5) di tutti gli estratti conto periodici e dei riassunti scalari riferibili all'intera durata
[...] del rapporto di conto corrente oggetto di causa (dall'accensione fino al passaggio a sofferenza), dai quali è possibile verificare tutte le partite contabili, ivi compresi gli interessi, le spese e gli altri oneri applicati dalla banca. A fronte di tale produzione documentale era onere degli opponenti contestare in maniera specifica e circostanziata l'eventuale erroneità di singole annotazioni contabili riportate negli estratti conto prodotti da controparte (Cass. 16/11/2000 n. 14849 e Cass. 01/02/2002 n. 1281).
Non essendo state mosse specifiche censure sulle singole poste risultanti dalla contabilità acquisita in atti quest'ultima costituisce sufficiente prova di tutte le movimentazioni e del saldo riportato nell'estratto conto finale.
Infine gli opponenti hanno impugnato l'atto di fideiussione contestando in particolare le clausole riguardanti la rinuncia preventiva ad avvalersi della liberazione ex art. 1956 c.c. e della decadenza ex art. 1957 c.c. e ad opporre ogni eccezione anche nel caso di invalidità del rapporto principale;
secondo gli opponenti siffatte clausole sarebbero nulle in quanto vessatorie e comunque per violazione degli artt. 1341 e
1342 c.c. Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente nell'atto di fideiussione non si rinviene alcuna clausola derogatoria della disciplina legale di cui all'art. 1956 c.c. concernente la liberazione del fideiussore e di cui all'art. 1945 c.c. concernente la facoltà del fideiussore di opporre contro il creditore le medesime eccezioni spettanti al debitore principale.
La deroga pattizia alla disciplina legale delle decadenze di cui all'art. 1957 c.c. prevista dall'art. 5 dell'atto di fideiussione (laddove è previsto che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”) non configura una clausola vessatoria, ma costituisce una più specifica determinazione dell'obbligazione fideiussoria rientrante nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti. Ed invero, secondo quanto chiarito dalla
Suprema Corte la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957
c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente (così Cass. 21/05/2008 n. 13078; cfr. anche Cass.
18/04/2007 n. 9245).
Oltretutto nel caso in esame deve dubitarsi dell'applicabilità della disciplina prevista dal codice del consumo per difetto del requisito soggettivo in capo al sig. Pt 2 il quale ha prestato la garanzia fideiussoria nell'interesse di una persona giuridica (la Parte_1 . Ciò si ricava dal seguente principio giurisprudenziale: "in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini
...dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita" (così Cass. 29/11/2011 n.
25212).]>
§ 2 Hanno proposto appello gli originari opponenti - come in epigrafe indicati - contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo "in via principale e nel merito,
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell' Controparte_8 cedente e/o del cessionario (come intervenuto successivamente nel corso del giudizio); in via gradata e nel merito:
3) accertare e dichiarare la violazione degli artt. 117, 118, 119 TUB (con le conseguenze del caso), nonché la nullità della fideiussione del Dott. Parte_2 sia per la violazione degli artt. 1341 e 1342
c.c., sia in quanto conforme e sovrapponibile al Modello ABI dichiarato illegittimo e nullo per violazione delle norme sulla concorrenza ed a tutela del mercato;
4) accertare e dichiarare la non veridicità della somma ingiunta, nonché l'illegittimità delle variazioni degli interessi applicati, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e delle remunerazioni qualsiasi come pretese da controparte in relazione ai rapporti contrattuali oggetto del decreto ingiuntivo e del giudizio di merito in opposizione;
-5) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti in base al risultato del ricalcolo attraverso richiedenda CTU tecnico - contabile riferita al rapporto de qua;
6) di conseguenza, condannare la Banca opposta alla correzione del saldo contabile;
in ogni caso: 7) condannare le controparti al pagamento dei compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori, da liquidarsi e determinarsi sulla base delle tabelle del D.M. n. 55/14 come aggiornate con il D.M. 37/18, tenendo in ogni caso presente l'art. 2233, 2° comma, c.c., salvo ulteriori ed eventuali modifiche legislative, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
In via istruttoria: si depositano i documenti indicati in narrativa e nell'indice, oltre al fascicolo di primo grado, chiedendo nuovamente l'ammissione della CTU tecnico contabile (come dedotta nell'Atto introduttivo del primo grado di giudizio e nelle successive memorie ex art. 183, 6° comma,
n. 2, c.p.c.)". in qualità di mandataria della Sono rimaste contumaci Controparte_1
[...] in qualità di mandataria della CP_2 e Controparte_3 Controparte_4
Controparte_4 e per essa quale procuratrice la Ha resistito Controparte_5 chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa è stata assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
Con ordinanza in atti la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 CPC proposta dagli appellanti.
§ 2.1 All'udienza indicata in epigrafe - come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 L'appello, composto di 28 pagine, risulta articolato in cinque motivi. 66Col primo motivo titolato VIOLAZIONE E/O ERRATA E NON CORRETTA
§ 3.1 _ -
INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 100 E 111 C.P.C. . VIOLAZIONE E/O ERRATA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. ED ERRATA INTERPRETAZIONE E
VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE EX ADVERSO ALLEGATA (ANCHE
TARDIVAMENTE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 183, 6° COMMA, C.P.C.) IN ORDINE ALLA
LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CREDITORE - INCERTEZZA SULL'EFFETTIVITÀ DELLA
CESSIONE SIA DEL CREDITO SIA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA / CONTRATTO
AUTONOMO DI GARANZIA (OMISSIONE SUL PUNTO E VIOLAZIONE DELL'ART. 112
C.P.C.) le parti appellanti lamentano che il Tribunale, pur potendo effettuare d'ufficio la verifica circa la legittimazione attiva della società intervenuta quale cessionaria, non ha verificato la carenza di detta legittimazione attiva, nonostante l'assenza di prova della cessione del credito da CP_1
[...] a CP_3 non essendo sufficiente la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Contestano, poi, gli appellanti la tardività della documentazione prodotta da CP_3 in sede di conclusioni, perché tardiva e quindi da espungere, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
§ 3.2-
- Col secondo motivo - titolato "VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 115 E 116 C.P.C. IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLA FIDEIUSSIONE DEL
DOTT. Parte_2 COME RIENTRANTE NEL MODELLO ABI DICHIARATO NULLO و
PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTITRUST - gli appellanti invocano la nullità della fideiussione per la violazione della detta normativa (e per il Pt_2 anche la rinuncia ex art. 1957 C.C.) trattandosi di questione rilevabile d'ufficio. Ricostruiscono, quindi, la nota vicenda, anche quanto a giurisprudenza in materia.
Aggiungono gli appellanti che la banca sarebbe decaduta dalla possibilità di agire nei confronti del fideiussore perché essendo nulla la clausola n. 6, il termine ex art. 1957 C.C. non era stato rispettato.
Sostengono, ancora, gli appellanti che il Tribunale avrebbe dovuto qualificare la garanzia come contratto autonomo (e non come fideiussione), sicchè la cessione del credito non poteva aver prodotto anche la cessione della garanzia per mancato consenso del gravante alla detta cessione.
§ 3.3 Col terzo motivo – titolato "VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
115 E 116 C.P.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 117, 118 E 119 T.U.B., ANCHE AI SENSI DELL'ART.
112 C.P.C. E DELL'ART. 2697 C.C." - gli appellanti denunciano l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel non valutare la assenza di prova, che la banca avrebbe dovuto fornire, circa l'invio degli estratti conto, atteso che anche in presenza di un obbligo dei contraenti ad informarsi, la violazione di questo avrebbe avuto esclusivo rilievo sotto il profilo della buona fede, senza modificare la ripartizione dell'onere della prova.
§3.4 Col quarto motivo - titolato "VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
115 E 116 C.P.C. RIGUARDO LA PROVA DELL'ESISTENZA DI TASSI ERRONEI NONCHÉ
DELL'APPLICAZIONE DI INTERESSI ANATOCISTICI;
MANCATA RIDETERMINAZIONE
DEL CORRETTO RAPPORTO DI DARE - AVERE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 183 E 184
C.P.C. (SULLA MANCATA AMMISSIONE DI CTU TECNICO CONTABILE) E DEGLI ARTT.
115 E 116 C.P.C., NONCHÉ DEGLI ARTT. 24 E 111 COST." - gli appellanti ripropongono la questione relativa alla capitalizzazione degli interessi richiamando la perizia di parte dalla quale emergerebbe il credito della correntista per Euro 68.057,90 - somma comprensiva di rivalutazione legale al 22 settembre 2015.
-
Chiedono, quindi, ammettersi CTU contabile.
§3.5 Col quinto motivo -titolato "VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
115 E 116 C.P.C., NONCHÉ VIOLAZIONE E/O ERRATA APPLICAZIONE
INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 1341, 1342, 1956 E 1957 C.C., ANCHE AI SENSI
DELL'ART. 112 C.P.C." – gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza lì ove non ha ritenuto
-
vessatorie le clausole relative agli artt. 1956 e 1957 C.C. nonché ove ha escluso la tutela del consumatore in favore del Pt_2 , dovendo la qualifica del garante come consumatore effettuarsi in relazione ai requisiti soggettivi di questo, e non più in relazione al soggetto garantito, come disposto dalla giurisprudenza unionale.
§ 4 L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
I motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
La prima questione riguarda la legittimazione attiva della società intervenuta in primo grado, con riguardo anche alla precedente cessione del credito.
In sostanza, secondo gli appellanti non sarebbe sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco per comprovare che il credito di cui si discute sia effettivamente coinvolto dall'operazione. Rileva la Corte che ai sensi dell'art. 118 disp att. Cpc non può che confermarsi l'orientamento già assunto in vicende similari.
Va dato, dunque, seguito ai principi affermati da questa Corte, secondo i quali «in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del
22/06/2023, Rv. 668451 – 01, nella cui motivazione si chiarisce, peraltro, che «in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete»).
Ricordando anche Cass. N. 12007/24, non può che ribadirsi come è possibile, mediante un ragionamento presuntivo, giungere all'accertamento dell'esistenza della cessione di quel credito.
Al riguardo, oltre alle certificazioni notarili (che fanno prova fino a querela di falso), possono essere utilizzati altri elementi come il comportamento processuale delle originarie creditrici (poi cedenti) che, in sostanza, non hanno più formulato alcuna difesa una volta costituitasi la cessionaria in giudizio, esattamente come avvenuto anche in questa sede.
E' ovvio, poi, che la cessionaria a fronte di una eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalla parte opponente solo a conclusione, in sostanza del giudizio - si sia trovata nella necessità di rispondere e replicare a tale questione, producendo (a sostegno della propria legittimazione attiva posta in dubbio dalla controparte) la documentazione rilevante al riguardo.
Non vi è, poi, alcuna contestazione specifica con riguardo alla tipologia dei crediti oggetto di cessione
(coinvolgente quindi anche quello in discussione), sicchè detta eccezione risulta infondata.
Venendo ad esaminare la questione della violazione della normativa antitrust, anche ad ammettere la rilevabilità d'ufficio della nullità (parziale), va ricordato che il giudice può effettuare tale verifica purchè "ex actis", vale a dire sulla base del materiale probatorio già esistente agli atti.
Nel caso in esame, è pacifico che la questione sia stata sollevata solo da ultimo, al momento della decisione, sicchè il materiale documentale necessario per tale verifica (a prescindere se prodotto o meno in quel momento) certamente costituisce una indagine nuova, di per sé inammissibile.
Venendo al profilo di doglianza relativo agli oneri della prova gravanti sulla banca che è
- effettivamente l'attore sostanziale parte appellante non coglie un preciso ragionamento del
Tribunale che è assorbente: in primo luogo la documentazione della fase monitoria è stata integrata totalmente con estratti conto per tutto il periodo in discussione e ciò è avvenuto nella fase di cognizione piena aperta dalla proposta opposizione;
in secondo luogo, il primo giudice ha evidenziato che nonostante tale produzione documentale, gli opponenti-oggi appellanti - non hanno preso esatta posizione avverso le risultanze contabili, né le hanno specificamente contestate, sicchè nessun ulteriore diritto possono vantare a fronte della piena prova del credito così fornita dalla banca.
Peraltro, di fronte ad una società che esercita attività di impresa e che, quindi, ha precisi oneri di scritture contabili, appare del tutto inverosimile che non abbia mai ricevuto documentazione contabile bancaria o che non si sia mai accorta di tale carenza, senza farsi poi parte diligente al riguardo.
Residua, a questo punto, la questione devoluta circa la qualificazione della garanzia, invocata dagli appellanti come autonoma.
Invero, era onere degli appellanti allegare e provare gli elementi per i quali la garanzia sarebbe da considerare autonoma, mentre il Tribunale ha chiaramente ritenuto detta garanzia come accessoria.
Il solo fatto di garantire la copertura del debito a prescindere dalla validità o meno dell'obbligazione principale non è di per sé indice inequivoco di tale autonomia, considerando anche il dato letterale che caratterizza il contratto. Egualmente, le possibili modifiche al dettato dell'art. 1957 C.C. non rende di per sé il rapporto autonomo.
Ne consegue che anche la cessione del credito (con tutte le garanzie e gli accessori, come emerge dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) coinvolge la garanzia del Pt_2
Quanto all'art. 1957 C.C. ed alla sua deroga, il Tribunale ha chiaramente detto che non si tratta di rinuncia al termine, bensì di una precisazione esatta dell'impegno assunto dal garante e che non vi sono elementi di vessatorietà alla luce dell'equilibrio complessivo del contratto.
L'appello non presente elementi di specificità al riguardo, sicchè si tratta di un profilo di doglianza caratterizzato da mera ripetizione di quanto già argomentato in primo grado.
Ancora: gli appellanti ripropongono la questione della tutela del consumatore in favore del Pt_2, invocando la giurisprudenza più recente che guarda alla condizione soggettiva del garante e non all'obbligazione principale o alla garantita.
Se è pur vero il mutamento giurisprudenziale al riguardo, parte appellante dimentica che Pt_2, al momento del rilascio della garanzia, era anche socio della Parte 1 , sicchè il suo impegno era strettamente correlato all'interesse ed all'attività imprenditoriale della società dalla quale percepiva, evidentemente, anche gli utili.
Di qui la conferma in questa sede della statuizione sebbene con diversa motivazione.
Infine, in ordine al credito vantato dalla banca, viene riproposta la questione della capitalizzazione degli interessi invocando una perizia di parte che avrebbe acclarato un credito in favore della correntista.
Il rilievo è inconferente atteso che, pur potendosi configurare la consulenza di parte come un atto difensivo, in ogni caso ai sensi dell'art. 342 CPC andava effettuato non un mero richiamo alla sua esistenza, bensì alla sua elaborazione e quanto meno andava indicato il documento al quale accedere.
Nulla di tutto ciò è nel gravame che, peraltro, non tiene in alcun conto il ragionamento del Tribunale che ha evidenziato la data di stipula del rapporto, successiva alla determina CICR nonché la reciprocità della capitalizzazione, senza
contro
-argomentare al riguardo, sicchè il profilo di doglianza
è così inammissibile.
Alla luce, allora, di tutte le considerazioni che precedono, il gravame va respinto, restando assorbita ogni istanza istruttoria di parte appellante. § 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
€ 1.911,00Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 4.326,00
Fase decisionale, valore medio:
€ 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi)
€ 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 18978/2021 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti,in solido tra loro, alla rifusione - in favore di Controparte_4 e per essa quale procuratrice la Controparte_5
, delle spese del grado che si
-
liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore