Sentenza 8 ottobre 2007
Massime • 1
La mancata assunzione con contratto a tempo determinato a seguito della totale perdita di capacità lavorativa specifica (nella specie, per sordità neurosensoriale dovuta alla mancata consegna ai lavoratori addetti alla rampa di atterraggio degli aeromobili delle cuffie di protezione dal rumore) ascrivibile a responsabilità del datore di lavoro, presso il quale si è nuovamente avviati per un'altra assunzione a termine, comporta l'insorgenza di un danno risarcibile che va qualificato come pregiudizio da mancata assunzione e non già da perdita di "chance", la cui liquidazione deve essere effettuata in base alle somme che sarebbero state percepite nel caso di effettiva assunzione per quel determinato periodo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2007, n. 21014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21014 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO OR, PA NI, AI AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso lo studio dell'avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA, rappresentati difesi dall'avvocato INFANTINO LORENZO OR, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 16827/04 proposto da:
ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L G FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, chi la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOURSIER NIUTTA CARLO, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
NO OR, AS NI, AI AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 612/03 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 10/06/03 R.G.N. 111/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/07 dal Consigliere Dott. Donato FIGURELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi depositati in data 17 marzo 1994 i signori AL GI, NO SA, ET UG e NN LO convenivano in giudizio l'Alitalia s.p.a. e, premesso di aver prestato negli anni 1990 - 1991 attività lavorativa a tempo determinato come addetti alla rampa, previa sottoposizione a visita medica che ne aveva sempre accertato la piena idoneità a dette mansioni, esponevano che solo nel settembre 1991, cioè poco prima della scadenza dell'ultimo contratto, la convenuta aveva fornito loro le cuffie protettive contro i rumori provenienti dagli aeromobili presso cui operavano.
Aggiungevano, poi, che nel 1992, a seguito di istanza dell'Alitalia, l'ufficio di collocamento li aveva avviati per la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato, ma che, sottoposti a visita medica, erano stati dichiarati inidonei per ipoacusia e, conseguentemente, non erano stati assunti.
Deducevano, inoltre, che la patologia riscontrata - certamente contratta nel corso della pregressa attività lavorativa di addetto alla rampa, dal momento che dalla visita medica disposta al momento della prima assunzione non era emersa alcuna affezione - era eziologicamente connessa con le mansioni disimpegnate per effetto della prolungata esposizione giornaliera al rumore senza l'utilizzo degli accorgimenti previsti in via generale dall'art. 2087 c.c. e, in linea più specifica, dal D.P.R. 19 marzo 1986, n. 303, art. 24. Rilevato, infine, che l'Alitalia aveva proceduto ad altre assunzioni a termine, nonché alla trasformazione, in virtù di intese in tal senso intercorse con le organizzazioni sindacali, di taluni contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato, chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento del danno biologico nonché di quello economico, sia per l'incapacità specifica a svolgere l'attività lavorativa cui erano stati adibiti, sia per la mancata assunzione negli anni successivi e la impossibilità di fruire della trasformazione del rapporto.
Instauratosi il contraddicono, resisteva l'Alitalia s.p.a., eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito e, deducendo nel merito, l'infondatezza della pretesa.
Procedutosi alla riunione dei giudizi, il G.L. del Tribunale di Palermo, con sentenza in data 3 febbraio 2000, rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio;
verificata la dedotta violazione dell'obbligo previsto dall'art. 2087 c.c.; acclarata, alla stregua della disposta c.t.u., la connessione della ipoacusia riscontrata nei ricorrenti GI, SA ed LO con l'attività espletata alle dipendenze dell'Alitalia, nonché la conseguente, totale, riduzione della capacità lavorativa specifica;
ritenuto che
, in via presuntiva, i tre ricorrenti avrebbero potuto prestare la loro attività per oltre tre anni oltre il 1992, condannava la società convenuta al pagamento in favore dei tre ricorrenti sopra indicati a titolo risarcitorio, della complessiva somma di L. 30.000.000 ciascuno, comprensiva di interessi e rivalutazione;
rigettava, invece, la domanda del UG, la cui patologia non era risultata dipendente da attività lavorativa.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Alitalia - Linee Aeree Italiane - s.p.a., con ricorso depositato in data 25 gennaio 2002, contestando l'addebitata violazione della norma di cui all'art. 2087 c.c. e, in ogni caso, i criteri di determinazione del danno.
Costituitisi con memoria depositata in data 12 maggio 2003, resistevano il GI, il SA e l'LO, chiedendo il rigetto del gravame e, in via incidentale, dolendosi dell'avvenuta quantificazione del danno sulla base della retribuzione netta percepita, nonché dell'entità del risarcimento complessivamente riconosciuto.
Con sentenza in data 15 maggio - 10 giugno 2003 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, condannava l'Alitalia al pagamento in favore del GI, del SA e dell'LO, a titolo di risarcimento danni per la mancata assunzione a termine nell'anno 1992, dell'importo netto di Euro 3.615,20 ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi come per legge. Avverso la sentenza della Corte territoriale, con atto notificato in data 3 giugno 2004, AL GI, NO SA e NN LO hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Alitalia - Linee Aeree Italiane - S.p.A. ha resistito con controricorso ed ha proposto, altresì, ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti principali denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 432 c.p.c., degli artt. 1223 e 1226 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 432 c.p.c., degli artt. 1223, 1226, 2727 e 2729 c.c.; violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.L. n. 17 del 1983, art.
8 - bis, della L. n. 56 del 1987, della L. n. 56 del 1987, artt. 14 e 15
della L. n. 239 del 1949, artt. 14 e 15 e della L. n. 300 del 1970, art. 34; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
3. Con l'unico motivo la ricorrente incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. e del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 19 nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.
4. È logicamente antecedente l'esame del ricorso incidentale. Ed il ricorso è infondato.
Come emerge dalla sentenza impugnata, alla luce della raccolta prova testimoniale, non può dubitarsi che, quanto meno fino al settembre del 1991, l'Alitalia ha operato in violazione dell'obbligo nascente dal generale principio di cui all'art. 2087 c.c., nonché di quello specifico desumibile dal D.P.R. n. 303 del 1986, avendo omesso di consegnare ai lavoratori le cuffie di protezione e, in ogni caso, di vigilare sulla loro effettiva utilizzazione. La sentenza impugnata ha, poi, evidenziato, che, non appare revocabile in dubbio, sulla base della CTU espletata in primo grado, che, a causa della sottoposizione al rumore nell'ambiente lavorativo, si era instaurata nei lavoratori una sordità Eurosensoriale, che aveva comportato una riduzione della capacità lavorativa specifica del 100%. Va poi evidenziato che l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio sul lavoro o malattia professionale opera esclusivamente nei limiti posti dal D.P.R. n.1124 del 1965, art. 10 e per i soli eventi coperti dall'assicurazione obbligatoria, mentre qualora eventi lesivi eccedenti tale copertura abbiano a verificarsi in pregiudizio del lavoratore e siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 c.c., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato (Cass. n. 8204/2003).
4. Infondato è, peraltro, anche il ricorso principale. Quanto al primo motivo i ricorrenti si dolgono del criterio di quantificazione dell'entità economica del danno adottato dalla Corte territoriale, in relazione, in particolare al '92, quando i ricorrenti, pur avviati verso l'Alitalia con il contratto a termine, non vennero assunti a cagione della loro limitazione fisica. La motivazione individua, infetti, tale danno, non come danno da perdita di chance, ma come danno da mancata assunzione, al cui risarcimento i giudici di appello condannano Alitalia. La sentenza impugnata ha, invero, affermato che non appare revocabile in dubbio che la perdita totale della capacita' lavorativa specifica costituisca per i ricorrenti un danno risarcibile, il quale può essere quantificato sulle somme che gli stessi avrebbero potuto percepire se, avviati al lavoro su apposita richiesta della società, avessero superato positivamente la preventiva visita medica e, quindi, come negli anni precedenti, fossero stati assunti con contratto a tempo determinato anche per l'anno '92.
La sentenza chiarisce poi che, ai fini del risarcimento dovuto dal datore di lavoro per i danni derivanti da un infortunio subito dal dipendente, la liquidazione del danno da invalidita' permanente correlato al mancato guadagno futuro conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, deve essere compiuta con riferimento al reddito annuo costituito dalla retribuzione calcolata al netto e non al lordo delle ritenute fiscali (Cass. nn. 1052/1994, 2219/1998). Il motivo è, pertanto, infondato.
5. Con il secondo motivo i ricorrenti principali censurano la sentenza d'appello, laddove ha ritenuto di non liquidare alcun risarcimento per i periodi successivi al '92 sul presupposto che la richiesta dei lavoratori si risolvesse in una domanda di risarcimento per perdita di chance. Anche tale motivo e' infondato. Come correttamente ha osservato la Corte territoriale, al fine di ottenere il risarcimento per la perdita di una chance - tale dovendosi infatti qualificare la perdita di un'eventuale assunzione a tempo determinato per gli anni successivi al 1992 - è necessario che il danneggiato dimostri la sussistenza di un valido nesso causale tra il danno e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno stesso e provi, quindi, la realizzazione in concreto almeno di uno dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza diretta ed immediata (Cass. n. 9898/1998). Come ha evidenziato la Corte territoriale, detta prova non è stata fornita.
Intanto perché detti lavoratori non risultano avviati presso l'Alitalia negli anni 1993, 1994 e 1995 (ad eccezione del solo LO, che risulta avviato in quest'ultimo anno), sicché non può certo presumersi una eventuale assunzione in mancanza di un atto di avviamento.
Nè può invocarsi il diritto di precedenza nell'assunzione, ai sensi della normativa richiamata nella sentenza d'appello, perché i ricorrenti non hanno provato l'esercizio della facoltà di opzione nei tre mesi dalla cessazione dell'ultimo rapporto a termine. Ed è principio pacifico che la valutazione di circostanze di fatto, e segnatamente se esse siano in grado di far ritenere esistente per il soggetto danneggiato la chance di cui si lamenta la lesione, è di esclusiva competenza del giudice di merito. (Cass. n. 11322/2003).
6. Consegue il rigetto di entrambi i ricorsi.
7. Stante la reciproca soccombenza, vengono compensate le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2007.