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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 21/2024 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Mirarchi, CF , in qualità C.F._2 di legale convenzionato del patronato , elettivamente domiciliata presso il suo studio, CP_1 in Reggio Calabria, Via dei Garibaldini n. 105/A, fax 0965/301681, pec
Email_1 appellante CONTRO Controparte_2
C. F. , con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144
[...] P.IVA_1 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott.ssa , elettivamente domiciliato in Reggio CP_3 Calabria, Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera, CF
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in C.F._3 Notar da Catanzaro del 16 aprile 2024, recante i numeri 48249 del Persona_1 repertorio e 18366 della raccolta, fax 0965/363206, pec Email_2 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 10.09.2020, Pt_1
chiedeva accertare e dichiarare che le malattie da cui era affetto erano state contratte
[...] a causa dell'attività lavorativa e le stesse avevano comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 38/2000, pari al 14% o di quella minore, non inferiore al 06%, o maggiore accertati in corso di causa, che in caso di superamento del 16% dava diritto alla rendita;
condannare l' al pagamento della CP_2 somma di 15.384, 19 circa, corrispondente al danno biologico parametrato alla misura del 14%, al sesso ed all'età del ricorrente, o della somma minore o maggiore in base alla percentuale accertata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Esponeva di aver lavorato dal 1985 fino al 2018 come operaio con le mansioni di boscaiolo presso la Ditta EDIL Legno S.r.l., così come indicato nell'estratto conto previdenziale e nelle buste paga allegate, lavorando a tempo pieno;
si era occupato della 2
sramatura e depezzatura dei tronchi, della segagione, della squadratura e dell'accatastamento del legname che costituivano le prime fasi della lavorazione del legno, usando quotidianamente la motosega e altri strumenti vibranti, venendo sottoposto a continue vibrazioni e al sollevamento di grossi pesi. Lo svolgimento di tali attività lavorative aveva causato gravi danni alla colonna vertebrale con spondilosi cervicale e lombare e ernie discali, epicondilite ai gomiti e rizoartrosi bilaterale. Aveva presentato all' n. 4 denunce per il riconoscimento di malattia professionale, CP_2
a seguito delle quali erano state aperte da parte dell'Istituto resistente n. 4 pratiche di malattie professionali: 1) pratica di malattia professionale n. 515485963 del 29/05/2019 - gestione: 370 con riferimento alla patologia: "Conflitto acromiale spalla dx e sx'”; 2) pratica di malattia professionale n. 515485964 del 29/05/2019 - gestione: 370 con riferimento alla patologia: "Epicondilite gomiti"; 3) pratica di malattia professionale n. 515485965 del 29/05/2019 - gestione: 370 con riferimento alla patologia: "Ernia discale lombare”; 4) pratica di malattia professionale n. 515486166 del 28/06/2019 - gestione: 370 con riferimento alla patologia: "Rizoartrosi polso sx". L' aveva comunicato che la documentazione acquisita era insufficiente per CP_2 esprimere un parere medico-legale; le pratiche venivano archiviate e le opposizioni non avevano avuto effetto. Rassegnava le conclusioni prima riportate. Costituitosi, l' eccepiva l'infondatezza della domanda perché la documentazione CP_2 non provava l'esistenza del rischio nell' ambiente lavorativo, nonché l'errore di valutazione del danno. Chiedeva il rigetto della domanda.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1361/2023, pubblicata in data 21/07/2023, il Tribunale rigettava la domanda. Osservava che la controversia aveva ad oggetto la pretesa all'indennizzo in capitale per menomazione all'integrità psico-fisica subìta a seguito di quattro patologie costituenti malattie professionali: spondilosi cervicale e lombare, ernie discali, epicondilite ai gomiti e rizoartrosi bilaterale. L' aveva contestato l'esposizione a rischio morbigeno, non avendo il ricorrente CP_2 provato le condizioni di lavoro e l'esposizione quali-quantitativa individuale, di contrarre le patologie denunciate. L'onere di allegare e provare l'attività di lavoro svolta e le condizioni di esposizione ad un rischio per malattia professionale gravava sul ricorrente, il quale aveva articolato i seguenti capitoli di prova testimoniale: “Vero o non che il sig. ha lavorato dal Parte_1 1985 fino al 2018 come Operaio presso la Ditta EDIL Legno srl? • “Vero o non che il sig.
si occupava delle prime fasi della lavorazione del legno, cioè della sramatura Parte_1 e depezzatura dei tronchi, della segagione, della squadratura e dell'accatastamento del legname? • “Vero o non che il sig. usava quotidianamente la motosega e altri Parte_1 strumenti vibranti e sollevava grossi pesi?”. All'udienza del 02.02.2022 era stato sentito un teste, il quale però aveva riferito di aver lavorato con lui solo dal 2015 presso la ditta Sapone e mai lo aveva visto lavorare nel precedente rapporto di lavoro con la;
che non guidavano trattori, ma usavano solo CP_4 decespugliatori e piccoli trattori a mano, e non altri macchinari;
il lavoro era solo manuale. Concludeva, osservando che all'esito della prova non risultava confermato dal teste il lavoro presso la Edil legno né le attività di lavoro nel settore del legno. Le circostanze riferite dal teste erano generiche sui pesi sostenuti;
l'estratto contributivo si limitava solo a riportare rapporti di lavoro come agricolo ma non descriveva le attività in concreto svolte, né era stato offerto un elaborato tecnico da cui desumere che 3
le patologie denunciate presentassero le caratteristiche proprie della derivazione causale o concausale dal lavoro. Il certificato del dr. nulla di argomentato offriva sulla causalità. Pt_2
La domanda, pertanto, in assenza di elementi tecnicamente oggettivi di esposizione qualificata alle lavorazioni, che potesse aver effettivamente costituito la causa della patologie, non poteva essere accolta. Nessuna statuizione doveva essere adottata sulle spese di giudizio, stante la dichiarazione di esonero del ricorrente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal che impugnava la Pt_1 sentenza nella parte in cui aveva affermato che il lavoratore non aveva provato le condizioni di lavoro e l'esposizione quali-quantitativa individuale di esposizione ad un rischio per la denunciata malattia professionale. In contrario, il ricorrente aveva provato l'attività lavorativa svolta e l'esposizione a rischio morbigeno sia documentalmente sia attraverso la prova testi e il Tribunale aveva errato nel non nominare un c.t.u. medico, richiesta che veniva rinnovata in grado di appello. A sostegno della domanda erano stati prodotti esami strumentali;
l'attività lavorativa svolta era stata confermata dall'estratto conto previdenziale, dalle buste paga e dalle dichiarazioni del teste escusso;
il sig. inoltre, aveva chiesto la nomina di un c.t.u. Pt_1 medico. Da quanto emerso nel giudizio di primo grado, conseguiva con elevata probabilità, che l'attività lavorativa “non occasionale” svolta dal per circa 40 anni, lo aveva esposto a Pt_1 posture incongrue e a movimenti ripetitivi e tale attività aveva tutte le caratteristiche richieste per essere stata la causa o quanto meno la concausa delle patologie denunciate che erano tutte tabellate. Non era occasionale quell'adibizione alla lavorazione che costituiva una componente abituale e sistematica dell'attività professionale ed era intrinseca alle mansioni. L'esposizione era prolungata se mantenuta per quel periodo di tempo che la letteratura, secondo il criterio epidemiologico, riteneva sufficientemente idoneo a causare la patologia. Contestava la parte della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva valutato la prova testimoniale. Non erano state apprezzate le circostanze riferite dal teste in merito all'utilizzo di strumenti vibranti quali decespugliatori e piccoli trattori a mano, circostanza meritevole di attenta valutazione, così come la circostanza che il lavoro era solo manuale;
il teste inoltre aveva riferito che era a conoscenza del fatto che il aveva lavorato presso la Edil Pt_1 Legno. Tali dichiarazioni confermavano sia l'esposizione a vibrazioni che le posture incongrue ed era notorio che l'attività di boscaiolo presso la Edil Legno, provata documentalmente, richiedeva necessariamente sforzo fisico e l'utilizzo di strumenti atti a vincere la forza di resistenza del legname. Ne conseguiva che lo svolgimento di tutte queste mansioni sin dal 1985 aveva certamente causato al ricorrente le patologie denunciate, che erano malattie tabellate per i lavoratori agricoli, cui potevano essere equiparati quanto a rischio lavorativo anche coloro che svolgevano altri lavori altrettanto usuranti come quella di boscaiolo/taglialegna in quanto era la qualità del lavoro svolto che ne determinava la natura agricola. La sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e patologie non necessariamente doveva essere dimostrata attraverso una relazione medica di parte ma, era stata già dimostrata sia documentalmente sia con la prova per testi ed era stata chiesta la nomina di un c.t.u.; inoltre, trattandosi di malattie tabellate, vi era la presunzione di eziologia professionale. 4
Chiedeva, dunque, in riforma della sentenza espletare la c.t.u. medica richiesta in primo grado e per l'effetto accogliere le conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiarava di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde. Costituitosi, l , chiedeva il rigetto dell'appello, posta l'assenza di prova dell'attività CP_2 concretamente svolta dal che nulla aveva allegato e provato, in relazione al rischio Pt_1 lavorativo connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa;
le allegazioni sui compiti affidati non avevano trovato riscontro pieno nella prova testimoniale. Contrariamente all'assunto avversario, le malattie denunciate non erano tabellate con riferimento alle mansioni svolte dall'appellante ed erano state riferite ma in alcun modo provate nelle concrete modalità di effettuazione. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato. Invero, l'attività lavorativa svolta dal ricorrente con le modalità usuranti, idonee a costituire eziogenesi delle patologie lamentate, non è stata provata, sì che la sentenza ha correttamente deciso, facendo applicazione dei principi regolatori dell'assolvimento dell'onere probatorio, secondo cui l'onere di dimostrare la correlazione delle patologie denunciate con le lavorazioni effettivamente svolte ricadeva sul ricorrente. Va, infatti, richiamato che “Come noto, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, come è nella CP_2 specie, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore. Nessun errore è dunque imputabile ai giudici del merito nella distribuzione del carico probatorio. (Cass. civ. sez. lav., 15/05/2024, n.13546). La Suprema Corte, sin dalla sentenza SS. UU. 1919/1990, ha posto in rilievo che nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988- la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Inoltre, in caso di malattie previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve, comunque, fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). 5
In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, ma è sempre necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097del 2015 e Cass. n.736 del 2018). La conclusione da ultimo riportata non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma è consequenziale alla circostanza che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. (così in motivazione Cass. civ. sez. lav., 04/02/2020, n. 2523). È proprio questa la prova che, come affermato in sentenza, è mancata, vale a dire la prova dello svolgimento, da parte del lavoratore, di attività, che per ripetitività, assunzione e mantenimento di posture incongrue, movimentazioni di carichi pesanti, esposizione a vibrazioni potessero dimostrare la correlazione causale fra attività lavorativa e malattia. Il ricorrente si è limitato ad allegazioni prive di dettaglio sui carichi movimentati, sulle tempistiche e ripetitività delle lavorazioni, sulle posture incongrue mantenute e per quali periodi di tempo e, comunque, non ha fornito la prova concreta che le lavorazioni che asseriva di aver svolto lo avessero esposto a sovraccarico biomeccanico ed a vibrazioni, posto che la prova testimoniale assunta non ha offerto la prova dei fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda. Invero, l'unico teste assunto, , ha riferito di aver lavorato come Testimone_1 bracciante agricolo presso l'azienda Sapone, unitamente al ricorrente, con decorrenza dall'anno 2015. Nulla ha saputo riferire sull'attività di boscaiolo che il ricorrente aveva svolto alle dipendenze Ditta EDIL Legno S.r.l., che è l'attività che, secondo, l'assunto rassegnato, implicava lo svolgimento di mansioni usuranti, costituenti causa delle patologie riportate. Nel descrivere l'attività agricola svolta, il teste ha escluso l'impiego di mezzi agricoli pesanti, riferendo che il lavoro era prevalentemente manuale. Non è stata, pertanto, raggiunta la prova della ripetitività, nel corso delle giornate lavorative svolte alle dipendenze della EDIL Legno S.r.l., dei movimenti che comportavano il sovraccarico biomeccanico e dell'utilizzo di macchinari che esponevano il lavoratore a vibrazioni continue, non potendo all'uopo essere utile la sola elencazione delle voci esposte in ricorso: sramatura e depezzatura dei tronchi, segagione, squadratura e accatastamento del legname, sollevamento di grossi pesi e uso quotidiano di motosega e altri strumenti. Queste sono mere allegazioni rimaste prive di conforto probatorio, né lo svolgimento delle attività su descritte è desumibile dai contratti di lavoro e/o dall'estratto conto previdenziale. 6
La mancanza di prova dei presupposti fattuali della domanda, vale a dire dell'espletamento di mansioni che esponevano il lavoratore a rischio morbigeno, impedisce ogni accertamento sul nesso eziologico, sì che correttamente nel giudizio di primo grado non è stata espletata la chiesta consulenza medica e per il medesimo motivo non può essere disposta da questa Corte, posto che l'accertamento peritale, avendo ad oggetto esclusivamente valutazioni di natura tecnica, non potrebbe accertare le evenienze storico – fattuali costituenti l'antecedente logico giuridico del giudizio peritale. Analogamente, ai fini di cui sopra, non è di ausilio il documento n. 21, identificato in ricorso come certificato medico rilasciato dal Dott. del 16/07/2020, da cui Persona_2 risulta solo l'elencazione delle patologie e l'indicazione di una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 14%. L'appello è, dunque, infondato e va rigettato. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di questo grado di giudizio, a carico dell'appellante, soccombente. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 p.t., avverso la sentenza n. 1361/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 21.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria 12 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 21/2024 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Grazia Mirarchi, CF , in qualità C.F._2 di legale convenzionato del patronato , elettivamente domiciliata presso il suo studio, CP_1 in Reggio Calabria, Via dei Garibaldini n. 105/A, fax 0965/301681, pec
Email_1 appellante CONTRO Controparte_2
C. F. , con sede legale in Roma, Via IV Novembre n. 144
[...] P.IVA_1 e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del Direttore Regionale per la Calabria dott.ssa , elettivamente domiciliato in Reggio CP_3 Calabria, Corso Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera, CF
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti in C.F._3 Notar da Catanzaro del 16 aprile 2024, recante i numeri 48249 del Persona_1 repertorio e 18366 della raccolta, fax 0965/363206, pec Email_2 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria il 10.09.2020, Pt_1
chiedeva accertare e dichiarare che le malattie da cui era affetto erano state contratte
[...] a causa dell'attività lavorativa e le stesse avevano comportato una menomazione dell'integrità psico-fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 38/2000, pari al 14% o di quella minore, non inferiore al 06%, o maggiore accertati in corso di causa, che in caso di superamento del 16% dava diritto alla rendita;
condannare l' al pagamento della CP_2 somma di 15.384, 19 circa, corrispondente al danno biologico parametrato alla misura del 14%, al sesso ed all'età del ricorrente, o della somma minore o maggiore in base alla percentuale accertata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Esponeva di aver lavorato dal 1985 fino al 2018 come operaio con le mansioni di boscaiolo presso la Ditta EDIL Legno S.r.l., così come indicato nell'estratto conto previdenziale e nelle buste paga allegate, lavorando a tempo pieno;
si era occupato della 2
sramatura e depezzatura dei tronchi, della segagione, della squadratura e dell'accatastamento del legname che costituivano le prime fasi della lavorazione del legno, usando quotidianamente la motosega e altri strumenti vibranti, venendo sottoposto a continue vibrazioni e al sollevamento di grossi pesi. Lo svolgimento di tali attività lavorative aveva causato gravi danni alla colonna vertebrale con spondilosi cervicale e lombare e ernie discali, epicondilite ai gomiti e rizoartrosi bilaterale. Aveva presentato all' n. 4 denunce per il riconoscimento di malattia professionale, CP_2
a seguito delle quali erano state aperte da parte dell'Istituto resistente n. 4 pratiche di malattie professionali: 1) pratica di malattia professionale n. 515485963 del 29/05/2019 - gestione: 370 con riferimento alla patologia: "Conflitto acromiale spalla dx e sx'”; 2) pratica di malattia professionale n. 515485964 del 29/05/2019 - gestione: 370 con riferimento alla patologia: "Epicondilite gomiti"; 3) pratica di malattia professionale n. 515485965 del 29/05/2019 - gestione: 370 con riferimento alla patologia: "Ernia discale lombare”; 4) pratica di malattia professionale n. 515486166 del 28/06/2019 - gestione: 370 con riferimento alla patologia: "Rizoartrosi polso sx". L' aveva comunicato che la documentazione acquisita era insufficiente per CP_2 esprimere un parere medico-legale; le pratiche venivano archiviate e le opposizioni non avevano avuto effetto. Rassegnava le conclusioni prima riportate. Costituitosi, l' eccepiva l'infondatezza della domanda perché la documentazione CP_2 non provava l'esistenza del rischio nell' ambiente lavorativo, nonché l'errore di valutazione del danno. Chiedeva il rigetto della domanda.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1361/2023, pubblicata in data 21/07/2023, il Tribunale rigettava la domanda. Osservava che la controversia aveva ad oggetto la pretesa all'indennizzo in capitale per menomazione all'integrità psico-fisica subìta a seguito di quattro patologie costituenti malattie professionali: spondilosi cervicale e lombare, ernie discali, epicondilite ai gomiti e rizoartrosi bilaterale. L' aveva contestato l'esposizione a rischio morbigeno, non avendo il ricorrente CP_2 provato le condizioni di lavoro e l'esposizione quali-quantitativa individuale, di contrarre le patologie denunciate. L'onere di allegare e provare l'attività di lavoro svolta e le condizioni di esposizione ad un rischio per malattia professionale gravava sul ricorrente, il quale aveva articolato i seguenti capitoli di prova testimoniale: “Vero o non che il sig. ha lavorato dal Parte_1 1985 fino al 2018 come Operaio presso la Ditta EDIL Legno srl? • “Vero o non che il sig.
si occupava delle prime fasi della lavorazione del legno, cioè della sramatura Parte_1 e depezzatura dei tronchi, della segagione, della squadratura e dell'accatastamento del legname? • “Vero o non che il sig. usava quotidianamente la motosega e altri Parte_1 strumenti vibranti e sollevava grossi pesi?”. All'udienza del 02.02.2022 era stato sentito un teste, il quale però aveva riferito di aver lavorato con lui solo dal 2015 presso la ditta Sapone e mai lo aveva visto lavorare nel precedente rapporto di lavoro con la;
che non guidavano trattori, ma usavano solo CP_4 decespugliatori e piccoli trattori a mano, e non altri macchinari;
il lavoro era solo manuale. Concludeva, osservando che all'esito della prova non risultava confermato dal teste il lavoro presso la Edil legno né le attività di lavoro nel settore del legno. Le circostanze riferite dal teste erano generiche sui pesi sostenuti;
l'estratto contributivo si limitava solo a riportare rapporti di lavoro come agricolo ma non descriveva le attività in concreto svolte, né era stato offerto un elaborato tecnico da cui desumere che 3
le patologie denunciate presentassero le caratteristiche proprie della derivazione causale o concausale dal lavoro. Il certificato del dr. nulla di argomentato offriva sulla causalità. Pt_2
La domanda, pertanto, in assenza di elementi tecnicamente oggettivi di esposizione qualificata alle lavorazioni, che potesse aver effettivamente costituito la causa della patologie, non poteva essere accolta. Nessuna statuizione doveva essere adottata sulle spese di giudizio, stante la dichiarazione di esonero del ricorrente.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal che impugnava la Pt_1 sentenza nella parte in cui aveva affermato che il lavoratore non aveva provato le condizioni di lavoro e l'esposizione quali-quantitativa individuale di esposizione ad un rischio per la denunciata malattia professionale. In contrario, il ricorrente aveva provato l'attività lavorativa svolta e l'esposizione a rischio morbigeno sia documentalmente sia attraverso la prova testi e il Tribunale aveva errato nel non nominare un c.t.u. medico, richiesta che veniva rinnovata in grado di appello. A sostegno della domanda erano stati prodotti esami strumentali;
l'attività lavorativa svolta era stata confermata dall'estratto conto previdenziale, dalle buste paga e dalle dichiarazioni del teste escusso;
il sig. inoltre, aveva chiesto la nomina di un c.t.u. Pt_1 medico. Da quanto emerso nel giudizio di primo grado, conseguiva con elevata probabilità, che l'attività lavorativa “non occasionale” svolta dal per circa 40 anni, lo aveva esposto a Pt_1 posture incongrue e a movimenti ripetitivi e tale attività aveva tutte le caratteristiche richieste per essere stata la causa o quanto meno la concausa delle patologie denunciate che erano tutte tabellate. Non era occasionale quell'adibizione alla lavorazione che costituiva una componente abituale e sistematica dell'attività professionale ed era intrinseca alle mansioni. L'esposizione era prolungata se mantenuta per quel periodo di tempo che la letteratura, secondo il criterio epidemiologico, riteneva sufficientemente idoneo a causare la patologia. Contestava la parte della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva valutato la prova testimoniale. Non erano state apprezzate le circostanze riferite dal teste in merito all'utilizzo di strumenti vibranti quali decespugliatori e piccoli trattori a mano, circostanza meritevole di attenta valutazione, così come la circostanza che il lavoro era solo manuale;
il teste inoltre aveva riferito che era a conoscenza del fatto che il aveva lavorato presso la Edil Pt_1 Legno. Tali dichiarazioni confermavano sia l'esposizione a vibrazioni che le posture incongrue ed era notorio che l'attività di boscaiolo presso la Edil Legno, provata documentalmente, richiedeva necessariamente sforzo fisico e l'utilizzo di strumenti atti a vincere la forza di resistenza del legname. Ne conseguiva che lo svolgimento di tutte queste mansioni sin dal 1985 aveva certamente causato al ricorrente le patologie denunciate, che erano malattie tabellate per i lavoratori agricoli, cui potevano essere equiparati quanto a rischio lavorativo anche coloro che svolgevano altri lavori altrettanto usuranti come quella di boscaiolo/taglialegna in quanto era la qualità del lavoro svolto che ne determinava la natura agricola. La sussistenza del nesso causale tra attività lavorativa e patologie non necessariamente doveva essere dimostrata attraverso una relazione medica di parte ma, era stata già dimostrata sia documentalmente sia con la prova per testi ed era stata chiesta la nomina di un c.t.u.; inoltre, trattandosi di malattie tabellate, vi era la presunzione di eziologia professionale. 4
Chiedeva, dunque, in riforma della sentenza espletare la c.t.u. medica richiesta in primo grado e per l'effetto accogliere le conclusioni ivi rassegnate, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiarava di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde. Costituitosi, l , chiedeva il rigetto dell'appello, posta l'assenza di prova dell'attività CP_2 concretamente svolta dal che nulla aveva allegato e provato, in relazione al rischio Pt_1 lavorativo connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa;
le allegazioni sui compiti affidati non avevano trovato riscontro pieno nella prova testimoniale. Contrariamente all'assunto avversario, le malattie denunciate non erano tabellate con riferimento alle mansioni svolte dall'appellante ed erano state riferite ma in alcun modo provate nelle concrete modalità di effettuazione. Chiedeva il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato. Invero, l'attività lavorativa svolta dal ricorrente con le modalità usuranti, idonee a costituire eziogenesi delle patologie lamentate, non è stata provata, sì che la sentenza ha correttamente deciso, facendo applicazione dei principi regolatori dell'assolvimento dell'onere probatorio, secondo cui l'onere di dimostrare la correlazione delle patologie denunciate con le lavorazioni effettivamente svolte ricadeva sul ricorrente. Va, infatti, richiamato che “Come noto, in materia di malattie professionali, l'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno "tabellata" in base al D.P.R. nr. 336 del 1994. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, come è nella CP_2 specie, la prova del nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore. Nessun errore è dunque imputabile ai giudici del merito nella distribuzione del carico probatorio. (Cass. civ. sez. lav., 15/05/2024, n.13546). La Suprema Corte, sin dalla sentenza SS. UU. 1919/1990, ha posto in rilievo che nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988- la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016). Inoltre, in caso di malattie previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve, comunque, fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018, Cass. n. 13814 del 31/05/2017, Cass. n. 23653 del 21/11/2016Cass. n. 17438 del 12/10/2012). 5
In ordine ai criteri di riparto dell'onere probatorio, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, come nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, ma è sempre necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 10097del 2015 e Cass. n.736 del 2018). La conclusione da ultimo riportata non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma è consequenziale alla circostanza che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 3, vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. (così in motivazione Cass. civ. sez. lav., 04/02/2020, n. 2523). È proprio questa la prova che, come affermato in sentenza, è mancata, vale a dire la prova dello svolgimento, da parte del lavoratore, di attività, che per ripetitività, assunzione e mantenimento di posture incongrue, movimentazioni di carichi pesanti, esposizione a vibrazioni potessero dimostrare la correlazione causale fra attività lavorativa e malattia. Il ricorrente si è limitato ad allegazioni prive di dettaglio sui carichi movimentati, sulle tempistiche e ripetitività delle lavorazioni, sulle posture incongrue mantenute e per quali periodi di tempo e, comunque, non ha fornito la prova concreta che le lavorazioni che asseriva di aver svolto lo avessero esposto a sovraccarico biomeccanico ed a vibrazioni, posto che la prova testimoniale assunta non ha offerto la prova dei fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda. Invero, l'unico teste assunto, , ha riferito di aver lavorato come Testimone_1 bracciante agricolo presso l'azienda Sapone, unitamente al ricorrente, con decorrenza dall'anno 2015. Nulla ha saputo riferire sull'attività di boscaiolo che il ricorrente aveva svolto alle dipendenze Ditta EDIL Legno S.r.l., che è l'attività che, secondo, l'assunto rassegnato, implicava lo svolgimento di mansioni usuranti, costituenti causa delle patologie riportate. Nel descrivere l'attività agricola svolta, il teste ha escluso l'impiego di mezzi agricoli pesanti, riferendo che il lavoro era prevalentemente manuale. Non è stata, pertanto, raggiunta la prova della ripetitività, nel corso delle giornate lavorative svolte alle dipendenze della EDIL Legno S.r.l., dei movimenti che comportavano il sovraccarico biomeccanico e dell'utilizzo di macchinari che esponevano il lavoratore a vibrazioni continue, non potendo all'uopo essere utile la sola elencazione delle voci esposte in ricorso: sramatura e depezzatura dei tronchi, segagione, squadratura e accatastamento del legname, sollevamento di grossi pesi e uso quotidiano di motosega e altri strumenti. Queste sono mere allegazioni rimaste prive di conforto probatorio, né lo svolgimento delle attività su descritte è desumibile dai contratti di lavoro e/o dall'estratto conto previdenziale. 6
La mancanza di prova dei presupposti fattuali della domanda, vale a dire dell'espletamento di mansioni che esponevano il lavoratore a rischio morbigeno, impedisce ogni accertamento sul nesso eziologico, sì che correttamente nel giudizio di primo grado non è stata espletata la chiesta consulenza medica e per il medesimo motivo non può essere disposta da questa Corte, posto che l'accertamento peritale, avendo ad oggetto esclusivamente valutazioni di natura tecnica, non potrebbe accertare le evenienze storico – fattuali costituenti l'antecedente logico giuridico del giudizio peritale. Analogamente, ai fini di cui sopra, non è di ausilio il documento n. 21, identificato in ricorso come certificato medico rilasciato dal Dott. del 16/07/2020, da cui Persona_2 risulta solo l'elencazione delle patologie e l'indicazione di una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 14%. L'appello è, dunque, infondato e va rigettato. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di questo grado di giudizio, a carico dell'appellante, soccombente. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 p.t., avverso la sentenza n. 1361/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 21.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria 12 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti