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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
VERBALE D'UDIENZA IN VIDEOCONFERENZA
2778/2024 R.G.
(ex art. 281-terdecies c.p.c.)
Oggi 2 aprile 2025 ore 9.30 innanzi al got Vincenzo Massimiliano Di Fiore
per la ricorrente è presente l'avv. Arnulfo e la parte personalmente.
Per la SRL resistente è presente l'avv. Giovanetti.
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione all'udienza con funzioni video-audio attive in Microsoft Teams e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati.
Il difensore della parte ricorrente dichiara: preciso le conclusioni richiamando le domande di cui al ricorso introduttivo. Parte Il difensore della precisa le seguenti conclusioni come da comparsa costitutiva.
I difensori discutono la causa e chiedono darsi lettura del dispositivo.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che lo svolgimento della steSS -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
E' stata data lettura delle dichiarazioni rese in videoconferenza ed esse sono state integralmente confermate.
Il giudice onorario
Dà lettura del dispositivo e della parte motiva della decisione di seguito riportata:
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-Terdecies c.p.c. nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 2778/2024 R.G.
promoSS da
(C.F. ) con il patrocinio Parte_2 C.F._1 dell'avv. ARNULFO CARLO elettivamente domiciliata in Roma Viale Liegi 49
RICORRENTE
Contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARTINETTI MAURIZIO e dell'avv. GIOVANETTI VANESSA elettivamente domiciliata in Roma Piazza Dei Caprettari 70
RESISTENTE
Oggetto: danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.
2
CONCLUSIONI
Le parti hanno formulato le conclusioni di cui al correlato verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato).
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. il GI Dott.SS ha evocato in Parte_2
Part giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti domande:
“accertare e dichiarare il carattere diffamatorio o lesivo dell'onore e della reputazione e dell'immagine dell'articolo intitolato “Il governo ha deciso: arrivano i test psicologici per
i TI pubblicato in data 23 marzo 2024 sul sito internet “Huffpost” con la foto e
l'immagine della dr.SS ; Parte_2
condannare i resistenti in solido al risarcimento ex artt. 2043 e 2059 c.c. dei danni non patrimoniali subiti dalla dr.SS , da liquidarsi in via equitativa ex artt. Parte_2
1226 e 2056 c.c. nella misura di € 25.000,00 o in quella diversa maggiore o minore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi dal dì del fatto (23 marzo 2024) sino al saldo effettivo. Vinte le spese, competenze e onorari del giudizio in favore dell'Avv. Carlo
Arnulfo dichiaratosi antistatario”.
Quanto alla editio actionis la parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
In data 23 marzo 2024 è stato pubblicato sul sito internet “Huffpost” un articolo intitolato
“Il governo ha deciso: arrivano i test psicologici per i TI (doc. 1 ricorso).
Immediatamente sotto il titolo dell'articolo, tra la frase “La misura attesa nel Consiglio dei ministri di lunedì. Protesta l'Anm “E' contro la Costituzione” ed il testo dell'articolo stesso, in posizione centrale, è riportata una grande foto che rappresenta in modo chiaro e ben visibile la figura e l'immagine del ST dr.SS . Parte_2
3 In particolare, la ricorrente ha specificato la seguente circostanza:
“L'abbinamento tra il titolo dell'articolo e foto della dr.SS , induce il lettore Parte_2
a ritenere che proprio quel ST in foto sia tra gli specifici destinatari del provvedimento del governo sui test psicologici dei magistrati, in quanto privo dei neceSSri requisiti di equilibrio ed indipendenza, fatto evidentemente non vero e non supportato dal alcun elemento, con evidente effetto diffamatorio nei confronti della dr.SS Parte_2
e lesione del suo onore e della sua reputazione”.
[...]
La domanda della ricorrente ha avuto ad oggetto l'accertamento della violazione dell'art. 595, c. 3° c.p. e degli artt. 10 c.c. e 97 della legge 22/04/1941, n. 633.
In relazione alla domanda di danno la ricorrente ha richiamato gli artt. 2043 e 2059 c.c. in riferimento, altresì, alla richiesta di liquidazione del giusto dovuto in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 2056 c.c..
Con il predetto ricorso ha, inoltre, prodotto i seguenti documenti:
1) copia articolo in data 23 marzo 2024 pubblicato sul sito internet “Huffpost”;
2) verbale negativo afferente al procedimento di mediazione.
Con decreto -ex art. 281-undecies, c. 2° c.p.c.- emesso da questo giudice onorario in data
18.9.24 è stata fiSSta la prima udienza del 12.12.24.
Ricorso e decreto sono stati ritualmente notificati dalla ricorrente alla parte resistente in data
19.9.24.
Part Con comparsa costitutiva del 2.12.24 la resistente ha escluso ogni diffamante addebito ed ha precisato le seguenti conclusioni: nel merito, ed in ogni caso, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni dedotte e documentate ai paragrafi 3, 4 e 5 della presente comparsa;
- in ogni caso, condannare parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
Part La ha dato atto che “la fotografia in questione è stata prontamente rimoSS dalla redazione della testata (id est in data 2 aprile 2024, v. doc. 4 comparsa costitutiva)”.
Ha contestato la domanda ex adverso formulata ed ha dedotto la “liceità della pubblicazione della fotografia in oggetto, l'inesistenza del preteso reato di diffamazione a mezzo stampa e la assoluta mancanza di potenzialità lesiva”.
Ha precisato che “lo scatto fotografico ha finalità esemplificative e narrative.
4 In base all'art. 97 legge n. 633/1941 non è richiesto il consenso della persona ritratta quando la riproduzione sia collegata a fatti o avvenimenti di interesse pubblico, come nel caso di specie.
Nessun lettore, neppure il c.d. 'lettore meno avveduto' … può mai avere ritenuto che una simile novità legislativa sarebbe stata applicata anche a tutti i magistrati in servizio”.
In ragione di ciò la parte resistente ha allegato la seguente ulteriore circostanza:
“Si è, quindi, diversamente trattato… di una fotografia di repertorio, legittimamente utilizzata dalla redazione solo ed esclusivamente per individuare visivamente uno specifico tema d'attualità (id est l'esercizio della giustizia), che intereSSva proprio il futuro della magistratura, senza sottintesi, senza meSSggi subliminali fuorvianti e del tutto fantasiosi, quale quello forzatamente prospettato da controparte.”
Quanto alla visibilità ha precisato:
“La dott.SS è sicuramente un ST che gode (soprattutto in tempi più Parte_2
recenti) di una certa visibilità, anche in ragione del processo in corso per il sequestro e
l'omicidio di Persona_1
…Non appare in televisione, non rilascia d'abitudine interviste, di talché i suoi lineamenti non sono comunque così noti e di immediata riconoscibilità da parte del grande pubblico”.
Ha eccepito la mancata articolazione di prove in ordine al preteso danno.
Ha, infine, prodotto i seguenti documenti: Doc. 1) Testo del D.lgs 44/2024; Doc. 2) Rassegna stampa sulla previsione dei test psicoattitudinali per il futuro ingresso alla funzione di
Parte ST Doc. 3) Comunicato stampa dell' ; Doc. 4) Nuova immagine pubblicata a corredo dell'articolo edito sull' Post. CP_2
In conseguenza della mancata comparizione delle parti alla prima udienza è stato disposto rinvio, ex art. 181 c.p.c., al successivo 8.1.2025.
In seno all'udienza di rinvio, i difensori hanno concordemente chiesto di trattenere la causa in decisione.
Con ordinanza di pari data è stata fiSSta l'odierna udienza ex art. 281-terdecies c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e lettura del dispositivo.
La domanda attorea è fondata e va, pertanto, accolta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario, fermi i fatti di causa, ha ritenuto di dovere invocare gli artt. 10 e 2059 c.c. ai fini della sussistenza del fatto costitutivo dell'azione risarcitoria con richiamo ulteriore agli artt. 1223 - 2056 e 1226 c.c..
5 La protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.) integra di per sé la fattispecie legale di risarcibilità dei danni materiali e morali al suo massimo livello di espressione.
In materia di tutela giuridica del riserbo e, dunque, dell'immagine e della reputazione della ricorrente corre obbligo richiamare il principio enunciato dalla Corte costituzionale alla stregua del quale “ai diritti inviolabili della persona non può negarsi la tutela civile offerta dal risarcimento dei danni non patrimoniali che, non differenziando i danneggiati in base alla loro capacità di produrre reddito, assicura una protezione basilare, riconoscibile a tutti
e idonea a svolgere una funzione solidaristico-satisfattiva. L'evoluzione ermeneutica dell'art. 2059 c.c. ha comportato l'ampliamento dei casi di espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori dell'ipotesi di reato in relazione alla compromissione di valori personali. Ed è rispetto al sintagma del danno ingiusto, e specificamente rispetto all'evento lesivo, che si valutano tanto il nesso di causalità di fatto
(o causalità materiale), quanto gli elementi soggettivi dell'illecito.
Affermare la possibile liquidazione dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona non equivale a un ampliamento del raggio dell'illecito, ma implica soltanto un'estensione dei danni risarcibili. Ed è noto che, nell'illecito aquiliano, i danni risarcibili sono sottratti alla sfera di controllo del danneggiante e sono unicamente circoscritti dall'elemento oggettivo costituito dal nesso di causalità giuridica” (Corte
Cost. 205/2022).
La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. rende ammissibile la risarcibilità del danno non patrimoniale -cosiddetto puro (id est danno morale) - oltre che nelle ipotesi espreSSmente previste dalla legge, anche nei casi per i quali il danneggiato dimostri la lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (v. già
SSUU 26972/08).
E,' altresì, dovere di questo giudice onorario interpretare il diritto interno in senso conforme all'Articolo 8 della CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO che, al primo comma, così recita:
“OGNI PERSONA HA DIRITTO AL RISPETTO DELLA PROPRIA VITA PRIVATA
…”
6 Le vincolanti decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo hanno definito il campo di applicazione dell'articolo 8 (Cedu) in maniera molto ampia e, per questo motivo, si è reso neceSSrio richiamare, qui di seguito, le decisioni adottate in sede europea allo scopo di avvalorare la molteplicità delle argomentazioni da cui discende l'accoglimento della domanda attorea:
1) Il concetto di vita privata è ampio e non suscettibile di una definizione esaustiva
(Niemietz c. Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, § 61; Peck c. Regno Unito, §
57.
2) Riguardo alle fotografie, la Corte ha dichiarato che l'immagine di una persona costituisce uno dei principali attributi della sua personalità in quanto ne rivela le peculiari caratteristiche e la distingue dai suoi pari. Il diritto alla tutela dell'immagine è, pertanto, una delle componenti essenziali della persona (
[...]
e altri c. Spagna [GC], §§ 87-91). Pt_4
3) Anche una fotografia neutra che accompagna una storia che raffigura una persona sotto una luce negativa costituisce una grave intrusione nella vita privata di una persona che non cerca pubblicità ( c. Lettonia, § 131). Per_2
4) Pertanto, qualsiasi persona -compresa la personalità pubblica- possiede una legittima aspettativa di tutela della propria vita privata (Von Hannover c. Germania
(n. 2) [GC], §§ 50-53 e 95-99; Sciacca c. Italia, § 29).
5) Benché nel processo di bilanciamento si poSS tenere conto della circostanza che la fotografia di una persona sia apparsa in una precedente pubblicazione, il fatto che tale informazione sia già di dominio pubblico non la sottrae neceSSriamente alla tutela di cui all'articolo 8 della specialmente qualora l'intereSSto non Pt_5 abbia rivelato l'informazione né abbia acconsentito alla sua divulgazione. Anche in ordine all'ulteriore diffusione di “informazioni pubbliche” la Corte ha ritenuto che l'interesse alla pubblicazione di tali informazioni debba essere conciliato con le considerazioni relative alla vita privata. Pertanto, nonostante il fatto che le informazioni in questione fossero già pubblicamente note un'ulteriore diffusione di tali “informazioni pubbliche” doveva comunque essere ponderata con il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata (Hájovský c. Slovacchia, § 48).
Fatta questa neceSSria e doverosa digressione sono stati valutati i temperamenti o le eccezioni “all'abuso dell'immagine altrui” di cui all'art. 10 c.c. in applicazione derivante dal coordinamento con gli artt. 96 e 97 della legge n.633 del 1941.
7 Se, per un verso, l'immagine di una persona non può essere esposta senza il neceSSrio consenso, per un altro verso, ciò è pienamente ipotizzabile nei soli casi di notorietà della persona o dell'ufficio pubblico ricoperto o per altre ragioni specificamente indicate all'art. 97.
Inoltre, non può revocarsi in dubbio l'ampiezza del diritto di rango costituzionale (ex art. 21
Cost.) che garantisce il diritto di stampa nella estensione della esimente del diritto di cronaca
(correlato alla notizia di per sé) e del diritto di critica (connesso alla argomentazione logica dell'articolo di giornale).
Purtuttavia, sia i precitati artt. 96 e 97 sia il diritto di cronaca/critica subiscono affievolimenti nell'ambito dell'esercizio del diritto di stampa sulla base di regole e criteri di contemperamento degli interessi al riserbo del soggetto fotografato.
Il criterio argomentativo utilizzato da questo giudice onorario si incentra sulla eloquente fotografia che riproduce centralmente l'immagine del ST
[...]
nel contesto complessivo della pubblicazione di HUFFPOST entro la quale Parte_2
fu inserito il volto della ricorrente senza preventivo assenso (v. all.to n.1 ricorso).
L'articolo di HUFFPOST (v. all.to 1 ricorso) reca, nella parte superiore della fotografia, il seguente titolo: “Il governo ha deciso: arrivano i test psicologici per i TI.
La fotografia è riportata appena dopo il titolo -senza spazi o interlinee- e ritrae, per
l'appunto, l'immagine del GI (parte ricorrente) al centro dello scranno di un'aula di giustizia.
L'interrogativo riflette, dunque, il grado di inferenza della cosiddetta
ESSENZIALITA' di quella fotografia rispetto al contenuto informativo di interesse pubblico del correlato articolo di HUFFPOST.
Al fine di scrutinare l'ESSENZIALITA' questo giudice onorario ha fatto applicazione delle regole deontologiche relative al Trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica di cui alla Delibera del garante dei dati personali in esecuzione dell'art. 20 del DLGS 101/2018 (v. in Gazzetta ufficiale n.3/19) ed anche al Codice deontologico dei giornalisti.
8 L'Art. 5 “Diritto all'informazione e dati personali” di cui alle regole deontologiche relative al Trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica prevede che
“nel raccogliere dati personali atti … a identificare in modo univoco una persona fisica… il giornalista garantisce il diritto alla informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto della ESSENZIALITÀ della informazione, evitando riferimenti … a soggetti non intereSSti ai fatti.
L'art. 6. “Essenzialità della informazione” tratto da predetto Regolamento dispone che
1.“la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
Inoltre, il Codice deontologico dei giornalisti approvato 11.12.24 prevede quanto segue:
Art. 8 “Diritti fondamentali”. La/il giornalista rispetta i diritti fondamentali delle persone e osserva le norme di legge poste a loro salvaguardia.
Art. 9 “Trattamento dei dati personali”
2. La/il giornalista contempera il diritto dei cittadini all'informazione con i diritti fondamentali della persona.
4. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare … l'identità, la/il giornalista si attiene al principio dell'interesse pubblico, nel rispetto dell'ESSENZIALITÀ dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non intereSSti ai fatti.
Articolo 10 “Diritto all'oblio”. La/il giornalista: a) rispetta il diritto all'identità personale.
Alla luce dei suesposti principi, questo giudice onorario ha ritenuto pienamente fondato il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria.
Nel caso in scrutinio, difetta l'essenzialità e l'attinenza della divulgazione fotografica ed è, pertanto, integrata la violazione del diritto alla immagine e alla reputazione della parte ricorrente per le argomentazioni qui illustrate.
9 Il contenuto informativo di interesse pubblico del correlato articolo di Huffpost concerne l'intero ordine della Magistratura non già essenzialmente il singolo ST ritratto al centro della fotografia.
L'immagine è lesa giacché l'articolo attiene al fatto di cronaca riguardante i test psicoattitudinali cui è sottoposta l'intera Magistratura.
L'informazione sottesa dall'articolo esula dalla sfera soggettiva del singolo GI ritratto da HUFFPOST.
Sarebbe stato sufficiente l'utilizzo da parte di HUFFPOST delle applicazioni di intelligenza artificiale comunemente utilizzate per trasformare l'immagine in disegno al fine di tutelare il riserbo del soggetto e, dunque, la riconoscibilità del volto immortalato nella fotografia.
In sostanza, difetta l'attinenza e l'essenzialità tra la foto del ST-ricorrente e la notizia principale di modo che l'immagine del GIUDICE DOTT.SSA Parte_2
VECCHIA non solo astrae dai contenuti riguardanti l'ORDINE DELLA INTERA
MAGISTRATURA, ma si rende singolarmente inconferente e non pertinente rispetto alla più ampia informazione di interesse pubblico ricadente sulla intera categoria (v. Cass.
22741/2021; Rv. 662351-01).
L'insussistenza del presupposto della essenzialità e della attinenza della fotografia del singolo ST rispetto all'intero contenuto informativo del correlato articolo di Huffpost discende, altresì, da un ulteriore argomento che attiene al riscontro del lettore medio (v. all.to n.1 ricorso introduttivo).
Il lettore medio è colui che legge il titolo e guarda l'immagine “senza particolare sforzo
o arguzia” traendo, peraltro, d'istinto il proprio convincimento (v. definizione in Cass. pen.
14915/23).
A prima vista, dunque, la fotografia del SINGOLO ST, preceduta dal titolo “Il governo ha deciso: arrivano i test psicologici per i TI induce d'impatto il lettore medio a ritenere tale contenuto del tutto sviante e insinuante.
10 Solo attraverso un approfondimento del corposo articolo, leggendolo per intero, si potrà comprendere che esso riguarda l'intero Ordine della magistratura e non la persona ritratta al centro della foto.
Il lettore medio limitandosi a leggere il titolo -afferente i test psicologici- non può che associarlo a primo impatto -in modo sviante e insinuante- direttamente alla singola immagine ritratta in foto, in tal guisa, fraintendendo il sapiente contenuto dell'intera informazione.
Di qui, la lesione al diritto all'immagine e alla reputazione della ricorrente la cui NON
percepibile anche al lettore medio soltanto nel caso in cui egli abbia Parte_6
letto e riletto tutto l'articolo in questione.
Dunque, la sussistenza del fatto illecito correlata alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. ha reso evidente la fondatezza della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.
Si dà atto che la parte ricorrente non ha domandato anche il danno patrimoniale.
La compiuta istruttoria ha consentito l'accertamento, in concreto, del pregiudizio in base alle prove documentali acquisite al fascicolo in epigrafe da cui discendono, tra l'altro, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni afferenti alla sussistenza del danno morale per le conseguenze subite dalla danneggiata nella sua sfera interiore ed attinenti al disagio, al turbamento e all'imbarazzo pubblicamente subìto (v. Cass. 21630/23; Cass.
23469/18 e Cass. 229/16).
In applicazione dei summenzionati assiomi e sulla base dei rilievi istruttori è emersa la Part prova per presunzioni (artt. 2727-2729 c.c.) -evocata anche dalla resistente alla pagina 14, rigo 14° della comparsa di risposta- per via della sussistenza dei presupposti della gravità, precisione e concordanza dei fatti descritti dalla ricorrente di cui alla produzione documentale versata in atti.
Quanto alla gravità, in ragione del criterio probabilistico, questo giudice onorario ha potuto ricavare dal fatto noto (articolo HUFFPOST, v. all.to 1 ricorso) il fatto ignoto dello sconvolgimento debordante per la intuitiva idoneità dell'atto lesivo (foto singolare non essenziale e non attinente al contenuto diversamente generalista dell'articolo) il cui riverbero
11 nella sfera privata della ricorrente ha consentito di evidenziare l'ampio spessore del danno morale dalla medesima patito.
La presunzione è apparsa anche, precisa in quanto l'inferenza probabilistica ha consentito di focalizzare l'attenzione del Tribunale sui predetti elementi fattuali nel contesto afferente all'articolo di giornale HUFFPOST e non anche verso altri fatti estranei alla lite.
La presunzione è stata, infine, contraddistinta dalla concordanza in quanto ha consentito di conoscere l'ovvietà del patimento-risentimento in modo combinante con le affermazioni rese dalla anche ai sensi dell'art. 229 c.p.c.: CP_3
Part La resistente ha espreSSmente dichiarato, con efficacia confitente, che la fotografia in questione è stata prontamente rimoSS dalla redazione della testata in data 2 aprile 2024 (v. comparsa costitutiva pag. 15 e doc. 4).
I riscontri probatori che precedono -unitariamente intesi- hanno evidenziato la sussistenza della relazione logica tra fatto e danno (nesso causale materiale) ed anche la relazione logica tra danno e conseguenze (nesso causale giuridico).
Il nesso causale è un ragguaglio logico, non già una prova.
Il nesso causale materiale si dimostra - anche per presunzioni (v.Cass. 5922/2024) - mediante utilizzo della regola della “preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non” che incontra un unico limite, rilevabile ex officio, rappresentato dal comma primo dell'art. 1227
c.c. (v. Cass. 10978/23; già SSUU 581/08).
Quanto al danno patrimoniale, questo giudice onorario avrebbe potuto dar conto del condivisibile orientamento della giurisprudenza alla stregua del quale la ricorrente poteva domandare anche la condanna della controparte al pagamento di una somma corrispondente al compenso (cd. prezzo del consenso) presumibilmente richiedibile a fronte della ipotetica concessione del suo assenso alla pubblicazione.
Tuttavia, la domanda giudiziale è stata contenuta dalla ricorrente entro i ristretti limiti del danno non patrimoniale obbligando questo giudice alla piena osservanza della norma di cui all'art. 112 c.p.c. (v. Cass. n. 11353/10 e Cass. 12433/08).
12 Il nesso causale giuridico indica, invece, la relazione tra danno e conseguenze.
Il suo limite è rappresentato dall'art. 1223 c.c. che dà diritto al risarcimento solo se il danno
è conseguenza immediata e diretta dell'illecito. Tale norma si estende anche all'illecito aquiliano in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c..
Uno sbarramento al nesso giuridico è dato dal comma secondo dell'art. 1227 c.c. la cui eccezione compete unicamente alla controparte e porta ad escludere in toto il risarcimento dei danni.
Il danno all'immagine e/o alla reputazione è un danno-conseguenza (Cass. 8397/2016 e
Cass. 20558/2014).
Ciò posto, nella valutazione del danno non patrimoniale puro, cosiddetto danno morale, di rango costituzionale -come nel caso in scrutinio- il Tribunale ha dovuto prendere in considerazione la posizione personale e sociale del soggetto leso in riferimento al profilo oggettivo della violazione commeSS cioè per la gravità del fatto ed anche in relazione al profilo soggettivo ossia per la notorietà della qualifica della danneggiata, per
l'incidenza della notizia, per il contesto sociale e professionale e, di riflesso, per il peso dell'illecito sulla immagine e sulla reputazione del GI leso.
Al riguardo, corre obbligo evidenziare un altro punto dirimente:
Con sentenza 150/21 la Corte Costituzionale dà atto rilevanza ai moderni mezzi di comunicazione radio, televisione, testate giornalistiche online, siti internet, social media che
“incidono grandemente sulla vita privata, familiare, sociale, professionale, politica delle vittime.
E tali danni sono suscettibili, oggi, di essere enormemente amplificati proprio dai moderni mezzi di comunicazione, che rendono agevolmente reperibili per chiunque, anche a distanza di molti anni, tutti gli addebiti diffamatori associati al nome della vittima.
Questi pregiudizi debbono essere prevenuti dall'ordinamento con strumenti idonei, neceSSri e proporzionati, nel quadro di un indispensabile bilanciamento con le contrapposte esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero, e del diritto di cronaca e di critica in particolare”.
13 Ai fini della determinazione del “quantum” e in assenza di precisi parametri di legge, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha statuito che le tabelle di Milano sono quelle più condivisibili a livello nazionale, in quanto costituiscono lo strumento idoneo a consentire al giudice la valutazione equitativa domandata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para-normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa.
Ne consegue che il giudice deve, anche d'ufficio, procedere alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca l'esistenza, tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare, a causa dell'impossibilità di fornire congrui ed idonei elementi a riguardo, quanto nell'ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia (v. Cass. 41542/21).
Sulla base delle argomentazioni che precedono, il Tribunale ha fatto concreta applicazione dei criteri dettati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano di cui alle Tabelle del 5-
6-2024 in riferimento assimilabile al fatto-diffamatorio di media gravità di cui alla compresenza dei seguenti indici: media notorietà di HUPPOST, significativa gravità del patimento subito dal GI sul piano personale e/o professionale sia in modo singolare che nella sfera collettiva in cui si colloca. Si è tenuto conto, infine, della diffusione del giornale telematico che, già nel 2022 registrava 337.766 lettori (Huffington Post Italia) (fonte: internet, brocceri, 27.10.22). Tale peculiare riscontro, benché non costituisca fonte di prova è stato utilizzato (ex art.115, c.2
c.p.c.) unicamente quale ausilio finalizzato all'esercizio della potestà di valutazione (v. Cass.
n. 21569/2016 e Cass. n. 25707/2015).
Le suddette Tabelle meneghine indicano una forbice compresa tra € 21.000,00 e €
30.000,00 con importo che, nel caso in esame, è stato ritenuto congruo e liquidabile -ex art. 1226 c.c.- per i suesposti motivi fino alla concorrenza del minimo per € 21.000,00.
E', infine, meritevole di accoglimento anche la domanda della ricorrente finalizzata alla liquidazione aggiuntiva degli interessi e della rivalutazione monetaria di cui al debito di valore nascente dal seguente dispositivo. L'argomento a sostegno di tale ulteriore emolumento è dato dalla necessità di porre la parte danneggiata nella steSS situazione in cui si trovava prima della pubblicazione dell'articolo di HUFFPOST.
14
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
I parametri minimi inderogabili (v. Cass. 6686/19) del D.M. 147/22 sono stati ritenuti congrui in considerazione della semplicità del caso e delle ridotte attività istruttorie- documentali risultanti dagli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
ACCOGLIE il ricorso della DOTT.SSA DELLA VECCHIA PAOLA;
ACCERTA e DICHIARA la violazione dell'immagine e della reputazione della ricorrente ai fini della liquidazione dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona (artt. 2 Cost. e 10 c.c.) e, per l'effetto,
CONDANNA parte resistente al risarcimento dei danni Controparte_1
morali (ex art. 2059 c.c.) in favore della ricorrente Parte_2
liquidati (ex artt. 1223, 2056 e 1226 c.c.) per complessivi € 21.000,00 oltre
[...]
rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e interessi compensativi calcolati in base alla differenza tra tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e saggio degli interessi legali per ogni anno ex art.
1284, co. 1 c.c.;
CONDANNA parte resistente al pagamento dei compensi di Controparte_1
difesa in favore del procuratore antistatario AVV. ARNULFO CARLO qui liquidati in € 2.400,00 (oltre 15% TF iva e cpa) e spese per € 400,00.
SENTENZA OPE LEGIS PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA.
Così deciso in Perugia, il 2 aprile 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
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