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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/10/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 09 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2935/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Luca Coppola e dall'Avv. Roberto Coppola ed elett.te domiciliato in Avellino, al C.so V. Emanuele n. 8, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
((c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Nicola di Ronza e dall'Avv. Renato Vestini ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta il CP_ provvedimento di indebito notificato in data 11.03.2023, con il quale l'istituto ha chiesto la ripetizione della somma di
€#4.202,28# (quattromiladuecentodue,28) sulla prestazione assistenziale di invalidità civile per il periodo dallo
01.08.2022 al 31.03.2023. CP_
si è costituito.
2) Il ricorrente è stato titolare dell'indennità di accompagnamento a seguito al decreto di omologa del
19.03.2021 con decorrenza 30.07.2022 e con revisione.
All'esito della visita di revisione dell'1107.2022 la prestazione gli è stata revocata.
Il ricorrente asserisce di non aver mai ricevuto la missiva di revoca della prestazione in godimento e che, solo in data
11.03.2023, veniva a conoscenza della revoca, allorquando CP_ l' gli comunicava il provvedimento di indebito oggetto del presente giudizio.
Asserisce anche che nelle more, a seguito di un nuovo procedimento giudiziario di TP (rg. 94/2023), è stato riconosciuto nuovamente invalido con decreto di omologa dello 02.10.2023 e con decorrenza dall'11.04.2023.
3) .... “Questa Corte ha precisato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite sono normalmente destinate al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006 n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione
(…) non sia (…) addebitabile al percettore (Corte
Pag. 2 di 6 Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)...(cfr. Cass. n. 13916 del 20 maggio 2021).
È vero in sostanza che in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del
1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 254/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che
“il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziale esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturali già consumate in correlazione -e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Su questa premessa, Cassazione m. 12406 del 2003 ha affermato che “l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1
Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema assistenziale sociale, impone di considerare auto applicativo il
Pag. 3 di 6 principio di settore richiamato dalla giurisprudenza della
Corte Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale”.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il precettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte, ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad esempio l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso di indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidato il principio secondo il quale (Cass. m. 16080 del 2020; Cass. m 11921 del 2015;
Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Pag. 4 di 6 In mancanza di norme specifiche che dispongono diversamente l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsiasivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dall'accipiens (Cass. sez. VI n.
10642 del 16 aprile 2019).
Dunque, regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari (art. 37, comma 8, L.
448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, ovvero abilita la restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente
(così Cass. sez. VI n. 24180 del 2022); mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti economici (Cass. n. 28771 del 2018)…(così Cass. n.
13916 del 20 maggio 2021; in tal senso Cass. sez. VI n. 4600 del 19 febbraio 2021; Cass. n. 4668 del 2021;Cass . sez. VI n.
13223 del 30 giugno 2020). CP_ 4) Le somme richieste da si riferiscono al periodo dallo
01.08.2022 al 31.03.2023, ovvero al periodo successivo alla comunicazione dell'esito della visita di revisione, esito, con allegato verbale di visita, comunicato al ricorrente con missiva dell'11.07.2022 avente ad oggetto “Sospensione della prestazione...”.
Il ricorrente sostiene di non aver avuto contezza di tale CP_ missiva, ma, così come sostenuto da egli ha incardinato
Pag. 5 di 6 (in data 12.01.2023) nuovo procedimento di TP ex art. 445 bis c.p.c., richiamando e allegando la missiva dell'11.07.2022.
Nel corpo del ricorso si colloca alll'11.7.2022 l'esito della valutazione sanitaria.
Il ricorrente ha avuto, quindi, piena contezza dell'esito dell'accertamento e della sopravvenienza del venire meno del requisito per la prestazione, che invece ha continuato a ricevere,
Esclusa la buona fede, il ricorso va rigettato.
5) Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2935/2024 vertente CP_ tra nei confronti di ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 09 ottobre 2025
Il Gdl
Dott. Ciro LUCE
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'esito dell'udienza dello 09 ottobre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 2935/2024 R.G. Lavoro e vertente
TRA
( ), rapp.to e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.to Luca Coppola e dall'Avv. Roberto Coppola ed elett.te domiciliato in Avellino, al C.so V. Emanuele n. 8, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
((c.f. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Nicola di Ronza e dall'Avv. Renato Vestini ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Roma n. 17, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe contesta il CP_ provvedimento di indebito notificato in data 11.03.2023, con il quale l'istituto ha chiesto la ripetizione della somma di
€#4.202,28# (quattromiladuecentodue,28) sulla prestazione assistenziale di invalidità civile per il periodo dallo
01.08.2022 al 31.03.2023. CP_
si è costituito.
2) Il ricorrente è stato titolare dell'indennità di accompagnamento a seguito al decreto di omologa del
19.03.2021 con decorrenza 30.07.2022 e con revisione.
All'esito della visita di revisione dell'1107.2022 la prestazione gli è stata revocata.
Il ricorrente asserisce di non aver mai ricevuto la missiva di revoca della prestazione in godimento e che, solo in data
11.03.2023, veniva a conoscenza della revoca, allorquando CP_ l' gli comunicava il provvedimento di indebito oggetto del presente giudizio.
Asserisce anche che nelle more, a seguito di un nuovo procedimento giudiziario di TP (rg. 94/2023), è stato riconosciuto nuovamente invalido con decreto di omologa dello 02.10.2023 e con decorrenza dall'11.04.2023.
3) .... “Questa Corte ha precisato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite sono normalmente destinate al soddisfacimento dei bisogni alimentari propri e della famiglia (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006 n. 1), con disciplina derogatoria che individua alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione
(…) non sia (…) addebitabile al percettore (Corte
Pag. 2 di 6 Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)...(cfr. Cass. n. 13916 del 20 maggio 2021).
È vero in sostanza che in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del
1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n.
264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 254/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che
“il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziale esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturali già consumate in correlazione -e nei limiti – della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Su questa premessa, Cassazione m. 12406 del 2003 ha affermato che “l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1
Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema assistenziale sociale, impone di considerare auto applicativo il
Pag. 3 di 6 principio di settore richiamato dalla giurisprudenza della
Corte Costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale”.
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come ad esempio accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il precettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte, ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad esempio l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso di indennità di accompagnamento).
In tali direzioni si è andato consolidato il principio secondo il quale (Cass. m. 16080 del 2020; Cass. m 11921 del 2015;
Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Pag. 4 di 6 In mancanza di norme specifiche che dispongono diversamente l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsiasivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dall'accipiens (Cass. sez. VI n.
10642 del 16 aprile 2019).
Dunque, regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti sanitari (art. 37, comma 8, L.
448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, ovvero abilita la restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente
(così Cass. sez. VI n. 24180 del 2022); mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venir meno dei requisiti economici (Cass. n. 28771 del 2018)…(così Cass. n.
13916 del 20 maggio 2021; in tal senso Cass. sez. VI n. 4600 del 19 febbraio 2021; Cass. n. 4668 del 2021;Cass . sez. VI n.
13223 del 30 giugno 2020). CP_ 4) Le somme richieste da si riferiscono al periodo dallo
01.08.2022 al 31.03.2023, ovvero al periodo successivo alla comunicazione dell'esito della visita di revisione, esito, con allegato verbale di visita, comunicato al ricorrente con missiva dell'11.07.2022 avente ad oggetto “Sospensione della prestazione...”.
Il ricorrente sostiene di non aver avuto contezza di tale CP_ missiva, ma, così come sostenuto da egli ha incardinato
Pag. 5 di 6 (in data 12.01.2023) nuovo procedimento di TP ex art. 445 bis c.p.c., richiamando e allegando la missiva dell'11.07.2022.
Nel corpo del ricorso si colloca alll'11.7.2022 l'esito della valutazione sanitaria.
Il ricorrente ha avuto, quindi, piena contezza dell'esito dell'accertamento e della sopravvenienza del venire meno del requisito per la prestazione, che invece ha continuato a ricevere,
Esclusa la buona fede, il ricorso va rigettato.
5) Le spese di lite vanno compensate tra le parti in ragione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro
Dott. Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2935/2024 vertente CP_ tra nei confronti di ogni contraria Parte_1 istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Avellino, udienza dello 09 ottobre 2025
Il Gdl
Dott. Ciro LUCE
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