Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 24949/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta in grado di appello al n. 24949/2020 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Luigi Merola, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza F. Muzii n. 11; fax:
0810487421; pec: faustoluigimerola@avvocatinapoli.legalmail.it
-Appellante-
CONTRO
DE MM (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Nicoletta Esposito, ed elettivamente domiciliata in Pozzuoli alla Via Licola Patria I Trav. n. 35; fax:
0810602511; pec: nicolettaesposito@arubapec.it
-Appellato–
NONCHE'
MINISTERO DELL'INTERNO-U.T.G. DI NAPOLI, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. Diaz 11; fax: 081 5525515; pec: a napoli@mailcert.avvocaturastato.it
- Appellato -
pagina 1 di 5
25.05.2020
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, RD OM conveniva innanzi all'Ufficio del
Giudice di Pace di Napoli l'Agenzia delle Entrate–Riscossione e la Prefettura di Napoli, proponendo opposizione avverso un estratto di ruolo, di cui alla cartella esattoriale n. 07120120128138758 000, lamentando l'omessa notifica e la conseguente prescrizione del credito. L'attore chiedeva, previa istanza preliminare di sospensione, di accertare l'illegittima iscrizione a ruolo del relativo debito, con declaratoria di nullità dell'impugnata cartella.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva e, contestando quanto dedotto dalla controparte, eccepiva la regolarità delle notificazioni e il mancato decorso del termine prescrizionale, stante anche l'asserita notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120169014706475000 in data 23.03.2016.
Dunque, domandava il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improponibile e infondata in fatto e in diritto.
La Prefettura di Napoli, ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Il Giudice di Pace di Napoli, con sentenza n. 20570/2020, depositata in data 25.05.2020, accoglieva il ricorso, dichiarando nulla la cartella impugnata e condannando l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la
Prefettura di Napoli, in solido, al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello, lamentando l'erroneità della decisione. In particolare, eccepiva la mancata dichiarazione in sentenza del difetto di giurisdizione, in quanto la cartella opposta presentava un credito di competenza tributaria,
l'inammissibilità per carenza di interesse, la proposizione della domanda oltre i termini ex lege previsti, la regolarità delle notifiche e il mancato decorso del termine prescrizionale. Pertanto, chiedeva di accogliere l'appello e di riformare la sentenza di prime cure con vittoria delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si costituiva RD OM, che deduceva la correttezza della sentenza di primo grado,
l'ammissibilità della domanda, la presenza dell'interesse ad agire, l'irregolarità delle notificazioni, il decorso del termine prescrizionale e l'erroneità della contestazione circa il difetto di giurisdizione, avendo la cartella impugnata ad oggetto solo una contravvenzione al CdS, con competenza del Giudice
pagina 2 di 5 di Pace. Dunque, domandava l'inammissibilità o, in ogni caso, il rigetto del proposto appello, con vittoria di spese e competenze.
La Prefettura di Napoli si costituiva in giudizio e deduceva la fondatezza dell'appello e la propria carenza di legittimazione passiva. Concludeva per l'accoglimento del gravame, mentre in subordine, nell'ipotesi di rigetto dell'impugnazione, chiedeva di essere tenuta indenne dal pagamento delle spese.
All'udienza del 13.02.2025 la causa veniva riservata in decisione senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
*****
1. L'appello è fondato e merita accoglimento sotto il profilo dell'inammissibilità dell'azione esperita da
RD OM per le ragioni che seguono.
In particolare, poiché il giudizio di primo grado ha avuto origine dall'impugnazione di un estratto di ruolo, si impone che la questione dell'ammissibilità di un'azione siffatta, sotto il profilo della presenza dell'interesse ad agire in tali casi, venga delibata in via preliminare, rispetto ad ogni ulteriore questione, in quanto potenzialmente assorbente.
Premettendo che la questione è stata a lungo oggetto di dibattito, facendo registrare posizioni contrastanti, sul punto, ritiene questo Giudice, che, relativamente alla sussistenza dell'interesse ad agire, rilievo centrale assuma la sopravvenuta novella normativa di cui all'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre
2021 n. 146 c.d., Decreto Fiscale, convertito dalla l. 215/2021, con cui è stato aggiunto il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultimo, in vigore dal 21 dicembre 2021 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) e recentemente modificato, recita “l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.
Dunque, i casi in cui il comma in esame ammette una diretta impugnazione si caratterizzano dalla pagina 3 di 5 presenza di un pregiudizio tale da far emergere la necessità di una tutela indifferibile. In ogni caso, di grande rilievo risulta il carattere generale della norma, che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602/73 e, quindi, sia quelli di natura tributaria che quelli di natura c.d. extra – tributaria, tra cui i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada.
Ciò posto, la disposizione succitata del comma 4 bis all'art. 12 del D.P. R. n. 602/73 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore, in virtù di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 26283 del 6 settembre del 2022: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'articolo 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione convertito dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, col quale novellando l'art. 12 del D.
P. R. 29 settembre 1973 n. 602, è stato inserito il comma 4 bis, si applica ai processi pendenti poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione “diretta” del ruolo o della cartella dei quali si assuma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi le ipotesi tassative nelle quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussistere al momento della decisione (v. Cass. S.U. n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (v. Cass., sez. II, n. 11284/10; 14177/11).
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione comporta, in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione, l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità della domanda formulata innanzi al giudice di prime cure dall'odierna parte appellata RD
OM, non rilevandosi alcun pregiudizio derivato dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale;
pertanto, l'opposizione risulta inammissibile.
2. L'appello pertanto deve essere accolto con assorbimento dei restanti motivi di impugnazione, il cui esame deve ritenersi in questa sede superfluo, in quanto assorbito dalla questione dell'inammissibilità dell'azione appena esaminata. Infatti, ciò si impone in coerenza con il noto principio della ragione più liquida, “secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su
pagina 4 di 5 quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio
2020).
3. Stante la novità dell'intervento normativo (applicazione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146) e dei mutamenti di giurisprudenza registrati, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., riformandosi anche in parte qua la gravata sentenza del primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione, avverso la sentenza n.
20570/2020 del Giudice di Pace di Napoli, depositata in data 25.05.2020, nell'ambito del procedimento di primo grado R.G. 6290/2019, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta da RD OM avverso l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento n.
07120120128138758 000;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 18.03.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
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