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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/06/2025, n. 2068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2068 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3850 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. COCOZZA ANGELO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ACTIS GIOVANNI, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni, udienza del 18/10/24
Per parte ricorrente: L'avv. Angelo Cocozza, procuratore costituito del ricorrente Pt_1
, letto il provvedimento reso all'udienza del 16.01.2024, con il quale l'Ill.mo Giudice ha
[...] disposto la trattazione dell'udienza del 18.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., si riporta al proprio ricorso introduttivo ed a tutti i propri atti difensivi, nonché ai verbali di causa.
Insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie formulate con memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c., anche testimoniali, con i testi in esse indicati, nonché per
l'ammissione di tutti i documenti prodotti con le proprie difese ed impugnando e contestando ulteriormente tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto dalla controparte nei propri scritti difensivi.
Prova testimoniale sui seguenti capi, tutti preceduti dalla locuzione “vero è che”:
1. Il SI. ha prestato servizio quale Ufficiale in Servizio Permanente Parte_1 dell'Aeronautica Militare, sino al collocamento in congedo per raggiunti limiti di età, con costante avanzamento di carriera fino alla promozione a Generale di Divisione e ricoprendo incarichi sempre più importanti fino a riconoscimenti quali la nomina a Cavaliere della
Repubblica ed il conferimento della Medaglia Mauriziana per i 10 lustri di onorato servizio.
2. Il Gen. per 14 anni si è sottoposto ad un pendolarismo giornaliero per Pt_1 raggiungere le proprie sedi di lavoro da AR RE così da poter stare vicino alle figlie. CP_
3. La SI.ra , benché reiteratamente invitata ed avendo i diritti al trasferimento lavorativo ai sensi della Legge 10 marzo 1987, n. 100, non ha mai voluto seguire il coniuge presso le varie sedi che gli venivano assegnate di ufficio. CP_
4. Nel corso della vita matrimoniale la SI.ra ha costantemente criticato, dileggiato
e svilito la famiglia di origine del Gen. , origini di onesti e laboriosi contadini, indicandola Pt_1 come una famiglia di scarsa cultura e bassa estrazione sociale, ritenendo di contro la propria famiglia di alto lignaggio. CP_ 5. Nel corso della vita matrimoniale la SInora ha manifestato ossessivamente gelosia e possessività nei confronti del coniuge manifestando spesso tali condotte anche alla presenza di amici e parenti.
6. Il ricorrente, per effetto di tali condotte della resistente, spesso si è trovato nella condizione di esprimere a parenti e amici il disagio vissuto in famiglia.
7. Il Gen. è stato sempre un coniuge fedele astenendosi dall'intrattenere alcuna Pt_1 relazione con altra donna sino al momento dell'inevitabile allontanamento dalla casa familiare avvenuto il giorno 12 maggio 2019.
Con i seguenti testi su tutti i capi precedentemente elencati: a) , nata a [...]
AR RE (CE) il 13.03.1957, residente a [...]; b)
[...]
, nata a [...] il [...], residente a [...] vico CP_2
Mandara, 32; c) , nato a [...] il [...], residente in [...]
Risorta (CE) vico Mandara, 32; d) , residente in [...] Controparte_4
Via Casilina;
e) , residente in [...]
Si ribadisce di opporsi all'ammissione delle avverse richieste istruttorie, chiedendo, nell'ipotesi di ammissione, di essere abilitati alla prova diretta e contraria sui medesimi capi e con i medesimi testi eventualmente indicati da controparte nonché con quelli indicati in atti di parte.
Insiste, ai sensi dell'art 257 c.p.c., per l'ammissione della richiesta di escussione dei testi
, e , come richiesto alle udienze del Testimone_2 Testimone_3 Persona_1
09.05.2023 e del 24.10.2023.
Insiste per la richiesta di confronto tra la teste ed il teste ON Tes_5
come richiesto all'udienza del 09.05.2023. Insiste per la richiesta di disporre indagini
[...] patrimoniali e bancarie a mezzo della Guardia di Finanza, anche mediante l'anagrafe tributaria, al fine di accertare la situazione patrimoniale e finanziaria della SI.ra . CP_1
Precisa le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
a)Dichiarare definitivamente la separazione dei coniugi e , Parte_1 CP_1 senza addebito ad alcuno, dunque rigettare, definitivamente l'avversa domanda di addebito della separazione.
b)Rigettare l'avversa domanda di mantenimento della coniuge, dunque, stabilire che il SI. nulla deve a titolo di mantenimento alla SI.ra , in quanto Pt_1 CP_1 economicamente indipendente, dunque, stabilire che ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
c) Rigettare definitivamente le avverse domande di mantenimento delle figlie ER
e in assenza dei presupposti di diritto e di fatto, in quanto ambedue
[...] ON ampiamente maggiorenni ed economicamente indipendenti. d)Rigettare definitivamente l'avversa domanda di risarcimento dei danni, in quanto priva di fondamento in fatto ed in diritto oltre che inammissibile.
e) Rigettare ogni avversa richiesta.
f)Ordinare alla resistente di consentire al ricorrente il ritiro, anche a mezzo terzi, delle proprie cose, delle proprie documentazioni e dei propri effetti personali.
g) Con vittoria delle spese di lite, rimborso spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge con distrazione in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte resistente:
1. dichiarare la separazione dei coniugi da addebitarsi esclusivamente al SInor in ragione del suo comportamento contrario ai doveri Parte_1 che derivano dal matrimonio;
2. sia condannato al pagamento a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 coniuge della somma mensile di €.700/00 e di ulteriori euro 700/00 in favore della figlia ES
, anche a titolo di obbligazione alimentare come già dedotto e richiesto nel verbale di udienza del 16.01.2024 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat come per legge e da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il pagamento integrale , ovvero nella misura che sarà ritenuta dal Tribunale ,delle spese straordinarie, comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte da SSN- universitarie comprese le attività ad essa complementari, ricreative e sportive.
3) sia condannato al risarcimento dei danni nella misura che sarà Parte_1 determinata in corso di causa , ovvero con sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c.
4. sia rigettata la avversa domanda di addebito per la sua inammissibilità ed infondatezza;
5 sia disposta la espunzione dal fascicolo dei documenti tardivamente allegati dall'avverso difensore , tra l'altro in violazione dei doveri di probità e correttezza processuale
, come già richiesto nella istanza del 26.10.2023 .
Si insiste nella eccezione ex art. 246 c.p.c. del teste , ,già Testimone_6 convivente more uxorio,e divenuta coniuge di in virtù di matrimonio contratto in Parte_1 data 14.06.2024 a Teramo Atto n. 86 parte 2 serie C- anno 2024- Comune di Teramo , come da certificato che si allega . Impugna le avverse conclusioni e chiede assegnarsi la causa in decisione con i termini 190 c.p.c
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dall'unione erano nate due figlie in data 25/05/1986; in data 18/10/1988) chiedeva, Persona_2 ES per le ragioni indicate nell'atto introduttivo –atteggiamento dispotico e prevaricatorio della resistente, la quale aveva sempre denigrato il ricorrente e la sua famiglia, oltre a manifestare gelosia ossessiva ingiustificata-, pronunciare la separazione personale dei coniugi;
nulla disporre a titolo di mantenimento per la resistente e per la figlia , in quanto economicamente Persona_2 indipendente;
porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con ES
l'assegno mensile di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
autorizzare il rilascio del passaporto;
assegnare la casa coniugale alla resistente;
ordinare alla resistente di consentire al ricorrente il ritiro, anche a mezzo terzi, delle proprie cose, delle proprie documentazioni e dei propri effetti personali. Concludeva come in epigrafe trascritto. La resistente, costituitasi in giudizio, contestava i fatti e le accuse rivoltele dal ricorrente e deduceva che la crisi coniugale era imputabile esclusivamente al ricorrente, il quale, dedito alla carriera e alle relazioni extraconiugali -aveva intrattenuto una relazione extraconiugale nel
2005 con la SI,ra e altre relazioni scoperte dalle figlie-, nel mese di maggio CP_6 dell'anno 2019 aveva definitivamente abbandonato il tetto coniugale per andare a convivere con la nuova compagna, SI.ra . Concludeva chiedendo di pronunciare la RS separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di €
700,00; porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con l'importo mensile di € 1.700,00, di cui € 700,00 per ed € 1.000,00 per oltre Persona_2 ES al 50% delle spese straordinarie;
condannare il ricorrente al risarcimento dei danni. Concludeva come in epigrafe trascritto.
All'udienza del 28/01/21, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente poneva a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 500,00 e della figlia con ES
l'importo mensile di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rilevava l'inammissibilità di tutte le altre domande proposte dalle parti in assenza di ragioni di connessione forte con la domanda di separazione.
Il ricorrente, nella memoria integrativa, contestava i fatti addebitati, il nesso causale tra le asserite relazioni e la separazione, deduceva di essersi allontanato dalla casa coniugale a causa dei comportamenti di prevaricazione della moglie e della sua gelosia ossessiva e che la relazione CP_ con altra donna era iniziata dopo la separazione. Deduceva che la SI.ra , a comprova del suo venir meno ai doveri coniugali di vita comune, non aveva inteso giovarsi del diritto di riavvicinamento al coniuge militare e, infine, per assecondare la madre si era trasferita da Latina
a AR, costringendolo al pendolarismo giornaliero. Deduceva altresì che la SI.ra Pt_1 godeva di reddito da lavoro dipendente, quale insegnate, di circa € 1.950,00 mensili, era libera dalle spese per la casa familiare ad ella assegnata, di sua esclusiva proprietà, oltre a poter potenzialmente beneficiare delle non scarse entrate economiche che le deriverebbero dalla locazione degli appartamenti di sua proprietà. Insisteva nelle domande spiegate.
Parte resistente deduceva che subito dopo le sue dimissioni dall'LE , avvenute in data 14 maggio 2018 , a seguito delle sollecitazioni del coniuge, aveva sottoscritto una serie di documenti dei quali non ricordava il contenuto, apprendendo solo successivamente che i conti cointestati erano stati <> dal SI. con prelevamenti dallo stesso eseguiti, Pt_1 destinando gli ingenti importi in polizze assicurative. Nella prima memoria ex art. 183, c.pc., deduceva di aver vissuto in Belgio con il marito, di aver insegnato poi a Latina e di essere rientrata a AR non avendo ottenuto il trasferimento definitivo quale docente dalla
Provincia di Caserta a Latina e che la residenza in AR era stata decisa dai coniugi , anche per favorire un idoneo e stabile inserimento delle figlie. Insisteva nelle domande spiegate.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Escussi i testi, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale, in virtù dell'art. 40
c.p.c., il cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi è possibile soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte, ricorrenti nei casi previsti nel codice di rito dagli artt. 31 (cause accessorie), 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezioni di compensazione) e
36 (cause riconvenzionali) (Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638). Ciò posto, parte ricorrente è autorizzato a ritirare i propri effetti personali, tuttavia, il contrasto sulla proprietà dei beni non potrà che essere risolto in diverso procedimento. Parimenti, la domanda proposta dalla resistente di risarcimento dei danni non presenta elementi di connessione “forte” con l'oggetto del giudizio di separazione -cfr Cass
Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014 -
Sempre in via preliminare, in ordine all'istruzione probatoria della causa, il Collegio condivide le valutazioni operate dal Giudice Istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto eSIe non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI,
12.10.2011, n. 2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici,
i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti
(Cass., Sez. II, 8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte
(Cass., Sez. II, 2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312). Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie articolate da parte ricorrente, in epigrafe trascritte, relative a circostanze irrilevanti -cfr capi nn 1,2,3,4 -, come aprresso, o generiche (implicanti una serie di valutazioni precluse ai testimoni -cfr capi 5,6-, al riguardo, l'istante nonostante l'allegazione negli atti processuali di fatti espressione di gelosia della moglie, per es. sottrazione del telefonino, non ha chiesto di provare specifici fatti, chiedendo ai testi di esprimere valutazioni); relativi a circostanze negative -cfr capo 7-.
Va rigettata l'eccezione di incapacità a testimoniare, ex art. 246 c.p.c., della SInora RS
, coniuge del ricorrente, in quanto non portatrice di un interesse concreto, diretto e personale
[...] che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio.
Riguardo all'espunzione dei documenti prodotti dal ricorrente in data 23.10.2023, giova osservare che egli ha depositato il contratto di locazione registrato in data 12.10.2023, successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie e, pertanto, il tribunale può tenerne conto, in quanto funzionale alla ricostruzione della situazione patrimoniale delle parti.
Ancora in via preliminare, parte ricorrente all'udienza del 16/01/24 ha dichiarato che è pendente dinnanzi all'intestato Tribunale il procedimento di divorzio -RG 5336/2023-, con la conseguenza che il giudice di quel procedimento è stato investito della decisione sull' assegno di mantenimento per i figli- e, trattandosi di domande che hanno il medesimo contenuto e sono soggette a identica valutazione, la potestas decidendi del giudice del divorzio non può che avere carattere assorbente.
Infatti, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha precisato che «dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio». Nel caso in esame, l'assegno di mantenimento per la figlia è stato revocato dal giudice istruttore prima dell'emissione dei provvedimenti provvisori con valutazione condivisa dal collegio. Diversamente si deve argomentare per l'assegno di mantenimento tra i coniugi che ha diversa natura rispetto all'assegno divorzile.
Tanto premesso, nell'atto introduttivo e in sede di conclusioni la difesa di parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati dal ricorrente comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi e il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, il collegio ritiene che la domanda di parte resistente abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria.
Parte resistente ha dedotto che il ricorrente durante il matrimonio aveva intrattenuto molteplici relazioni extraconiugali e che nel mese di maggio dell'anno 2019 aveva arbitrariamente abbandonato la casa coniugale, emergendo poi che lo stesso era andato a vivere stabilmente con la nuova compagna, SI.ra Parte ricorrente non ha RS contestato l'infedeltà risalente all'anno 2005, lamentando al riguardo l'insussistenza del nesso causale, ma ha contestato la relazione extraconiugale con la SI.ra , deducendo di Per_3 essersi allontanato dalla casa coniugale nel mese di maggio del 2019 a causa dei comportamenti irrispettosi e ossessivi della resistente e che la relazione con la SI.ra era iniziata in Per_3 epoca successiva all'allontanamento dalla casa coniugale.
Orbene, il ricorrente non ha provato i comportamenti di prevaricazione e le manifestazioni di gelosia ossessiva che avrebbero determinato l'intollerabilità della convivenza e, dunque, l'allontanamento dalla casa coniugale, articolando capitoli generici e valutativi, come sopra esposto. Alcun rilievo può attribuirsi al comportamento della resistente che non avrebbe seguito il coniuge militare nei vari spostamenti, in quanto i coniugi concordano la residenza della famiglia secondo le eSIenze di entrambi e quelle dei figli. Le allegazioni al riguardo, che non concernono la violazione di un eventuale accordo tra le parti nell'interesse della famiglia, sono, pertanto, insufficienti ai fini dell'addebito. L'asserito vanto della posizione sociale della propria famiglia a discapito di quella del ricorrente, che sarebbe stata indicata dalla resistente come una famiglia di scarsa cultura e bassa estrazione sociale -comportamento certamente riprovevole- di per sé, tuttavia, non consente di ravvedere il nesso causale con l'allontanamento dalla casa coniugale, avvenuto dopo circa quarant'anni di matrimonio.
Riguardo alla asserita relazione extraconiugale con la SI.ra , i testi hanno Per_3 reso contrapposte dichiarazioni circa il periodo in cui sarebbe iniziata la relazione. Invero, la teste , attuale moglie del ricorrente, e il teste collocano l'inizio della Per_3 Controparte_3 relazione nel mese di settembre dell'anno 2019 e l'inizio della convivenza circa un anno dopo.
Il teste ha dichiarato di aver appreso della relazione dai figli, circa un mese Testimone_7 dopo la separazione, mentre la teste ha dichiarato di aver appreso dalla figlia della ON SI.ra che la relazione risalirebbe all'anno 2017. Riguardo all'incontro nel negozio di Per_3 arredamento, il teste ha dichiarato di aver incontrato il ricorrente con la SI.ra Tes_8 Per_3 nel mese di settembre del 2019, mentre la teste ha dichiarato che la moglie del SI. ON
, SI.ra le riferì di aver fatto tale incontro prima del 12 maggio. Tes_8 Persona_4
Orbene a parere del tribunale le dichiarazioni rese dai testi non provano che la relazione sia iniziata prima della separazione. In particolare, la teste riferisce di aver appreso dalla Pt_1 figlia della SI.ra che la relazione sarebbe iniziata nell'anno 2017, ma non sono emersi Per_3 fatti specifici che consentano di collocare temporalmente in modo tranquillante l'inizio della relazione tra il ricorrente e l'attuale moglie, né appare dirimente al riguardo la presenza del ricorrente con la SI.ra nel negozio di arredamenti, in mancanza di altri specifici Per_3 elementi, soprattutto se si tiene conto che la convivenza tra i due iniziò circa un anno dopo, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni rese dai testi.
La richiesta formulata dal ricorrente anche nelle conclusioni di confronto tra la teste ed il teste non è stata ammessa dal giudice istruttore con ON Testimone_5 decisione condivisa dal Collegio, in quanto la teste ha riferito di fatti appresi non dal SI. Pt_1 ma da altri. Superflua l'assunzione degli altri testi indicati dal ricorrente, come Tes_8 appresso.
Invero, per costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. tra le altre. I n. 17056 del
3.08.2007) ” In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”.
Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente non ha provato che la sua condotta sia intervenuta in un momento di intollerabilità della convivenza, con la conseguenza che la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito esclusivo al SI. Pt_1
.
[...]
In relazione all'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia maggiorenne come sopra esposto, sussiste la competenza del giudice del divorzio. Il ES collegio comunque condivide il provvedimento di revoca emesso dal giudice istruttore, in quanto non è emersa la prova di fatti che possano condurre al protrarsi dell'obbligo di mantenimento a carico del padre nei confronti di di anni trentasette circa, atteso il raggiungimento dell'età ES adulta e considerato che parte ricorrente non ha fornito la prova che il mancato completamento del percorso di studi e il mancato inserimento nel mondo del lavoro della figlia sia dipeso da causa non imputabile alla stessa. Invero, ha prodotto il certificato che attesta che si ES sottopone a percorso di sostegno psicologico dal 2021 e che nel 2023 si è sottoposta a un intervento chirurgico, tuttavia, la documentazione prodotta non giustifica il rilevante ritardo negli studi, nè prova l'inabilità al lavoro. In definitiva, stante la carenza di prova di circostanze idonee a giustificare la protrazione dell'obbligo di mantenimento della figlia, va confermata la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore. Gli alimenti ex art 433 c.c. possono essere richiesti solo dalla persona che si trova in stato di bisogno che provi l'incapacità di provvedere al proprio sostentamento. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il
Tribunale che possa essere accolta la richiesta della ricorrente di imposizione a carico del coniuge di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della stessa. E' noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista la differenza di reddito tra i coniugi”. Non vi è dubbio circa l'elevato tenore di vita, come emerge dalle allegazioni dello stesso ricorrente, secondo il quale la resistente spendeva il proprio stipendio per acquisti voluttuari. Dunque, considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione e la documentazione in atti, dalle dichiarazioni dei redditi e da quanto dichiarato si evince che il ricorrente percepisce un trattamento pensionistico annuo netto di circa €
58000,00, mentre la resistente percepisce il reddito annuo di circa € 23.600,00; il ricorrente ha documentato di aver stipulato un contratto di locazione con canone mensile di € 450,00 -al riguardo deve tenersi conto che convive con l'attuale moglie-; è titolare di rilevante patrimonio mobiliare -ha ottenuto oltre € 2000.00,00 a titolo di tfr, investiti in parte per l'acquisto di immobili in proprietà anche della resistente e in parte in polizze assicurative di rilevante importo
-oltre € 100.000,00-. La resistente, invece, percepisce il reddito mensile di circa € 1900 al mese, convive con la figlia percettrice di reddito. Inoltre, i coniugi sono comproprietari al 50% di un appartamento a Latina e per la quota del 75% (la resistente) e del 25% (il ricorrente) di due appartamenti siti nello stesso stabile dove è ubicata la casa familiare, potenzialmente produttivi di reddito. Il ricorrente, pertanto, è titolare di notevole reddito dinamico -pensione- e di rilevante patrimonio mobiliare, a differenza della resistente -anche se si ammette il prelievo di € 35.693,00 dai conti cointestati-, con la conseguenza che va affermato in suo favore il diritto all'assegno di mantenimento a carico del marito.. Non sono emersi elementi che possono giustificare le indagini di P.T. richieste dal ricorrente.
Quanto alla misura dell'assegno, tenuto conto del reddito delle parti, della durata del matrimonio, delle ragioni della separazione, della rivalutazione automatica, il Tribunale ritiene congruo determinarlo in € 600,00 all'attualità. Detta somma sarà versata dal ricorrente entro il cinque di ogni mese e rivalutata annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT.
Riguardo alla domanda volta all'autorizzazione al rilascio del passaporto, non si ravvedono ostacoli in quanto i coniugi sono ormai divorziati e non vi sono figli minori o equiparati. Va poi segnalato che con la formulazione dell'art. 20 del D.L. 69/2023 per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e il passaporto potrà esser emesso in modo semplificato, a meno che non esista un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne inibisca il rilascio.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pronunzia l'addebito della separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. al SI.
, il quale è autorizzato al ritiro dei beni personali, come sopra specificato;
Parte_1 pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , Parte_1 CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati e operai;
dichiara inammissibili le altre domande;
condanna il SI. alla refusione in favore della ricorrente delle spese del Parte_1 procedimento che liquida in € 65,00 per spese e in € 3600,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di ConSIlio del 13/05/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3850 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. COCOZZA ANGELO, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ACTIS GIOVANNI, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusioni, udienza del 18/10/24
Per parte ricorrente: L'avv. Angelo Cocozza, procuratore costituito del ricorrente Pt_1
, letto il provvedimento reso all'udienza del 16.01.2024, con il quale l'Ill.mo Giudice ha
[...] disposto la trattazione dell'udienza del 18.10.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., si riporta al proprio ricorso introduttivo ed a tutti i propri atti difensivi, nonché ai verbali di causa.
Insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie formulate con memorie istruttorie ex art. 183 comma VI c.p.c., anche testimoniali, con i testi in esse indicati, nonché per
l'ammissione di tutti i documenti prodotti con le proprie difese ed impugnando e contestando ulteriormente tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto dalla controparte nei propri scritti difensivi.
Prova testimoniale sui seguenti capi, tutti preceduti dalla locuzione “vero è che”:
1. Il SI. ha prestato servizio quale Ufficiale in Servizio Permanente Parte_1 dell'Aeronautica Militare, sino al collocamento in congedo per raggiunti limiti di età, con costante avanzamento di carriera fino alla promozione a Generale di Divisione e ricoprendo incarichi sempre più importanti fino a riconoscimenti quali la nomina a Cavaliere della
Repubblica ed il conferimento della Medaglia Mauriziana per i 10 lustri di onorato servizio.
2. Il Gen. per 14 anni si è sottoposto ad un pendolarismo giornaliero per Pt_1 raggiungere le proprie sedi di lavoro da AR RE così da poter stare vicino alle figlie. CP_
3. La SI.ra , benché reiteratamente invitata ed avendo i diritti al trasferimento lavorativo ai sensi della Legge 10 marzo 1987, n. 100, non ha mai voluto seguire il coniuge presso le varie sedi che gli venivano assegnate di ufficio. CP_
4. Nel corso della vita matrimoniale la SI.ra ha costantemente criticato, dileggiato
e svilito la famiglia di origine del Gen. , origini di onesti e laboriosi contadini, indicandola Pt_1 come una famiglia di scarsa cultura e bassa estrazione sociale, ritenendo di contro la propria famiglia di alto lignaggio. CP_ 5. Nel corso della vita matrimoniale la SInora ha manifestato ossessivamente gelosia e possessività nei confronti del coniuge manifestando spesso tali condotte anche alla presenza di amici e parenti.
6. Il ricorrente, per effetto di tali condotte della resistente, spesso si è trovato nella condizione di esprimere a parenti e amici il disagio vissuto in famiglia.
7. Il Gen. è stato sempre un coniuge fedele astenendosi dall'intrattenere alcuna Pt_1 relazione con altra donna sino al momento dell'inevitabile allontanamento dalla casa familiare avvenuto il giorno 12 maggio 2019.
Con i seguenti testi su tutti i capi precedentemente elencati: a) , nata a [...]
AR RE (CE) il 13.03.1957, residente a [...]; b)
[...]
, nata a [...] il [...], residente a [...] vico CP_2
Mandara, 32; c) , nato a [...] il [...], residente in [...]
Risorta (CE) vico Mandara, 32; d) , residente in [...] Controparte_4
Via Casilina;
e) , residente in [...]
Si ribadisce di opporsi all'ammissione delle avverse richieste istruttorie, chiedendo, nell'ipotesi di ammissione, di essere abilitati alla prova diretta e contraria sui medesimi capi e con i medesimi testi eventualmente indicati da controparte nonché con quelli indicati in atti di parte.
Insiste, ai sensi dell'art 257 c.p.c., per l'ammissione della richiesta di escussione dei testi
, e , come richiesto alle udienze del Testimone_2 Testimone_3 Persona_1
09.05.2023 e del 24.10.2023.
Insiste per la richiesta di confronto tra la teste ed il teste ON Tes_5
come richiesto all'udienza del 09.05.2023. Insiste per la richiesta di disporre indagini
[...] patrimoniali e bancarie a mezzo della Guardia di Finanza, anche mediante l'anagrafe tributaria, al fine di accertare la situazione patrimoniale e finanziaria della SI.ra . CP_1
Precisa le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
a)Dichiarare definitivamente la separazione dei coniugi e , Parte_1 CP_1 senza addebito ad alcuno, dunque rigettare, definitivamente l'avversa domanda di addebito della separazione.
b)Rigettare l'avversa domanda di mantenimento della coniuge, dunque, stabilire che il SI. nulla deve a titolo di mantenimento alla SI.ra , in quanto Pt_1 CP_1 economicamente indipendente, dunque, stabilire che ciascuno provvederà al proprio mantenimento.
c) Rigettare definitivamente le avverse domande di mantenimento delle figlie ER
e in assenza dei presupposti di diritto e di fatto, in quanto ambedue
[...] ON ampiamente maggiorenni ed economicamente indipendenti. d)Rigettare definitivamente l'avversa domanda di risarcimento dei danni, in quanto priva di fondamento in fatto ed in diritto oltre che inammissibile.
e) Rigettare ogni avversa richiesta.
f)Ordinare alla resistente di consentire al ricorrente il ritiro, anche a mezzo terzi, delle proprie cose, delle proprie documentazioni e dei propri effetti personali.
g) Con vittoria delle spese di lite, rimborso spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge con distrazione in favore del deducente procuratore che si dichiara antistatario”.
Per parte resistente:
1. dichiarare la separazione dei coniugi da addebitarsi esclusivamente al SInor in ragione del suo comportamento contrario ai doveri Parte_1 che derivano dal matrimonio;
2. sia condannato al pagamento a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 coniuge della somma mensile di €.700/00 e di ulteriori euro 700/00 in favore della figlia ES
, anche a titolo di obbligazione alimentare come già dedotto e richiesto nel verbale di udienza del 16.01.2024 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat come per legge e da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il pagamento integrale , ovvero nella misura che sarà ritenuta dal Tribunale ,delle spese straordinarie, comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte da SSN- universitarie comprese le attività ad essa complementari, ricreative e sportive.
3) sia condannato al risarcimento dei danni nella misura che sarà Parte_1 determinata in corso di causa , ovvero con sentenza di condanna generica ex art. 278 c.p.c.
4. sia rigettata la avversa domanda di addebito per la sua inammissibilità ed infondatezza;
5 sia disposta la espunzione dal fascicolo dei documenti tardivamente allegati dall'avverso difensore , tra l'altro in violazione dei doveri di probità e correttezza processuale
, come già richiesto nella istanza del 26.10.2023 .
Si insiste nella eccezione ex art. 246 c.p.c. del teste , ,già Testimone_6 convivente more uxorio,e divenuta coniuge di in virtù di matrimonio contratto in Parte_1 data 14.06.2024 a Teramo Atto n. 86 parte 2 serie C- anno 2024- Comune di Teramo , come da certificato che si allega . Impugna le avverse conclusioni e chiede assegnarsi la causa in decisione con i termini 190 c.p.c
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente e che dall'unione erano nate due figlie in data 25/05/1986; in data 18/10/1988) chiedeva, Persona_2 ES per le ragioni indicate nell'atto introduttivo –atteggiamento dispotico e prevaricatorio della resistente, la quale aveva sempre denigrato il ricorrente e la sua famiglia, oltre a manifestare gelosia ossessiva ingiustificata-, pronunciare la separazione personale dei coniugi;
nulla disporre a titolo di mantenimento per la resistente e per la figlia , in quanto economicamente Persona_2 indipendente;
porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con ES
l'assegno mensile di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
autorizzare il rilascio del passaporto;
assegnare la casa coniugale alla resistente;
ordinare alla resistente di consentire al ricorrente il ritiro, anche a mezzo terzi, delle proprie cose, delle proprie documentazioni e dei propri effetti personali. Concludeva come in epigrafe trascritto. La resistente, costituitasi in giudizio, contestava i fatti e le accuse rivoltele dal ricorrente e deduceva che la crisi coniugale era imputabile esclusivamente al ricorrente, il quale, dedito alla carriera e alle relazioni extraconiugali -aveva intrattenuto una relazione extraconiugale nel
2005 con la SI,ra e altre relazioni scoperte dalle figlie-, nel mese di maggio CP_6 dell'anno 2019 aveva definitivamente abbandonato il tetto coniugale per andare a convivere con la nuova compagna, SI.ra . Concludeva chiedendo di pronunciare la RS separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di €
700,00; porre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con l'importo mensile di € 1.700,00, di cui € 700,00 per ed € 1.000,00 per oltre Persona_2 ES al 50% delle spese straordinarie;
condannare il ricorrente al risarcimento dei danni. Concludeva come in epigrafe trascritto.
All'udienza del 28/01/21, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I. In particolare, il presidente poneva a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 500,00 e della figlia con ES
l'importo mensile di € 700,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rilevava l'inammissibilità di tutte le altre domande proposte dalle parti in assenza di ragioni di connessione forte con la domanda di separazione.
Il ricorrente, nella memoria integrativa, contestava i fatti addebitati, il nesso causale tra le asserite relazioni e la separazione, deduceva di essersi allontanato dalla casa coniugale a causa dei comportamenti di prevaricazione della moglie e della sua gelosia ossessiva e che la relazione CP_ con altra donna era iniziata dopo la separazione. Deduceva che la SI.ra , a comprova del suo venir meno ai doveri coniugali di vita comune, non aveva inteso giovarsi del diritto di riavvicinamento al coniuge militare e, infine, per assecondare la madre si era trasferita da Latina
a AR, costringendolo al pendolarismo giornaliero. Deduceva altresì che la SI.ra Pt_1 godeva di reddito da lavoro dipendente, quale insegnate, di circa € 1.950,00 mensili, era libera dalle spese per la casa familiare ad ella assegnata, di sua esclusiva proprietà, oltre a poter potenzialmente beneficiare delle non scarse entrate economiche che le deriverebbero dalla locazione degli appartamenti di sua proprietà. Insisteva nelle domande spiegate.
Parte resistente deduceva che subito dopo le sue dimissioni dall'LE , avvenute in data 14 maggio 2018 , a seguito delle sollecitazioni del coniuge, aveva sottoscritto una serie di documenti dei quali non ricordava il contenuto, apprendendo solo successivamente che i conti cointestati erano stati <> dal SI. con prelevamenti dallo stesso eseguiti, Pt_1 destinando gli ingenti importi in polizze assicurative. Nella prima memoria ex art. 183, c.pc., deduceva di aver vissuto in Belgio con il marito, di aver insegnato poi a Latina e di essere rientrata a AR non avendo ottenuto il trasferimento definitivo quale docente dalla
Provincia di Caserta a Latina e che la residenza in AR era stata decisa dai coniugi , anche per favorire un idoneo e stabile inserimento delle figlie. Insisteva nelle domande spiegate.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Escussi i testi, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente, costituisce principio ormai consolidato quello secondo il quale, in virtù dell'art. 40
c.p.c., il cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi è possibile soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte, ricorrenti nei casi previsti nel codice di rito dagli artt. 31 (cause accessorie), 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezioni di compensazione) e
36 (cause riconvenzionali) (Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638). Ciò posto, parte ricorrente è autorizzato a ritirare i propri effetti personali, tuttavia, il contrasto sulla proprietà dei beni non potrà che essere risolto in diverso procedimento. Parimenti, la domanda proposta dalla resistente di risarcimento dei danni non presenta elementi di connessione “forte” con l'oggetto del giudizio di separazione -cfr Cass
Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014 -
Sempre in via preliminare, in ordine all'istruzione probatoria della causa, il Collegio condivide le valutazioni operate dal Giudice Istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto eSIe non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI,
12.10.2011, n. 2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici,
i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti
(Cass., Sez. II, 8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte
(Cass., Sez. II, 2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I, 22.2.1990, n. 1312). Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie articolate da parte ricorrente, in epigrafe trascritte, relative a circostanze irrilevanti -cfr capi nn 1,2,3,4 -, come aprresso, o generiche (implicanti una serie di valutazioni precluse ai testimoni -cfr capi 5,6-, al riguardo, l'istante nonostante l'allegazione negli atti processuali di fatti espressione di gelosia della moglie, per es. sottrazione del telefonino, non ha chiesto di provare specifici fatti, chiedendo ai testi di esprimere valutazioni); relativi a circostanze negative -cfr capo 7-.
Va rigettata l'eccezione di incapacità a testimoniare, ex art. 246 c.p.c., della SInora RS
, coniuge del ricorrente, in quanto non portatrice di un interesse concreto, diretto e personale
[...] che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio.
Riguardo all'espunzione dei documenti prodotti dal ricorrente in data 23.10.2023, giova osservare che egli ha depositato il contratto di locazione registrato in data 12.10.2023, successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie e, pertanto, il tribunale può tenerne conto, in quanto funzionale alla ricostruzione della situazione patrimoniale delle parti.
Ancora in via preliminare, parte ricorrente all'udienza del 16/01/24 ha dichiarato che è pendente dinnanzi all'intestato Tribunale il procedimento di divorzio -RG 5336/2023-, con la conseguenza che il giudice di quel procedimento è stato investito della decisione sull' assegno di mantenimento per i figli- e, trattandosi di domande che hanno il medesimo contenuto e sono soggette a identica valutazione, la potestas decidendi del giudice del divorzio non può che avere carattere assorbente.
Infatti, la giurisprudenza di merito e di legittimità ha precisato che «dal momento del deposito del ricorso divorzile (o, comunque, quanto meno dall'adozione dei provvedimenti provvisori ex art. 4 l. div.), il giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni genitoriali (cd. provvedimenti de futuro) avendo esclusiva potestas decidendi (sopravvenuta) il solo giudice del divorzio». Nel caso in esame, l'assegno di mantenimento per la figlia è stato revocato dal giudice istruttore prima dell'emissione dei provvedimenti provvisori con valutazione condivisa dal collegio. Diversamente si deve argomentare per l'assegno di mantenimento tra i coniugi che ha diversa natura rispetto all'assegno divorzile.
Tanto premesso, nell'atto introduttivo e in sede di conclusioni la difesa di parte resistente ha chiesto l'addebito della separazione, sicché, conformemente al prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 2740 del 5.02.2008) il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati attuati dal ricorrente comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi e il determinarsi della situazione d'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Applicando i principi esposti al caso in esame, il collegio ritiene che la domanda di parte resistente abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze dell'espletata istruttoria.
Parte resistente ha dedotto che il ricorrente durante il matrimonio aveva intrattenuto molteplici relazioni extraconiugali e che nel mese di maggio dell'anno 2019 aveva arbitrariamente abbandonato la casa coniugale, emergendo poi che lo stesso era andato a vivere stabilmente con la nuova compagna, SI.ra Parte ricorrente non ha RS contestato l'infedeltà risalente all'anno 2005, lamentando al riguardo l'insussistenza del nesso causale, ma ha contestato la relazione extraconiugale con la SI.ra , deducendo di Per_3 essersi allontanato dalla casa coniugale nel mese di maggio del 2019 a causa dei comportamenti irrispettosi e ossessivi della resistente e che la relazione con la SI.ra era iniziata in Per_3 epoca successiva all'allontanamento dalla casa coniugale.
Orbene, il ricorrente non ha provato i comportamenti di prevaricazione e le manifestazioni di gelosia ossessiva che avrebbero determinato l'intollerabilità della convivenza e, dunque, l'allontanamento dalla casa coniugale, articolando capitoli generici e valutativi, come sopra esposto. Alcun rilievo può attribuirsi al comportamento della resistente che non avrebbe seguito il coniuge militare nei vari spostamenti, in quanto i coniugi concordano la residenza della famiglia secondo le eSIenze di entrambi e quelle dei figli. Le allegazioni al riguardo, che non concernono la violazione di un eventuale accordo tra le parti nell'interesse della famiglia, sono, pertanto, insufficienti ai fini dell'addebito. L'asserito vanto della posizione sociale della propria famiglia a discapito di quella del ricorrente, che sarebbe stata indicata dalla resistente come una famiglia di scarsa cultura e bassa estrazione sociale -comportamento certamente riprovevole- di per sé, tuttavia, non consente di ravvedere il nesso causale con l'allontanamento dalla casa coniugale, avvenuto dopo circa quarant'anni di matrimonio.
Riguardo alla asserita relazione extraconiugale con la SI.ra , i testi hanno Per_3 reso contrapposte dichiarazioni circa il periodo in cui sarebbe iniziata la relazione. Invero, la teste , attuale moglie del ricorrente, e il teste collocano l'inizio della Per_3 Controparte_3 relazione nel mese di settembre dell'anno 2019 e l'inizio della convivenza circa un anno dopo.
Il teste ha dichiarato di aver appreso della relazione dai figli, circa un mese Testimone_7 dopo la separazione, mentre la teste ha dichiarato di aver appreso dalla figlia della ON SI.ra che la relazione risalirebbe all'anno 2017. Riguardo all'incontro nel negozio di Per_3 arredamento, il teste ha dichiarato di aver incontrato il ricorrente con la SI.ra Tes_8 Per_3 nel mese di settembre del 2019, mentre la teste ha dichiarato che la moglie del SI. ON
, SI.ra le riferì di aver fatto tale incontro prima del 12 maggio. Tes_8 Persona_4
Orbene a parere del tribunale le dichiarazioni rese dai testi non provano che la relazione sia iniziata prima della separazione. In particolare, la teste riferisce di aver appreso dalla Pt_1 figlia della SI.ra che la relazione sarebbe iniziata nell'anno 2017, ma non sono emersi Per_3 fatti specifici che consentano di collocare temporalmente in modo tranquillante l'inizio della relazione tra il ricorrente e l'attuale moglie, né appare dirimente al riguardo la presenza del ricorrente con la SI.ra nel negozio di arredamenti, in mancanza di altri specifici Per_3 elementi, soprattutto se si tiene conto che la convivenza tra i due iniziò circa un anno dopo, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni rese dai testi.
La richiesta formulata dal ricorrente anche nelle conclusioni di confronto tra la teste ed il teste non è stata ammessa dal giudice istruttore con ON Testimone_5 decisione condivisa dal Collegio, in quanto la teste ha riferito di fatti appresi non dal SI. Pt_1 ma da altri. Superflua l'assunzione degli altri testi indicati dal ricorrente, come Tes_8 appresso.
Invero, per costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. tra le altre. I n. 17056 del
3.08.2007) ” In tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per sè costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto”.
Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente non ha provato che la sua condotta sia intervenuta in un momento di intollerabilità della convivenza, con la conseguenza che la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c., con addebito esclusivo al SI. Pt_1
.
[...]
In relazione all'assegno di mantenimento a carico del ricorrente in favore della figlia maggiorenne come sopra esposto, sussiste la competenza del giudice del divorzio. Il ES collegio comunque condivide il provvedimento di revoca emesso dal giudice istruttore, in quanto non è emersa la prova di fatti che possano condurre al protrarsi dell'obbligo di mantenimento a carico del padre nei confronti di di anni trentasette circa, atteso il raggiungimento dell'età ES adulta e considerato che parte ricorrente non ha fornito la prova che il mancato completamento del percorso di studi e il mancato inserimento nel mondo del lavoro della figlia sia dipeso da causa non imputabile alla stessa. Invero, ha prodotto il certificato che attesta che si ES sottopone a percorso di sostegno psicologico dal 2021 e che nel 2023 si è sottoposta a un intervento chirurgico, tuttavia, la documentazione prodotta non giustifica il rilevante ritardo negli studi, nè prova l'inabilità al lavoro. In definitiva, stante la carenza di prova di circostanze idonee a giustificare la protrazione dell'obbligo di mantenimento della figlia, va confermata la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore. Gli alimenti ex art 433 c.c. possono essere richiesti solo dalla persona che si trova in stato di bisogno che provi l'incapacità di provvedere al proprio sostentamento. Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il
Tribunale che possa essere accolta la richiesta della ricorrente di imposizione a carico del coniuge di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della stessa. E' noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, che si ritiene di condividere “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista la differenza di reddito tra i coniugi”. Non vi è dubbio circa l'elevato tenore di vita, come emerge dalle allegazioni dello stesso ricorrente, secondo il quale la resistente spendeva il proprio stipendio per acquisti voluttuari. Dunque, considerata la situazione economica rappresentata dalle parti in sede di comparizione e la documentazione in atti, dalle dichiarazioni dei redditi e da quanto dichiarato si evince che il ricorrente percepisce un trattamento pensionistico annuo netto di circa €
58000,00, mentre la resistente percepisce il reddito annuo di circa € 23.600,00; il ricorrente ha documentato di aver stipulato un contratto di locazione con canone mensile di € 450,00 -al riguardo deve tenersi conto che convive con l'attuale moglie-; è titolare di rilevante patrimonio mobiliare -ha ottenuto oltre € 2000.00,00 a titolo di tfr, investiti in parte per l'acquisto di immobili in proprietà anche della resistente e in parte in polizze assicurative di rilevante importo
-oltre € 100.000,00-. La resistente, invece, percepisce il reddito mensile di circa € 1900 al mese, convive con la figlia percettrice di reddito. Inoltre, i coniugi sono comproprietari al 50% di un appartamento a Latina e per la quota del 75% (la resistente) e del 25% (il ricorrente) di due appartamenti siti nello stesso stabile dove è ubicata la casa familiare, potenzialmente produttivi di reddito. Il ricorrente, pertanto, è titolare di notevole reddito dinamico -pensione- e di rilevante patrimonio mobiliare, a differenza della resistente -anche se si ammette il prelievo di € 35.693,00 dai conti cointestati-, con la conseguenza che va affermato in suo favore il diritto all'assegno di mantenimento a carico del marito.. Non sono emersi elementi che possono giustificare le indagini di P.T. richieste dal ricorrente.
Quanto alla misura dell'assegno, tenuto conto del reddito delle parti, della durata del matrimonio, delle ragioni della separazione, della rivalutazione automatica, il Tribunale ritiene congruo determinarlo in € 600,00 all'attualità. Detta somma sarà versata dal ricorrente entro il cinque di ogni mese e rivalutata annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT.
Riguardo alla domanda volta all'autorizzazione al rilascio del passaporto, non si ravvedono ostacoli in quanto i coniugi sono ormai divorziati e non vi sono figli minori o equiparati. Va poi segnalato che con la formulazione dell'art. 20 del D.L. 69/2023 per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e il passaporto potrà esser emesso in modo semplificato, a meno che non esista un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne inibisca il rilascio.
La condanna alle spese di lite segue la soccombenza con riguardo alla domanda di addebito, liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, delle fasi processuali, dell'attività professionale profusa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pronunzia l'addebito della separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c. al SI.
, il quale è autorizzato al ritiro dei beni personali, come sopra specificato;
Parte_1 pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , Parte_1 CP_1 entro il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 600,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati e operai;
dichiara inammissibili le altre domande;
condanna il SI. alla refusione in favore della ricorrente delle spese del Parte_1 procedimento che liquida in € 65,00 per spese e in € 3600,00 per onorario, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di ConSIlio del 13/05/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso