Art. 4.
L'approvazione dei progetti delle opere di cui all' articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 , equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse.
L'approvazione dei progetti delle opere di cui all' articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 , equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza e indifferibilita' delle opere stesse.