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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/07/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti PRESIDENTE Rel.
Dott.ssa Patrizia Maria Visaggi CONSIGLIERA
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 455 /2024 R.G.L. promossa da:
, CF: , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
il 08/09/1983, residente a [...], elettivamente domiciliato in ZO Piazza Risorgimento n.10, preso lo studio dell'Avv.Alessandro Tronci che lo rappresenta e difende per procura in atti.
APPELLANTE-APPELLATO IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
c.f./p.iva , in persona del Presidente CP_1 P.IVA_1
del Consiglio di Amministrazione, dott. con sede CP_2
legale in Cuneo, Via Coppino 26 c/o A.O. S.Croce e Carle stanza n.
SC001010, rappresentata e difesa dall'Avvocato Valerio Ghione del
Foro di Torino ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest'ultimo per procura in atti.
APPELLATA-APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
Oggetto: Risarcimento danni da dequalificazione
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante-appellato in via incidentale: come da ricorso depositato in data 30.09.2024
Per l'appellata-appellante in via incidentale: come da memoria depositata in data 17.02.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Parte_1
Cuneo in funzione di Giudice del lavoro, al fine di CP_1
vedere accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Con riferimento alla rivendicazione di qualifica superiore
(paragrafo 1) In via principale: previa ogni altra declaratoria del caso, previi accertamento e declaratoria di corretto inquadramento del ricorrente al Livello B2 del C.C.N.L. Industria Turistica, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la resistente al pagamento a favore del ricorrente dell'importo di Euro 20.492,80, come da conteggio n. 1 allegato e prodotto (doc. n. 14), che fa parte integrante del ricorso ed al quale si rimanda integralmente;
ovvero del diverso importo quantificando in corso di causa, anche a seguito di eventuale C.T.U.;
In via subordinata: previa ogni altra declaratoria del caso, nella sola ipotesi in cui il Giudice ritenesse non corretto l'inquadramento del ricorrente al Livello B2, previi accertamento e declaratoria di corretto inquadramento del ricorrente al Livello C1 del C.C.N.L. Industria
Turistica, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la resistente al pagamento a favore del ricorrente dell'importo di Euro 9.913,72, come da conteggio n. 2 allegato e prodotto (doc. n. 14), che fa parte integrante del ricorso ed al quale si rimanda integralmente;
ovvero del diverso importo quantificando in corso di causa, anche a seguito di eventuale C.T.U.;
2. Con riferimento al demansionamento (paragrafo 2): previa ogni altra declaratoria del caso, previo accertamento e declaratoria del fatto che il ricorrente è stato illegittimamente demansionato a partire
2 dal 10/06/2021: dichiarare tenuta e condannare la resistente a riassegnare immediatamente il ricorrente alle mansioni svolte prima del
10/06/2021; dichiarare tenuta e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento dei danni da demansionamento subiti dal ricorrente, ed in particolare:
a) del danno biologico nella misura di euro 14.411,36; ovvero nella diversa misura quantificanda dal Giudice in corso di causa, anche in via equitativa e/o a seguito della richiesta C.T.U.;
b) del danno morale, previo accertamento incidenter tantum del reato di lesioni personali e/o di qualsivoglia altro reato in relazione ai fatti di cui alla premessa, nella misura di euro 4.803,31; ovvero nella diversa misura quantificanda dal Giudice in corso di causa, anche in via equitativa;
c) danno da “perdita di chances” e alla professionalità nella misura di euro danno all'integrità psicofisica) conseguenti, nella misura di euro
8.503,08; ovvero nella diversa misura quantificanda dal Giudice in corso di causa, anche in via equitativa.
Con il favore delle spese”.
Ha resistito la convenuta, nel costituirsi in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso e la condanna dell'attore al pagamento, in suo favore, delle spese di lite.
All'udienza del 2 aprile 2024, dopo avere dato corso all'istruttoria testimoniale e all'esito della discussione, il Tribunale (con la sentenza n.167/2024) ha così deciso la causa:
“1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto: condanna la parte resistente a inquadrare la parte ricorrente al Livello C1 del C.C.N.L.
Industria Turistica;
condanna la parte resistente al pagamento a favore del ricorrente dell'importo di euro 9.913,72; accerta e dichiara
3 che il ricorrente è stato illegittimamente demansionato a partire dal
10.6.2021;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno da demansionamento;
3) spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Ricorre in appello, avverso la sentenza di primo grado, Parte_1
assumendo le seguenti conclusioni.
[...]
“Nel merito:
- previa ogni altra declaratoria del caso, dichiarare tenuta e per
l'effetto condannare a riassegnare al signor CP_1 [...]
le mansioni svolte precedentemente al 10/06/2021; Pt_1
- previa ogni altra declaratoria del caso, dichiarare tenuta e per
l'effetto condannare la resistente al risarcimento dei danni da demansionamento subiti dal ricorrente, ed in particolare: del danno biologico nella misura di euro 14.411,36; ovvero nella diversa misura quantificanda dal Giudice in corso di causa, anche in via equitativa e/o a seguito della richiesta C.T.U.; del danno morale, previo accertamento incidenter tantum del reato di lesioni personali e/o di qualsivoglia altro reato in relazione ai fatti di cui alla premessa, nella misura di euro 4.803,31, ovvero nella diversa misura quantificanda dal Giudice in corso di causa, anche in via equitativa;
danno da “perdita di chances” e alla professionalità nella misura di euro 8.503,08; ovvero nella diversa misura quantificanda dal Giudice in corso di causa, anche in via equitativa. dichiarare tenuta e per l'effetto condannare al CP_1
pagamento delle spese relative al primo grado di giudizio.
Con il favore delle spese anche del presente grado di giudizio”.
Resiste l'appellato, nel costituirsi a sua volta nel presente grado di giudizio, proponendo appello in via incidentale ed assumendo le
4 seguenti conclusioni: nel merito, in via incidentale d'appello
-riformare la sentenza n. 167/2024 del Tribunale di Cuneo – Sez.
Lavoro in accoglimento di entrambi i motivi a) e b) di cui al paragrafo
II° della presente memoria difensiva (con la conseguente restituzione dell'importo versato in adempimento della sentenza di primo grado), riformando altresì la sentenza in punto spese, ponendole integralmente a carico dell'odierno appellante, ovvero, in subordine, disporre una compensazione parziale di ¼ delle spese, ovvero di quella parte delle spese che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita riterrà di giustizia;
in via principale
- respingere in ogni sua parte l'atto di appello avversario, respingere integralmente le domande ex adverso avanzate, confermare in ogni altra sua parte la sentenza n. 167/2024 del Tribunale di Cuneo –
Sez. Lavoro e, conseguentemente, mandare assolta l'attuale conchiudente da qualsivoglia pretesa di parte ricorrente;
in ogni caso con condanna integrale del ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite per il presente procedimento, oltre spese generali al 15%, iva e cpa”.
All'udienza del 18.06.2025, all'esito della discussione, il Collegio ha deciso la causa come da separato dispositivo di sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Al fine di inquadrare l'odierna vicenda processuale bisogna riportare quanto evidenziato dal primo Giudice in sentenza (pg 3):
“Il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno dall'1.7.2013 alle dipendenze di
5 (d'ora innanzi semplicemente “ ), corrente in CP_1 CP_1
Cuneo, inquadrato al Livello C2 del C.C.N.L. Industria Turistica (cfr. doc. n. 1 fasc. ricorrente).
Nello specifico, l'assunzione era legata al servizio di ristorazione per i degenti e i dipendenti dell' ambito NO, ZO e Pt_2
Fossano.
A sostegno di tale domanda giudiziale il ricorrente ha allegato di aver sempre svolto fino al 9.6.2021 mansioni di capocuoco presso il reparto addetto alla preparazione dei cibi per il personale dipendente e per i degenti degli ospedali di NO e ZO e che il reparto in questione, sito in NO, era composto, oltre che dal ricorrente, da una cuoca, 5 aiuti cuoco e dagli addetti ai servizi mensa.
Più in particolare, il ricorrente ha inoltre allegato di aver svolto dall'assunzione al 9.6.2021 le seguenti mansioni: cucinava per la mensa dei dipendenti e dei degenti dell'ospedale di NO e dal
2018 dell'ospedale di ZO, effettuava personalmente le ordinazioni delle merci, controllava l'operato degli altri cuochi, degli addetti al servizio mensa e degli autisti, stabiliva il menù giornaliero, redigeva i turni dei cuochi, formulava contestazioni ai fornitori in caso di merce inadeguata, effettuava i resi delle merci inadeguate, eccetera.
Sulla base di tali premesse, il ricorrente ha allegato l'inadeguatezza del proprio livello contrattuale (C2), rivendicando al riguardo il riconoscimento di un livello superiore (B2 o, in subordine, C1).
Di contro, la parte resistente ha invece allegato la correttezza dell'inquadramento contrattuale del ricorrente, allegando sul punto che quest'ultimo la parte prevalente del tempo lavorativo era un cuoco, con l'aggiunta di essere a capo del gruppo mensa di
NO, essendo in grado di assicurare il servizio di cucina, in
6 condizioni di autonomia esecutiva e preposto ad un gruppo operativo.
La parte resistente ha altresì allegato che il ricorrente si limitava a cucinare i piatti per il servizio mensa, preparare alcuni semilavorati
(carni) per la produzione di pasti a favore della degenza e trasmettere indicazioni al personale al fine di assicurare il Servizio cucina, mansioni che si attagliano perfettamente alla declaratoria del livello C2 e in particolare alla figura del capo gruppo mensa”.
2.
Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di inquadramento superiore alla luce delle deposizioni testimoniali acquisite ( ; -testi di parte Testimone_1 Testimone_2
ricorrente-; -teste di parte convenuta-, , Tes_3 CP_3
, testi di parte ricorrente). CP_4 Controparte_5
Deposizioni che avevano trovato (secondo il Giudice di prime cure) riscontro nelle registrazioni telefoniche prodotte da parte ricorrente
(peraltro non in appello su apposito supporto informatico).
Ha così ritenuto che al ricorrente dovesse essere riconosciuto il
Livello C1 avendo lo stesso svolto mansioni di capo cuoco.
Ha pertanto condannato la convenuta ad inquadrare il ricorrente al livello C1 del CCNL Industria Turistica e a pagare al lavoratore le differenze retributive pari ad euro 9.913,72 come da conteggi offerti in comunicazione dalla parte ricorrente.
3.
Il Tribunale ha poi proseguito nella sua disamina evidenziando che:
“L'accoglimento della domanda relativa alle differenze retributive da mansioni superiori costituisce l'antecedente logico necessario per valutare la fondatezza o meno della domanda afferente al risarcimento del danno da demansionamento asseritamente subito dal ricorrente una volta trasferito presso la sede di ZO.
7 In sostanza, la parte ricorrente ha allegato al riguardo che dal
10.6.2021 sarebbe stato demansionato in quanto a partire da quella data si sarebbe limitato a cucinare e a preparare i piatti sulla base delle specifiche direttive del capo cuoco ( ) senza Persona_1
peraltro che sia possibile alcuna iniziativa personale o autonomia.
Il ricorrente ha inoltre allegato di essere stato totalmente esautorato di tutte le altre mansioni di direzione, controllo e responsabilità precedentemente ricoperte.
Su tale specifica domanda la parte resistente ha invece allegato che il sig. , dopo la riorganizzazione aziendale, è sempre Pt_1
risultato assente per malattia, salvo una breve parentesi lavorativa di
8 giorni a novembre 2021, con conseguente impossibilità per il ricorrente di provare se vi sia stato o meno un inadempimento di
. CP_1
Ciò premesso, il tribunale ha ritenuto provato in sede testimoniale che non solo il lavoratore era stato erroneamente Pt_1 inquadrato sin dal momento dell'assunzione al livello C”, anziché al livello C1 del CCNL di riferimento, ma anche che lo stesso era stato illegittimamente demansionato una volta trasferito da NO a
ZO.
Ha, infatti, evidenziato che dalle deposizioni delle testi
[...]
e era emerso che l Testimone_4 Testimone_5 Pt_1
era stato adibito nel nuovo incarico a svolgere mansioni di aiuto cuoco rispetto a quelle di capo cuoco che svolgeva in precedenza.
Ha anche rilevato che, come confermato in sede testimoniale, se prima del trasferimento di sede il ricorrente doveva lavorare dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 15, attualmente invece l'orario di lavoro che doveva seguire era a turni e comprendeva, sia pur in rotazione con gli altri aiuto cuochi, anche il sabato e la domenica, mentre il sig. (il suo capo cuoco) osserva presso la sede di Per_1
8 ZO gli stessi orari fissi seguiti dal sig. presso la sede di Pt_1
NO (dal lunedì al venerdì e mai il sabato e la domenica).
A riprova del demansionamento subito.
Ha però respinto la domanda di risarcimento danni con la seguente motivazione:
“Per quanto concerne il danno conseguenza risarcibile, è necessario evidenziare che in effetti il danno da demansionamento può avere sia una dimensione patrimoniale (il danno da perdita di chance), sia una dimensione non patrimoniale (ad esempio, il danno all'integrità psichica, alla professionalità o all'immagine).
In particolare, il danno non patrimoniale può essere costituito da un'alterazione negativa degli assetti relazionali del dipendente, che lo ha indotto a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
Occorre oltretutto evidenziare che entrambe le tipologie di danno
(patrimoniale e non patrimoniale) vengono liquidate in base ad un criterio equitativo. A questo riguardo giova rammentare che il lavoratore che vuole ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ha l'onere di provare, in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato, che sia stato impedito dalla condotta illecita del datore di lavoro, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (cfr. Cass. 17 marzo
2017, n. 6988).
È tuttavia necessario evidenziare che nel caso di specie pur essendo stato provato l'an debeatur del demansionamento, il ricorrente non ha invece fornito specifica prova con riguardo al danno conseguenza effettivamente subito.
Infatti, con riferimento alle poste di danno risarcibile oggetto di domanda (danno biologico, danno morale, danno da perdita di
9 chance), le allegazioni prospettate dal ricorrente sono del tutto generiche e non provate, nemmeno su base presuntiva ex art. 2727
c.c., atteso che non è sufficiente l'aver raggiunto la prova del carattere illegittimo del demansionamento ai fini del riconoscimento del risarcimento di eventuali danni patiti dal lavoratore, considerato che non può esservi il risarcimento del danno in re ipsa.
Peraltro, nel caso di specie il ricorrente non ha provato, nemmeno in via indiziaria, l'esistenza del nesso di causalità materiale tra il demansionamento e il danno evento (biologico, morale e/o da perdita di chance), né tantomeno l'esistenza di un danno conseguenza risarcibile”.
Ha, infine, compensato le spese ritenendo sussistente la reciproca soccombenza all'esito dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
4.
L'Appello principale censura la sentenza di primo grado, con i seguenti motivi:
1.) Erronea decisione in merito alla declaratoria di compensazione delle spese di lite. Violazione e/o errata applicazione degli articoli 91 e 92
c.p.c.
2.) Omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna di riassegnazione al lavoratore delle mansioni precedentemente svolte.
Violazione degli articoli 112 c.p.c. e 2103 c.c.
3.) Erronea decisione in merito alla prova del danno da demansionamento subito. Violazione e/o errata applicazione degli articoli 2697 c.c., 61 e 115 c.p.c.
Alla luce delle considerazioni esposte in relazione al terzo motivo di appello, chiede che la Corte d'Appello di Torino rimetta la causa in istruttoria, ed in particolare:
10 - ammetta le prove per interrogatorio formale e per testimoni sui capitoli nn. 38, 39 e 40 di cui alla premessa del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con i testi ivi indicati, ovvero:
“38) Dalla fine di giugno 2021 il ricorrente ha iniziato a manifestare quotidianamente scariche di dissenteria, nausea, conati di vomito, ansia e attacchi di panico;
39) Il ricorrente, inoltre, da allora, soffre di insonnia e dorme circa due ore per notte;
40) A causa di ciò, al ricorrente sono stati prescritti psicofarmaci ansiolitici e antidepressivi (Escitalopram e Alprazig) da parte del dott.
psichiatra del Centro di Salute Mentale di Carmagnola, Persona_2
e da parte del medico di base (doc. n. 5 primo grado).
Domanda inoltre che, se del caso, la Corte disponga C.T.U. medico legale e/o psichiatrica al fine di accertare le condizioni di salute del ricorrente, il nesso causale con il demansionamento subito e la quantificazione dei danni.
4.1
L'appello incidentale, invece, si fonda sui seguenti motivi:
a) Errata decisone in merito al riconoscimento del livello C1 e conseguentemente obbligo di restituzione dell'importo versato.
b) Errata decisione in merito alla sussistenza dell'illegittimità del demansionamento.
5.
Ritiene il Collegio opportuno di esaminare per primi i motivi dell'appello incidentale.
Viene sostenuto, infatti, che dai fogli prodotti dallo stesso ricorrente risulta, ad esempio, che non era l a produrre i turni di lavoro Pt_1
degli addetti mensa ma il SI , nella sua veste di direttore Pt_3 mensa, che vi apponeva la firma mentre l si limitava solo ad Pt_1
apportare variazioni a fronte di improvvise defezioni del personale o
11 richieste di cambio turno, il tutto sempre sotto il controllo e l'autorizzazione del . Pt_3
Inoltre, sempre secondo l'appellante incidentale, le prove testimoniali avrebbero dato piena conferma della mancanza di un controllo da parte dell' sugli altri addetti mensa. Pt_1
Viene evidenziato che l'appellato in via incidentale era l'unico cuoco
(C2) mentre gli altri erano aiuto cuoco (C3 o D1).
Per il resto nel richiamare la deposizioni, viene rilevato che dalla istruttoria testimoniale (testi , e era emerso Tes_6 CP_3 CP_4 che l'appellato: a) non decideva o stabiliva alcunché riguardo al menu;
b) non aveva alcuna facoltà di decidere quali ordini di merce effettuare;
non decideva in merito alle procedure di reso cibo non conforme (compito che spettava al come riferito dallo stesso Tes_6
); c) l'appellato incidentale non era incaricato di eseguire Pt_1
sempre il controllo di qualità del servizio presso i reparti ma doveva solo fornire informazioni/giustificazioni sulla preparazione del cibo in caso di lamentele da parte dei degenti o degli ospiti della committenza;
d) non aveva alcun obbligo di reperibilità in quanto non richiesta;
e) le dichiarazioni testimoniali avevano poi dimostrato che il ricorrente si limitava a segnalare eventuali guasti verificatisi durante l'attività gestione del problema che poi spettava al SI Pt_3
5.1
Ora, si deve rammentare che al SI era applicato il Pt_1
livello C2 del CCNL Industria turistica al quale appartengono:
“lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti
a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari”.
Nel livello C1 abbiamo invece:
12 “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante adeguata preparazione teorica e/o tecnico-pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè:
Ora, il Collegio, ritiene che la distinzione tra i due livelli consista nel fatto che nell'ambito del livello C1 rientrano i lavoratori specializzati provetti anche con responsabilità di coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori a differenza dei prestatori di livello C2 che invece si contraddistinguono per l'autonomia esecutiva (quindi nell'ambito di linee operative disposte da altri) anche preposti a gruppi operativi.
Nel nostro caso dalla istruttoria è in realtà emerso che l'appellato incidentale non si limitava a svolgere attività in autonomia esecutiva ma fungeva da coordinamento dei colleghi della cucina e da riferimento per il direttore . Pt_3
È confermato che preparava lui la turnazione dei colleghi anche se poi era il direttore che la firmava (ovviamente controllandola) testi
(indicato dalla , , Tes_7 CP_1 CP_3 Testimone_1
.
[...]
Si tratta di attività non meramente esecutiva anche se poi ovviamente era vagliata dal direttore che adottava la decisione finale.
Così come è provato che il SI provvedeva agli ordini, Pt_1
sul punto la teste ha dichiarato che: Testimone_1
“Per quanto riguarda gli ordini delle merci posso dire che quando mi mancava qualcosa facevo riferimento a lui che poi effettuava gli
13 ordini. L'ho visto personalmente al computer e mi chiedeva cosa mancasse e allora mi diceva lo ordino (…). L'ho visto io che controllava e firmava le bolle dicendo questo va bene e questo no con i fornitori. Materialmente ci sono stati dei casi in cui ho visto il fornitore tornare indietro con la merce non idonea”.
Il teste (responsabile operativo servizi ristorazione Testimone_8
della , pur cercando di ridimensionare la portata della CP_1
mansione in questione, ha comunque ammesso che gli ordini erano fatti (anche) dal ricorrente:
“Capo 17: Gli ordini in merito alla merce li faceva con una autonomia legata solo alla quantità generata dal fabbisogno (…) Accadeva che lo facesse lui solo, ma anche coordinandosi con il Sassano”.
La teste ha dichiarato: “Capo 17: Confermo. In Testimone_2 assenza di c'era chi, come la che effettuava la Pt_1 CP_4 mansione. Ma solo quando lui non c'era (…). Lui era autonomo negli ordini”.
Ora, è ovvio che i quantitativi non erano determinati dall'appellato in via incidentale, tuttavia è evidente che lo stesso (pur dovendo sottostare al controllo dei responsabili) provvedeva a valutare le segnalazioni in merito fattegli dai colleghi della cucina e si attivava senza dovere richiedere la preventiva autorizzazione del
. Parte_4
Sul punto la teste è stata chiara nel riferire che: CP_4
Capo 18: “Confermo e specifico che operava e poi riferiva. Pt_1
Non vi era una preventiva consultazione con ”. Pt_3
La teste (indicata dalla società appellante incidentale- CP_3 impiegata) ha confermato che l faceva gli ordini anche se Pt_1
tramite il solo account del direttore.
14 Si tratta di circostanze non solo confermate da persone che hanno lavorato a stretto contatto con l'appellante principale ma anche da testi indicati dalla stessa società datrice di lavoro ( ). Tes_7
Pertanto, è provato che il SI : a) godeva di autonomia Pt_1
operativa poiché eseguiva autonomamente gli ordini delle merci e decideva autonomamente quali merci andassero rese ai fornitori;
b) esercitava “funzioni di coordinamento e di controllo” posto che dalle testimonianze sopra citate è emerso che il ricorrente era il riferimento di tutto il personale addetto alla cucina e redigeva i turni degli addetti ai servizi e si interfacciava con l nella persona del CP_1 referente, circa l'operato del personale.
Il motivo deve essere quindi disatteso.
5.2
Fondato è, invece, il secondo motivo di appello incidentale, posto che come evidenziato dalla difesa dell'appellante in via incidentale non è possibile parlare di demansionamento dal momento che da quando l'appellante principale è stato trasferito presso la cucina di
ZO (momento a partire dal quale è stata sostenuta la sussistenza del demansionamento) lo stesso è stato praticamente sempre assente per malattia.
Ci si riporta a quanto capitolato nel ricorso introduttivo del giudizio:
“30) In data 07/06/2021 comunicava che il ricorrente avrebbe CP_1 dovuto continuare a svolgere mansioni di “capo cuoco” presso la nuova sede della cucina in ZO, ma con modifica degli orari;
31) In realtà, una volta iniziato a lavorare presso la cucina di
ZO, il ricorrente ha iniziato a svolgere mansioni di “aiuto cuoco”;
…….
38) Dalla fine di giugno 2021 il ricorrente ha iniziato a manifestare quotidianamente scariche di dissenteria, nausea, conati di vomito, ansia e attacchi di panico;
15 39) Il ricorrente, inoltre, da allora, soffre di insonnia e dorme circa due ore per notte;
40) A causa di ciò, al ricorrente sono stati prescritti psicofarmaci ansiolitici e antidepressivi (Escitalopram e Alprazig) da parte del dott.
psichiatra del Centro di Salute Mentale di Carmagnola, Persona_2
e da parte del medico di base (doc. n. 5);
41) Il dott. ha quindi formulato la seguente diagnosi: Persona_2
“Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti” (doc.
n. 6);
42) il ricorrente, a causa dei sintomi sopra evidenziati, è stato in malattia dal 20/06/2021 al 03/10/2021 ed è attualmente in malattia dal 18/11/2021 (doc. n. 7)”; (ricorso depositato il 21.03.2022).
In realtà la società ha evidenziato, in sede di costituzione del giudizio di primo grado, che il SI dopo la riorganizzazione Pt_1
aziendale era sempre risultato assente per malattia, salvo una breve parentesi lavorativa 8 giorni a novembre 2021.
Nello specifico ha capitolato che:
29) il giorno del trasferimento del servizio ristorazione dalla cucina di
NO al nuovo centro cottura di ZO è avvenuto sabato
19.06.2021;
30) Il Direttore quel giorno era in ferie, ma era presente il Pt_3
Responsabile nonché il Direttore della mensa di sig. Tes_6 Pt_5
; Pt_6
31) quel giorno il sig. prendeva servizio insieme al sig. Pt_1
(ore 5,48), ma fin da subito manifestava un ingiustificato Per_1
atteggiamento di nervosismo, ostruzionismo e scarsa collaborazione;
32) alle ore 13,45 abbandonava anzitempo il posto di lavoro (il turno di 8 ore finiva alle ore 14,00), senza motivazione alcuna;
33) dal giorno successivo il ricorrente è sempre risultato assente per malattia, salvo una breve parentesi lavorativa di 8 giorni a novembre
16 2021 nei quali ha svolto medesimi compiti del periodo antecedente la riorganizzazione;
34) ad oggi il sig. ha accumulato n. 179 giorni di malattia, Pt_1
attualmente interrotti per sospensione senza retribuzione in quanto non ha adempiuto all'obbligo vaccinale (doc. 12).
Circostanze confermate anche in sede testimoniale, in particolare si richiama la deposizione del teste (responsabile Testimone_8
operativo servizi ristorazione della Società) che ha confermato il capo 33 nonché alla deposizione della teste di parte ricorrente CP_3
che (sulla attività svolta dall' a ZO) ha riferito:
[...] Pt_1
“essendo stato li due giorni anzi un giorno e mezzo, perché poi è andato in malattia, non l'ho visto svolgere le mansioni descritte. Quel giorno e mezzo lì l'ho visto svolgere le mansioni descritte (nel ricorso introduttivo).
Ora, a parte la brevissima parentesi in questione il lavoratore appellante in via principale è sempre risultato assente per malattia e quindi non condivide il Collegio sulla valutazione operata dal Giudice di prime cure, posto che di fatto non si può dire in un così breve lasso di tempo quali mansioni abbia in effetti svolto e come possa configurarsi un grave demansionamento.
Si tratta di un periodo troppo breve che impedisce qualsiasi valutazione circa la lamentata dequalificazione.
Ne è ipotizzabile che una simile durata possa comportare un danno all'immagine professionale e alla professionalità dello stesso.
L'accoglimento del motivo comporta pertanto anche il rigetto del secondo e del terzo motivo di appello principale.
6.
Ritiene, invece, il Collegio che sia da accogliere il motivo di appello principale relativo alla statuizione in punto spese.
17 Infatti, il primo Giudice ha accolto parzialmente le domande formulate con il ricorso introduttivo condannando ad inquadrare CP_1
il ricorrente nel superiore livello C! del CCNL Industria Turistica e il pagamento in suo favore delle conseguenti differenze retributive nella misura di € 9.913,72.
Non è condivisibile, pertanto, la statuizione con la quale il Tribunale ha compensato le spese di lite stante la reciproca soccombenza.
Sul punto si rammenta che la Suprema Corte ha affermato che:
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.( Cass. SU 32061/2022)
Pertanto, considerato il solo parziale accoglimento del ricorso introduttivo, ritiene il Collegio che debba essere CP_1
condannata a rimborsare ad metà delle spese di lite Parte_1 del primo grado di giudizio, liquidate per l'intero in € 9.257,00,
(parametri medi delle cause di valore indeterminato avanti al
Tribunale con attività istruttoria -scaglione fino ad € 52.000,00) oltre rimborso forfettario IVA e CPA e compensare la restante metà.
Si ritiene, invece, stante l'esito del presente grado di giudizio
(parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale) di compensare interamente le spese del grado.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
18 In parziale accoglimento dell'appello principale, condanna CP_1
a rimborsare ad metà delle spese di lite del
[...] Parte_1 primo grado di giudizio, liquidate per l'intero in euro 9.257,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, compensata la restante metà; in parziale accoglimento dell'appello incidentale, respinge la domanda di relativa al lamentato demansionamento;
Parte_1
respinge le restanti domande di CP_1
compensa le spese del presente grado.
Così deciso all'udienza del 18.6.2025
IL PRESIDENTE est
Dott. Piero Rocchetti
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