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18 dicembre 1942
18 dicembre 1942
Art. 97.
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine e' giustificata dalla notorieta' o dall'ufficio pubblico coperto, da necessita' di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione e' collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non puo' tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine e' giustificata dalla notorieta' o dall'ufficio pubblico coperto, da necessita' di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione e' collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non puo' tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Commentari • 131
- 1. Madre diffonde le foto del minore senza consenso del padre: è dovuto il risarcimento?Accesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 21 novembre 2024 · 13.500095
Giurisprudenza • 281
- 1. Trib. Roma, sentenza 02/05/2023, n. 6837Provvedimento: […] Tali presupposti, in presenza dei quali il bilanciamento tra l'interesse individuale alla tutela di diritti della personalità quale l'onore, la reputazione e la riservatezza e quello, costituzionalmente protetto, alla libera manifestazione del pensiero deve risolversi in favore di quest'ultimo, avuto riguardo al prevalente diritto dell'opinione pubblica ad essere informata e a formarsi un convincimento in ordine a vicende di rilevante interesse collettivo , possono risultare idonei a giustificare la propalazione di informazioni in contrasto con i predetti diritti, ma non sono sufficienti a legittimare anche la diffusione della immagine della persona interessata, la quale trova un'autonoma e più rigorosa disciplina nell'art. 10 c.c. e nell'art. 97 legge 633/1941 (v. sul punto Cass. Civ.Leggi di più...
- art. 21 Cost.·
- diritto di cronaca·
- art. 2 Cost.·
- art. 2059 c.c.·
- art. 97 legge 633/1941·
- legittimazione attiva·
- danno non patrimoniale·
- art. 515 c.p.·
- art. 185 c.p.·
- risarcimento danni·
- interesse pubblico·
- art. 10 c.c.·
- verità oggettiva·
- danno patrimoniale·
- diffamazione a mezzo stampa