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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 539 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA elettivamente domiciliata elettivamente in Roma, via Valdinievole n. Parte_1
8, presso lo studio dell'Avv. BEATRICE CECI che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_1
CE Beccaria n. 29 presso l'Ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
IVANOE CIOCCA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. e depositato in data 16.03.2022, ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente Parte_1 esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini dell'assegno ex art. 13 L.118/71 e del riconoscimento della condizione di disabilità ex art 3, comma
3, L.104/92, chiedendo a questo Tribunale di:
- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno di assistenza mensile, di cui all'art. 13 della
Legge 118/71 oltre al riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Legge n. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19.12.2019, da erogarsi nei modi e nella misura previsti;
- condannare l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi, oltre CP_1 accessori di legge;
- con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha affermato di essere in possesso dei requisiti richiesti, deducendo, in particolare, l'omessa valutazione da parte del Ctu, in sede di accertamento tecnico preventivo, della “compromissione a carico del sistema cardiovascolare (cardiopatia cronica in II classe
NYHA)”, nonché della “isterectomia effettuata in età fertile”, evidenziando altresì la necessità “di assistenza continuativa con particolare riferimento alla vita di relazione nel contesto di un complesso quadro clinico a fronte della severa compromissione del sistema neuropsichico”.
Si è costituito l' eccependo l'improponibilità del ricorso per violazione del termine CP_1 perentorio previsto dall'art.445 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, stante la genericità delle contestazioni avverso l'elaborato peritale e la mancanza dei requisiti previsti dalla legge per il sorgere del diritto alle prestazioni richieste.
La causa, istruita documentalmente e con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, veniva discussa mediante deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'odierna udienza.
2. Vale premettere, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, che “il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con
l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione” (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n. 11199). Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta a richiedere la condanna di al pagamento dei ratei maturati e maturandi, CP_1 dovendo il presente accertamento essere limitato alla verifica in ordine alla sussistenza del solo requisito sanitario.
3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato in data 03.03.2022, ossia entro il termine del 15.04.2022 disposto con ordinanza del 29.10.2021 emessa nella prima fase del procedimento ex art. 445-bis c.p.c., e la presente opposizione correttamente proposta nei 30 giorni successivi.
4. Passando al merito della domanda attorea, ritiene il Tribunale che le contestazioni mosse dalla parte ricorrente nei confronti dell'elaborato peritale depositato nella prima fase del procedimento ex
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
art. 445bis c.p.c. fossero sufficientemente precise, soprattutto con riferimento alla necessità di tenere in considerazione “la compromissione a carico del sistema cardiovascolare (cardiopatia cronica in II classe NYHA)”, di cui si fa solo un breve cenno nella relazione.
Tali considerazioni, unitamente alla necessità di sottoporre all'esame medico le certificazioni successive alle operazioni peritali svoltesi nella prima fase e di verificare l'eventuale aggravamento delle condizioni cliniche della parte ricorrente, hanno condotto a disporre un approfondimento della consulenza tecnica in materia medico legale nella presente fase di giudizio.
Ebbene, all'esito della valutazione della documentazione sanitaria in atti, dalla visita medico legale effettuata in data 15 aprile 2023 e del test funzionale eseguito (“salita della scala al 2 piano”), il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che le menomazioni a carico della parte ricorrente (“-
Sindrome depressiva reattiva con attacchi di panico in terapia (Cod. 2206: 40%); -Obesità con complicanze artrosiche con massa corporea tra 35-40%(cod. 7105: 40%) -Cardiopatia ipertensiva I-II classe NYHA su base funzionale
(visita+ECG) in assenza di accertamenti strumentali (ecocardiogramma con F.E.) (Cod. 6445/6446: 30%)”), hanno determinato un grado di invalidità globale pari al 74,8%, con decorrenza dal 15.04.2023 (si veda la relazione del dott. depositata il 23.06.2023). Per_1
Quanto alla domanda afferente al riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma
3 L. 104/92, il consulente ha ritenuto che “in assenza di controlli periodici documentati, considerato che tale complesso morboso non ha ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, all'interessato non può essere riconosciuto lo “Status di handicap con connotazione di gravità” richiesto (art.3 comma 3 L. 104/92)”.
Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente, devono essere integralmente recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
5. Deve pertanto essere accertata la sussistenza in capo a del requisito Parte_1 sanitario previsto per l'assegno ai sensi dell'art. 13 L. 118/71, a decorrere da aprile 2023, mentre va respinta l'ulteriore domanda.
6. La soccombenza reciproca e la circostanza che la sussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71 sia stata accertata con decorrenza di gran lunga successiva non solo alla visita medica effettuata in fase amministrativa, ma anche alla visita peritale disposta nella prima fase
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di giudizio e all'introduzione del presente procedimento, costituiscono giustificati motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Alla luce del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di avendo il ricorrente depositato documentazione reddituale CP_1 idonea a provare i requisiti per l'accesso all'esenzione dal pagamento delle spese di lite e considerando che tra le spese al pagamento delle quali l'assicurato soccombente non è assoggettato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., a meno che la sua pretesa non risulti manifestamente infondata e temeraria, vanno ricomprese quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio, cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, n.16515)
PQM
Ogni altra istanza disattesa,
- accerta la sussistenza in capo a del requisito sanitario previsto per Parte_1
l'assegno ai sensi dell'art. 13 della L. 118/1971, a decorrere da aprile 2023.
- Respinge ogni altra domanda avanzata dalla ricorrente.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
- Pone a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 30/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 539 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2022 e vertente
TRA elettivamente domiciliata elettivamente in Roma, via Valdinievole n. Parte_1
8, presso lo studio dell'Avv. BEATRICE CECI che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_1
CE Beccaria n. 29 presso l'Ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
IVANOE CIOCCA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. e depositato in data 16.03.2022, ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente Parte_1 esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini dell'assegno ex art. 13 L.118/71 e del riconoscimento della condizione di disabilità ex art 3, comma
3, L.104/92, chiedendo a questo Tribunale di:
- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno di assistenza mensile, di cui all'art. 13 della
Legge 118/71 oltre al riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Legge n. 104/92, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 19.12.2019, da erogarsi nei modi e nella misura previsti;
- condannare l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e maturandi, oltre CP_1 accessori di legge;
- con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha affermato di essere in possesso dei requisiti richiesti, deducendo, in particolare, l'omessa valutazione da parte del Ctu, in sede di accertamento tecnico preventivo, della “compromissione a carico del sistema cardiovascolare (cardiopatia cronica in II classe
NYHA)”, nonché della “isterectomia effettuata in età fertile”, evidenziando altresì la necessità “di assistenza continuativa con particolare riferimento alla vita di relazione nel contesto di un complesso quadro clinico a fronte della severa compromissione del sistema neuropsichico”.
Si è costituito l' eccependo l'improponibilità del ricorso per violazione del termine CP_1 perentorio previsto dall'art.445 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto, stante la genericità delle contestazioni avverso l'elaborato peritale e la mancanza dei requisiti previsti dalla legge per il sorgere del diritto alle prestazioni richieste.
La causa, istruita documentalmente e con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, veniva discussa mediante deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'odierna udienza.
2. Vale premettere, come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, che “il giudizio di opposizione all'ATP non può concludersi con la condanna dell'ente previdenziale, ma solo con
l'accertamento delle condizioni sanitarie rilevanti per beneficiare della prestazione in questione” (così Cassazione civile sez. VI, 06/04/2022, n. 11199). Non può, pertanto, essere accolta la domanda di parte ricorrente volta a richiedere la condanna di al pagamento dei ratei maturati e maturandi, CP_1 dovendo il presente accertamento essere limitato alla verifica in ordine alla sussistenza del solo requisito sanitario.
3. Sempre in via preliminare deve rilevarsi che l'atto di dissenso risulta ritualmente depositato in data 03.03.2022, ossia entro il termine del 15.04.2022 disposto con ordinanza del 29.10.2021 emessa nella prima fase del procedimento ex art. 445-bis c.p.c., e la presente opposizione correttamente proposta nei 30 giorni successivi.
4. Passando al merito della domanda attorea, ritiene il Tribunale che le contestazioni mosse dalla parte ricorrente nei confronti dell'elaborato peritale depositato nella prima fase del procedimento ex
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
art. 445bis c.p.c. fossero sufficientemente precise, soprattutto con riferimento alla necessità di tenere in considerazione “la compromissione a carico del sistema cardiovascolare (cardiopatia cronica in II classe NYHA)”, di cui si fa solo un breve cenno nella relazione.
Tali considerazioni, unitamente alla necessità di sottoporre all'esame medico le certificazioni successive alle operazioni peritali svoltesi nella prima fase e di verificare l'eventuale aggravamento delle condizioni cliniche della parte ricorrente, hanno condotto a disporre un approfondimento della consulenza tecnica in materia medico legale nella presente fase di giudizio.
Ebbene, all'esito della valutazione della documentazione sanitaria in atti, dalla visita medico legale effettuata in data 15 aprile 2023 e del test funzionale eseguito (“salita della scala al 2 piano”), il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che le menomazioni a carico della parte ricorrente (“-
Sindrome depressiva reattiva con attacchi di panico in terapia (Cod. 2206: 40%); -Obesità con complicanze artrosiche con massa corporea tra 35-40%(cod. 7105: 40%) -Cardiopatia ipertensiva I-II classe NYHA su base funzionale
(visita+ECG) in assenza di accertamenti strumentali (ecocardiogramma con F.E.) (Cod. 6445/6446: 30%)”), hanno determinato un grado di invalidità globale pari al 74,8%, con decorrenza dal 15.04.2023 (si veda la relazione del dott. depositata il 23.06.2023). Per_1
Quanto alla domanda afferente al riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3 comma
3 L. 104/92, il consulente ha ritenuto che “in assenza di controlli periodici documentati, considerato che tale complesso morboso non ha ridotto l'autonomia personale correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, all'interessato non può essere riconosciuto lo “Status di handicap con connotazione di gravità” richiesto (art.3 comma 3 L. 104/92)”.
Tali esiti dell'indagine medico legale, ai quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente, devono essere integralmente recepite, anche considerando che non sono state oggetto di specifiche contestazioni delle parti.
5. Deve pertanto essere accertata la sussistenza in capo a del requisito Parte_1 sanitario previsto per l'assegno ai sensi dell'art. 13 L. 118/71, a decorrere da aprile 2023, mentre va respinta l'ulteriore domanda.
6. La soccombenza reciproca e la circostanza che la sussistenza dei requisiti sanitari per l'assegno mensile ex art. 13 L. 118/71 sia stata accertata con decorrenza di gran lunga successiva non solo alla visita medica effettuata in fase amministrativa, ma anche alla visita peritale disposta nella prima fase
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di giudizio e all'introduzione del presente procedimento, costituiscono giustificati motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Alla luce del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico di avendo il ricorrente depositato documentazione reddituale CP_1 idonea a provare i requisiti per l'accesso all'esenzione dal pagamento delle spese di lite e considerando che tra le spese al pagamento delle quali l'assicurato soccombente non è assoggettato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., a meno che la sua pretesa non risulti manifestamente infondata e temeraria, vanno ricomprese quelle relative alla consulenza tecnica di ufficio, cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/08/2016, n.16515)
PQM
Ogni altra istanza disattesa,
- accerta la sussistenza in capo a del requisito sanitario previsto per Parte_1
l'assegno ai sensi dell'art. 13 della L. 118/1971, a decorrere da aprile 2023.
- Respinge ogni altra domanda avanzata dalla ricorrente.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
- Pone a carico di le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 30/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
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