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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
1. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
2. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1240/2024 R. G. T R A
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to Maria Rosaria Olive;
Parte_1
- ATTRICE – E
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Marco Controparte_1 Grattagliano;
- CONVENUTO– N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto a ruolo il 26/01/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con Controparte_1 in Polignano a Mare (BA) il 02/09/2010, dalla cui unione non sono nati figli, emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attrice deduceva che con decreto del 17/05/2016, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione alle condizioni di cui al verbale di udienza del 28/04/2016; poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Si costituiva in giudizio il convenuto in data 18/06/2024 e, non opponendosi alla Controparte_1 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva disporsi un rinvio della prima udienza al fine di permettere la formalizzazione della convenzione divorzile. In data 18/12/2024, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione confermata e sottoscritta nella medesima data. All'udienza del 19/12/2024 le parti integravano la convenzione divorzile nel relativo verbale d'udienza; il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
il P.M., pur compulsato in data 30/01/2024, non interveniva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Polignano a Mare (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione da loro confermata e sottoscritta il 18/12/2024 sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Polignano a Mare (BA) il 02/09/2010 tra e trascritto al n. 72, p. II, Parte_1 Controparte_1 serie A, anno 2010;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. prende atto delle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta il 18/12/2024, come integrata nel verbale d'udienza del 19/12/2024;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso il 28/01/2025 nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
1. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
2. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 1240/2024 R. G. T R A
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv.to Maria Rosaria Olive;
Parte_1
- ATTRICE – E
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Marco Controparte_1 Grattagliano;
- CONVENUTO– N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso iscritto a ruolo il 26/01/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lei contratto con Controparte_1 in Polignano a Mare (BA) il 02/09/2010, dalla cui unione non sono nati figli, emettendo i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attrice deduceva che con decreto del 17/05/2016, non reclamato, il Tribunale di Bari aveva omologato la loro separazione alle condizioni di cui al verbale di udienza del 28/04/2016; poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio. Si costituiva in giudizio il convenuto in data 18/06/2024 e, non opponendosi alla Controparte_1 declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva disporsi un rinvio della prima udienza al fine di permettere la formalizzazione della convenzione divorzile. In data 18/12/2024, i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione confermata e sottoscritta nella medesima data. All'udienza del 19/12/2024 le parti integravano la convenzione divorzile nel relativo verbale d'udienza; il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva contestualmente riservata per la decisione;
il P.M., pur compulsato in data 30/01/2024, non interveniva in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Polignano a Mare (BA), nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione da loro confermata e sottoscritta il 18/12/2024 sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Polignano a Mare (BA) il 02/09/2010 tra e trascritto al n. 72, p. II, Parte_1 Controparte_1 serie A, anno 2010;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
4. prende atto delle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta il 18/12/2024, come integrata nel verbale d'udienza del 19/12/2024;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Bari, così deciso il 28/01/2025 nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera