Articolo 96 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 70 sexiesArticolo 97
Versione
18 dicembre 1942
Art. 96.

Il ritratto di una persona non puo' essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell'art. 93.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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