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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
NZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2807 del Ruolo Generale degli Affari Civili Ordinari Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata a Giugliano in [...] il [...] (c.f. Parte_2
), entrambi residenti in [...], C.F._2
rapp.ti e difesi dall'avv. Luigi Ciccarelli (c.f. ), presso il suo CP_1 C.F._3 studio elettivamente domiciliati in Villaricca (NA), alla via Dante Alighieri n. 3–5, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
OPPONENTI
E
(già , con sede legale in Venezia-Mestre, alla via Controparte_2 Controparte_2
Terraglio n. 63 (c.f. – P.IVA e, per essa, quale mandataria, P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
(già con sede legale in Venezia-Mestre, alla via Terraglio n. Controparte_3 CP_4
63 (c.f. - P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa P.IVA_3 P.IVA_2 dall'Avv. Roberto Pietro Sidoti (c.f. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio in Milano, alla Piazza Velasca n. 8, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025, le parti concludevano come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la società nella dichiarata qualità di Controparte_2 cessionaria del credito originariamente sorto in capo ad otteneva ingiunzione di Controparte_5 pagamento, in danno dei signori e nella rispettiva qualità di Parte_1 Parte_2 debitore principale e coobbligato in solido, per la complessiva somma di euro 28.085,27, oltre interessi e spese della procedura, in ragione dell'esposizione debitoria maturata per l'inadempimento degli obblighi restitutori nascenti dal contratto di finanziamento n. 10483022.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 310/2024, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 01/02/2024, interponevano formale e tempestiva opposizione gli ingiunti, i quali, eccepita la carenza di legittimazione sostanziale in capo alla cessionaria, nonché l'erronea determinazione del saldo debitore, concludevano per la revoca del decreto ingiuntivo, con condanna della società ingiungente alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva la società opposta la quale, argomentando in ordine all'infondatezza delle ragioni addotte dagli opponenti, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Denegata la predetta richiesta con ordinanza del 20/11/2024 e fallito il tentativo di mediazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., alla udienza del
23/10/2025, differita d'ufficio alla udienza del 28/10/2025, in ragione della assegnazione del fascicolo allo scrivente GOP.
3. Deve darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 07/11/2024), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 5 bis D.Lgs. 28/2010.
La mancata partecipazione degli opponenti, i quali, pur ritualmente invitati al procedimento di mediazione, nulla hanno dedotto a giustificazione della propria assenza, comporta l'adozione, nei loro confronti, del provvedimento di cui all'art. 12 bis, comma 2, D.lgs. 28/2010, applicabile dal
Giudice senza alcun margine di discrezionalità, in ragione del precipuo tenore letterale della richiamata norma.
4. In via di metodo, si principia dal premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, dà luogo ad un giudizio a
2 cognizione piena, nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così assoggettate alle tradizionali regole di riparto degli oneri probatori.
È, dunque, l'opposto ad assumere la posizione processuale di attore, con il relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costituitivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la veste di convenuto, trovandosi così onerato della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. SSUU, 30/10/2001 n. 13533).
5. Tenuto conto del carattere potenzialmente assorbente della questione, la quale comunque si pone, rispetto alle altre, in posizione di priorità logico-cronologica, va preliminarmente indagata l'eccezione relativa alla effettiva ed attuale titolarità della situazione giuridica attiva azionata dal creditore opposto.
Costituisce indirizzo esegetico stabilmente acquisito alla tradizione giurisprudenziale, quello secondo il quale la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, con la conseguenza che graverà sull'attore il relativo onere di allegazione e prova, salvo l'esplicito riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione.
Sottolinea, peraltro, la Corte Regolatrice che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa, e che le contestazioni relative alla titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. I, ord., 29/02/2024, n. 5478).
Incombe, dunque, sulla società opposta, la quale si è affermata successore a titolo particolare della creditrice originaria, in virtù di plurime cessioni di crediti, l'onere di provare le vicende traslative e l'inclusione del credito litigioso nel perimetro delle operazioni negoziali succedutesi nel tempo (cfr.
Cass. civ., ord. 22/02/2022, n. 5857).
Precisa la Corte Regolatrice che “Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con
3 la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione” (così Cass. ord., 12/05/2021, n. 12611).
6. La società opposta ha dedotto di essere divenuta titolare del credito azionato in giudizio, per averne fatto acquisto, a titolo oneroso e pro soluto, da a sua volta avente causa di CP_6 CP_5
[...]
Parte opponente ha evidenziato l'inattitudine probatoria della documentazione versata in atti a comprovare sia l'esistenza delle cessioni, che l'effettiva riconducibilità del credito litigioso nelle diverse operazioni traslative, insistendo affinché l'opposta offrisse idonea prova della effettiva stipulazione del contratto di cessione.
In tema di prova della titolarità del credito, la Corte Regolatrice ha offerto, nei più recenti arresti nomofilattici, puntuali coordinate di natura esegetica ed operativa, che suggeriscono di diversamente modulare l'onus probandi che incombe in capo al cessionario e, conseguentemente, il rigore probatorio dal medesimo esigibile, a seconda che il debitore ceduto contesti semplicemente l'inclusione del credito litigioso nella massa di quelli ceduti in blocco, o, invece, estenda tale contestazione alla esistenza stessa del contratto di cessione.
Va, infatti, sempre distinta – precisa la Suprema Corte – la questione della effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione, dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco
(Cass. ord. 05/11/2020 n. 24798), sicché, ove venga contestato solo tale ultimo profilo, il cessionario può efficacemente dimostrare la propria legittimazione sostanziale producendo l'avviso di cessione pubblicato in G.U., reputato a tal fine idoneo se, rispettato principio di determinatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c., non lasci incertezze o ombre di sorta sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, sulla scorta degli elementi presi in considerazione per la formazione delle singole categorie.
Ove, invece, tali indicazioni siano deficitarie o, come nel caso di specie, sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione, “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova” (così
Cass. ord. 29/02/2024, n. 5478;), non essendo “sufficiente la prova della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.
58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (così Cass. 13/01/2025, n. 841; Cass.
06/04/2025, n. 9073; cfr. anche Cass. Sez. III, 22 marzo 2024, n. 7866, secondo la quale in caso di contestazione dell'an della cessione “sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo”). 4 7. Con peculiare riferimento alla cessione temporalmente più risalente, parte opposta ha affidato il riscontro della titolarità attiva esclusivamente all'avviso di cessione, pubblicato, su impulso della cessionaria, nella G.U. Parte II, n. 32 del 15/03/2014 (doc. 4 fascicolo monitorio).
Di fronte all'eccezione di parte opponente circa l'esistenza stessa della vicenda successoria, è, allora, evidente, facendo applicazione dei richiamati canoni esegetici, che l'avviso ex art. 58, comma 2,
T.U.B., non possa surrogarsi alla mancata produzione del contratto di cessione, dal quale, invece, sarebbe stato possibile indagare la vicenda traslativa in sé sotto plurimi profili: l'effettivo perfezionarsi della cessione;
il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata al debitore ceduto;
l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata, secondo un criterio di ragionevole certezza e, dunque, sulla base di criteri oggettivi ed agevolmente verificabili (cfr. Trib.
Brindisi, ord. 22/10/2024; Trib. Fermo, 19/01/2024, n. 51).
La pubblicazione in G.U., infatti, non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto (così Trib. Napoli
Nord, 14/03/2023 n.1055; Trib. Napoli Nord, 15/06/2023 n. 2553/2023).
“La previsione dell'art. 58, comma 4, si applica nel caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste” (Cass. 28/02/2020, n. 5617).
L'avviso in G.U., in definitiva, risulta inidoneo a tacitare la doglianza di parte opponente relativa all'esistenza della cessione, intesa non quale mero fatto storico, ma quale effetto giuridico di natura traslativa, che solo consegue al contratto e, dunque, ad una manifestazione di volontà bilaterale, in conformità al principio del consenso traslativo ex art. 1376 c.c. (cfr., Trib. Brindisi, ord. 05/12/2023).
L'estratto in commento, in ragione del precipuo tenore letterale, non avrebbe in ogni caso consentito nemmeno di vagliare positivamente l'attrazione del credito litigioso nel perimetro della dedotta operazione negoziale.
L'avviso di G.U. n. 32 del 15/03/2014, offerto dalla opposta, dà notizia della cessione intercorsa, in data 28/02/2014, tra e avente ad oggetto crediti derivanti da contratti Controparte_5 CP_6 di finanziamento e di credito personale, non garantiti da ipoteca, che, alla data del 30/09/2013, presentassero cumulativamente le seguenti caratteristiche: contratti di finanziamento classificati a sofferenza al 30/09/2013, nell'accezione di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008, e la cui classificazione in sofferenza fosse stata comunicata ai debitori;
contratti di finanziamento i cui debitori fossero persone fisiche;
contratti di finanziamento retti dal diritto italiano e denominati in euro;
contratti di finanziamento in relazione ai quali fosse stata inviata ai debitori un'intimazione di pagamento, attestante anche la risoluzione contrattuale o la decadenza dal beneficio del termine.
Orbene, pur volendo ritenere che l'avviso sia sostanzialmente riproduttivo del contratto di cessione,
è innegabile che la vaga e generica descrizione del relativo contenuto, peraltro privo di qualsivoglia
5 riferimento temporale di formazione del titolo, non consenta di adeguatamente valutare la sicura inclusione del credito azionato nel blocco dei crediti ceduti.
Appare, con ogni evidenza, l'insufficienza dei criteri esposti, per la loro eccessiva latitudine, anche temporale, tenuto, peraltro, conto che la nozione di crediti a sofferenza cristallizza una relatio per genus che difficilmente, in assenza di ulteriori riscontri probatori, può valere ad individuare ex se un credito ceduto (cfr. Cass. ord. 23/04/2025 n. 10742 e Trib. Napoli, 03/06/2025 n. 5483).
Manca, peraltro, la prova della comunicazione al debitore della classificazione del debito a sofferenza e dell'invio dell'intimazione di pagamento (criteri nn. 1 e 5), che, fungendo da parametri identificativi dei crediti oggetto di trasferimento, rappresentano specifici filtri di verifica della corrispondenza biunivoca tra il credito azionato ed i criteri di blocco convenuti tra le parti, in difetto dei quali non è, dunque, possibile attrarre il credito litigioso all'interno dei margini perimetrali della vicenda successoria in commento.
La claudicanza probatoria relativa alla più risalente operazione traslativa riverbera le proprie negative conseguenze sulle ulteriori vicende circolatorie del credito.
In caso di cessioni multiple o a catena, infatti, le serie contrattuali risultano inscindibilmente interconnesse, per cui la validità della cessione “a valle” è inevitabilmente condizionata da quella a monte, secondo l'antico brocardo nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, sicché il creditore opposto deve dimostrare, con sufficiente determinatezza, l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito azionato all'interno delle specifiche operazioni negoziali, mediante idonea produzione documentale, riferita a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale
(cfr. Cass. civ., 05/11/2020, n.24798 e Cass. 10518/2016).
La ricostruzione ricognitiva della catena dei trasferimenti si disarticola attraverso un meccanismo di transitività giuridica, tale per cui l'eventuale vulnus probatorio afferente alla operazione cronologicamente precedente si ripercuote su quella temporalmente successiva, generando incertezza in ordine alla effettiva titolarità del credito litigioso in capo alla società ultima cessionaria (cfr.
Tribunale Napoli Nord, 04/08/2023, n. 3548).
Ne discende, pertanto, l'assoluta indeterminatezza in ordine alla effettiva ed attuale titolarità, in capo alla società , del credito per cui la stessa ha agito in via monitoria. Controparte_2
Per tali motivi, l'opposizione va accolta ed il decreto ingiuntivo revocato, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni di merito proposte in via gradata dalle parti.
8. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore degli opponenti, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
6 Gli opponenti vanno condannati al pagamento in favore dell'Erario di una sanzione pecuniaria per la mancata comparizione al procedimento di mediazione ex art. 12 bis, comma 2, D.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 310/2024, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 01/02/2024;
2. Condanna l'opposta alla rifusione delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Luigi Ciccarelli, dichiaratosene antistatario, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge, nonché rimborso del bollo e del contributo unificato, se versati;
3. Condanna gli opponenti, con il vincolo della solidarietà, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 06/11/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita NZ
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