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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/12/2024, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE PRIMA composto dai magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo presidente est/rel. dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2998/2024, vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 rilasciata in atti, dall'avv.ta Raffaella Spinelli;
RICORRENTE
e
nata a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE nonchè con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
OGGETTO: autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento di sesso e rettificazione del nome indicato nei registri dello Stato Civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2024, , premesso di sentire soggettivamente Parte_1 propria l'identità sessuale maschile fin dall'infanzia e di aver intrapreso una terapia ormonale, ha rappresentato di avere interesse ad essere autorizzato ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili, con conseguente ordine all'esito all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante
1 l'indicazione del nuovo sesso e del nome, sostituendo l'attuale nome femminile con quello maschile di “ ”. Per_1
Parte ricorrente ha altresì rappresentato di essere unito civilmente con la signora
[...]
e di vivere, con quest'ultima e con la loro figlia di un anno, in AT. CP_1
Conseguentemente egli ha chiesto disporsi lo scioglimento dell'unione civile costituita in AT
(SA) in data 25 ottobre 2021 (atto n. 2, parte 1, anno 2021 del Registro delle Unioni Civili) con la signora e contestualmente sospendere l'efficacia di tale ultimo CP_1 pronunciamento per il termine di gg. 180 in applicazione della recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 66/24.
Considerata la documentazione prodotta, sentita la parte e la resistente all'udienza del
03.12.2024, le quali hanno dichiarato la loro intenzione di proseguire con la loro unione;
preso atto dell'intervenuta comunicazione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio pe la decisione.
***
La domanda deve essere accolta.
Sul punto, va evidenziato che, con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Nel caso di specie, l'irreversibile scelta del percorso di transizione è emersa dalla documentazione medica in atti da cui emerge l'esistenza nel ricorrente di una netta inversione psicologica nel ruolo femminile, qualificata come disturbo dell'identità di genere, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità, di tipo maschile, non sono in accordo con quelle somatiche sessuali femminili (v. relazione psicodiagnostica dell'ASL SALERNO dell'11 aprile
2024 allegata al fascicolo di parte ricorrente).
2 Tale diagnosi, inoltre, non appare inficiata da disturbi psichiatrici (essendo stato accertato che il ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido) mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore.
Inoltre, il convincimento del soggetto è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile anche nel corso dell'udienza (v. verbale di udienza del
03.12.2024), in cui la parte – in aggiunta a quanto sopra – ha anche rappresentato di aver maturato questa sua decisione anche grazie al sostegno della coniuge, con cui intende – concordemente – conservare gli effetti dell'unione civile contratta.
Pertanto, dovendosi ritenere irreversibile la scelta del percorso di transizione, deve essere disposto il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento del sesso, in considerazione dell'illegittimità costituzione dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024.
Va accolta la domanda di rettifica del nome al pari del sesso indicato nei registri dell'anagrafe.
In proposito, la Suprema Corte ha, infatti, affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Inoltre, tali considerazioni sono state ribadite anche dalla Corte Costituzionale che, intervenuta sul punto, ha precisato che la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 legge n.
164/1982 non deve più considerarsi come presupposto imprescindibile del trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici (C. Cost. n. 180 del 2017 e C. Cost.
n. 221 del 2015).
Sul punto, come si è sopra precisato, la volontà del soggetto è emersa sia nel corso dell'udienza
(v. verbale del 03.12.2024) sia, più in generale, dalla documentazione attestante la sussistenza del disturbo dell'identità di genere.
3 Quanto infine agli effetti derivanti dall'accoglimento delle domande principali sull'unione civile costituita dalle parti in AT (SA) in data 25 ottobre 2021 (atto n. 2, parte 1, anno 2021 del
Registro delle Unioni Civili) va osservato quanto segue.
La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 66/24 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.
La Corte, con argomentazione assolutamente condivisibile ha infatti rimarcato che il rapporto coniugale si configura come un vincolo diverso da quello che ha fonte nell'unione civile.
Matrimonio e unione civile trovano differente copertura costituzionale, essendo il primo, inteso quale unione tra persone di sesso diverso, riconducibile, nella giurisprudenza di questa Corte, all'art. 29 Cost. (sentenze n. 170 del 2014, punto 5.2. del Considerato in diritto;
n. 138 del 2010, punto 9 del Considerato in diritto), e la seconda alle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., all'interno delle quali l'individuo afferma e sviluppa la propria personalità (sentenze n. 269 del
2022, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010). I due istituti rappresentano, dunque, fenomeni distinti, caratterizzati da differenti panorami normativi.
L'unione civile costituisce una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria personalità, connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, in quanto comunione spirituale e materiale di vita, ed esplicazione di un diritto fondamentale della persona, quello di vivere liberamente una condizione di coppia, con i connessi diritti e doveri.
La coppia unita civilmente, in ragione dell'automatico scioglimento del vincolo (art. 1, comma
26, della legge n. 76 del 2016), quale esito del percorso di transizione sessuale di uno dei suoi componenti previsto dalla legge n. 164 del 1982 (artt. 1 e 4), ove manifesti la volontà di conservare il rapporto nelle diverse forme del legame matrimoniale, va incontro comunque, nel tempo necessario alla relativa celebrazione, ad un vuoto di tutela, a causa del venir meno del complessivo regime di diritti e doveri di cui era titolare in costanza dell'unione civile.
4 La evidenziata mancanza di tutela nel passaggio da una relazione giuridicamente riconosciuta, qual è quella dell'unione civile, ad altra, qual è il legame matrimoniale, è stata ritenuta dalla
Consulta irrimediabilmente in frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità, di cui pure il percorso di sessualità costituisce certa espressione, e comporta un sacrificio integrale del pregresso vissuto. Non senza considerare che, nel tempo necessario alla ricostituzione della coppia secondo nuove forme legali, i componenti potrebbero risentire di eventi destinati a precludere in modo irrimediabile la costituzione del nuovo vincolo.
La tutela additiva reclamata rispetto alla coppia omoaffettiva che si sia trovata ad intraprendere il percorso di modifica del genere e voglia a sé conservare continuità nelle garanzie di legge nel passaggio tra unione civile e matrimonio, resta nei suoi presupposti riconducibile a quella categoria di situazioni "specifiche" e "particolari" (corte cost. sentenza n. 170 del 2014).
Si è trattato, nella specie, di dare contenuto al diritto inviolabile della persona di mantenere senza soluzione di continuità la pregressa tutela propria del precedente status, una volta condotto a compimento il percorso di affermazione della propria identità di genere, secondo principi di proporzione ed adeguatezza.
L'individuo non deve essere altrimenti posto, in modo drammatico, nella condizione di dover scegliere tra la realizzazione della propria personalità, di cui la perseguita scelta di genere è chiara espressione ed alla quale si accompagna l'automatismo caducatorio del vincolo giuridico già goduto, e la conservazione delle garanzie giuridiche che al pregresso legame si accompagnano, e tanto a detrimento della piena espressione della personalità.
Il rimedio deve garantire la tutela della personalità del singolo lungo il tempo, non altrimenti governabile dalle parti, strettamente necessario alla celebrazione.
A tal fine, lo strumento di tutela riconosciuto dalla Consulta deve precludere, negli effetti,
l'automatismo solutorio previsto dall'art.1, comma 26, della legge sulle unioni civili ed in particolare: “Nella irrimediabile frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità, le ragioni di proporzione ed adeguatezza del mezzo al fine sostengono l'individuazione del rimedio nella sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo per il tempo necessario a che le parti dell'unione civile, che abbiano congiuntamente manifestato una siffatta volontà davanti al giudice della rettificazione anagrafica entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, permanendo nella loro iniziale intenzione, celebrino il matrimonio”.
La durata della sospensione è stata ricercata in via analogica nella disciplina dell'istituto matrimoniale ed è stato individuato nel termine fissato dal codice civile per la celebrazione del matrimonio a far data dalle pubblicazioni, e quindi in quello di centottanta giorni previsto dall'art. 99, secondo comma, cod. civ. decorrente, però, nel caso in esame, dal passaggio in
5 giudicato della sentenza di rettificazione del sesso, che resta sospesa, così nel suo decorso, limitatamente all'effetto dell'automatismo solutorio del vincolo. La sospensione di tale effetto lascia alle parti la facoltà di procedere alla celebrazione del matrimonio, nel contempo conservando agli uniti civilmente la tutela propria del rapporto già goduto e riconosciuto nell'ordinamento nelle more della celebrazione del matrimonio.
Pertanto, si dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita in AT (SA) in data 25 ottobre 2021 (atto n. 2, parte 1, anno 2021 del Registro delle Unioni Civili) tra e Parte_1
disponendo contestualmente la sospensione degli effetti del presente capo CP_1 decisorio per il termine di gg. 180 decorrenti dal passaggio in giudicato della pronuncia.
Nel contempo il Tribunale ricorda ancora la contestuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 70-octies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n.
76», nella parte in cui non prevede che l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.
In considerazione della natura del giudizio dichiara la integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
I) dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento del sesso, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
143/2024;
II) ordina, a prescindere dall'adeguamento medico chirurgico dei caratteri sessuali, la rettifica degli atti dello stato civile, nel senso che va attribuito, in luogo del sesso femminile e del nome “ , il sesso maschile ed il nome di “ ” ; Pt_1 Pt_1 Per_1 Pt_1
6 III) dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita in AT (SA) in data 25 ottobre 2021
(atto n. 2, parte 1, anno 2021 del Registro delle Unioni Civili) tra e Parte_1 CP_1 disponendo contestualmente la sospensione degli effetti del presente capo decisorio per il termine di gg. 180 decorrenti dal passaggio in giudicato della pronuncia.
IV) Ordina all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle annotazioni di legge ed in particolare della sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di gg. 180 decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza, per come specificato in parte motiva;
V) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 05.12.2024
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Aurelia Cuomo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE PRIMA composto dai magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo presidente est/rel. dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2998/2024, vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 rilasciata in atti, dall'avv.ta Raffaella Spinelli;
RICORRENTE
e
nata a [...] il [...] CP_1
RESISTENTE nonchè con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
OGGETTO: autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento di sesso e rettificazione del nome indicato nei registri dello Stato Civile.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.08.2024, , premesso di sentire soggettivamente Parte_1 propria l'identità sessuale maschile fin dall'infanzia e di aver intrapreso una terapia ormonale, ha rappresentato di avere interesse ad essere autorizzato ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili, con conseguente ordine all'esito all'Ufficiale di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante
1 l'indicazione del nuovo sesso e del nome, sostituendo l'attuale nome femminile con quello maschile di “ ”. Per_1
Parte ricorrente ha altresì rappresentato di essere unito civilmente con la signora
[...]
e di vivere, con quest'ultima e con la loro figlia di un anno, in AT. CP_1
Conseguentemente egli ha chiesto disporsi lo scioglimento dell'unione civile costituita in AT
(SA) in data 25 ottobre 2021 (atto n. 2, parte 1, anno 2021 del Registro delle Unioni Civili) con la signora e contestualmente sospendere l'efficacia di tale ultimo CP_1 pronunciamento per il termine di gg. 180 in applicazione della recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 66/24.
Considerata la documentazione prodotta, sentita la parte e la resistente all'udienza del
03.12.2024, le quali hanno dichiarato la loro intenzione di proseguire con la loro unione;
preso atto dell'intervenuta comunicazione degli atti al P.M. ai sensi dell'art. 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio pe la decisione.
***
La domanda deve essere accolta.
Sul punto, va evidenziato che, con la sentenza n. 143 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Nel caso di specie, l'irreversibile scelta del percorso di transizione è emersa dalla documentazione medica in atti da cui emerge l'esistenza nel ricorrente di una netta inversione psicologica nel ruolo femminile, qualificata come disturbo dell'identità di genere, tale che le caratteristiche psicologiche e della personalità, di tipo maschile, non sono in accordo con quelle somatiche sessuali femminili (v. relazione psicodiagnostica dell'ASL SALERNO dell'11 aprile
2024 allegata al fascicolo di parte ricorrente).
2 Tale diagnosi, inoltre, non appare inficiata da disturbi psichiatrici (essendo stato accertato che il ricorrente ha mostrato il suo convincimento in modo sereno e lucido) mentre allo stato, la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui lo stesso si sente portatore.
Inoltre, il convincimento del soggetto è apparso stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso femminile anche nel corso dell'udienza (v. verbale di udienza del
03.12.2024), in cui la parte – in aggiunta a quanto sopra – ha anche rappresentato di aver maturato questa sua decisione anche grazie al sostegno della coniuge, con cui intende – concordemente – conservare gli effetti dell'unione civile contratta.
Pertanto, dovendosi ritenere irreversibile la scelta del percorso di transizione, deve essere disposto il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento del sesso, in considerazione dell'illegittimità costituzione dell'art. 31 co. 4 d.lgs. 150/2011 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024.
Va accolta la domanda di rettifica del nome al pari del sesso indicato nei registri dell'anagrafe.
In proposito, la Suprema Corte ha, infatti, affermato che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale" (Cass. Civ., Sez. I, 20.7.2015, n. 15138).
Inoltre, tali considerazioni sono state ribadite anche dalla Corte Costituzionale che, intervenuta sul punto, ha precisato che la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 legge n.
164/1982 non deve più considerarsi come presupposto imprescindibile del trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici (C. Cost. n. 180 del 2017 e C. Cost.
n. 221 del 2015).
Sul punto, come si è sopra precisato, la volontà del soggetto è emersa sia nel corso dell'udienza
(v. verbale del 03.12.2024) sia, più in generale, dalla documentazione attestante la sussistenza del disturbo dell'identità di genere.
3 Quanto infine agli effetti derivanti dall'accoglimento delle domande principali sull'unione civile costituita dalle parti in AT (SA) in data 25 ottobre 2021 (atto n. 2, parte 1, anno 2021 del
Registro delle Unioni Civili) va osservato quanto segue.
La Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 66/24 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.
La Corte, con argomentazione assolutamente condivisibile ha infatti rimarcato che il rapporto coniugale si configura come un vincolo diverso da quello che ha fonte nell'unione civile.
Matrimonio e unione civile trovano differente copertura costituzionale, essendo il primo, inteso quale unione tra persone di sesso diverso, riconducibile, nella giurisprudenza di questa Corte, all'art. 29 Cost. (sentenze n. 170 del 2014, punto 5.2. del Considerato in diritto;
n. 138 del 2010, punto 9 del Considerato in diritto), e la seconda alle formazioni sociali di cui all'art. 2 Cost., all'interno delle quali l'individuo afferma e sviluppa la propria personalità (sentenze n. 269 del
2022, n. 170 del 2014 e n. 138 del 2010). I due istituti rappresentano, dunque, fenomeni distinti, caratterizzati da differenti panorami normativi.
L'unione civile costituisce una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria personalità, connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, in quanto comunione spirituale e materiale di vita, ed esplicazione di un diritto fondamentale della persona, quello di vivere liberamente una condizione di coppia, con i connessi diritti e doveri.
La coppia unita civilmente, in ragione dell'automatico scioglimento del vincolo (art. 1, comma
26, della legge n. 76 del 2016), quale esito del percorso di transizione sessuale di uno dei suoi componenti previsto dalla legge n. 164 del 1982 (artt. 1 e 4), ove manifesti la volontà di conservare il rapporto nelle diverse forme del legame matrimoniale, va incontro comunque, nel tempo necessario alla relativa celebrazione, ad un vuoto di tutela, a causa del venir meno del complessivo regime di diritti e doveri di cui era titolare in costanza dell'unione civile.
4 La evidenziata mancanza di tutela nel passaggio da una relazione giuridicamente riconosciuta, qual è quella dell'unione civile, ad altra, qual è il legame matrimoniale, è stata ritenuta dalla
Consulta irrimediabilmente in frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità, di cui pure il percorso di sessualità costituisce certa espressione, e comporta un sacrificio integrale del pregresso vissuto. Non senza considerare che, nel tempo necessario alla ricostituzione della coppia secondo nuove forme legali, i componenti potrebbero risentire di eventi destinati a precludere in modo irrimediabile la costituzione del nuovo vincolo.
La tutela additiva reclamata rispetto alla coppia omoaffettiva che si sia trovata ad intraprendere il percorso di modifica del genere e voglia a sé conservare continuità nelle garanzie di legge nel passaggio tra unione civile e matrimonio, resta nei suoi presupposti riconducibile a quella categoria di situazioni "specifiche" e "particolari" (corte cost. sentenza n. 170 del 2014).
Si è trattato, nella specie, di dare contenuto al diritto inviolabile della persona di mantenere senza soluzione di continuità la pregressa tutela propria del precedente status, una volta condotto a compimento il percorso di affermazione della propria identità di genere, secondo principi di proporzione ed adeguatezza.
L'individuo non deve essere altrimenti posto, in modo drammatico, nella condizione di dover scegliere tra la realizzazione della propria personalità, di cui la perseguita scelta di genere è chiara espressione ed alla quale si accompagna l'automatismo caducatorio del vincolo giuridico già goduto, e la conservazione delle garanzie giuridiche che al pregresso legame si accompagnano, e tanto a detrimento della piena espressione della personalità.
Il rimedio deve garantire la tutela della personalità del singolo lungo il tempo, non altrimenti governabile dalle parti, strettamente necessario alla celebrazione.
A tal fine, lo strumento di tutela riconosciuto dalla Consulta deve precludere, negli effetti,
l'automatismo solutorio previsto dall'art.1, comma 26, della legge sulle unioni civili ed in particolare: “Nella irrimediabile frizione con il diritto inviolabile della persona alla propria identità, le ragioni di proporzione ed adeguatezza del mezzo al fine sostengono l'individuazione del rimedio nella sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo per il tempo necessario a che le parti dell'unione civile, che abbiano congiuntamente manifestato una siffatta volontà davanti al giudice della rettificazione anagrafica entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, permanendo nella loro iniziale intenzione, celebrino il matrimonio”.
La durata della sospensione è stata ricercata in via analogica nella disciplina dell'istituto matrimoniale ed è stato individuato nel termine fissato dal codice civile per la celebrazione del matrimonio a far data dalle pubblicazioni, e quindi in quello di centottanta giorni previsto dall'art. 99, secondo comma, cod. civ. decorrente, però, nel caso in esame, dal passaggio in
5 giudicato della sentenza di rettificazione del sesso, che resta sospesa, così nel suo decorso, limitatamente all'effetto dell'automatismo solutorio del vincolo. La sospensione di tale effetto lascia alle parti la facoltà di procedere alla celebrazione del matrimonio, nel contempo conservando agli uniti civilmente la tutela propria del rapporto già goduto e riconosciuto nell'ordinamento nelle more della celebrazione del matrimonio.
Pertanto, si dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita in AT (SA) in data 25 ottobre 2021 (atto n. 2, parte 1, anno 2021 del Registro delle Unioni Civili) tra e Parte_1
disponendo contestualmente la sospensione degli effetti del presente capo CP_1 decisorio per il termine di gg. 180 decorrenti dal passaggio in giudicato della pronuncia.
Nel contempo il Tribunale ricorda ancora la contestuale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 70-octies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.
396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 5, recante «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n.
76», nella parte in cui non prevede che l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.
In considerazione della natura del giudizio dichiara la integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
I) dispone il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione al trattamento medico- chirurgico per l'adeguamento del sesso, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
143/2024;
II) ordina, a prescindere dall'adeguamento medico chirurgico dei caratteri sessuali, la rettifica degli atti dello stato civile, nel senso che va attribuito, in luogo del sesso femminile e del nome “ , il sesso maschile ed il nome di “ ” ; Pt_1 Pt_1 Per_1 Pt_1
6 III) dichiara lo scioglimento dell'unione civile costituita in AT (SA) in data 25 ottobre 2021
(atto n. 2, parte 1, anno 2021 del Registro delle Unioni Civili) tra e Parte_1 CP_1 disponendo contestualmente la sospensione degli effetti del presente capo decisorio per il termine di gg. 180 decorrenti dal passaggio in giudicato della pronuncia.
IV) Ordina all'Ufficiale di stato civile competente di procedere alle annotazioni di legge ed in particolare della sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di gg. 180 decorrenti dal passaggio in giudicato della presente sentenza, per come specificato in parte motiva;
V) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 05.12.2024
IL PRESIDENTE est.
Dott.ssa Aurelia Cuomo
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