Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/06/2025, n. 4413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4413 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04413/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2025, proposto da
LE UZ, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo n. 4;
contro
Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza resa dalla Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro, n. 870/2024 del 23.4.2024, notificata con formula esecutiva in data 6.5.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 4.3.2025 e depositato in data 6.3.2025 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza n. 870/2024 pubblicata in data 23.4.2024 con cui, all’esito di articolato contenzioso avverso l’esclusione dalla procedura di reclutamento del personale docente proposto innanzi agli organi della giurisdizione amministrativa ed ordinaria, la Corte d’Appello di Napoli, dopo aver accertato il diritto della ricorrente ad essere assunta in qualità di docente a tempo indeterminato per l'insegnamento delle materie di cui alla classe di concorso A028 (attuale A01) con decorrenza giuridica da settembre 2015, ha:
a) condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a risarcire il danno patrimoniale subito dalla prof.ssa UZ in ragione della sua illegittima esclusione dal concorso de quo e della mancata tempestiva assunzione a tempo indeterminato a partire dall’anno scolastico 2015/2016 per un totale di euro 48.249,00, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria;
b) condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate in € 3.972,00 per il primo grado ed in € 4.996,00 per il secondo grado, oltre Iva e Cpa e accessori di legge, con attribuzione agli antistatari avvocati Abbamonte e Caprio.
In punto di fatto, la ricorrente ha esposto di essere stata assunta, in esecuzione della sentenza ottemperanda, a tempo indeterminato, per l’insegnamento della classe di concorso A01 (ex A028) “arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” ma si duole di non aver percepito le somme liquidate nel precitato provvedimento giurisdizionale a titolo di risarcimento del danno patrimoniale; neppure le spese di lite sarebbero state liquidate ai procuratori antistatari.
L’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento, come da attestazione in atti.
La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica del 6.5.2024 e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni.
Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di condanna dell’amministrazione al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio in data 13.3.2025.
Con l’ultima memoria difensiva la parte ricorrente ripropone il contenuto del libello introduttivo ed insiste per l’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 3.6.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è ammissibile solo in parte, come rilevato dal Tribunale all'odierna udienza con avviso dato alle parti presenti ai sensi dell'art. 73, comma 3, del c.p.a..
Rileva in proposito il Collegio come la sentenza ottemperanda abbia un duplice contenuto, avendo disposto la condanna del Ministero e dell’Ufficio Scolastico Regionale al pagamento di somme di denaro sia a favore della ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni per la illegittima esclusione dal concorso e per la mancata tempestiva assunzione a tempo indeterminato, commisurato alle retribuzioni non percepite, sia a favore dei procuratori antistatari, in relazione alle spese del giudizio civile.
Per effetto della sentenza di condanna alle spese del giudizio distratte in favore degli avvocati difensori, sorge un credito personale ed esclusivo di questi ultimi, che non può essere fatto valere che dai titolari; tuttavia, nel presente giudizio, il difensore (peraltro, solo uno dei due procuratori antistatari nel giudizio civile, il quale non può agire per l’importo liquidato al codifensore: T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 2895/2025) si è costituito solo per conto della propria assistita e non in proprio, in relazione al credito di cui è titolare pro quota.
Sul punto va rammentato che, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Ne deriva che il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l'esecuzione del giudicato con il rito dell'ottemperanza in sede di giudizio amministrativo (T.A.R. Piemonte n. 372/2023; T.A.R. Lazio, Roma, n. 3275/2015; Cass. civ., Sez. III, n. 27041/2008).
Ne consegue l'inammissibilità parziale del ricorso, nella parte in cui è finalizzato ad ottenere l'ottemperanza alla condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio civile, liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari nel giudizio a quo.
Riguardo alla ricorrente, il gravame è fondato e va accolto.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
La sentenza ottemperanda risulta notificata presso la sede della resistente amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’ in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115 c.p.a..
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Tanto premesso, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.
Sempre in accoglimento della domanda attorea, il Collegio ritiene di nominare sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
La regolazione delle spese di giudizio segue la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo in considerazione della natura seriale del contenzioso e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta) in parte dichiara inammissibile ed in parte accoglie il ricorso nei limiti e nei termini indicati in parte motiva.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
Fabio Maffei, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO