Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 13 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9717/2022
Promossa da
(c.f. , in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1
rappresentante dell rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPINA Controparte_1
ALBERGHINA, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, viale XX Settembre, 28
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_1
difeso dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Persona_1
Roma
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanze ingiunzioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/10/2022, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002169943, notificata in data 19/9/2022 all' e al ricorrente stesso, Controparte_1 quale legale rappresentante della società, e avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002169587 notificata in data 21/9/2022 allo stesso, in proprio, e alla società indicata, quale obbligato in solido, deducendo che detti atti avessero ad oggetto la sanzione amministrativa relativa all'anno 2019,
.2100.21/01/2021.0048531 del 2/2/2021-, con i quali era stata contestata dall' la CP_2 CP_2 violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1986 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) con riferimento alla suddetta annualità. Eccepiva l'illegittimità delle pretese creditorie e chiedeva l'annullamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
Eccepiva, in particolare, la nullità dei suddetti atti per inesistenza/nullità della notifica degli atti di accertamento presupposti. Lamentava di non aver mai ricevuto alcun avviso prodromico alle ordinanze ingiunzioni e che, in seno ad esse, sebbene si richiamassero i dedotti atti di accertamento, non venisse fornita alcuna prova in ordine alla loro rituale notifica, con la conseguente che, in assenza di tale prova, dovesse ritenersi la nullità degli atti impugnati.
Eccepiva altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981; deduceva al riguardo che nella specie non fosse stato rispettato il termine di 90 giorni dalla violazione per la notifica della contestazione al trasgressore e che ciò avesse comportato l'illegittimità del procedimento sanzionatorio. Tanto affermava in considerazione della circostanza che la presunta violazione risalisse all'anno 2019 e che, essendo stata omessa la notifica di qualsivoglia contestazione, lo stesso e la società in questione avessero ricevuto i primi atti rappresentati delle ordinanze ingiunzioni solo in data 19/9/2022. Puntualizzava che, trattandosi di sanzione riguardante l'omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, il termine di pagamento dei contributi stessi coincidesse col giorno 16 del mese successivo a quello di competenza e che, dunque, considerato il suddetto dies a quo, il termine di contestazione della violazione non fosse stato rispettato con conseguente estinzione dell'obbligazione. Aggiungeva che, secondo quanto ritenuto dalla Suprema Corte, il tardivo compimento di atti che l'amministrazione avrebbe dovuto compiere tempestivamente non potesse spostare in avanti il suddetto dies a quo di decorrenza del suddetto termine e che, quindi, sull'individuazione di tale momento non potesse incidere l'eventuale condotta negligente dell'ente.
Rilevava inoltre la non dovutezza delle somme richieste e la loro erroneità, considerato che l' avesse provveduto al pagamento dei contributi relativi al primo e al secondo semestre CP_1 dell'anno 2019, come da modelli F24 che allegava. Insisteva pertanto nell'illegittimità e nullità delle ordinanze ingiunzioni anche sotto detto profilo e alla luce della sproporzione fra le somme asseritamente non versate e quelle richieste a titolo di sanzione, superiori al minimo edittale.
Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, considerato il pregiudizio che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione;
nel merito chiedeva la declaratoria di estinzione della pretesa creditoria, di non dovutezza ed erroneità delle somme ingiunte e, conseguentemente, di insussistenza del diritto dell' di procedere ad CP_2 esecuzione forzata;
chiedeva altresì l'annullamento degli atti di accertamento sottesi alle ordinanze ingiunzioni.
Con decreto del 22/10/2022, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 19/9/2023 si costituiva in giudizio l' L'ente osservava che le ordinanze ingiunzioni derivassero da atti di accertamento notificati il 2/2/2021, riguardanti il mancato versamento di ritenute previdenziali inerenti al primo e al secondo trimestre 2019. Rilevava che gli importi richiesti fossero stati pagati oltre i termini di legge e che non fossero state depositate le rideterminazioni in quanto, in seguito a ricalcolo sulla base D.L. 48/2023, l'importo migliorativo fosse quello delle ordinanze ingiunzioni opposte. Esponeva che gli atti impugnati traessero origine dagli atti di accertamento regolarmente notificati e che si riferissero all'omesso versamento delle ritenute previdenziali CP_ e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all' nei flussi rilevava sul punto che il ricorrente non avesse provveduto al pagamento delle somme CP_4 contestate.
Chiedeva in primo luogo che il giudice si pronunciasse sulla tempestività del ricorso e che, in conformità all'art. 112 c.p.c., decidesse nei limiti soggettivi ed oggettivi delle domande proposte, e ciò in quanto il presente giudizio di opposizione fosse un giudizio chiuso, basato esclusivamente sui motivi di ricorso.
Rilevava che l'eccezione di decadenza ex art. 14 legge n. 689/1981, afferendo al procedimento di formazione del titolo esecutivo, integrasse motivo di opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. Eccepiva in ogni caso la genericità ed infondatezza delle CP_ doglianze sollevate dal ricorrente, in quanto i provvedimenti adottati dall' fossero stati corretti ed immuni da vizi ed in quanto il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative fosse retto dai principi di cui alla legge n. 689/1981, non trovando applicazione la legge n. 241/1990. Contestava inoltre l'eccezione di omessa notifica delle diffide accertative, stante la regolare notifica delle stesse di cui fosse stata fornita prova documentale. Eccepiva ancora l'inapplicabilità nella specie dell'art. 14 della legge
689/81; al proposito rilevava che, vertendosi in tema di disciplina sanzionatoria prevista da una norma speciale (art. 2, comma 1 bis, della legge n. 638/1983 come riformato dall'art. 3, comma 6, del d.lsg.
15/1/2016 n. 8), la stessa dovesse prevalere sulla disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 14 della legge n. 689/81. Evidenziava che la fattispecie dell'illecito amministrativo fosse compiutamente regolamentata e che non fosse consentita l'applicazione di regole e principi dettati in generale dalla legge
689/81. Rilevava in ogni caso l'inapplicabilità del suddetto art. 14 in presenza della disciplina transitoria prevista dagli artt. 8 e 9 del d.lgs n. 8/2016, non contemplanti alcun termine perentorio ed alcuna decadenza;
osservava che, con riferimento a fattispecie originariamente costituenti reato e successivamente derubricate in illeciti amministrativi per effetto della depenalizzazione di cui al d.lgs.
8/2016, il legislatore non avesse previsto l'estinzione dell'obbligazione come effetto della notifica delle violazioni oltre il termine fissato. Richiamava a supporto dei propri assunti quanto statuito dal Tribunale di
Salerno, secondo cui, sebbene l'art. 9 del d.lgs n. 8/2016 avesse previsto un termine per la contestazione della violazione, lo stesso non fosse stato fissato a pena di decadenza, con la conseguenza che il mancato rispetto di detto termine non potesse avere efficacia estintiva dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e non potesse far venir meno il diritto dell'istituto previdenziale di rivendicarne la corresponsione.
Aggiungeva che le norme sulla decadenza fossero di stretta interpretazione e dunque non suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.
In subordine, rilevava che il termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/81 non fosse comunque decorso, dovendosi identificare il momento di completamento del procedimento di accertamento in quello in cui fossero state compiute tutte le attività di indagine necessarie, allo scopo di conseguire la conoscenza di tutti gli elementi integranti il fatto illecito al quale comminare la sanzione. Osservava che detta verifica dovesse eseguirsi attraverso l'analisi dei DM10 pervenuti tramite il flusso telematico Uniemens ed evidenziava che l'accertamento dovesse ritenersi concluso alla data in cui le singole Direzioni provinciali CP_ dell' (tra cui la Direzione provinciale di Catania) avessero proceduto alla notificazione delle singole violazioni. Rilevava pertanto che, nella specie, dette notificazioni dovessero considerarsi tempestive in quanto contestuali alla conclusione del complesso procedimento accertativo.
Nel merito, evidenziava l'obbligo dei datori di lavoro di trasmettere le denunce mensili dei lavoratori occupati ed, in particolare, l'obbligo di trasmissione informatica delle denunce stesse tramite l'apposito flusso telematico denominato Uniemens. Rilevava che i modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l' avessero natura ricognitiva della Controparte_5
situazione debitoria e che la loro presentazione equivalesse all'attestazione di aver corrisposto retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi;
in breve, osservava che dai DM10/M
Uniemens si ricavasse il debito (inteso quale importo specifico) che il datore di lavoro dichiarasse dovuto all' e che, dunque, detto si fosse attivato proprio per il recupero del corrispondente credito. CP_5 CP_5
Rilevava ancora che, in quanto non contestata, dovesse ritenersi ammessa la circostanza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., e che non fosse stata data prova del pagamento, con la conseguenza che dovesse ritenersi fondata la sanzione amministrativa applicata.
Evidenziava inoltre la corretta determinazione della sanzione stessa, considerato che il ricorrente non avesse versato, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione, l'importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, pari ad euro
16.666, ossia alla terza parte del massimo della sanzione medesima.
Chiedeva, in via pregiudiziale, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività e, in via principale, il rigetto di tutte le domande siccome infondate e la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte, dichiarandone l'esecutorietà. In via subordinata chiedeva che il ricorrente fosse condannato al pagamento delle somme accertate e dovute.
L'opponente depositava note di trattazione con le quali evidenziava la tempestività del ricorso e insisteva nella nullità dei provvedimenti impugnati per omessa o irregolare notifica degli atti di accertamento e per violazione dell'art. 14 della legge 689/1981. Insisteva anche nella non dovutezza delle somme ingiunte e nella sproporzione delle stesse, ai sensi dell'art. 23 del d.l. 48/2023, depositando la sentenza n. 2708/2023 del 19/6/2023, con la quale il Tribunale di Catania (giudice dott. Di Benedetto), in fattispecie identica, aveva annullato le ordinanze ingiunzioni emesse nei confronti dell' relative all'anno 2016. CP_1
Con provvedimento del 18/3/2024, veniva delegata la trattazione e decisione della causa al sottoscritto giudice onorario. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 13 febbraio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, per come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011, a cui rimanda l'art. 22 l. 689/1981. Il ricorso in opposizione è stato infatti depositato in data 16/10/2022, entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle ordinanze ingiunzioni eseguita nelle date del 19/9/2022 (ordinanza ingiunzione n. OI-002169943) e del 21/9/2022 (ordinanza
CP_ ingiunzione n. OI-002169587), come da avvisi di ricevimento prodotti dall' dai quali si evince la notifica dei suddetti atti mediante consegna, rispettivamente, a portiere e a persona di famiglia convivente nonché la relativa spedizione di CAN.
CP_ Or, si osserva che oggetto di opposizione sono le ordinanze ingiunzioni emessa dall' con le quali è stato intimato al ricorrente e all' il pagamento di sanzione amministrativa per omesso versamento CP_1
delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente all'anno 2019. Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile
2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore
a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
CP_ Ed infatti, con le ordinanze ingiunzioni opposte, l' ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto. Ciò posto, ai fini della decisione, assume carattere assorbente la decadenza per mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981. Al riguardo può invero richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., sent. n. 1497/2023 – est. Dott.ssa Laura Renda;
sent. n. 811/2023 – est. dott. Mario Fiorentino).
Come evidenziato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, l'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981, “in quanto applicabili”.
CP_ L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 è inoltre riconosciuta dalla Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissis - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Ciò posto, premessa la tempestività del ricorso come dianzi illustrato, nel merito lo stesso appare fondato per l'assorbente motivo attinente alla denunciata decadenza dell'ente previdenziale di irrogare la sanzione.
L'art. 14 l. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per l'applicazione di tale disposizione, occorre poi ricordare che, in forza dell'articolo 103, comma 6-bis, del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (98 giorni).
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, va ricordato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, “compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cassazione civile, sez. un., 31/10/2019, n. 28210)...” (cfr. sentenza n. 811/2023 del Tribunale di
Catania, sezione lavoro, cit.).
Ebbene, nel caso di specie, considerata l'annualità dei contributi in oggetto (2019), tale dies a quo deve essere individuato all'epoca della scadenza dei contributi omessi, venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari aggravi istruttori, né sul punto sono stati introdotti CP_5
argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
A ciò si aggiunga che la contestazione, anche se non immediata, deve comunque avvenire entro termini ragionevoli, circostanza che nel caso di specie non può dirsi verificata.
Nella specie, quindi, considerato che le omissioni oggetto dell'accertamento riguardano le ritenute relative ai periodi 2019/1 e 2019/2 (come da “prospetto inadempienze aziende agricole” contenuto negli atti di CP_ accertamento prodotti dall' , la scadenza dell'ultimo pagamento deve farsi risalire al 31/3/2019, con la conseguenza che la notifica dei suddetti accertamenti avvenuta il 2/2/2021 (cfr. avviso di ricevimento relativo alla notifica nei confronti del ricorrente, quale legale rappresentante dell' debba CP_1
ritenersi tardiva in quanto eseguita in violazione del prescritto termine di 90 giorni. Anche laddove si volesse ritenere di accordare un ulteriore termine di 30, 60 o 90, giorni all'Istituto, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva, e dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza per tale lasso temporale, il risultato non muterebbe, poiché la contestazione delle rilevate omissioni risulterebbe comunque perfezionata tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Va peraltro rilevato che l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 l. 689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che, all'art. 23 co. 2, ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
In definitiva, nella specie, deve ritenersi tardiva la notifica degli atti di accertamento posti a fondamento delle ordinanze ingiunzioni opposte, i quali peraltro hanno la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui al citato art. 14 L. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. 689/1981.
Ne consegue che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso debba ritenersi fondato e che debba essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9717/2022 R.G., così statuisce:
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione opposte, n. 002169943 e n. 002169587;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente-opponente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Catania il 13 febbraio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio