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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 194/2020 vertente
TRA
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore Ing. , con l'avv. CORRADO FARALLA Controparte_1
Appellante
E
(C.F.: ), con l'avv. MARTINO ACETO Controparte_2 C.F._1
Appellato
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 783/2019 con cui il Tribunale ordinario di Cassino ha rigettato le domande riconvenzionali;
a parziale accoglimento delle domande spiegate dal sig. , ha Controparte_2 condannato la a corrispondergli la somma di euro 3.879,00, oltre gli Parte_1 interessi su di essa dalla domanda al saldo;
ha ordinato alla di revocare Parte_1
o restituire il contratto fideiussorio stipulato con la Banca Popolare di Fondi dalle parti il 13.1.2011
e scaduto il 31.12.14 e tacitamente rinnovato;
ha condannato la a Parte_1 rimborsare al sig. le spese medio tempore dal medesimo sostenute per il Parte_2 prolungamento di tale contratto di fideiussione successivamente alla data in cui la stessa locatrice ha escusso la garanzia per importo anche superiore al dovuto, quindi dal 1.4.15, consistenti in euro 84,46 per ogni successivo semestre;
ha condannato la stessa a rimborsare Parte_1 all'Avv. Martino Aceto dichiaratosene anticipatario, le spese di lite che liquida in euro 270,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e c.p.a come per legge.
1 2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il
16.11.2016 e notificato alla in data 30.11.2016 in una con decreto Parte_3 di fissazione d'udienza, il sig. adiva l'intestato Tribunale di Cassino per ivi Controparte_2 sentir “accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della locatrice Parte_1 per l'inadempimento degli obblighi contrattuali di consegnare e conservare la cosa locata in buono stato di mantenimento ed idonea all'uso ex art. 1575-1576 c.c., non avendo provveduto agli interventi necessari e urgenti atti ad eliminare le infiltrazioni esistenti e al ripristino degli infissi ammalorati ed inservibili, cosi non consentendo il legittimo godimento per il conduttore della res locata: per l'effetto, condannare essa convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti per il mancato/parziale godimento dell'immobile, da quantificarsi in € 4.000,00 - pari al 30% della somma già versata a titolo di canone di locazione contrattualmente previsto per l'anno 2014 (€
13.200,00) o nella diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche con ricorso ai criteri di cui all'art. 1226 c.c.”. Sempre in via principale, sentir, altresì, "accertare e dichiarare l'illegittimità del prelievo effettuato dalla resistente in data 20.04.2015 in forza di contratto di fideiussione Parte_1
e/o comunque operato per somme in nessun modo contrattualmente dovute dal ricorrente, per carenza di presupposti di legge (...e condannare essa resistente alla refusione di quanto indebitamente prelevato a titolo di (1) canone di locazione anno 2015; (ii) penale per ritardo nella consegna dell'immobile; (iii) aumenti ISTAT 2012-2013-2014, per complessivi € 3.075,24, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo".
Accertare, ancora, la OL. "tenuta ex art. 11 l, 392/78 alla restituzione del Controparte_3 deposito cauzionale versato dal ricorrente all'atto della stipula del contratto di Controparte_2 locazione d.d. 20.11.2010 [.. pari ad € 2.200,00, oltre interessi legali maturati a far data dal 20.11.2010 come per legge*, nonché "accertare e dichiarare la OL. Controparte_3 responsabile delle infiltrazioni meteoriche che hanno cagionato l'allagamento del locale cantina dell'immobile locato al ricorrente (..con condanna di essa convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente come diretta conseguenza dell'evento dannoso de quo, costituiti dalla distruzione/ammaloramento di capi di vestiario, lavatrice, mobilio e suppellettili varie, quantificabili in € 2.000,00 o nella diversa maggiore o minore misura che emergerà in corso di causa e che si riterrà più equa anche con ricorso ai criteri di cui all'art. 1226 c.c.”. Si chiedeva, in ultimo, la condanna di parte resistente alla estinzione e restituzione del contratto fideiussorio stipulato dalle parti il 13.01.2011, scaduto al 31.2.2014 e rinnovato, con restituzione di tutte le spese accessorie medio tempore affrontate dal ricorrente. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistitario.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che, nonostante numerose richieste di intervento manutentivo sulla res locata, la proprietà interveniva con ispezioni unicamente per gli allagamenti al locale cantina, senza tuttavia mai eliminare il problema, e mai in relazione allo stato inservibile degli infissi dell'abitazione, così, de facto, impedendo quantomeno per l'anno 2014 il completo godimento dell'immobile.
Denunziava altresì che alla scadenza del contratto di locazione, la OL. non Controparte_3 si metteva a disposizione per la riconsegna dell'immobile, se non successivamente a telegramma del concludente del 18.01.2015 con il quale veniva costituita in mora;
la riconsegna dell'immobile poteva, pertanto, aversi solo in data 29.01.2015 per ritardi sicuramente non imputabile al
. Nonostante le sollevate contestazioni, dunque la resistente avrebbe proceduto CP_2 illegittimamente a trattenere integralmente il deposito cauzionale versato, nonché a prelevare importi a titolo di canone locatizio per il mese di gennaio 2015 ed in applicazione di "penale di ritardo nella riconsegna dell'immobile", oltreché ad aumenti ISTAT arretrati mai richiesti per tempo e non dovuti.
La mancata restituzione del contratto di fideiussione aveva comportato, altresì, l'immobilizzazione di capitali per residui € 8.445,96 e spese semestrali per € 84,46 - pari al 2% annuo - a carico del concludente.
2 Si dava atto che l'esperito obbligatorio procedimento di mediazione n. P-2015-000055 del
13.05.2015 presso l'organismo Concilialex di Formia aveva dato esito negativo. Con comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale si costituiva in giudizio la
OL. la quale impugnava e contestava estensivamente le richieste attoree Controparte_3 deducendo che l'immobile, al momento della consegna, era in buono stato locativo e che lo stato di ammaloramento degli infissi era imputabile a non idonea manutenzione da parte del conduttore.
Nello specifico, lo stato di deterioramento/inservibilità degli infissi e serramenti, veniva dedotto come imputabile a infestazione da termiti non evitata né segnalata dal conduttore, che aveva comportato la loro integrale sostituzione dopo la cessazione del contratto di locazione.
Venivano contestati, altresì, i lamentati danni da umidità nel locale cantina, pur deducendo la naturale umidità del locale stesso in quanto interrato, e ammessi i plurimi interventi ispettivi operati dalla resistente in costanza di rapporto. La mancata restituzione del deposito cauzionale di € 2.200,00 era giustificata a futura compensazione degli assunti danni patiti all'immobile.
In via riconvenzionale veniva richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti all'abitazione locata, identificati nella necessitata sostituzione degli infissi in legno (nn. 5) "inservibili, con serramenti blindati in acciaio zincato, la sostituzione della caldaia, la intonacatura e ritinteggiatura dell'immobile per i numerosi "fasselli Fischer" presenti per complessivi € 11.743,50, per i quali si concludeva per la condanna del ricorrente detratte in compensazione le somme già trattenute quale deposito cauzionale.
Così, dunque, essa convenuta concludeva:
"... nel merito, in via principale, rigettare le domande formulate dal ricorrente , Controparte_2 poiché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa:
- sempre nel merito, accogliere la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente
[...]
e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento della Parte_1 Controparte_2 somma di €.9.543,50, oltre interessi, ovvero di quella maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà equa;
-in ogni caso con condanna del Sig. al pagamento delle spese di Controparte_2 lite in virtù del principio della soccombenza. ".
Ritenuta la causa strettamente documentale, il G.I. rinviava per la discussione con termine per il deposito di memorie difensive. All'odierna udienza, sulle conclusioni di cui al relativo verbale qui da intendersi trascritto, il Giudice ha deciso la causa dando lettura della sentenza in aula.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “La riparazione degli infissi e dei serramenti non rientra negli interventi di piccola manutenzione posti a carico del conduttore dall'art. 1576 c.c., ma spetta al locatore a norma dell'art 1575 c.c., norma che gli impone di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto.
Le allegazioni documentali della parte locatrice (v. all.ti da 10 a 12) dimostrano che il deterioramento nel nostro caso dipese dall'infestazione di termiti.
Stante l'estrema lentezza ed insidiosità del fenomeno e l'oggettiva notevole difficoltà di riconoscerlo, non v'è motivo di ritenere provato, né dimostrabile, che all'epoca dell'inizio del rapporto tale aggressione già non fosse in atto e, ancor meno, che il conduttore avrebbe potuto rendersene conto in tempo per segnalare alla locatrice la necessità di intervenire, si da prevenire la necessità di sostituire gli elementi lignei.
Pertanto, la domanda risarcitoria avanzata in riconvenzionale dalla OL. non Controparte_3 può trovare accoglimento.
D'altro canto, riscontrato che il significativo degrado riguardò solo in parte alcuni degli infissi dell'immobile locato e ciò solo per gli ultimi mesi della locazione, e che l'altro disguido relativo all'infiltrazione di acqua era stato tempestivamente rimosso dall'intervento della locatrice, non può apprezzarsi alcuna significativa riduzione del godimento della res locata in capo al conduttore, tale da accogliere la sua istanza di riduzione del canone.
3 Il rilascio avvenne pochi giorni dopo la scadenza del 31.12.14 ed in atti v'è il telegramma di sollecito del conduttore all'incontro per il giorno 19 gennaio 2015 senza alcuna replica né contraria messa in mora della locatrice, il che esclude la legittimità dell'escussione della fideiussione per la quota di rateo riferito al gennaio 2019 e per l'applicazione della clausola penale da parte dell' che, dunque, è condannata a restituire al sig. le Parte_1 Parte_2 somme di € 729,00 e di € 950,00 a tali titoli riscosse sulla fideiussione. Al contrario, trattandosi di locazione ad uso abitativo, la clausola contrattuale che stabili la rivalutazione automatica annua del canone su base Istat è da ritenersi legittima. Ingiustificata, invece, la mancata restituzione al conduttore del deposito cauzionale pari ad euro 2.200,00.
Non può, infatti, addebitarsi al conduttore il costo della ritinteggiatura delle pareti in quanto, giusto quanto illustrato nelle fotografie versate in atti, si è dinanzi al normale deterioramento conseguente all'uso ordinario della cosa locata, e lo stesso è a dirsi per i fori necessari al sostegno di pensili e di tende, come tale non indennizzabile al locatore giusto il disposto dell'art 1590 c.c..
Tanto meno la locatrice può vantare credito per la sostituzione della caldaia, risultante funzionante alla prova eseguita in occasione del rilascio (v. all 9 ricorrente relativo verbale).
Si è già detto, infine, della non riconoscibilità alla locatrice del reclamato credito per la sostituzione degli infissi e dei serramenti. Conclusivamente, previo rigetto della domanda riconvenzionale, a parziale accoglimento delle domande del sig , la è condannata a restituirgli per Controparte_2 Parte_1 le su descritte voci le somme di € 729,00, € 950,00 ed € 2.200,00, per un totale di € 3.879,00, oltre gli interessi su di esse dalla domanda al saldo.
Non essendo stata riconosciuta alcuna ragione di ulteriore credito in favore della locatrice OL.
[...]
alla stessa è anche ordinato di revocare o restituire il contratto fideiussorio Controparte_3 stipulato con la Banca Popolare di Fondi dalle parti il 13.1.2011 e scaduto il 31.12.14 e tacitamente rinnovato. La OL. è condannata a rimborsare al sig. le Controparte_3 Parte_2 spese medio tempore dal medesimo sostenute per il prolungamento di tale contratto di fideiussione successivamente alla data in cui la stessa locatrice ha escusso la garanzia per importo anche superiore al dovuto, quindi dal 1.4.15, consistenti in € 84,46 per ogni successivo semestre. Segue per legge la condanna della soccombente convenuta al rimborso delle spese di lite in favore dell'Avv. Martino Aceto difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, per come si liquidano in dispositivo.”
3.- OL. ha proposto appello per i motivi che di seguito si enunciano, mentre Controparte_3
ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando Controparte_2 l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari.
4.- Con il primo motivo l'appellante chiede la “Revoca dell'ordinanza del 10 aprile 2017 e conseguente ammissione dei mezzi istruttori richiesti”. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe travisato i fatti di causa e avrebbe rigettato arbitrariamente tutte le istanze istruttorie, in quanto la causa non sarebbe di natura documentale.
Sarebbe stato leso il diritto di difesa dal momento che le istanze istruttorie erano volte non solo all'accoglimento della domanda riconvenzionale, ma anche a difendersi dalle pretese del ricorrente.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado con ordinanza del 10.04.2017 ha rigettato la richiesta di ammissione di mezzi istruttori in quanto ha ritenuto che la produzione documentale fosse idonea al proprio convincimento. Nel caso che qui ci occupa, questa Corte condivide la valutazione del Tribunale sull'irrilevanza della prova testimoniale per come articolata dall'appellante in primo grado, in quanto verte su
4 circostanze non decisive dell'odierno giudizio, già istruito per mezzo della documentazione prodotta.
Con il secondo motivo la Società appellante censura l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui “La riparazione degli infissi e dei serramenti non rientra negli interventi di piccola manutenzione posti a carico del conduttore dall'art. 1576 c.c. ma spetta al locatore a norma dell'art.1575 c.c., norma che gli impone di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto”. L'appellante sostiene di non aver mai contestato la propria competenza in ordine alla suddetta riparazione di straordinaria manutenzione;
ciò che avrebbe lamentato, invece, attiene al fatto che non sia stato informato tempestivamente della problematica nel corso dei quattro anni del rapporto contrattuale. Ciò le avrebbe impedito di intervenire e limitare i danni che l'infestazione di termiti stava causando. Di tale problematica il locatore veniva edotto solo con la lettera di disdetta del contratto, a cinque mesi dalla riconsegna dell'immobile (giugno 2014), circostanza in cui veniva segnalato che il legno era marcio. Inoltre, dalle riproduzioni fotografiche sarebbe stato evidente l'elevato degrado degli infissi, tale da rendere inverosimile che il conduttore non si accorgesse di quanto stava accadendo. L'appellante, pertanto, chiede, previa ammissione dei mezzi istruttori, l'accoglimento della domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di risarcimento dei danni agli infissi quantificato in euro 8.823,50 (220,00 + 8.603,50), stante la violazione del conduttore dell'obbligo di custodia dell'immobile.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, appare opportuno rammentare che in materia di locazione, quando si tratta di riparazioni, l'art. 1577 c.c. espressamente sancisce: “Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.”.
La ratio della norma si riconduce all'obbligo di custodia in capo al conduttore che, a differenza del locatore, è in una condizione più favorevole per rilevare la necessità delle riparazioni in quanto detiene il bene. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità afferma che: “il tenore generale dell'obbligo di avviso comminato dall'art. 1577 1 comma c.c. a carico del conduttore consente di ricondurre in esso qualunque ipotesi di riparazione che si renda necessaria, ancorché riconducibile ad un vizio preesistente conosciuto o conoscibile dal locatore - effettivamente o presuntivamente. D'altra parte, il secondo comma del citato articolo prevede la semplice facoltà, e non l'obbligo per il conduttore, in ipotesi di urgenza, di provvedere alle riparazioni non a suo carico. Ancor prima del precetto generale dell'art. 1227 1 comma è, quindi, applicabile quello specifico per il rapporto di locazione di cui al 1 comma dell'art. 1577 c.c.” (Cass. n. 2605 del 1995). Nel caso che qui ci occupa, dalla produzione documentale risulta che il conduttore ha comunicato formalmente al locatore lo stato precario degli infissi dell'abitazione in data 30.7.2014, nonché in data 12.12.2014 quando, oltre a richiamare la diffida precedente, ha rinnovato la richiesta di intervento al fine di ripristinare lo stato di normale abitabilità dell'immobile. Tuttavia, dallo stato di deterioramento degli infissi appare verosimile che il fenomeno si sia manifestato in un momento ben antecedente alla prima comunicazione formale del conduttore.
Al contempo, se anteriormente a detto avviso, avvenuto in prossimità della scadenza del contratto e successivamente alla disdetta della locazione del 19.6.2014, non era ravvisabile un obbligo di intervento sulla cosa locata, successivamente ad esso non vi è dubbio che tale obbligo in capo al locatore sussistesse. Infatti, una volta accertate quali fossero le riparazioni necessarie a rendere la
5 cosa locata in condizione di servire all'uso cui è destinata, il locatore ha l'obbligo di provvedere subito ad eseguirle pena il risarcimento dei danni.
In questa prospettiva, stante la non tempestività dell'avviso sulla necessità di riparazioni da parte del conduttore e, una volta avvertito, l'inerzia da parte del locatore, questa Corte ritiene ascrivibile alle parti contrattuali un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che : “Anche in presenza di un vizio della cosa locata rilevante ai sensi dell'art. 1578 cod. civ. è operante l'obbligo del conduttore, previsto dall'art. 1577, primo comma, di dare avviso al locatore della necessità di riparazioni, dovendosi distinguere tra la conoscenza in termini generali del vizio e la conoscenza di una specifica manifestazione dello stesso che sopravvenga nel corso della locazione ed esiga interventi immediati. E il concorso di colpa del conduttore che abbia omesso di dare tale avviso è configurabile anche in presenza della responsabilità gravante, ai sensi dell'art. 1578 secondo comma, sul locatore che non provi di avere ignorato senza colpa il vizio.” (Cass. sez. III, n. 2605/1995).
Pertanto, il va condannato al risarcimento del danno cagionato per l'ammaloramento CP_2 degli infissi che stimasi equo liquidare in misura ridotta, stante il concorso di colpa, in euro 3.000. L'originario importo va rivalutato, in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 cod. civ., in base all'orientamento giurisprudenziale di cui alla nota sentenza della Corte di Cass., n. 1712 del 1995, secondo indici medi di svalutazione monetaria dal 15.12.2015 (ultima data delle fatture in atti) alla pubblicazione della presente sentenza e sulla somma rivalutata di anno in anno vanno riconosciuti interessi legali.
Dalla data di pubblicazione della presenta sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 cod. civ. decorrono inoltre gli interessi legali.
Con il terzo motivo la parte lamenta l'erroneità dell'affermazione del Tribunale secondo cui “il rilascio avvenne pochi giorni dopo la scadenza del 31/12/2014 ed in atti v'è il telegramma di sollecito del conduttore all'incontro per il giorno 19 gennaio 2015 senza alcuna replica né contraria messa in mora della locatrice…” Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe disapplicato senza motivazione la clausola contrattuale con cui si stabiliva una penale per il ritardato rilascio. Il conduttore avrebbe dovuto rispettare il termine del 31.12.2014, dallo stesso deciso con la lettera di disdetta. L'appellante sostiene che il trasloco sarebbe stato effettuato nei primi giorni di gennaio 2015 e, dunque, oltre il termine concordato e ciò sarebbe avvenuto alla presenza di tutti gli abitanti del parco in cui è sito l'immobile. Pertanto, l'impugnante, in accoglimento della domanda riconvenzionale di primo grado, chiede siano dichiarati legittimi gli importi di euro 729,00, quale canone di locazione relativo ai diciannove giorni del mese di gennaio 2015 e di euro 950,00 quale penale contrattuale per i diciannove giorni di ritardo nel rilascio del cespite;
gli stessi sono stati trattenuti dalla Pt_1 poi restituiti in adempimento della sentenza di primo grado. L'appellante chiede, altresì, la condanna al pagamento della somma di euro 276,00, quale quota del 50% delle imposte di registro che il non avrebbe provato di aver corrisposto e su cui CP_2 il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato.
Il motivo è in parte fondato.
Il contratto di locazione stipulato dalle parti il 20.11.2010 e, in particolare l'art. 9 disciplina le modalità di consegna del bene. Nel caso di specie si prevede testualmente che “alla data di
6 cessazione della locazione, ovvero della risoluzione del contratto per qualunque causa, l'immobile dovrà essere riconsegnato al locatore immediatamente;
i conduttori saranno quindi responsabili per i danni procurati allo stesso, come pure per i danni conseguenti al ritardo frapposto alla sua restituzione e che vengono fin d'ora commisurati con la pattuizione di una penale irriducibile in ragione di euro 50 (cinquanta/00 euro) giornalieri, fermo restando l'obbligo del pagamento del corrispettivo mensile e di ogni altro onere accessorio.”
Orbene, con lettera raccomandata del 19.06.2014 il conduttore ha comunicato la disdetta del suddetto contratto di locazione alla data della sua naturale scadenza del 31.12.2014. Tuttavia, la riconsegna dell'immobile è avvenuta solo in data 29.01.2014, così come da verbale di rilascio del bene, sottoscritto dalle parti.
Il conduttore ha fornito prova di aver comunicato in data 19.01.2014 che l'immobile era pronto per la riconsegna, libero da cose. Questa Corte ritiene che fino a tale comunicazione di effettiva disponibilità per la riconsegna sussista una responsabilità per la ritardata restituzione da parte del conduttore che avrebbe dovuto riconsegnare il bene immediatamente alla scadenza del contratto. In materia di danni per ritardata restituzione, l'art. 1591 c.c. sancisce che: “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.” Sul punto, la Suprema Corte prevede: “In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto
- sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile.” (Cass. ord. n. 10926/2018). Di conseguenza, stante la clausola contrattuale che quantifica la somma dovuta per ogni giorno di ritardo, il conduttore va condannato al pagamento di euro 950,00 (50,00 euro al giorno per 19 giorni) ed euro 729,00 per i diciannove giorni di ritardo
Infine, la Società appellante chiede la condanna al pagamento di euro 276,00 quale quota del 50% delle imposte di registro, su cui il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato. Detta somma, tuttavia, è stata già escussa con la fideiussione bancaria ed infatti nella domanda riconvenzionale dell'odierna appellante spiegata in primo grado si legge: “Le ulteriori somme percepite dall'escussione della fideiussione (251,40, 1.151,40 e 276,00 euro) non sono state contestate ed invero controparte non le richiede.” Donde l'infondatezza della doglianza.
5.- Stante la reciproca soccombenza le spese del grado sono compensate per un terzo. La restante parte è liquidata in dispositivo.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 783/2020 del Tribunale Ordinario di Roma così provvede:
1) condanna al pagamento di euro 3.000,00 a OL. a Controparte_2 Controparte_3 titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
2) condanna, altresì, al pagamento di euro 1.679,00 per il ritardo nella Controparte_2 riconsegna dell'immobile, oltre interessi dalla debenza al saldo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite, già compensate di un Controparte_2 terzo in favore della Società liquidate, per il giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale in 1.400,00 euro, oltre 150,00 euro, per spese vive;
per questo grado di giudizio, in 1.300,00 euro, oltre 150,00 euro, per spese vive oltre spese generali ed accessori di legge.
7 Così deciso in Roma il giorno 28.05.2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Anna Maria Giampaolino
8
Il Presidente
Dr. Franco Petrolati
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 194/2020 vertente
TRA
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore Ing. , con l'avv. CORRADO FARALLA Controparte_1
Appellante
E
(C.F.: ), con l'avv. MARTINO ACETO Controparte_2 C.F._1
Appellato
CONCLUSIONI
Nelle note in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025 le parti hanno concluso come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 783/2019 con cui il Tribunale ordinario di Cassino ha rigettato le domande riconvenzionali;
a parziale accoglimento delle domande spiegate dal sig. , ha Controparte_2 condannato la a corrispondergli la somma di euro 3.879,00, oltre gli Parte_1 interessi su di essa dalla domanda al saldo;
ha ordinato alla di revocare Parte_1
o restituire il contratto fideiussorio stipulato con la Banca Popolare di Fondi dalle parti il 13.1.2011
e scaduto il 31.12.14 e tacitamente rinnovato;
ha condannato la a Parte_1 rimborsare al sig. le spese medio tempore dal medesimo sostenute per il Parte_2 prolungamento di tale contratto di fideiussione successivamente alla data in cui la stessa locatrice ha escusso la garanzia per importo anche superiore al dovuto, quindi dal 1.4.15, consistenti in euro 84,46 per ogni successivo semestre;
ha condannato la stessa a rimborsare Parte_1 all'Avv. Martino Aceto dichiaratosene anticipatario, le spese di lite che liquida in euro 270,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e c.p.a come per legge.
1 2.- I fatti di causa sono così riportati in sentenza: “Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il
16.11.2016 e notificato alla in data 30.11.2016 in una con decreto Parte_3 di fissazione d'udienza, il sig. adiva l'intestato Tribunale di Cassino per ivi Controparte_2 sentir “accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità della locatrice Parte_1 per l'inadempimento degli obblighi contrattuali di consegnare e conservare la cosa locata in buono stato di mantenimento ed idonea all'uso ex art. 1575-1576 c.c., non avendo provveduto agli interventi necessari e urgenti atti ad eliminare le infiltrazioni esistenti e al ripristino degli infissi ammalorati ed inservibili, cosi non consentendo il legittimo godimento per il conduttore della res locata: per l'effetto, condannare essa convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti per il mancato/parziale godimento dell'immobile, da quantificarsi in € 4.000,00 - pari al 30% della somma già versata a titolo di canone di locazione contrattualmente previsto per l'anno 2014 (€
13.200,00) o nella diversa maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche con ricorso ai criteri di cui all'art. 1226 c.c.”. Sempre in via principale, sentir, altresì, "accertare e dichiarare l'illegittimità del prelievo effettuato dalla resistente in data 20.04.2015 in forza di contratto di fideiussione Parte_1
e/o comunque operato per somme in nessun modo contrattualmente dovute dal ricorrente, per carenza di presupposti di legge (...e condannare essa resistente alla refusione di quanto indebitamente prelevato a titolo di (1) canone di locazione anno 2015; (ii) penale per ritardo nella consegna dell'immobile; (iii) aumenti ISTAT 2012-2013-2014, per complessivi € 3.075,24, oltre interessi legali fino all'effettivo soddisfo".
Accertare, ancora, la OL. "tenuta ex art. 11 l, 392/78 alla restituzione del Controparte_3 deposito cauzionale versato dal ricorrente all'atto della stipula del contratto di Controparte_2 locazione d.d. 20.11.2010 [.. pari ad € 2.200,00, oltre interessi legali maturati a far data dal 20.11.2010 come per legge*, nonché "accertare e dichiarare la OL. Controparte_3 responsabile delle infiltrazioni meteoriche che hanno cagionato l'allagamento del locale cantina dell'immobile locato al ricorrente (..con condanna di essa convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dal ricorrente come diretta conseguenza dell'evento dannoso de quo, costituiti dalla distruzione/ammaloramento di capi di vestiario, lavatrice, mobilio e suppellettili varie, quantificabili in € 2.000,00 o nella diversa maggiore o minore misura che emergerà in corso di causa e che si riterrà più equa anche con ricorso ai criteri di cui all'art. 1226 c.c.”. Si chiedeva, in ultimo, la condanna di parte resistente alla estinzione e restituzione del contratto fideiussorio stipulato dalle parti il 13.01.2011, scaduto al 31.2.2014 e rinnovato, con restituzione di tutte le spese accessorie medio tempore affrontate dal ricorrente. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistitario.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva che, nonostante numerose richieste di intervento manutentivo sulla res locata, la proprietà interveniva con ispezioni unicamente per gli allagamenti al locale cantina, senza tuttavia mai eliminare il problema, e mai in relazione allo stato inservibile degli infissi dell'abitazione, così, de facto, impedendo quantomeno per l'anno 2014 il completo godimento dell'immobile.
Denunziava altresì che alla scadenza del contratto di locazione, la OL. non Controparte_3 si metteva a disposizione per la riconsegna dell'immobile, se non successivamente a telegramma del concludente del 18.01.2015 con il quale veniva costituita in mora;
la riconsegna dell'immobile poteva, pertanto, aversi solo in data 29.01.2015 per ritardi sicuramente non imputabile al
. Nonostante le sollevate contestazioni, dunque la resistente avrebbe proceduto CP_2 illegittimamente a trattenere integralmente il deposito cauzionale versato, nonché a prelevare importi a titolo di canone locatizio per il mese di gennaio 2015 ed in applicazione di "penale di ritardo nella riconsegna dell'immobile", oltreché ad aumenti ISTAT arretrati mai richiesti per tempo e non dovuti.
La mancata restituzione del contratto di fideiussione aveva comportato, altresì, l'immobilizzazione di capitali per residui € 8.445,96 e spese semestrali per € 84,46 - pari al 2% annuo - a carico del concludente.
2 Si dava atto che l'esperito obbligatorio procedimento di mediazione n. P-2015-000055 del
13.05.2015 presso l'organismo Concilialex di Formia aveva dato esito negativo. Con comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale si costituiva in giudizio la
OL. la quale impugnava e contestava estensivamente le richieste attoree Controparte_3 deducendo che l'immobile, al momento della consegna, era in buono stato locativo e che lo stato di ammaloramento degli infissi era imputabile a non idonea manutenzione da parte del conduttore.
Nello specifico, lo stato di deterioramento/inservibilità degli infissi e serramenti, veniva dedotto come imputabile a infestazione da termiti non evitata né segnalata dal conduttore, che aveva comportato la loro integrale sostituzione dopo la cessazione del contratto di locazione.
Venivano contestati, altresì, i lamentati danni da umidità nel locale cantina, pur deducendo la naturale umidità del locale stesso in quanto interrato, e ammessi i plurimi interventi ispettivi operati dalla resistente in costanza di rapporto. La mancata restituzione del deposito cauzionale di € 2.200,00 era giustificata a futura compensazione degli assunti danni patiti all'immobile.
In via riconvenzionale veniva richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti all'abitazione locata, identificati nella necessitata sostituzione degli infissi in legno (nn. 5) "inservibili, con serramenti blindati in acciaio zincato, la sostituzione della caldaia, la intonacatura e ritinteggiatura dell'immobile per i numerosi "fasselli Fischer" presenti per complessivi € 11.743,50, per i quali si concludeva per la condanna del ricorrente detratte in compensazione le somme già trattenute quale deposito cauzionale.
Così, dunque, essa convenuta concludeva:
"... nel merito, in via principale, rigettare le domande formulate dal ricorrente , Controparte_2 poiché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte in narrativa:
- sempre nel merito, accogliere la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente
[...]
e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento della Parte_1 Controparte_2 somma di €.9.543,50, oltre interessi, ovvero di quella maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà equa;
-in ogni caso con condanna del Sig. al pagamento delle spese di Controparte_2 lite in virtù del principio della soccombenza. ".
Ritenuta la causa strettamente documentale, il G.I. rinviava per la discussione con termine per il deposito di memorie difensive. All'odierna udienza, sulle conclusioni di cui al relativo verbale qui da intendersi trascritto, il Giudice ha deciso la causa dando lettura della sentenza in aula.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “La riparazione degli infissi e dei serramenti non rientra negli interventi di piccola manutenzione posti a carico del conduttore dall'art. 1576 c.c., ma spetta al locatore a norma dell'art 1575 c.c., norma che gli impone di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto.
Le allegazioni documentali della parte locatrice (v. all.ti da 10 a 12) dimostrano che il deterioramento nel nostro caso dipese dall'infestazione di termiti.
Stante l'estrema lentezza ed insidiosità del fenomeno e l'oggettiva notevole difficoltà di riconoscerlo, non v'è motivo di ritenere provato, né dimostrabile, che all'epoca dell'inizio del rapporto tale aggressione già non fosse in atto e, ancor meno, che il conduttore avrebbe potuto rendersene conto in tempo per segnalare alla locatrice la necessità di intervenire, si da prevenire la necessità di sostituire gli elementi lignei.
Pertanto, la domanda risarcitoria avanzata in riconvenzionale dalla OL. non Controparte_3 può trovare accoglimento.
D'altro canto, riscontrato che il significativo degrado riguardò solo in parte alcuni degli infissi dell'immobile locato e ciò solo per gli ultimi mesi della locazione, e che l'altro disguido relativo all'infiltrazione di acqua era stato tempestivamente rimosso dall'intervento della locatrice, non può apprezzarsi alcuna significativa riduzione del godimento della res locata in capo al conduttore, tale da accogliere la sua istanza di riduzione del canone.
3 Il rilascio avvenne pochi giorni dopo la scadenza del 31.12.14 ed in atti v'è il telegramma di sollecito del conduttore all'incontro per il giorno 19 gennaio 2015 senza alcuna replica né contraria messa in mora della locatrice, il che esclude la legittimità dell'escussione della fideiussione per la quota di rateo riferito al gennaio 2019 e per l'applicazione della clausola penale da parte dell' che, dunque, è condannata a restituire al sig. le Parte_1 Parte_2 somme di € 729,00 e di € 950,00 a tali titoli riscosse sulla fideiussione. Al contrario, trattandosi di locazione ad uso abitativo, la clausola contrattuale che stabili la rivalutazione automatica annua del canone su base Istat è da ritenersi legittima. Ingiustificata, invece, la mancata restituzione al conduttore del deposito cauzionale pari ad euro 2.200,00.
Non può, infatti, addebitarsi al conduttore il costo della ritinteggiatura delle pareti in quanto, giusto quanto illustrato nelle fotografie versate in atti, si è dinanzi al normale deterioramento conseguente all'uso ordinario della cosa locata, e lo stesso è a dirsi per i fori necessari al sostegno di pensili e di tende, come tale non indennizzabile al locatore giusto il disposto dell'art 1590 c.c..
Tanto meno la locatrice può vantare credito per la sostituzione della caldaia, risultante funzionante alla prova eseguita in occasione del rilascio (v. all 9 ricorrente relativo verbale).
Si è già detto, infine, della non riconoscibilità alla locatrice del reclamato credito per la sostituzione degli infissi e dei serramenti. Conclusivamente, previo rigetto della domanda riconvenzionale, a parziale accoglimento delle domande del sig , la è condannata a restituirgli per Controparte_2 Parte_1 le su descritte voci le somme di € 729,00, € 950,00 ed € 2.200,00, per un totale di € 3.879,00, oltre gli interessi su di esse dalla domanda al saldo.
Non essendo stata riconosciuta alcuna ragione di ulteriore credito in favore della locatrice OL.
[...]
alla stessa è anche ordinato di revocare o restituire il contratto fideiussorio Controparte_3 stipulato con la Banca Popolare di Fondi dalle parti il 13.1.2011 e scaduto il 31.12.14 e tacitamente rinnovato. La OL. è condannata a rimborsare al sig. le Controparte_3 Parte_2 spese medio tempore dal medesimo sostenute per il prolungamento di tale contratto di fideiussione successivamente alla data in cui la stessa locatrice ha escusso la garanzia per importo anche superiore al dovuto, quindi dal 1.4.15, consistenti in € 84,46 per ogni successivo semestre. Segue per legge la condanna della soccombente convenuta al rimborso delle spese di lite in favore dell'Avv. Martino Aceto difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, per come si liquidano in dispositivo.”
3.- OL. ha proposto appello per i motivi che di seguito si enunciano, mentre Controparte_3
ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame condannando Controparte_2 l'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari.
4.- Con il primo motivo l'appellante chiede la “Revoca dell'ordinanza del 10 aprile 2017 e conseguente ammissione dei mezzi istruttori richiesti”. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe travisato i fatti di causa e avrebbe rigettato arbitrariamente tutte le istanze istruttorie, in quanto la causa non sarebbe di natura documentale.
Sarebbe stato leso il diritto di difesa dal momento che le istanze istruttorie erano volte non solo all'accoglimento della domanda riconvenzionale, ma anche a difendersi dalle pretese del ricorrente.
Il motivo è infondato.
Il giudice di primo grado con ordinanza del 10.04.2017 ha rigettato la richiesta di ammissione di mezzi istruttori in quanto ha ritenuto che la produzione documentale fosse idonea al proprio convincimento. Nel caso che qui ci occupa, questa Corte condivide la valutazione del Tribunale sull'irrilevanza della prova testimoniale per come articolata dall'appellante in primo grado, in quanto verte su
4 circostanze non decisive dell'odierno giudizio, già istruito per mezzo della documentazione prodotta.
Con il secondo motivo la Società appellante censura l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui “La riparazione degli infissi e dei serramenti non rientra negli interventi di piccola manutenzione posti a carico del conduttore dall'art. 1576 c.c. ma spetta al locatore a norma dell'art.1575 c.c., norma che gli impone di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto”. L'appellante sostiene di non aver mai contestato la propria competenza in ordine alla suddetta riparazione di straordinaria manutenzione;
ciò che avrebbe lamentato, invece, attiene al fatto che non sia stato informato tempestivamente della problematica nel corso dei quattro anni del rapporto contrattuale. Ciò le avrebbe impedito di intervenire e limitare i danni che l'infestazione di termiti stava causando. Di tale problematica il locatore veniva edotto solo con la lettera di disdetta del contratto, a cinque mesi dalla riconsegna dell'immobile (giugno 2014), circostanza in cui veniva segnalato che il legno era marcio. Inoltre, dalle riproduzioni fotografiche sarebbe stato evidente l'elevato degrado degli infissi, tale da rendere inverosimile che il conduttore non si accorgesse di quanto stava accadendo. L'appellante, pertanto, chiede, previa ammissione dei mezzi istruttori, l'accoglimento della domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di risarcimento dei danni agli infissi quantificato in euro 8.823,50 (220,00 + 8.603,50), stante la violazione del conduttore dell'obbligo di custodia dell'immobile.
Il motivo è fondato.
Preliminarmente, appare opportuno rammentare che in materia di locazione, quando si tratta di riparazioni, l'art. 1577 c.c. espressamente sancisce: “Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.”.
La ratio della norma si riconduce all'obbligo di custodia in capo al conduttore che, a differenza del locatore, è in una condizione più favorevole per rilevare la necessità delle riparazioni in quanto detiene il bene. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità afferma che: “il tenore generale dell'obbligo di avviso comminato dall'art. 1577 1 comma c.c. a carico del conduttore consente di ricondurre in esso qualunque ipotesi di riparazione che si renda necessaria, ancorché riconducibile ad un vizio preesistente conosciuto o conoscibile dal locatore - effettivamente o presuntivamente. D'altra parte, il secondo comma del citato articolo prevede la semplice facoltà, e non l'obbligo per il conduttore, in ipotesi di urgenza, di provvedere alle riparazioni non a suo carico. Ancor prima del precetto generale dell'art. 1227 1 comma è, quindi, applicabile quello specifico per il rapporto di locazione di cui al 1 comma dell'art. 1577 c.c.” (Cass. n. 2605 del 1995). Nel caso che qui ci occupa, dalla produzione documentale risulta che il conduttore ha comunicato formalmente al locatore lo stato precario degli infissi dell'abitazione in data 30.7.2014, nonché in data 12.12.2014 quando, oltre a richiamare la diffida precedente, ha rinnovato la richiesta di intervento al fine di ripristinare lo stato di normale abitabilità dell'immobile. Tuttavia, dallo stato di deterioramento degli infissi appare verosimile che il fenomeno si sia manifestato in un momento ben antecedente alla prima comunicazione formale del conduttore.
Al contempo, se anteriormente a detto avviso, avvenuto in prossimità della scadenza del contratto e successivamente alla disdetta della locazione del 19.6.2014, non era ravvisabile un obbligo di intervento sulla cosa locata, successivamente ad esso non vi è dubbio che tale obbligo in capo al locatore sussistesse. Infatti, una volta accertate quali fossero le riparazioni necessarie a rendere la
5 cosa locata in condizione di servire all'uso cui è destinata, il locatore ha l'obbligo di provvedere subito ad eseguirle pena il risarcimento dei danni.
In questa prospettiva, stante la non tempestività dell'avviso sulla necessità di riparazioni da parte del conduttore e, una volta avvertito, l'inerzia da parte del locatore, questa Corte ritiene ascrivibile alle parti contrattuali un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c. In questo senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che : “Anche in presenza di un vizio della cosa locata rilevante ai sensi dell'art. 1578 cod. civ. è operante l'obbligo del conduttore, previsto dall'art. 1577, primo comma, di dare avviso al locatore della necessità di riparazioni, dovendosi distinguere tra la conoscenza in termini generali del vizio e la conoscenza di una specifica manifestazione dello stesso che sopravvenga nel corso della locazione ed esiga interventi immediati. E il concorso di colpa del conduttore che abbia omesso di dare tale avviso è configurabile anche in presenza della responsabilità gravante, ai sensi dell'art. 1578 secondo comma, sul locatore che non provi di avere ignorato senza colpa il vizio.” (Cass. sez. III, n. 2605/1995).
Pertanto, il va condannato al risarcimento del danno cagionato per l'ammaloramento CP_2 degli infissi che stimasi equo liquidare in misura ridotta, stante il concorso di colpa, in euro 3.000. L'originario importo va rivalutato, in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 cod. civ., in base all'orientamento giurisprudenziale di cui alla nota sentenza della Corte di Cass., n. 1712 del 1995, secondo indici medi di svalutazione monetaria dal 15.12.2015 (ultima data delle fatture in atti) alla pubblicazione della presente sentenza e sulla somma rivalutata di anno in anno vanno riconosciuti interessi legali.
Dalla data di pubblicazione della presenta sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 cod. civ. decorrono inoltre gli interessi legali.
Con il terzo motivo la parte lamenta l'erroneità dell'affermazione del Tribunale secondo cui “il rilascio avvenne pochi giorni dopo la scadenza del 31/12/2014 ed in atti v'è il telegramma di sollecito del conduttore all'incontro per il giorno 19 gennaio 2015 senza alcuna replica né contraria messa in mora della locatrice…” Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe disapplicato senza motivazione la clausola contrattuale con cui si stabiliva una penale per il ritardato rilascio. Il conduttore avrebbe dovuto rispettare il termine del 31.12.2014, dallo stesso deciso con la lettera di disdetta. L'appellante sostiene che il trasloco sarebbe stato effettuato nei primi giorni di gennaio 2015 e, dunque, oltre il termine concordato e ciò sarebbe avvenuto alla presenza di tutti gli abitanti del parco in cui è sito l'immobile. Pertanto, l'impugnante, in accoglimento della domanda riconvenzionale di primo grado, chiede siano dichiarati legittimi gli importi di euro 729,00, quale canone di locazione relativo ai diciannove giorni del mese di gennaio 2015 e di euro 950,00 quale penale contrattuale per i diciannove giorni di ritardo nel rilascio del cespite;
gli stessi sono stati trattenuti dalla Pt_1 poi restituiti in adempimento della sentenza di primo grado. L'appellante chiede, altresì, la condanna al pagamento della somma di euro 276,00, quale quota del 50% delle imposte di registro che il non avrebbe provato di aver corrisposto e su cui CP_2 il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato.
Il motivo è in parte fondato.
Il contratto di locazione stipulato dalle parti il 20.11.2010 e, in particolare l'art. 9 disciplina le modalità di consegna del bene. Nel caso di specie si prevede testualmente che “alla data di
6 cessazione della locazione, ovvero della risoluzione del contratto per qualunque causa, l'immobile dovrà essere riconsegnato al locatore immediatamente;
i conduttori saranno quindi responsabili per i danni procurati allo stesso, come pure per i danni conseguenti al ritardo frapposto alla sua restituzione e che vengono fin d'ora commisurati con la pattuizione di una penale irriducibile in ragione di euro 50 (cinquanta/00 euro) giornalieri, fermo restando l'obbligo del pagamento del corrispettivo mensile e di ogni altro onere accessorio.”
Orbene, con lettera raccomandata del 19.06.2014 il conduttore ha comunicato la disdetta del suddetto contratto di locazione alla data della sua naturale scadenza del 31.12.2014. Tuttavia, la riconsegna dell'immobile è avvenuta solo in data 29.01.2014, così come da verbale di rilascio del bene, sottoscritto dalle parti.
Il conduttore ha fornito prova di aver comunicato in data 19.01.2014 che l'immobile era pronto per la riconsegna, libero da cose. Questa Corte ritiene che fino a tale comunicazione di effettiva disponibilità per la riconsegna sussista una responsabilità per la ritardata restituzione da parte del conduttore che avrebbe dovuto riconsegnare il bene immediatamente alla scadenza del contratto. In materia di danni per ritardata restituzione, l'art. 1591 c.c. sancisce che: “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno.” Sul punto, la Suprema Corte prevede: “In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto
- sia contrattualmente, sia giudizialmente - l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile.” (Cass. ord. n. 10926/2018). Di conseguenza, stante la clausola contrattuale che quantifica la somma dovuta per ogni giorno di ritardo, il conduttore va condannato al pagamento di euro 950,00 (50,00 euro al giorno per 19 giorni) ed euro 729,00 per i diciannove giorni di ritardo
Infine, la Società appellante chiede la condanna al pagamento di euro 276,00 quale quota del 50% delle imposte di registro, su cui il giudice di prime cure non si sarebbe pronunciato. Detta somma, tuttavia, è stata già escussa con la fideiussione bancaria ed infatti nella domanda riconvenzionale dell'odierna appellante spiegata in primo grado si legge: “Le ulteriori somme percepite dall'escussione della fideiussione (251,40, 1.151,40 e 276,00 euro) non sono state contestate ed invero controparte non le richiede.” Donde l'infondatezza della doglianza.
5.- Stante la reciproca soccombenza le spese del grado sono compensate per un terzo. La restante parte è liquidata in dispositivo.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da in Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 783/2020 del Tribunale Ordinario di Roma così provvede:
1) condanna al pagamento di euro 3.000,00 a OL. a Controparte_2 Controparte_3 titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione;
2) condanna, altresì, al pagamento di euro 1.679,00 per il ritardo nella Controparte_2 riconsegna dell'immobile, oltre interessi dalla debenza al saldo;
3) condanna al pagamento delle spese di lite, già compensate di un Controparte_2 terzo in favore della Società liquidate, per il giudizio innanzi Parte_1 al Tribunale in 1.400,00 euro, oltre 150,00 euro, per spese vive;
per questo grado di giudizio, in 1.300,00 euro, oltre 150,00 euro, per spese vive oltre spese generali ed accessori di legge.
7 Così deciso in Roma il giorno 28.05.2025
Il Consigliere Estensore
Dr. Anna Maria Giampaolino
8
Il Presidente
Dr. Franco Petrolati