Articolo 6 della Legge 22 marzo 1957, n. 240
Articolo 5
Versione
14 maggio 1957
Art. 6.
Sono concesse, come speciali agevolazioni per il traffico internazionale, l'importazione temporanea di:
a) materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro) ed apparecchi da ripresa cinematografica, con relativi accessori e dotazioni, a seguito di giornalisti stranieri, che vengano in Italia per svolgervi missioni radiogiornalistiche e reportages speciali;
b) nastri magnetici (non piu' di mille metri per ogni spedizione), occorrenti per registrazione di programmi illustrativi sull'Italia da diffondere per radio negli Stati Uniti d'America.
La riesportazione dei materiali di cui alle lettere a) e b) del precedente comma dovra' avvenire entro tre mesi dalla importazione temporanea.

Entrata in vigore il 14 maggio 1957