Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 2382/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10408/2021, pubblicata il 30 dicembre 2021, iscritto al n. 2382/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
, (c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Frattamaggiore (NA) alla Via M. Lupoli n. 27, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Ara, (c.f. ) C.F._1
APPELLANTE
E
Controparte_1
(c.f. ), con sede in Ischia (NA), alla Via Leonardo Mazzella n. 22, in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Aldo
Cucinella (c.f. ) e Francesco Cucinella (c.f. ) C.F._2 C.F._3
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Svolgimento del processo
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il Controparte_1
(di seguito, per maggior comodità, anche solo ”) domandava al
[...] CP_1
1
Tribunale di Napoli di ottenere dall' la somma di € 44.290,17, “oltre interessi Parte_2 legali ex art. 5 del D. Lgs. 231/2002”, a saldo residuo delle fatture emesse per prestazioni di Parte
erogate dalla suddetta struttura privata in regime di accreditamento con l' dal mese Parte_3 di luglio al mese di dicembre del 2013, in virtù del contratto stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 8- quinquies del D. Lgs. 502/1992.
In particolare, il specificava che la somma richiesta era dovuta in ragione del fatto CP_1 Parte che, a fronte di un fatturato complessivo ammontante a € 131.018,70, l' aveva versato un acconto di € 86.533,23 e la stessa struttura privata aveva emesso una nota di credito di € 195,30 in Parte favore dell' il che conduceva all'importo di cui al credito reclamato.
Parte 2. Con decreto ingiuntivo n. 4832/2015 il Tribunale adito ordinava all' di pagare al CP_1 la somma di € 44.290,17, “oltre interessi ex art. 5 D.Lgs. 231/02 alle condizioni e scadenze
[...] di cui all'art. 7 del contratto inter partes sino al soddisfo”.
Parte 3. Ricevutane la notifica il 4 settembre 2015, l' in data 13 ottobre 2015, notificava al CP_1 un atto di citazione in opposizione al citato decreto ingiuntivo, deducendo, per quanto è
[...]
d'interesse in questa sede, che “il fatturato riconosciuto alla società ricorrente, per le prestazioni rese ed acquistate dall'Azienda opponente, è pari ad € 282.788,54, relativo a tutto l'anno 2013, mentre la società ricorrente fatturava un importo superiore di € 303.355,71. Sul fatturato contabilizzato e riconosciuto, l' opponente, a seguito ed a definizione delle opportune Pt_1 verifiche, in accordo con i rappresentanti di categoria del Tavolo Tecnico, applicava una regressione tariffaria per il superamento del , pari al 4,01% del contabilizzato, per Parte_4 un importo di € 11,829,67 e contestava alla società opposta l'ulteriore somma di € 8.737,50, per prestazioni erogate fuori tetto di spesa. In perfetta applicazione delle condizioni contrattuali sottoscritte tra le parti, l' opponente, nelle more delle verifiche finali, provvedeva a pagare Pt_1 alla società ricorrente un acconto residuando unicamente un importo a saldo pari ad € 23.711,00.
Tale residuo non è stato pagato, poiché la società ricorrente opposta non ha provveduto ad emettere note di credito per un importo di € 20.567,17 (pari alla somma della regressione applicata, del fuori tetto ed del maggior fatturato contabilizzato ma non ammesso al pagamento), a ciò obbligata in virtù dell'art. 7 del contratto sottoscritto”.
In aggiunta, affermava che “[c]on nota prot.1251 del 07/10/2014, all'esito della chiusura del Tavolo Tecnico relativo al monitoraggio conclusivo delle prestazioni erogate nell'anno 2013 di cui alla citata deliberazione n.930 del 03/10/2014, l'Azienda opponente comunicava l'importo netto delle prestazioni riconosciute e richiedeva all'opposta emissione delle dovute note di credito, necessarie per il successivo pagamento a saldo”.
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 giugno 2016, il Centro Medico deduceva che la Deliberazione n. 930/2014 era illegittima e doveva essere disapplicata dal Tribunale, specificando che con essa “l' ha, pertanto, fissato nella misura del 4,01 % la RTU Parte_5 da applicare ai fatturati delle strutture sanitarie accreditate per la branca di laboratorio, tuttavia tale determinazione non è conforme al contratto sottoscritto, poichè, giova anticiparlo sin da ora, Part in violazione dell'art. 6, comma 3, lett. c, l ha erroneamente ed illegittimamente collocato un'altra e diversa struttura sanitaria (identificata con codice 022026) nella tipologia funzionale
"D": tale violazione, impedendo nello specifico di valutare correttamente lo sforamento di detta
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struttura sanitaria ai sensi dell'art. 8, comma 2, seconda ipotesi, ha, di fatto, comportato una errata quantificazione del valore complessivo delle prestazioni erogate da tutte le strutture accreditate per la branca di laboratorio alla scadenza contrattuale, che come sopra già visto, è essenziale ai fini della determinazione della RTU”.
5. Con la sentenza n. 10408/2021 il Tribunale di Napoli revocava il decreto ingiuntivo n. 4832/2015 Parte e accoglieva l'opposizione considerando fondata l'eccezione dell' circa l'applicazione della
R.T.U. confermata dalla delibera n. 940/2020, ritenuta legittima e non disapplicabile dal primo Parte giudice. Tuttavia, condannava l' a corrispondere al Centro l'importo richiesto in via monitoria, pari a € 44.290,17, “oltre gli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/02 e succ. mod. dal giorno successivo alle singole scadenze al saldo”, nonché, compensava le spese per un terzo, in ragione del parziale Parte accoglimento dell'opposizione, e condannava l' a rifondere alla controparte la restante parte di esse.
Parte In particolare, il Tribunale reputava errate le modalità di conteggio rappresentate dall' ai fini della determinazione della somma dovuta, osservando che: “[a]d avviso dello scrivente, occorre invece così procedere: da fatturati euro 303.355,71 vanno anzitutto detratti contestati euro
8.737,50 per prestazioni erogate oltre le scadenze contrattuali (unico profilo almeno Part sufficientemente dedotto e sinteticamente motivato dalla ) giungendosi così ad euro
294.618,21; su tale importo va quindi computata la regressione al 4,01% pari all'esatto valore di euro 11.814,19 che a sua volta, detratto dallo stesso importo di euro 294.618,21, conduce infine alla resta di euro 282.804,02 (importo comunque molto vicino a quello riconosciuto dall'ente). Nell'ambito di questo più ampio importo annuale in origine sicuramente dovuto, si colloca dunque, idoneamente, la rappresentazione monitoria -all'incirca solo semestrale- di minori euro
131.018,70, in ordine cioè a fatture emesse tra il 2/8/13 e, l'ultima, il 3/1/14: da tale valore contabile va detratto l'importo pacificamente già ricevuto dall'odierno opposto, di euro 86.533,23, giungendosi così al residuo finale, ancora dovuto, di euro 44.485,47. Di talchè, essendo la domanda monitoria ab initio riferita ad euro 44.290,17, la debenza va dunque in definitiva mantenuta ferma per tale ultima somma originariamente richiesta”.
Parte 6. Avverso tale sentenza l' ha proposto appello, con atto di citazione notificato il 31 maggio
2022, con un unico motivo con il quale ha lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato i documenti in atti, effettuando un chiaro errore nel calcolo delle somme dovute al
Centro.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha chiesto a questa Corte di “accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli n.10408/2021, revocare il d.i. opposto e condannare l'appellata alle spese del doppio grado di giudizio”.
7. Il ha resistito all'appello, proponendo appello incidentale ritenendo che il CP_1
Tribunale avesse errato nel riconoscere validità ed efficacia alla Deliberazione n. 940/2020, confermativa della RTU, già oggetto di precedenti annullamenti in sede amministrativa, e nel Parte conseguentemente ritenere fondata, almeno in parte, l'opposizione dell' revocando peraltro il decreto ingiuntivo pur avendo integralmente riconosciuto il credito richiesto in via monitoria.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha domandato a questa Corte di: “1. Rigettare, se ritenuto previo accoglimento dello spiegato appello incidentale, e - se ritenuto – anche previa disapplicazione
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della Delibera n. 940/2020 ex L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 5, All. E, l'appello
Parte_5 proposto dall' , in persona del l.r.p.t., avverso la sentenza definitiva n. 10408/2021
Parte_5 del Tribunale di Napoli, in quanto infondato per le motivazioni sopra spiegate;
2. In subordine, rigettare l'appello principale, accogliere quello incidentale - se ritenuto – previa disapplicazione della Delibera n. 940/2020 ex L. 20 marzo 1865 n. 2248, art. 5, All. E, e
Parte_5 condannare la , in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della comparente e
Parte_5 appellante in via incidentale della somma di € 44.290,17, oltre interessi ex art. 5, D.lgs. 231/2002, ovvero come per legge;
3. In estremo subordine, accertare il credito vantato da parte opposta nei confronti dell' , in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia e,
Parte_5 per l'effetto, condannare detta ultima al pagamento della somma così risultante, oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/2002, ovvero come per legge in favore della comparente;
4. Condannare controparte alla refusione delle spese e competenze anche del doppio grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
8. All'udienza del 4 febbraio 2025 la Corte ha introitato la causa in decisione assegnando alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Motivi della decisione
I. L'appello è in parte fondato e va accolto nei limiti indicati di seguito.
Parte L nel contestare il procedimento di calcolo eseguito dal primo Giudice per ricavare il credito dovuto al per il secondo semestre del 2013, ha quantificato il credito del secondo il CP_1 CP_1 seguente calcolo:
dal fatturato complessivo di € 303.355,71, ha sottratto sia la RTU di € 11.829,67 che le somme fatturate oltre i limiti temporali di € 8.737,50, con un credito complessivo riconosciuto di € Part 282.788,54. A questo punto l' ha detratto gli acconti già versati (non indicati specificamente), con un residuo debito che sarebbe di € 44.278,17. Da tale importo, infine, ha detratto la somma di €
20.567,17 che non sarebbe dovuta per la regressione tariffaria e per le somme fatturate oltre le scadenze contrattuali (rispettivamente € 11.829,67 ed € 8.737,50).
Ebbene i criteri di calcolo seguiti dall'appellante non sono condivisibili per diverse ragioni.
Part In primo luogo, va evidenziato che l' a commesso un errore di calcolo in quanto l'applicazione della RTU nella misura del 4,01% sul fatturato annuale, pari a € 303.355,71, non conduce al valore di € 11.829,67 indicato dall'appellante, bensì al maggiore importo di € 12.164,56. Il che avrebbe implicato un importo di € 282.453,65 (derivante dal fatturato attuale al netto della RTU di € Parte 12.164,56 e delle prestazioni fuori tetto pari a € 8.737,50) anziché dell'importo dedotto dall' pari a € 282.788,54.
Part Inoltre, il procedimento di calcolo proposto dall' ontiene in sé un errore metodologico evidente, in quanto detrae due volte la somma di € 20.567,17 (che non sarebbe dovuta per la regressione tariffaria e per le somme fatturate oltre le scadenze contrattuali, rispettivamente di € 11.829,67 e di Part
€ 8.737,50) dall'importo totale delle somme fatturate dal Centro;
ed infatti l' sottrae una prima
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volta tali somme dal fatturato complessivo di € 303.355,71 e poi una seconda dal residuo credito di
€ 44.278,17, ritenendo erroneamente di essere debitrice solo di € 23.711,00.
Ciò, tuttavia, non determina il rigetto integrale dell'appello in quanto anche il procedimento seguito dal Tribunale non è corretto perché ha calcolato la RTU non già sull'intero importo del fatturato complessivo di € 303.355,71, ma sulla minore somma di € 294.618,21; inoltre, sul fatturato semestrale di € 131.018,7 non ha applicato alcuna regressione tariffaria.
Viceversa, questa Corte ritiene che il procedimento di calcolo più corretto sia il seguente:
dal fatturato semestrale di € 131.018,7 va detratto prima il 4,01% per la RTU (€ 5.253,84) e successivamente l'importo di € 8.737,5 (per prestazioni rese temporalmente oltre il tetto) e Part l'acconto già versato dall' i € 86.533,23, con un residuo credito del Centro di € 30.494,13.
Part Dunque, l'appello va parzialmente accolto e, in riforma parziale della sentenza, l' a condannata al pagamento della somma di € 30.494,13. Su tale importo decorrono gli interessi ex D. Lgs.
231/2002, come liquidati nella sentenza e non oggetto di impugnazione.
L'appello incidentale proposto dal è inammissibile in quanto con esso il chiede la CP_1 CP_1 disapplicazione della delibera dell'Asl 940/20 che ha determinato la RTU, questione già affrontata nel contenzioso amministrativo e nel ricorso straordinario al Capo dello Stato e che non può essere riproposta in questa sede.
Part II. In ordine alle spese si precisa che l' a condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in ragione della sua soccombenza sostanziale desunta dall'entità del credito del CP_1 accertato in questa sede;
in mancanza della relativa nota specifica, le spese vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della
Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022, tenuto conto del valore della domanda desunto dagli importi liquidati in questa sede e nei seguenti importi:
Primo grado
Fase di studio € 1.000,00
Fase introduttiva € 800,00
Fase trattazione ed istruzione € 900,00
Fase decisionale € 1.500,00
Spese forfettarie (15%) € 495,00
Totale € 3.795,00
Secondo grado
Fase di studio € 1.500,00
Fase introduttiva € 1.000,00
5 NRG 2382/2022
Fase trattazione ed istruzione € 1.600,00
Fase decisionale € 2.000,00
Spese forfettarie (15%) € 915,00
Totale € 7.015,00
Tali spese devono essere distratte, in accoglimento di quanto richiesto nelle conclusioni dei difensori, avv. Luigi Aldo Cucinella e avv. Francesco Cucinella, che hanno dichiarato di costituirsi in sostituzione del precedente difensore avv. Giuseppe Cristallino.
In casi analoghi è stato precisato che “La costituzione di un nuovo difensore in corso di giudizio si considera operata in sostituzione del precedente se il nuovo avvocato dichiara, nell'atto difensivo con cui si costituisce, che la parte patrocinata ha revocato il precedente e ciò in quanto con la sottoscrizione della procura apposta a margine o in calce a detto atto la parte revocante assume la paternità e fa propria la dichiarazione di revoca in esso contenuta, sebbene non formalmente sottoscritta, con il deposito dell'atto di costituzione del nuovo difensore operandosi altresì la conoscenza legale della sostituzione nei confronti della controparte” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
6906 del 15/03/2025).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
10408/2021, pubblicata il 30 dicembre 2021, proposto dalla nei confronti del Parte_2
, così provvede: Controparte_2
1. accoglie in parte l'appello e, in riforma parziale della sentenza impugnata, condanna l'
[...]
al pagamento, in favore del Parte_2 Controparte_2
della somma di € 30.494,13, oltre interessi ex D. Lgs.
[...]
231/2002, decorrenti dalle singole scadenze al saldo;
2. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal;
CP_1
3. condanna l' al pagamento, in favore del Parte_2 [...]
, delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_2 che liquida per il primo grado € 3.300,00 per compenso professionale ed € 495,00 per spese generali di rappresentanze e difesa, per il secondo grado in € 6.100,00 per compenso professionale ed € 915,00 per spese generali di rappresentanza e difesa, da distrarre in favore degli avv.ti Luigi Aldo Cucinella e Francesco Cucinella in parti uguali tra loro.
Così deciso in Napoli, il 24.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Roberto Notaro dr.ssa Caterina Molfino
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