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Decreto 11 giugno 2025
Decreto 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, decreto 11/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO di BRESCIA sezione terza civile R.G. 233/2025 Il Consigliere ausiliario designato, dott. Simona Bruzzese
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 promosso con ricorso depositato il 12.05.2025
OGGETTO: da equa riparazione per C.F._1 Avv. VINCENZO PARATO, Codice Fiscale elettivamente violazione del termine domiciliato in Lecce, piazzetta Eugenio Montale n. 2, presso lo studio dell'avv.
C.F._2 [...] Simone Luigi Perlangeli (C.F: - PEC: processo (L.89/2001)- Email_1
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in nuovo rito calce al ricorso
RICORRENTE
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Il ricorrente ha chiesto equo indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio civile di opposizione al verbale di accertamento n. 005737/2017/V/17 registro n.
007321/17, elevato dalla Provincia di Brescia, definito in due gradi:
- il primo grado avanti al Giudice di Pace di Brescia, RG 1902/2017, iniziato con ricorso dell'Avv. Parato in data 07.03.2017 e concluso con sentenza di rigetto n.
1893/2017 pubblicata il 30.11.2017 si è concluso nel termine di durata ragionevole;
- il secondo grado avanti al Tribunale di Brescia R.G. 8790/2018, promosso dall'Avv. Parato con ricorso in data 22.05.2018, si è concluso con sentenza di rigetto n. 1940/2024 del 10.5.2024, pubblicata il 13/05/2024;
Il ricorso, nonostante la durata del giudizio di appello superiore al limite di cui all'art. 2 comma 2-bis L. 89/2001, non merita accoglimento, in quanto, ai sensi dell'art. 2 comma 2-sexies L. 89/2001:
“Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo
pagina 1 di 2 prova contraria, nel caso di:
…..
g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.”
Nel caso di specie il verbale di accertamento impugnato prevedeva una multa di €
184, dunque un importo per il quale è presumibile che il ricorrente, avvocato, non abbia atteso l'esito del giudizio con patema d'animo meritevole di risarcimento
(Cass. civ., Sez. II, ord. 24/06/2024 n. 17344) e, comunque, manca qualsiasi prova di un pregiudizio del ricorrente, prova della quale lo stesso era onerato, considerata l'esiguità del valore del giudizio presupposto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Brescia, 11.06.2025 Il magistrato designato
Dott.a Simona Bruzzese
pagina 2 di 2
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ai sensi degli artt. 2 e 3 legge 24 marzo 2001, n. 89 promosso con ricorso depositato il 12.05.2025
OGGETTO: da equa riparazione per C.F._1 Avv. VINCENZO PARATO, Codice Fiscale elettivamente violazione del termine domiciliato in Lecce, piazzetta Eugenio Montale n. 2, presso lo studio dell'avv.
C.F._2 [...] Simone Luigi Perlangeli (C.F: - PEC: processo (L.89/2001)- Email_1
, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in nuovo rito calce al ricorso
RICORRENTE
contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Il ricorrente ha chiesto equo indennizzo per l'irragionevole durata del giudizio civile di opposizione al verbale di accertamento n. 005737/2017/V/17 registro n.
007321/17, elevato dalla Provincia di Brescia, definito in due gradi:
- il primo grado avanti al Giudice di Pace di Brescia, RG 1902/2017, iniziato con ricorso dell'Avv. Parato in data 07.03.2017 e concluso con sentenza di rigetto n.
1893/2017 pubblicata il 30.11.2017 si è concluso nel termine di durata ragionevole;
- il secondo grado avanti al Tribunale di Brescia R.G. 8790/2018, promosso dall'Avv. Parato con ricorso in data 22.05.2018, si è concluso con sentenza di rigetto n. 1940/2024 del 10.5.2024, pubblicata il 13/05/2024;
Il ricorso, nonostante la durata del giudizio di appello superiore al limite di cui all'art. 2 comma 2-bis L. 89/2001, non merita accoglimento, in quanto, ai sensi dell'art. 2 comma 2-sexies L. 89/2001:
“Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo
pagina 1 di 2 prova contraria, nel caso di:
…..
g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.”
Nel caso di specie il verbale di accertamento impugnato prevedeva una multa di €
184, dunque un importo per il quale è presumibile che il ricorrente, avvocato, non abbia atteso l'esito del giudizio con patema d'animo meritevole di risarcimento
(Cass. civ., Sez. II, ord. 24/06/2024 n. 17344) e, comunque, manca qualsiasi prova di un pregiudizio del ricorrente, prova della quale lo stesso era onerato, considerata l'esiguità del valore del giudizio presupposto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Brescia, 11.06.2025 Il magistrato designato
Dott.a Simona Bruzzese
pagina 2 di 2