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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/11/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 275/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 275/2025 promossa da:
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Blasi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Corso Venezia, n.
24, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, nonché l' Controparte_2
(C.F. ), in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'Avv. Francesco
IN e dall'Avv. Stefano Rovelli, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini, n. 24,
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.02.2025 ha dedotto di aver prestato Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze del in qualità di Controparte_1 docente in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, riconducibili alla tipologia della supplenza temporanea (doc. 1 ricorrente) nei seguenti periodi: A.S. 2020/2021 dal
29.10.2020 al 31.1.2021; A.S. 2020/2021 dal 1.2.2021 al 30.4.2021; A.S. 2020/2021 dal
1.5.2021 al 8.6.2021; A.S. 2020/2021 dal 9.6.2021 al 9.6.2021. In relazione ai predetti periodi di supplenza - per un totale di 220 giorni di lavoro svolto - il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcuna Retribuzione Professionale Docenti - compenso accessorio mensile finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.
Sulla base di queste premesse, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito quanto segue:
“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale
Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al punto 2) della narrativa che precede, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali
Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94; per l'effetto, condannare il nonché l , ciascuno per Controparte_1 Controparte_2 le proprie determinazioni, a corrispondere in favore di parte ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per gli anni indicati in ricorso la somma pari ad €. 1.396,00 (euro milletrecentonovantasei//00) oppure quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
In sintesi, la parte ricorrente, sul presupposto della violazione e/o falsa applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CEE, ha richiesto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla
Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee e la condanna del Controparte_1
alla corresponsione delle relative differenze retributive, comprensive di interessi
[...] legali dalle singole scadenze al saldo.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto CP_1
e in diritto, in quanto l'elemento retributivo RPD spetterebbe solo ai docenti con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, compresi i docenti di religione cattolica, e non ai docenti impiegati su supplenza breve.
Non essendo possibile la conciliazione della causa e non necessitando attività istruttorie, ad esito dell'udienza di discussione odierna, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi. Il trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 (doc. n. 7 fasc. ricorrente), secondo cui: “
1. Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI 31.08.1999 dispone che: “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze
a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
L'art. 4 della legge n. 124/1999 e l'art. 1 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2007 hanno infine differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: 1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 7, definite anche "supplenze brevi e saltuarie".
Il thema decidendum principale attiene pertanto alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego dei docenti non di ruolo assunto con contratto a termine per supplenze brevi rispetto a quanto statuito dall'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CEE. In particolare il mancato riconoscimento della RPD contrasta sia con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sia con gli artt. 45 D.lgs. 165/2001 e 77 CCNL scuola 2006/2009 che disciplinano la struttura della retribuzione del personale docente educativo ed Ata, legando la corresponsione della R.P.D. allo stipendio tabellare, senza alcuna discriminazione nei confronti dei docenti di religione senza progressione di carriera.
Sul tema della discriminazione vi è ormai un orientamento univoco della Corte di Cassazione da ultimo cristallizzato nell'ordinanza 6293/'20 che si riporta anche ex art. 118 disp. Att.
c.p.c. La Corte precisa nuovamente che il riconoscimento delle retribuzione professionale docenti anche agli assunti con contratto a termine risulta “… conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del
CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio …”;
Dal combinato disposto delle norme sopra citate emerge infatti che gli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva in parola, tra i quali rientra la retribuzione professionale docenti, hanno natura fissa e continuativa, non essendo collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (il tempo) e al contenuto della stessa (la materia insegnata).
Alla luce dei principi esposti devono ritenersi superate le considerazioni svolte dalla parte resistente concludendosi per l'affermazione del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine stipulati durante l'anno scolastico 2020/2021 (220 giorni di lavoro), non contestati dal , disapplicando ogni disciplina difforme dei contratti collettivi del CP_1 comparto scuola.
All'affermazione del diritto consegue la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive maturate per euro 1.396,00, oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Va escluso infatti il cumulo tra interessi e rivalutazione stante il divieto previsto dall'art. 16 della legge n.
412/1991 esteso ai crediti retributivi ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte ricorrente in complessivi euro 850,00 (applicati i minimi per la serialità nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale), oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato il diritto del signor al riconoscimento del trattamento accessorio Parte_1 della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 in relazione ai contratti a termine di cui all'anno scolastico 2020/2021 (220 giorni), condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad euro 1.396,00, oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in complessivi euro 850,00, oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Busto Arsizio, 18 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emanuela Fedele ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 275/2025 promossa da:
, C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
Blasi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Corso Venezia, n.
24, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, nonché l' Controparte_2
(C.F. ), in persona dei rispettivi Dirigenti pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'Avv. Francesco
IN e dall'Avv. Stefano Rovelli, legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro in Milano, Via Soderini, n. 24,
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.02.2025 ha dedotto di aver prestato Parte_1 attività lavorativa alle dipendenze del in qualità di Controparte_1 docente in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, riconducibili alla tipologia della supplenza temporanea (doc. 1 ricorrente) nei seguenti periodi: A.S. 2020/2021 dal
29.10.2020 al 31.1.2021; A.S. 2020/2021 dal 1.2.2021 al 30.4.2021; A.S. 2020/2021 dal
1.5.2021 al 8.6.2021; A.S. 2020/2021 dal 9.6.2021 al 9.6.2021. In relazione ai predetti periodi di supplenza - per un totale di 220 giorni di lavoro svolto - il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto alcuna Retribuzione Professionale Docenti - compenso accessorio mensile finalizzato alla valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e al riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico.
Sulla base di queste premesse, il ricorrente ha chiesto al Tribunale adito quanto segue:
“accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale
Docenti per gli incarichi di supplenza di cui al punto 2) della narrativa che precede, da calcolarsi aritmeticamente secondo le tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali
Scuola, con l'esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94; per l'effetto, condannare il nonché l , ciascuno per Controparte_1 Controparte_2 le proprie determinazioni, a corrispondere in favore di parte ricorrente le differenze retributive a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per gli anni indicati in ricorso la somma pari ad €. 1.396,00 (euro milletrecentonovantasei//00) oppure quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia;
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
In sintesi, la parte ricorrente, sul presupposto della violazione e/o falsa applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato di cui alla clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CEE, ha richiesto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla
Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee e la condanna del Controparte_1
alla corresponsione delle relative differenze retributive, comprensive di interessi
[...] legali dalle singole scadenze al saldo.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto CP_1
e in diritto, in quanto l'elemento retributivo RPD spetterebbe solo ai docenti con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, compresi i docenti di religione cattolica, e non ai docenti impiegati su supplenza breve.
Non essendo possibile la conciliazione della causa e non necessitando attività istruttorie, ad esito dell'udienza di discussione odierna, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi. Il trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti è stato inizialmente introdotto dall'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 (doc. n. 7 fasc. ricorrente), secondo cui: “
1. Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL
4.8.1995.”
L'art. 25 del CCNI 31.08.1999 dispone che: “A norma dell'art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze
a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed
ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”.
L'art. 4 della legge n. 124/1999 e l'art. 1 del Decreto Ministeriale 13 giugno 2007 hanno infine differenziato le supplenze nella scuola in tre tipologie: 1) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento che rimangano vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
2) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
3) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto previsto dall'art. 7, definite anche "supplenze brevi e saltuarie".
Il thema decidendum principale attiene pertanto alla verifica della conformità della contrattazione collettiva del comparto scuola in merito alle delineate condizioni di impiego dei docenti non di ruolo assunto con contratto a termine per supplenze brevi rispetto a quanto statuito dall'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CEE. In particolare il mancato riconoscimento della RPD contrasta sia con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sia con gli artt. 45 D.lgs. 165/2001 e 77 CCNL scuola 2006/2009 che disciplinano la struttura della retribuzione del personale docente educativo ed Ata, legando la corresponsione della R.P.D. allo stipendio tabellare, senza alcuna discriminazione nei confronti dei docenti di religione senza progressione di carriera.
Sul tema della discriminazione vi è ormai un orientamento univoco della Corte di Cassazione da ultimo cristallizzato nell'ordinanza 6293/'20 che si riporta anche ex art. 118 disp. Att.
c.p.c. La Corte precisa nuovamente che il riconoscimento delle retribuzione professionale docenti anche agli assunti con contratto a termine risulta “… conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015,
l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del
CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio …”;
Dal combinato disposto delle norme sopra citate emerge infatti che gli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione collettiva in parola, tra i quali rientra la retribuzione professionale docenti, hanno natura fissa e continuativa, non essendo collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (il tempo) e al contenuto della stessa (la materia insegnata).
Alla luce dei principi esposti devono ritenersi superate le considerazioni svolte dalla parte resistente concludendosi per l'affermazione del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento del trattamento accessorio della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001, quantificato con le modalità stabilite dall'art. 25 del C.C.N.I. del 31.8.1999, con riferimento ai soli criteri di quantificazione e corresponsione, in relazione ai contratti a termine stipulati durante l'anno scolastico 2020/2021 (220 giorni di lavoro), non contestati dal , disapplicando ogni disciplina difforme dei contratti collettivi del CP_1 comparto scuola.
All'affermazione del diritto consegue la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive maturate per euro 1.396,00, oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo. Va escluso infatti il cumulo tra interessi e rivalutazione stante il divieto previsto dall'art. 16 della legge n.
412/1991 esteso ai crediti retributivi ex art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte ricorrente in complessivi euro 850,00 (applicati i minimi per la serialità nello scaglione di riferimento, omessa la fase istruttoria, ridotta la decisionale), oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accertato il diritto del signor al riconoscimento del trattamento accessorio Parte_1 della retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 del CCNL 15.3.2001 in relazione ai contratti a termine di cui all'anno scolastico 2020/2021 (220 giorni), condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate pari ad euro 1.396,00, oltre la maggior somma tra l'ammontare degli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo;
- condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente liquidate in complessivi euro 850,00, oltre spese generali e accessori di legge e con la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Busto Arsizio, 18 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Emanuela Fedele