Sentenza breve 9 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 09/09/2022, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/09/2022
N. 01399/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2022, proposto da
Alba Gaia Soc.Coop.Sociale, Consorzio Amicoop S.C.S., Condominio “Casarano Centro”, RT D’AM, IA NI De UZ, NA NA De UZ, EL MI, LO MI, CI IA LI MI, VA OM, SA IA OM e EL CI Monsellato, rappresentati e difesi dall’avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casarano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio De Giorgi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IA ON, non costituito in giudizio;
Asl Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati IA Cristina Basurto e Loredana Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ON S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Quinto e Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della Delibera consiliare n. 21 del 30.05.22 del Comune di Casarano, nonché ogni atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi compreso il Titolo Abilitativo Prot. n. 21543 del 14.06.22 P.A.U. n. 2/2022 rilasciato al Sig. ON IA per la costruzione di una struttura del commiato in via R. Brozzi a Casarano e ogni ulteriore atto allo stato anche non conosciuto con espressa riserva di motivi aggiunti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Casarano e di Asl Lecce e di ON S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ON S.r.l. di Casarano ha presentato in data 10 giugno 2019 un’istanza per ottenere da parte del Comune di Casarano il rilascio di un permesso di costruire per la realizzazione di una struttura del commiato in via Renato Brozzi (zona qualificata nelle NTA del Piano Regolatore del Comune di Casarano come B2 – Ambito R.2.2), destinata a svolgere un’attività di “ preparazione ed esposizione della salma - onoranze funebri ”.
Il responsabile della Sportello Unico per le Attività Produttive di Casarano, acquisiti i pareri favorevoli delle autorità competenti, in data 10.07.2019 ha autorizzato il sig. IA ON, in qualità di legale rappresentante della ON S.r.l., con il PAU n. 5/2019 ad iniziare i lavori per la costruzione di una struttura per il commiato denominata: “ NO ON ” (Casa funeraria).
In seguito a tale autorizzazione è stato proposto nel 2019 ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce da parte dei ricorrenti (causa R.G. n. 1310/2019), parte dei quali insorge oggi in questa sede.
Il responsabile del settore IV del Comune di Casarano, con provvedimento prot. n. 36088 del 14.11.2019, rilevando che “ il sito interessato dal progetto è posto ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato ”, ha disposto la sospensione dell’efficacia del PAU n. 5/2019.
Il Comune di Casarano, a tal proposito, si è pronunciato sulla questione con una nota del 02.12.2019, dichiarando di adeguarsi all’applicazione dell’art. 4, comma 3, della L.R. n. 34/2008 che, in deroga a quanto previsto dal comma 2, prevedeva che: “ nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l’Asl competente per territorio, la costruzione (..) di strutture per il commiato di cui all’art.17, a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri abitati ”.
Con provvedimento prot. n. 3488 del 3 febbraio 2020, il SUAP del Comune di Casarano ha disposto la revoca del PAU n. 5/2019, in quanto mancante della deroga, di competenza dell’organo consiliare, ex art. 4, comma 3, della L.R. n. 34/2008.
Con successiva istanza del 05.03.2020 la società ON richiedeva al Comune di Casarano il rilascio di permesso di costruire in deroga, volto alla sostanziale conferma del PAU n. 5/2019, fermi restando gli elaborati e la documentazione già prodotta in sede d’istanza originaria.
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 12.06.2020, alla luce dei pareri acquisiti, è stata approvata la deroga ai sensi del comma 3 dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, ma con esclusivo riferimento al superamento dei limiti di densità edilizia in merito alle percentuali di cui al comma 4 dell’art. 4.2.1.9 delle NTA del PRG.
Il 07.07.2020 è intervenuta la L.R. n. 16/2020, che ha introdotto nella L.R. n. 34/2008 il comma 3 bis dell’art. 4, nel quale si prevede che: “ In deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune può approvare, nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di cui all’articolo 17 ”.
Su tali presupposti il SUAP del Comune di Casarano ha rilasciato il PAU n. 2/2020 del 24.07.2020.
Anche tale provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti di ricorso innanzi al T.A.R. Lecce.
Con nota del 29.12.2020 la società ON ha chiesto l’approvazione da parte del Consiglio comunale di Casarano di una espressa deroga sia rispetto alla localizzazione della struttura all’interno del centro abitato di Casarano, sia con riguardo alle destinazioni d’uso specificamente previste dallo strumento urbanistico vigente.
Il T.A.R., con sentenza n. 1518/2021 del 21 ottobre 2021, ha annullato il PAU n. 2/2020, in quanto il riferimento posto dal comma 3 bis dell’art. 4 L.R. n. 34/2008 alla deroga agli strumenti urbanistici vigenti e alla fascia di rispetto di almeno duecento metri dal centro abitato richiedeva una valutazione affidata non soltanto al dirigente, ma anche, preliminarmente, al Consiglio comunale che nel caso concreto non si è pronunciato sul punto.
La società ON, con atto del 25.10.2021, ha richiesto l’approvazione del progetto per la costruzione di una struttura per il commiato già presentato, previa acquisizione di apposito provvedimento reso da parte del Consiglio comunale per la concessione della deroga al fine di consentire la predetta costruzione all’interno del centro abitato.
Il 21.02.2022 è stata pubblicata sull’Albo pretorio del Comune di Casarano la nota prot. n. 6609 con la quale si dava avvio al procedimento di deroga ex art. 4, comma 3 bis , della L.R. n. 34/2008.
Il Consiglio comunale di Casarano con deliberazione n. 21 del 30.05.2022 ha dichiarato l’opera relativa alla realizzazione della struttura per il commiato di interesse pubblico per le ragioni espresse nel medesimo deliberato ed ha, quindi, approvato la deroga ai sensi dell’art. 4, comma 3 bis , della L.R. Puglia n. 34/2008, nonché ai sensi dell’art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 relativamente all’art. 4.2.1.9 – ambito R2.2. – delle N.T.A. del vigente P.R.G.
Da ultimo, il 14.06.2022 il responsabile del settore assetto del territorio ha espresso parere favorevole prot. n. 21536 per la costruzione della struttura per il commiato ed in pari data il responsabile del SUAP ha all’uopo rilasciato il PAU n. 2/2022.
I ricorrenti, con l’odierno ricorso, chiedono l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione consiliare n. 21 del 30.05.2022 del Comune di Casarano, nonché di ogni atto connesso, consequenziale e presupposto, ivi compreso il titolo abilitativo prot. n. 21543 del 14.06.2022 PAU n. 2/2022, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: Violazione e mancata applicazione art. 38 DPR 380/01 – travisamento dei fatti – totale difetto di istruttoria – omessa valutazione della portata della sentenza n. 1518/21 – omessa valutazione della posizione dei ricorrenti – violazione dei diritti partecipativi.
In data 25 agosto 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Casarano per resistere al ricorso.
In data 1° settembre 2022 si è costituita in giudizio l’Asl Lecce chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione processuale della parte ricorrente per carenza di interesse e, comunque, il rigetto del ricorso.
In data 2 settembre 2022 si è costituita in giudizio la società ON per chiedere il rigetto del ricorso.
Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
La società ON eccepisce, anzitutto, l’inammissibilità del gravame “ per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere ”, in quanto il requisito della mera vicinitas non costituirebbe elemento sufficiente a comprovare la legittimazione a ricorrere e l’interesse al ricorso, occorrendo invece la positiva dimostrazione di un danno tale da attingere la posizione di colui il quale insorge in sede giurisdizionale. La parte ricorrente non avrebbe evidenziato l’interesse e la legittimazione a coltivare il ricorso in questione, mentre nel precedente giudizio, contraddistinto da R.G. n. 1310/2019, si era limitata a dichiarare genericamente la sussistenza del requisito della sola vicinitas dei ricorrenti rispetto all’area interessata dal progetto, senza dar prova di un effettivo collegamento con l’area interessata (non essendo a tal fine sufficiente l’apodittica affermazione secondo cui i ricorrenti “ sono proprietari di fondi situati nel territorio del Comune di Casarano, posti nelle vicinanze della erigenda costruzione ”).
Tale eccezione deve essere disattesa.
Come evidenziato da questo T.A.R. con la citata sentenza n. 1518/2021, “ sussiste l’interesse ad agire per chi appunto risieda nelle immediate vicinanze della sala per il commiato, “vertendo il giudizio su atti latu sensu di ‘assenso’ in ambito edilizio e ‘commerciale’; e tanto in ragione della nozione di vicinitas elaborata in subiecta materia dalla giurisprudenza (cfr. in fattispecie analoga, T.a.r. Puglia Lecce, II, 14 giugno 2019, n. 1030 e giurisprudenza ivi citata; C.d.S., 3 maggio 2019, n. 2891)” (T.a.r. Puglia Lecce, I, 9 dicembre 2020, n. 1378). Secondo quanto precisato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2891/19 appena citata, inoltre, pronunciata proprio relativamente alla realizzazione di una casa del commiato, “appare sussistente l’interesse ad agire della ricorrente ... avverso due atti con i quali (consentendosi modifiche edilizie ed autorizzandosi una particolare attività ‘commerciale’) si incide sull’assetto della zona in cui la ricorrente medesima vive e, dunque, sul livello delle sue condizioni di vita quotidiana” (Consiglio di Stato, IV, 3 maggio 2019, n. 2891) ”.
Tali argomentazioni meritano di essere condivise dal Collegio, non sussistendo ragioni per discostarsene.
Una volta superata l’eccezione in rito di cui si è detto, il Collegio può ora passare all’esame nel merito delle censure articolate con il ricorso.
Con il primo profilo di censura la parte ricorrente lamenta, per un verso, che all’esito dell’annullamento giurisdizionale del precedente PAU, per effetto della sentenza n. 1518/2021, i manufatti medio tempore realizzati dalla società ON, non completati, dovevano considerarsi abusivi e dovevano essere oggetto di apposita ordinanza di demolizione da parte del competente ufficio comunale; e per altro verso che la nuova richiesta dell’interessato e la nuova attività del Comune doveva essere qualificata quale istanza ex art. 38 D.P.R. n. 380/2001.
Tale censura è priva di pregio.
Giova premettere quanto acclarato dal T.A.R. Lecce nella sentenza n. 1518/2021: “ la D.C.C. n. 12/2020 adottata dal Comune di Casarano, … si limitava ad approvare una deroga ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, evidenziando che “l’opera è assimilabile agli «edifici di interesse pubblico», poiché il Comune intende promuovere la realizzazione di tali strutture nell’interesse della collettività e pertanto dichiararne la pubblica utilità ”; inoltre “ la deroga è in ordine ai limiti di densità edilizia in merito alle percentuali di cui al comma 4 dell’art. 4.2.1.9 delle NTA ”.
Ciò posto, tale sentenza non ha annullato la citata delibera consiliare, ma solo il PAU n. 2/2020, come si evince anche dal relativo dispositivo, in quanto nel predetto deliberato difettava una previsione di deroga al limite della distanza in quanto tale.
Il T.A.R. ha rilevato, quindi, da un lato che la delibera consiliare n. 12/2020 aveva riconosciuto l’intervento proposto come di pubblico interesse per le ragioni già in quella sede espresse, dall’altro, che la stessa era carente sotto il profilo della approvazione della deroga al limite di distanza di 200 metri dal centro abitato.
Pertanto, posto che il Consiglio comunale di Casarano aveva già riconosciuto l’intervento in parola come rispondente al pubblico interesse con delibera consiliare n. 12/2020 (non annullata), autorizzando la deroga con esclusivo riferimento al superamento dei limiti di densità edilizia in merito alle percentuali di cui al comma 4 dell’art. 4.2.1.9 delle NTA del PRG, oggi il medesimo organo consiliare ha deliberato l’approvazione del progetto anche in deroga alla localizzazione entro 200 metri dal perimetro urbano, ex art. 4, comma 3 bis , L.R. n. 34/2008.
Ciò precisato, a mente dell’art. 38 del D.P.R. n. 380/2001, “ In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comunale. La valutazione dell’agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa ” (comma 1). “ L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 36 ” (comma 2).
Nel caso in esame, il precedente titolo autorizzativo (PAU n. 2/2020) è stato annullato per l’assenza di una preventiva espressa dichiarazione di deroga da parte del Consiglio comunale, ai sensi della L.R. n. 34/2008, per la localizzazione dell’intervento all’interno del centro abitato. Il Consiglio comunale, nella deliberazione n. 12/2020, infatti, pur dando atto dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento e della non incompatibilità dello stesso con le destinazioni d’uso ammissibili nella zona urbana di intervento (trattandosi di destinazione a servizi per la persona e non di servizi cimiteriali), aveva omesso di dichiarare espressamente l’approvazione in deroga ai limiti di distanza di 200 metri dal perimetro urbano.
Tale carenza attiene, pertanto, ad un aspetto procedurale dell’ iter autorizzativo e non determina un abuso sostanziale ascrivibile ad un’opera oggettivamente incompatibile sotto il profilo urbanistico e territoriale; carenza che pertanto è suscettibile di essere colmata (e quindi il vizio procedura rimosso) attraverso l’adozione di un nuovo provvedimento deliberativo del Consiglio comunale con il quale approvare la deroga localizzativa del progetto così da consentirne la realizzazione ( rectius l’ultimazione) nel sito già interessato all’interno del centro abitato, in conformità anche con quanto richiesto dall’art. 4 L.R. n. 34/2008 ed in coerenza con quanto già affermato in relazione al pubblico interesse a mezzo della precedente – e non annullata – delibera consiliare n. 12/2020.
Viene, dunque, in rilievo un vizio che attiene esclusivamente al procedimento autorizzativo, il quale non può ridondare in danno del privato che legittimamente abbia confidato sulla presunzione di legittimità di quanto assentito (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 del 7 settembre 2020).
Una volta adottata, sussistendone le condizioni ( id est , risultando oggettivamente possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative), la deliberazione consiliare n. 21/2022 di approvazione della deroga per la localizzazione dell’intervento all’interno del centro abitato, l’ufficio competente ha quindi adottato il PAU n. 2/2022 con l’effetto di convalidare le opere già realizzate e consentire la realizzazione di quelle ulteriori previste in progetto.
L’intervento derogatorio nel caso di specie, lungi dal costituire una sanatoria postuma di un’opera assolutamente incompatibile rispetto al quadro programmatorio e regolamentare che disciplina l’ an e il quomodo dell’attività edificatoria, rappresenta la soluzione adeguata per rimuovere un vizio meramente procedimentale.
Con un secondo profilo di censura, i ricorrenti sostengono che il Consiglio comunale si è totalmente disinteressato della posizione di chi aveva ottenuto l’annullamento dei precedenti titoli, omettendo qualsiasi considerazione delle situazioni contrapposte, valutando esclusivamente il sottostante interesse economico del richiedente e il timore dell’eventuale azione risarcitoria. Inoltre, i ricorrenti lamentano che la delibera di cui si tratta, anche prescindendo dalla posizione dei singoli soggetti incisi, si disinteressi totalmente di ogni concreta valutazione della effettiva incidenza della particolare struttura rispetto al territorio su cui va inserirsi.
Il motivo è privo di pregio.
Giova, in proposito, osservare che il Consiglio comunale ha dato espressamente atto delle ragioni per le quali l’edificio in questione è stato qualificato di interesse pubblico, sia in ragione del riconoscimento in tal senso espresso dalla disciplina normativa comunale e regionale, ma anche e soprattutto per le specifiche e particolari motivazioni inerenti alle finalità istituzionali di promozione dei luoghi di interesse collettivo per la libera e plurale manifestazione del cordoglio, dei sentimenti di solidarietà e del culto dei defunti, accessibili senza alcuna discriminazione razziale o religiosa.
Non risulta fondato, quindi, il paventato vizio di motivazione sull’interesse pubblico dell’opera, a maggior ragione se si considera che detto specifico rilievo era già stato espresso nella precedente deliberazione consiliare n. 12/2020, non annullata dal T.A.R.
Peraltro, è ius receptum che le decisioni in materia urbanistica, che determinino una deroga da parte del Consiglio comunale, siano caratterizzate da un’ampia discrezionalità corroborata da un corredo motivazionale che dia succintamente conto dell’interesse pubblico sotteso, come avvenuto nel caso di specie, nel quale l’assise comunale ha adottato la deroga alla edificazione della struttura nel centro abitato, bilanciando l’interesse pubblico alla pianificazione con quello privato all’edificazione. Sul punto giova richiamare la giurisprudenza amministrativa espressasi in più circostanze sulla deroga urbanistica: “ Il permesso di costruire in deroga di cui all’art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è un istituto di carattere eccezionale rispetto all’ordinario titolo edilizio e rappresenta l’espressione di un potere ampiamente discrezionale che si concretizza in una decisione di natura urbanistica, da cui trova giustificazione la necessità di una previa delibera del Consiglio comunale; in particolare, in tale procedimento il Consiglio comunale è chiamato ad operare una comparazione tra l’interesse pubblico al rispetto della pianificazione urbanistica e quello del privato ad attuare l’interesse costruttivo; peraltro, come ogni altra scelta pianificatoria, la valutazione di interesse pubblico della realizzazione di un intervento in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico è espressione dell’ampia discrezionalità tecnica di cui l’Amministrazione dispone in materia e dalla quale discende la sua sindacabilità in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità e dall’evidente travisamento dei fatti (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 24 ottobre 2019, n. 7228; id., 7 settembre 2018, n. 5277; id., 26 luglio 2017, n. 3680) ” (Cons. Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2022, n. 616, conforme a Cons. Stato, Sez. II, 4 marzo 2021, n. 1839).
Con un terzo profilo di censura i ricorrenti lamentano una sproporzionata tutela dell’odierno controinteressato, al quale non è stata imposta la “fiscalizzazione” delle opere medio tempore realizzate e divenute abusive per effetto dell’annullamento del precedente PAU, nonché la doverosa precedente riduzione in pristino, possibile nel caso di specie, stante l’insussistenza di parti conformi.
Il motivo di ricorso non è suscettibile di positiva valutazione, in quanto ricorrevano nel caso in esame vizi di procedura astrattamente suscettibili di sanatoria che risultano oggi in concreto sanati. La “ motivata valutazione ” dell’amministrazione, infatti, attiene al preliminare vaglio amministrativo circa la rimovibilità (anche) in concreto del vizio e inerisce non già al binomio fiscalizzazione/demolizione, bensì alla precedente disamina concernente il diverso binomio convalida/applicazione dell’art. 38, costituente soglia di accesso per l’applicazione dell’intero impianto dell’art. 38 (e non solo dell’opzione della fiscalizzazione).
In disparte quanto precede, la censura appare in ogni caso inammissibile per carenza di interesse da parte dei ricorrenti, posto che sarebbe comunque confermata la legittimazione delle opere di che trattasi (quelle già realizzate e quelle da realizzare a completamento dell’opera).
Con il quarto ed ultimo profilo di censura, i ricorrenti lamentano la mancata partecipazione preventiva al procedimento autorizzativo in parola.
Anche tale censura non merita di essere condivisa.
Innanzi tutto, occorre evidenziare che in data 21.02.2022 è stato pubblicato sull’Albo pretorio comunale l’avviso di avvio del procedimento in questione prot. n. 6609.
Inoltre, è stata disposta l’affissione dei manifesti murari di convocazione del Consiglio comunale del 31.05.2022 contenente tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione della deroga de qua , circostanza alla quale fa riferimento anche la parte ricorrente.
Tuttavia, i ricorrenti non hanno fatto pervenire proprie osservazioni, nonostante le molteplici forme di pubblicità poste in essere.
Nella fattispecie in esame non era necessaria una comunicazione personale. Infatti, rispetto al procedimento derogatorio in questione, la platea dei possibili destinatari della comunicazione di avvio del procedimento non può limitarsi ai soli odierni ricorrenti, ma concerne tutti coloro i quali, nelle più diverse ragioni, possano essere in qualche modo pregiudicati dalla realizzazione della struttura per il commiato. Sicché non si può esigere che la P.A. invii una comunicazione personale a ciascuno di essi.
Né il fatto che la maggioranza degli attuali ricorrenti (con esclusione dei sig.ri De UZ NA NA, OM VA e OM SA IA, che non figurano tra i ricorrenti nella causa di cui al R.G. n. 1310/2019) abbia già introdotto il giudizio contraddistinto da R.G. n. 1310/2019, conclusosi con la pubblicazione della sentenza n. 1518 del 21 ottobre 2021, può determinare un diverso trattamento degli stessi rispetto a tutti coloro i quali erano potenzialmente interessati dal successivo procedimento derogatorio avviato con la nota prot. n. 6609 del 21.02.2022. Era, quindi, necessario ricorrere a forme di trasparenza e pubblicità idonee a garantire tutti i potenziali soggetti interessati, conformemente a quanto stabilito dall’art. 8, comma 3, L. n. 241/1990.
Inoltre, occorre evidenziare che i ricorrenti non allegano quale contributo concreto avrebbero apportato al procedimento, qualora avessero partecipato al medesimo, al fine di approdare ad un esito differente rispetto a quello che è oggetto di contestazione in questa sede.
L’art. 21 octies , comma 2, l. n. 241 del 1990 – il quale pone a carico dell’amministrazione, e non del privato, l’onere di dimostrare, in caso di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, che l’esito di quest’ultimo non poteva essere diverso – va interpretato nel senso che, onde evitare di gravare la Pubblica amministrazione di una IO AB , il privato non può limitarsi a dolersi della mancata comunicazione di avvio, ma deve quantomeno indicare o allegare anche gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento ove avesse ricevuto la comunicazione e, solo dopo che abbia adempiuto a questo onere di allegazione, che la norma pone implicitamente a suo carico, l’amministrazione risulta gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 30 maggio 2022, n. 3661; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 4 febbraio 2022, n. 260; Cons. giust. amm. Sicilia, 11 ottobre 2021, n. 845).
Per quanto precede, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Ricorrono giustificati motivi, in ragione della particolarità delle questioni, per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO