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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, così composto:
Dott. Luigi Reale Presidente;
Dott. Umberto Rana Giudice;
Dott. Quirino Caturano Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunziato, in nome del popolo italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 710 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentenza definitiva, riservata in decisione, previa assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Renata Tassetti, come da investitura in atti
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Morresi e Gasparroni, come da incarico in atti.
- RESISTENTE -
NONCHE'
Il Magistrato del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Macerata
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate.
FATTO E DIRITTO
Si dà preliminarmente atto dell'intervenuta pronuncia sullo status, con sentenza parziale del 9 dicembre 2022.
Non resta pertanto che definire le questioni inerenti alle condizioni di accudimento e di mantenimento delle figlie.
In relazione alla primogenita, dal momento che è ormai prossima al compimento della maggiore età, deve fissarsi un regime di incontri con il padre improntato alla più lasca libertà di scelta di CP_2
1 Per_ Con riferimento a il Tribunale, in sede presidenziale, ha già avuto modo di prendere contezza delle rispettive posizioni delle parti, e delle difficoltà che possono sussistere le quante volte la ricorrente nei giorni o nei periodi che pur sono Pt_1
dedicati alla frequentazione del padre con le figlie, in considerazione del disimpegno paterno, queste ultime sono affidate ai nonni;
con la conseguenza che essa si sente comunque tenuta a protrarre gli impegni di accudimento, in misura eccedentaria rispetto a quanto impostole dal regime di accudimento stabilito in sede di separazione consensuale. Il che comporta una riduzione o contrazione dei suoi tempi di vita, da dedicare alla cura della persona, oltre ad incidere, può soggiungersi, sui costi del mantenimento.
Orbene, ribadito che costituisce dovere del padre di frequentare la figlia nei giorni e nei periodi stabiliti già in sede di separazione (dovere la cui inattuazione, come quella inerente alla mancata puntuale osservanza nel pagamento degli assegni, essa potrà, se del caso, distintamente e appositamente far valere), in relazione ai tempi di accudimento, può accogliersi la richiesta della nei termini di cui in parte Pt_1
dispositiva.
Per_ Qui giunti, tanto per che per si tratta di definire l'importo degli assegni CP_2
di mantenimento cd. perequativo a carico del resistente.
Questi, anche a distanza di un non trascurabile lasso temporale dalla sottoscrizione degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, ha perseverato, fino agli scritti terminativi, nel sostenere l'idea che l'ammontare dell'assegno (in sede di separazione cumulativamente fissato per entrambe le figlie in euro 450,00) non debba essere modificato. È invece ferma opinione della ricorrente che detto importo debba essere portato ad euro 600,00.
Sul punto, il Collegio rinvia a quanto già emerge esaurientemente dalla parte motiva della ordinanza del 30 aprile 2022 (e dalla giurisprudenza di legittimità in essa citata), circa la necessità di maggiorazione dell'assegno di mantenimento del figlio in forza del solo aumento delle sue esigenze economiche, che non necessitano di specifica dimostrazione in fatto, visto che le stesse di per sé legittimano la revisione del mantenimento, pur in mancanza di una evoluzione migliorativa delle condizioni patrimoniali dell'onerato.
Tali esigenze, oltre ad apparire congrue rispetto a due ragazze delle età corrispondente a quella delle figlie della coppia in lite, sono state dalla ricorrente specificamente allegate
(e mai rese oggetto di una specifica contestazione da parte del resistente).
2 Ne discende che, in parziale modifica della ordinanza del 30 aprile 2022, deve essere fissato in euro 300,00 per ciascuna figlia l'importo che il resistente è tenuto a versare entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Deve altresì mantenersi l'obbligo a carico delle parti di corrispondere nella misura del
50% ciascuna, le spese straordinarie di natura sanitaria, educativa o ricreativa da sostenere i figli, debitamente documentate e previamente concordate;
il tutto, secondo quanto stabilito dal vigente protocollo.
La misura dell'assegno appena stabilita appare giustificarsi peraltro, oltre che in ragione delle esigenze delle figlie, anche in rapporto all'entità del reddito del resistente, che, stando alle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte, si attesta intorno ad euro 24.491,00 annui, corrispondenti a circa 1.600,00 euro netti mensili. In ogni caso, non risulta specificamente allegata e comunque non provata una significativa contrazione del reddito in capo al CP_1
Inoltre, da quanto emerso in sede presidenziale, egli non appare tenuto neppure a sobbarcarsi i costi di una sistemazione. Ancora, i debiti da lui contratti con società finanziarie sono stati, in sede di separazione, accollati dalla moglie.
Non ricorrono invece i presupposti per porre integralmente a favore della ricorrente l'assegno pubblico, dal momento che esso corrisponde a una misura che lo Stato eroga a favore del genitore che, o in via diretta o indiretta (tramite assegno cd. perequativo), contribuisce al mantenimento dei figli. Ove ciò non accada con puntualità, si ripete, la ricorrente può azionare tutti gli strumenti che l'ordinamento mette a Pt_1
disposizione dei figli.
Infine, non vi è ragione di provvedere sul regime di assegnazione della casa già sede di svolgimento della vita coniugale, sul motivo che la ricorrente, in attuazione di quanto programmato al momento della separazione consensuale, ne è divenuta proprietaria in via esclusiva;
in ogni caso, vi abita con le figlie, in qualità di genitore collocatario prevalente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, dando atto della intervenuta sentenza sullo status del 9 dicembre 2022, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 710 R.G. dell'anno 2021, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 - affida le figlie ad entrambi ad entrambi i genitori, in regime di condivisione, stabilendo che i) potrà assumere in autonomia le decisioni in ordine alle CP_2
Per_ scelte dei tempi e modi di visita del padre;
ii) coabiti con la madre, con obbligo del padre di tenere con sé la figlia una volta a settimana, in un giorno da concordare e in caso di mancato accordo, il venerdì sera dalle 19.30 alle ore 22.00 e a fine settimana alterni, dalle ore 19.30 del venerdì fino alle ore 22.00 della domenica successiva;
trascorrerà con i genitori, a periodi alternati, le vacanze natalizie, per cinque giorni: dal
25 al 29 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 3 gennaio;
le vacanze pasquali, nel giorno della Pasqua o nel successivo lunedì e, durante le vacanze estive, per una settimana consecutiva, a luglio o agosto, da concordare preventivamente tra le parti;
- determina in euro 300,00 per ciascuna figlia la misura dell'assegno perequativo mensile, da rivalutare secondo l'indice ISTAT, che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente, entro il quindicesimo giorno del mese;
e nella misura del 50% la quota a carico di ciascuna parte delle spese straordinarie di natura sanitaria, educativa o ricreativa da sostenere i figli, debitamente documentate e previamente concordate;
il tutto, secondo quanto stabilito dal vigente protocollo.
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, euro 144,82 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA E CPA come per legge.
Macerata, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice rel.
Il Presidente
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, così composto:
Dott. Luigi Reale Presidente;
Dott. Umberto Rana Giudice;
Dott. Quirino Caturano Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunziato, in nome del popolo italiano, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 710 R.G. dell'anno 2021, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, sentenza definitiva, riservata in decisione, previa assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Renata Tassetti, come da investitura in atti
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Morresi e Gasparroni, come da incarico in atti.
- RESISTENTE -
NONCHE'
Il Magistrato del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Macerata
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate.
FATTO E DIRITTO
Si dà preliminarmente atto dell'intervenuta pronuncia sullo status, con sentenza parziale del 9 dicembre 2022.
Non resta pertanto che definire le questioni inerenti alle condizioni di accudimento e di mantenimento delle figlie.
In relazione alla primogenita, dal momento che è ormai prossima al compimento della maggiore età, deve fissarsi un regime di incontri con il padre improntato alla più lasca libertà di scelta di CP_2
1 Per_ Con riferimento a il Tribunale, in sede presidenziale, ha già avuto modo di prendere contezza delle rispettive posizioni delle parti, e delle difficoltà che possono sussistere le quante volte la ricorrente nei giorni o nei periodi che pur sono Pt_1
dedicati alla frequentazione del padre con le figlie, in considerazione del disimpegno paterno, queste ultime sono affidate ai nonni;
con la conseguenza che essa si sente comunque tenuta a protrarre gli impegni di accudimento, in misura eccedentaria rispetto a quanto impostole dal regime di accudimento stabilito in sede di separazione consensuale. Il che comporta una riduzione o contrazione dei suoi tempi di vita, da dedicare alla cura della persona, oltre ad incidere, può soggiungersi, sui costi del mantenimento.
Orbene, ribadito che costituisce dovere del padre di frequentare la figlia nei giorni e nei periodi stabiliti già in sede di separazione (dovere la cui inattuazione, come quella inerente alla mancata puntuale osservanza nel pagamento degli assegni, essa potrà, se del caso, distintamente e appositamente far valere), in relazione ai tempi di accudimento, può accogliersi la richiesta della nei termini di cui in parte Pt_1
dispositiva.
Per_ Qui giunti, tanto per che per si tratta di definire l'importo degli assegni CP_2
di mantenimento cd. perequativo a carico del resistente.
Questi, anche a distanza di un non trascurabile lasso temporale dalla sottoscrizione degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, ha perseverato, fino agli scritti terminativi, nel sostenere l'idea che l'ammontare dell'assegno (in sede di separazione cumulativamente fissato per entrambe le figlie in euro 450,00) non debba essere modificato. È invece ferma opinione della ricorrente che detto importo debba essere portato ad euro 600,00.
Sul punto, il Collegio rinvia a quanto già emerge esaurientemente dalla parte motiva della ordinanza del 30 aprile 2022 (e dalla giurisprudenza di legittimità in essa citata), circa la necessità di maggiorazione dell'assegno di mantenimento del figlio in forza del solo aumento delle sue esigenze economiche, che non necessitano di specifica dimostrazione in fatto, visto che le stesse di per sé legittimano la revisione del mantenimento, pur in mancanza di una evoluzione migliorativa delle condizioni patrimoniali dell'onerato.
Tali esigenze, oltre ad apparire congrue rispetto a due ragazze delle età corrispondente a quella delle figlie della coppia in lite, sono state dalla ricorrente specificamente allegate
(e mai rese oggetto di una specifica contestazione da parte del resistente).
2 Ne discende che, in parziale modifica della ordinanza del 30 aprile 2022, deve essere fissato in euro 300,00 per ciascuna figlia l'importo che il resistente è tenuto a versare entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Deve altresì mantenersi l'obbligo a carico delle parti di corrispondere nella misura del
50% ciascuna, le spese straordinarie di natura sanitaria, educativa o ricreativa da sostenere i figli, debitamente documentate e previamente concordate;
il tutto, secondo quanto stabilito dal vigente protocollo.
La misura dell'assegno appena stabilita appare giustificarsi peraltro, oltre che in ragione delle esigenze delle figlie, anche in rapporto all'entità del reddito del resistente, che, stando alle ultime dichiarazioni dei redditi prodotte, si attesta intorno ad euro 24.491,00 annui, corrispondenti a circa 1.600,00 euro netti mensili. In ogni caso, non risulta specificamente allegata e comunque non provata una significativa contrazione del reddito in capo al CP_1
Inoltre, da quanto emerso in sede presidenziale, egli non appare tenuto neppure a sobbarcarsi i costi di una sistemazione. Ancora, i debiti da lui contratti con società finanziarie sono stati, in sede di separazione, accollati dalla moglie.
Non ricorrono invece i presupposti per porre integralmente a favore della ricorrente l'assegno pubblico, dal momento che esso corrisponde a una misura che lo Stato eroga a favore del genitore che, o in via diretta o indiretta (tramite assegno cd. perequativo), contribuisce al mantenimento dei figli. Ove ciò non accada con puntualità, si ripete, la ricorrente può azionare tutti gli strumenti che l'ordinamento mette a Pt_1
disposizione dei figli.
Infine, non vi è ragione di provvedere sul regime di assegnazione della casa già sede di svolgimento della vita coniugale, sul motivo che la ricorrente, in attuazione di quanto programmato al momento della separazione consensuale, ne è divenuta proprietaria in via esclusiva;
in ogni caso, vi abita con le figlie, in qualità di genitore collocatario prevalente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, in composizione collegiale, dando atto della intervenuta sentenza sullo status del 9 dicembre 2022, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 710 R.G. dell'anno 2021, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
3 - affida le figlie ad entrambi ad entrambi i genitori, in regime di condivisione, stabilendo che i) potrà assumere in autonomia le decisioni in ordine alle CP_2
Per_ scelte dei tempi e modi di visita del padre;
ii) coabiti con la madre, con obbligo del padre di tenere con sé la figlia una volta a settimana, in un giorno da concordare e in caso di mancato accordo, il venerdì sera dalle 19.30 alle ore 22.00 e a fine settimana alterni, dalle ore 19.30 del venerdì fino alle ore 22.00 della domenica successiva;
trascorrerà con i genitori, a periodi alternati, le vacanze natalizie, per cinque giorni: dal
25 al 29 dicembre ovvero dal 30 dicembre al 3 gennaio;
le vacanze pasquali, nel giorno della Pasqua o nel successivo lunedì e, durante le vacanze estive, per una settimana consecutiva, a luglio o agosto, da concordare preventivamente tra le parti;
- determina in euro 300,00 per ciascuna figlia la misura dell'assegno perequativo mensile, da rivalutare secondo l'indice ISTAT, che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente, entro il quindicesimo giorno del mese;
e nella misura del 50% la quota a carico di ciascuna parte delle spese straordinarie di natura sanitaria, educativa o ricreativa da sostenere i figli, debitamente documentate e previamente concordate;
il tutto, secondo quanto stabilito dal vigente protocollo.
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, euro 144,82 per esborsi, oltre rimborso spese forfetario, IVA E CPA come per legge.
Macerata, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice rel.
Il Presidente
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