TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 798/2018 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 15.4.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
n. 798/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 798 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Serenella Sestito ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Isernia alla Via R. Iorio, 38/B;
ATTRICE
E
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giovanni Siravo e Andrea Petta ed elettivamente domiciliati presso lo “Studio legale Vincenzo Colalillo ed altri s.t.p.”;
CONVENUTO
Oggetto: Richiesta sfratto per morosità; domanda riconvenzionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), omettendo lo svolgimento del processo, ma dovendo necessariamente procedere ad una, seppure concisa, esposizione dei fatti sottesi alle plurime questioni portate innanzi a questo Giudice. Con atto di citazione per convalida di sfratto ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale di convalidare l'intimato sfratto Controparte_1 per morosità dell'immobile sito in Zona San Lazzaro, via L. Da Vinci n.5, detenuto dall' CP_1
a titolo di locazione, con condanna dell'intimato al pagamento dei canoni scaduti e non versati al momento dell'intimazione, per un totale di euro 7.758,28, oltre che di quelli a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
A sostegno della propria domanda, l'attrice deduceva che: in data 1.4.1998, con contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, concedeva in locazione all'odierno convenuto l'immobile sopra richiamato;
le parti convenivano un canone di locazione pari ad € 2.788,87 annui, da corrispondersi in 12 rate mensili anticipate da € 232,41; il conduttore si rendeva moroso per l'omesso pagamento dei canoni per le mensilità luglio-dicembre 2016, gennaio-dicembre 2017, gennaio-giugno 2018, quote annuali di registrazione contratto e canone acqua per gli anni 2004-
2009.
Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione della pretesa creditoria Controparte_1 relativa alle annualità 2004-2009, la nullità della pattuizione di un canone maggiore rispetto a quello concordato nel contratto di locazione sottoscritto e registrato. Chiedeva, dunque, il rigetto della richiesta di convalida dello sfratto per morosità e delle pretese creditorie;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di controparte al pagamento di quanto indebitamente ricevuto a titolo di canoni locazione maggiori rispetto a quello pattuito nel contratto registrato, nonché la condanna alla restituzione del deposito cauzionale.
Con ordinanza depositata in data 7.9.2018, il G.I. disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. e concedeva il provvedimento ex art 665 c.p.c., fissando il termine per il rilascio dell'immobile da parte della conduttrice.
A seguito di mutamento del rito, l'attore instaurava procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo, non essendo comparso nessuno per parte resistente.
A seguito di diversi rinvii, la causa veniva assegnata allo scrivente, il quale fissava udienza di discussione per il 4.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co.3 c.p.c.
* * * * * *
La domanda va dichiarata improcedibile, stante il mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Il presente giudizio verte in materia di locazione, così rientrando tra quelle per le quali l'art 5 del d.lgs. 28/2010 richiede obbligatoriamente l'esperimento preventivo del tentativo di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda.
L'art. 8 d.lgs. 28/2010, nella formulazione vigente prima del correttivo del 2024 - applicabile al caso in esame - prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti le parti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti”
(Cass. Civ., Sez. 3, n. 8473/2019).
La presenza è, infatti, imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione che incentra la sua ratio nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione favorendo, al contempo, ove possibile, la prosecuzione dei rapporti commerciali (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02.07.2024, n. 18106).
Da ciò la necessità di convocare la parte personalmente, non bastando informare solo il suo difensore.
Nel presente giudizio, ha eccepito l'irregolarità della comunicazione di invito Controparte_1 alla procedura di mediazione, deducendo di non avere ricevuto la parte personalmente la notifica, poiché effettuata, a mezzo pec, solo al difensore costituito.
Orbene, l'eccezione appare fondata. Nelle controversie per le quali sia prevista la procedura di mediazione come condizione di procedibilità, tale condizione è soddisfatta solo se la notifica della comunicazione dell'avvio della mediazione venga eseguita direttamente al domicilio di controparte, non essendo sufficiente la sola notifica al difensore, considerata la natura personale del procedimento. Tale conclusione, a ben vedere, vale anche nel caso in cui il procedimento di mediazione obbligatoria venga promosso in pendenza di giudizio, come nel caso in esame, all'esito del mutamento del rito, posto che il d.lgs. n. 28 del 2010 non distingue l'ipotesi in cui la mediazione venga avviata prima di proporre il giudizio, da quella in cui si avvii dopo la prima udienza su richiesta del giudice o della controparte che entro tale udienza rilevi la improcedibilità della domanda.
Infatti, in assenza di siffatta distinzione nella legge, ovvero a seconda che l'avvio della mediazione avvenga prima che si inizi il giudizio o dopo che sia stato promosso, la comunicazione di avvio della mediazione deve essere sempre inviata alla controparte personalmente sia che vi provveda l'organismo di mediazione, sia che vi provveda la parte istante.
Né può ritenersi valida la comunicazione al difensore costituito nel pendente giudizio ai sensi dell'art. 170 c.p.c., secondo cui, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni degli atti processuali si fanno al procuratore costituito e nel domicilio eletto, nel caso in cui la mediazione diventi obbligatoria in corso di causa, come nel caso di specie.
Non solo la norma non prevede siffatta distinzione, ma nemmeno si tratta di un atto processuale venendo invece in considerazione una condizione di procedibilità della domanda.
La comunicazione presso il difensore potrebbe assumere valenza rilevante ai fini della comunicazione dell'avvio della mediazione nei casi in cui o la parte abbia eletto domicilio presso il difensore non solo per il giudizio ma anche ai fini della mediazione, oppure se il difensore sia munito di procura sostanziale e possa partecipare alla mediazione in sostituzione della parte potendo disporre dei diritti oggetto di lite.
Tale interpretazione è poi preferibile anche alla luce della finalità che persegue il procedimento di mediazione obbligatoria che impone la comparizione personale delle parti, assistite dai difensori, allo scopo di poter giungere ad una soluzione concordata della controversia, soluzione che per essere effettivamente perseguita richiede la presenza personale delle parti o di un procuratore munito di poteri sostanziali e di conseguenza l'istanza di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria dell'organismo di mediazione, non essendo invece possibile l'invio al solo procuratore costituito in giudizio.
Né rileva che trattandosi di atto compiuto dal mediatore, affermata da questi il regolare avvio della procedura di mediazione, anche in presenza di un vizio, la domanda diviene procedibile. Infatti, la non corretta comunicazione alla controparte dell'avvio della procedura di mediazione determina che la convocazione sia inefficace e quindi la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata benché la stessa sia avvenuta ad opera dell'organismo di mediazione e non già della parte attrice, posto che incombe comunque su quest'ultima, quale parte tenuta ad attivare, ai fini della procedibilità della domanda, la predetta procedura, il preciso onere di verificare la correttezza della comunicazione.
D'altra parte, l'onere di comunicare alla controparte l'avvio della mediazione grava, oltre che sull'organo di mediazione, anche sulla parte richiedente ciò comportando un onere anche a carico di quest'ultima di verificare la efficacia e validità della comunicazione e quindi dell'avviato procedimento.
L'art. 8 del d.lgs. n.28 del 2010, nel prescrivere che la domanda e la data della mediazione debbano essere comunicate personalmente all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, va interpretato nel senso che per essere valida la comunicazione di avvio della mediazione deve essere effettuata direttamente alla parte personalmente, ma con qualunque modalità si possa giungere a tale risultato e quindi non necessariamente al domicilio della parte ma purché sia assicurata la ricezione della comunicazione personalmente, ma tra tali modalità non può rientrare quella eseguita alla pec del difensore, non venendo soddisfatto il requisito di comunicazione alla parte personalmente.
Orbene, nel caso di specie la ha prodotto il verbale negativo della mediazione, attestante Parte_1
l'assenza dell'Appugliese e del difensore all'incontro svolto in data 18.4.2019; tuttavia, non ha allegato prova della comunicazione dell'invito all'Appugliese, ma, anzi, ha confermato che la comunicazione è stata effettuata esclusivamente alla pec dei difensori dello stesso.
Inoltre, non si rinviene, relativamente all'Appugliese, una dichiarazione di elezione di domicilio inerente alla procedura di mediazione, né nella procura alle liti, né in altro atto acquisito al processo.
In conclusione, tenuto conto che la mediazione era stata sostanzialmente disposta con provvedimento di mutamento del rito (come del resto interpretato dalla stessa parte attrice, che ha provveduto a instaurare la mediazione, sia pur in modo non corretto), considerato che il d.lgs. n. 28 del 2010 richiede che il procedimento di mediazione sia portato a conoscenza della parte personalmente, l'invito notificato alla p.e.c. del difensore a partecipare all'incontro di mediazione, definito con verbale di esito negativo per assenza del convenuto, è causa di improcedibilità della domanda.
Va, però, osservato che l'improcedibilità non travolge l'efficacia dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c.
L'ordinanza ex art. 665 cpc va considerata come un provvedimento di condanna con riserva delle eccezioni dell'intimata, i cui effetti permangono fino alla emissione della sentenza di merito.
Se il giudizio a cognizione piena (quale è il giudizio di conversione) non sfocia, per qualsiasi motivo, in una pronuncia di merito che prenda il posto dell'ordinanza di rilascio, ne deriva la stabilizzazione del detto provvedimento, in quanto difetta una pronuncia di merito che si saldi a detta ordinanza, assorbendola se si tratta di pronuncia di accoglimento della domanda di condanna al rilascio, caducandola se si tratta di pronuncia di rigetto della domanda di condanna al rilascio.
Quanto alla domanda riconvenzionale, quella relativa alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto pattuito va rigettata in quanto non adeguatamente provata (essendo stati prodotti solo alcuni bonifici, distanti nel tempo, che non possono ritenersi indice dell'esistenza di un canone maggiore); quella relativa alla restituzione del deposito cauzionale, invece, non può essere accolta, dal momento che è stata dichiarata improcedibile la domanda di risoluzione azionata da controparte e tale diritto alla restituzione sorge proprio in conseguenza della risoluzione. Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti attesa l'obiettiva incertezza della questione di diritto rilevante nel caso specifico e considerata altresì l'assenza di un orientamento giurisprudenziale conforme.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ad eccezione, così provvede:
• dichiara improcedibile la domanda;
• dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Depositato telematicamente in data 18.4.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione
SEZIONE UNICA CIVILE
N. 798/2018 R.G.A.C.
Il Giudice, Dott. Marco Ponsiglione;
- premesso che l'udienza del 15.4.2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
- rilevato che, ai sensi dell'art. 127 ter co. 3 c.p.c., “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.”;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c. la seguente sentenza
n. 798/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Marco Ponsiglione, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 798 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, (c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Serenella Sestito ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Isernia alla Via R. Iorio, 38/B;
ATTRICE
E
(C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Giovanni Siravo e Andrea Petta ed elettivamente domiciliati presso lo “Studio legale Vincenzo Colalillo ed altri s.t.p.”;
CONVENUTO
Oggetto: Richiesta sfratto per morosità; domanda riconvenzionale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), omettendo lo svolgimento del processo, ma dovendo necessariamente procedere ad una, seppure concisa, esposizione dei fatti sottesi alle plurime questioni portate innanzi a questo Giudice. Con atto di citazione per convalida di sfratto ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale di convalidare l'intimato sfratto Controparte_1 per morosità dell'immobile sito in Zona San Lazzaro, via L. Da Vinci n.5, detenuto dall' CP_1
a titolo di locazione, con condanna dell'intimato al pagamento dei canoni scaduti e non versati al momento dell'intimazione, per un totale di euro 7.758,28, oltre che di quelli a scadere fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
A sostegno della propria domanda, l'attrice deduceva che: in data 1.4.1998, con contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, concedeva in locazione all'odierno convenuto l'immobile sopra richiamato;
le parti convenivano un canone di locazione pari ad € 2.788,87 annui, da corrispondersi in 12 rate mensili anticipate da € 232,41; il conduttore si rendeva moroso per l'omesso pagamento dei canoni per le mensilità luglio-dicembre 2016, gennaio-dicembre 2017, gennaio-giugno 2018, quote annuali di registrazione contratto e canone acqua per gli anni 2004-
2009.
Si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione della pretesa creditoria Controparte_1 relativa alle annualità 2004-2009, la nullità della pattuizione di un canone maggiore rispetto a quello concordato nel contratto di locazione sottoscritto e registrato. Chiedeva, dunque, il rigetto della richiesta di convalida dello sfratto per morosità e delle pretese creditorie;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di controparte al pagamento di quanto indebitamente ricevuto a titolo di canoni locazione maggiori rispetto a quello pattuito nel contratto registrato, nonché la condanna alla restituzione del deposito cauzionale.
Con ordinanza depositata in data 7.9.2018, il G.I. disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 667 c.p.c. e concedeva il provvedimento ex art 665 c.p.c., fissando il termine per il rilascio dell'immobile da parte della conduttrice.
A seguito di mutamento del rito, l'attore instaurava procedimento di mediazione conclusosi con esito negativo, non essendo comparso nessuno per parte resistente.
A seguito di diversi rinvii, la causa veniva assegnata allo scrivente, il quale fissava udienza di discussione per il 4.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale il giudice decideva come da sentenza allegata al provvedimento emesso ex art. 127 ter co.3 c.p.c.
* * * * * *
La domanda va dichiarata improcedibile, stante il mancato corretto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Il presente giudizio verte in materia di locazione, così rientrando tra quelle per le quali l'art 5 del d.lgs. 28/2010 richiede obbligatoriamente l'esperimento preventivo del tentativo di mediazione, pena l'improcedibilità della domanda.
L'art. 8 d.lgs. 28/2010, nella formulazione vigente prima del correttivo del 2024 - applicabile al caso in esame - prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti le parti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti”
(Cass. Civ., Sez. 3, n. 8473/2019).
La presenza è, infatti, imposta dalla natura stessa del procedimento di mediazione che incentra la sua ratio nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione favorendo, al contempo, ove possibile, la prosecuzione dei rapporti commerciali (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 02.07.2024, n. 18106).
Da ciò la necessità di convocare la parte personalmente, non bastando informare solo il suo difensore.
Nel presente giudizio, ha eccepito l'irregolarità della comunicazione di invito Controparte_1 alla procedura di mediazione, deducendo di non avere ricevuto la parte personalmente la notifica, poiché effettuata, a mezzo pec, solo al difensore costituito.
Orbene, l'eccezione appare fondata. Nelle controversie per le quali sia prevista la procedura di mediazione come condizione di procedibilità, tale condizione è soddisfatta solo se la notifica della comunicazione dell'avvio della mediazione venga eseguita direttamente al domicilio di controparte, non essendo sufficiente la sola notifica al difensore, considerata la natura personale del procedimento. Tale conclusione, a ben vedere, vale anche nel caso in cui il procedimento di mediazione obbligatoria venga promosso in pendenza di giudizio, come nel caso in esame, all'esito del mutamento del rito, posto che il d.lgs. n. 28 del 2010 non distingue l'ipotesi in cui la mediazione venga avviata prima di proporre il giudizio, da quella in cui si avvii dopo la prima udienza su richiesta del giudice o della controparte che entro tale udienza rilevi la improcedibilità della domanda.
Infatti, in assenza di siffatta distinzione nella legge, ovvero a seconda che l'avvio della mediazione avvenga prima che si inizi il giudizio o dopo che sia stato promosso, la comunicazione di avvio della mediazione deve essere sempre inviata alla controparte personalmente sia che vi provveda l'organismo di mediazione, sia che vi provveda la parte istante.
Né può ritenersi valida la comunicazione al difensore costituito nel pendente giudizio ai sensi dell'art. 170 c.p.c., secondo cui, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni degli atti processuali si fanno al procuratore costituito e nel domicilio eletto, nel caso in cui la mediazione diventi obbligatoria in corso di causa, come nel caso di specie.
Non solo la norma non prevede siffatta distinzione, ma nemmeno si tratta di un atto processuale venendo invece in considerazione una condizione di procedibilità della domanda.
La comunicazione presso il difensore potrebbe assumere valenza rilevante ai fini della comunicazione dell'avvio della mediazione nei casi in cui o la parte abbia eletto domicilio presso il difensore non solo per il giudizio ma anche ai fini della mediazione, oppure se il difensore sia munito di procura sostanziale e possa partecipare alla mediazione in sostituzione della parte potendo disporre dei diritti oggetto di lite.
Tale interpretazione è poi preferibile anche alla luce della finalità che persegue il procedimento di mediazione obbligatoria che impone la comparizione personale delle parti, assistite dai difensori, allo scopo di poter giungere ad una soluzione concordata della controversia, soluzione che per essere effettivamente perseguita richiede la presenza personale delle parti o di un procuratore munito di poteri sostanziali e di conseguenza l'istanza di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria dell'organismo di mediazione, non essendo invece possibile l'invio al solo procuratore costituito in giudizio.
Né rileva che trattandosi di atto compiuto dal mediatore, affermata da questi il regolare avvio della procedura di mediazione, anche in presenza di un vizio, la domanda diviene procedibile. Infatti, la non corretta comunicazione alla controparte dell'avvio della procedura di mediazione determina che la convocazione sia inefficace e quindi la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata benché la stessa sia avvenuta ad opera dell'organismo di mediazione e non già della parte attrice, posto che incombe comunque su quest'ultima, quale parte tenuta ad attivare, ai fini della procedibilità della domanda, la predetta procedura, il preciso onere di verificare la correttezza della comunicazione.
D'altra parte, l'onere di comunicare alla controparte l'avvio della mediazione grava, oltre che sull'organo di mediazione, anche sulla parte richiedente ciò comportando un onere anche a carico di quest'ultima di verificare la efficacia e validità della comunicazione e quindi dell'avviato procedimento.
L'art. 8 del d.lgs. n.28 del 2010, nel prescrivere che la domanda e la data della mediazione debbano essere comunicate personalmente all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, va interpretato nel senso che per essere valida la comunicazione di avvio della mediazione deve essere effettuata direttamente alla parte personalmente, ma con qualunque modalità si possa giungere a tale risultato e quindi non necessariamente al domicilio della parte ma purché sia assicurata la ricezione della comunicazione personalmente, ma tra tali modalità non può rientrare quella eseguita alla pec del difensore, non venendo soddisfatto il requisito di comunicazione alla parte personalmente.
Orbene, nel caso di specie la ha prodotto il verbale negativo della mediazione, attestante Parte_1
l'assenza dell'Appugliese e del difensore all'incontro svolto in data 18.4.2019; tuttavia, non ha allegato prova della comunicazione dell'invito all'Appugliese, ma, anzi, ha confermato che la comunicazione è stata effettuata esclusivamente alla pec dei difensori dello stesso.
Inoltre, non si rinviene, relativamente all'Appugliese, una dichiarazione di elezione di domicilio inerente alla procedura di mediazione, né nella procura alle liti, né in altro atto acquisito al processo.
In conclusione, tenuto conto che la mediazione era stata sostanzialmente disposta con provvedimento di mutamento del rito (come del resto interpretato dalla stessa parte attrice, che ha provveduto a instaurare la mediazione, sia pur in modo non corretto), considerato che il d.lgs. n. 28 del 2010 richiede che il procedimento di mediazione sia portato a conoscenza della parte personalmente, l'invito notificato alla p.e.c. del difensore a partecipare all'incontro di mediazione, definito con verbale di esito negativo per assenza del convenuto, è causa di improcedibilità della domanda.
Va, però, osservato che l'improcedibilità non travolge l'efficacia dell'ordinanza ex art. 665 c.p.c.
L'ordinanza ex art. 665 cpc va considerata come un provvedimento di condanna con riserva delle eccezioni dell'intimata, i cui effetti permangono fino alla emissione della sentenza di merito.
Se il giudizio a cognizione piena (quale è il giudizio di conversione) non sfocia, per qualsiasi motivo, in una pronuncia di merito che prenda il posto dell'ordinanza di rilascio, ne deriva la stabilizzazione del detto provvedimento, in quanto difetta una pronuncia di merito che si saldi a detta ordinanza, assorbendola se si tratta di pronuncia di accoglimento della domanda di condanna al rilascio, caducandola se si tratta di pronuncia di rigetto della domanda di condanna al rilascio.
Quanto alla domanda riconvenzionale, quella relativa alla restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto pattuito va rigettata in quanto non adeguatamente provata (essendo stati prodotti solo alcuni bonifici, distanti nel tempo, che non possono ritenersi indice dell'esistenza di un canone maggiore); quella relativa alla restituzione del deposito cauzionale, invece, non può essere accolta, dal momento che è stata dichiarata improcedibile la domanda di risoluzione azionata da controparte e tale diritto alla restituzione sorge proprio in conseguenza della risoluzione. Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti attesa l'obiettiva incertezza della questione di diritto rilevante nel caso specifico e considerata altresì l'assenza di un orientamento giurisprudenziale conforme.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ad eccezione, così provvede:
• dichiara improcedibile la domanda;
• dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Depositato telematicamente in data 18.4.2025
Il Giudice
Dott. Marco Ponsiglione