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9 ottobre 2010
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1 gennaio 2024
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28 maggio 2026
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Art. 1072. Promozioni non annuali degli ufficiali 1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. Le conseguenti promozioni decorrono dalla data della vacanza. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro. (110) 2. Se non diversamente stabilito dal presente codice, per i gradi degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) , nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni. ((138)) --------------- AGGIORNAMENTO (110)
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
--------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
--------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/ · 1
Il divorzio "cinese" in Italia. Come accedere de plano allo istituto dello scioglimento del matrimonio civile mediante applicazione della legge sostanziale cinese Pubblicato il 10/03/21 02:00 [Articolo 1072]
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Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 11/04/2018, n. 3970Provvedimento: […] Tale norma è stata ora riprodotta dall'art. 1072 del codice dell'ordinamento militare (dl.vo n. 66/2010), sicchè valgono ancora le considerazioni riportate in quella sentenza, secondo cui “si trattava, in buona sostanza, di una peculiare forma di avanzamento ordinario che si caratterizzava per il solo fatto di non avere cadenza annuale. […]Leggi di più...
- art. 21 legge n. 124/2007·
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- art. 1117 co. 3 d.lvo n. 66/2010·
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- art. 30-bis del D.lgs 30.12.1997 n. 4980·
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