Articolo 1072 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1112Articolo 1105
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9 ottobre 2010
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1 gennaio 2024
Art. 1072. Promozioni non annuali degli ufficiali 1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. ((Le conseguenti promozioni decorrono dalla data della vacanza.)) In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro. ((110)) 2. Se non diversamente stabilito dal presente codice, per i gradi degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni.

--------------- AGGIORNAMENTO (110)
Il D.Lgs. 23 novembre 2023, n. 185 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024
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