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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione 12^ civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Guido Vannicelli presidente, rel. dott. Pietro Caccialanza giudice dott. Simone Luerti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19266/2024 R.g. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso il procuratore e difensore avv. Maria TOLMATCHEVA come da procura del
17/12/2024 allegata alla comparsa costituzione di nuovo difensore depositata il
19/12/2024 attrice contro
(c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA P.IVA_1
distrettuale dello STATO di CP_1
convenuto
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, accertata la illegittimità del Provvedimento emesso dalla Questura di , Min. CP_1 dell'Interno, il 18.4.2024, notificato il 16 maggio 2024, perché emesso in violazione
1 dell'art.19, comma 1.1., T.U. Immigrazione, ante riforma ex L.50/2023, nonché in del diritto di difesa, per mancanza della notifica del parere della Commissione Territoriale della Protezione Internazionale, in via preliminare dichiarare applicabile nel caso cui si controverte la disciplina dell'art.19, comma 1.1., T.U. Immigrazione, ante riforma ex L.50/2023, limitatamente il collegamento ex art. 8 CEDU, in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare;
nel merito dichiarare il diritto della richiedente al riconoscimento della protezione speciale e, conseguentemente, ordinare al Min. dell'Interno, Questura di , il rilascio del CP_1 permesso di soggiorno.
Istanze istruttorie:
Si richiede la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) DCV che la sig.ra fin dal 1° settembre 2021 e a tutt'oggi ha un contratto Parte_1 d'affitto in essere con Lei, regolarmente registrato presso l'Agenzia del a Entrate, e che la stessa ha sempre rispettato tutti gli impegni presi nei Suoi confronti, ha sempre pagato puntualmente l'affitto e le spese relative all'immobile.
2) DCV che ha le difficoltà clinicamente significative in tutti gli ambiti Parte_1 indagati. Nello specifico la lettura di appare molto lenta e scorretta, con errori di vario tipo Pt_1
(scambi di lettere e/o parole, aggiunte, omissioni, sostituzioni). Tali difficoltà potrebbero andare ad influenzare la capacità di comprensione del testo scritto, e che inoltre, sono presenti le difficoltà di rilevanza clinica nelle prove che indagano la componente ortografica della scrittura e le competenze di calcolo e di conoscenza numerica, e che, infine, anche la memoria di lavoro verbale appare come un'area molto fragile. 3) DCV che Lei ha prescritto a il ricorso ad interventi didattici individualizzati e Parte_1 personalizzati, nonché l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla normativa in materia, per poter superare gli esami universitari.
4) DCV che da diversi anni contribuisce in modo significativo alla comunità Parte_1 ebraica di . CP_1
5) DCV che si è distinta per il suo impegno costante nelle attività di pubbliche Parte_1 relazioni della comunità, aiutandovi a organizzare serate sociali rivolte a studenti e giovani.
6) DCV che (…) ha utilizzato le sue competenze professionali nel campo della Parte_1 nutrizione e dello sport per condurre allenamenti sportivi che hanno riscosso grande apprezzamento tra i partecipanti alla comunità., ma favoriscono anche momenti di aggregazione e socializzazione.
Si indicano a testi:
- per il capitolo 1) sig. , nato a [...] [...]; Tes_1 CP_1
- per i capitoli 2) e 3) dott.ssa dell'ordine dei Psicologi della Testimone_2
Lombardia;
- per i capitoli 4), 5) e 6) AV HI EM AV LO
Si chiede la CTU medica psicologica e gastroenterologica sullo stato di salute di . Parte_1
Per l'Amministrazione convenuta:
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale respingere le domande di controparte in quanto infondate. Con vittoria di spese e competenze.
Il Collegio,
2 letto il ricorso depositato il 23/05/2024 ai sensi degli artt. 702-bis (rectius, 281- decies) e segg. e 3 d.lgs. n. 25/2008 (rectius, 19-ter d.lgs. n. 150/2011) dalla NA AE , con cui questa ha impugnato il decreto questorile del Parte_1
18/04/2024 (rif. N. 127/2024 Imm.) di diniego della sua istanza di protezione speciale ex art. 19. co.
1.2 d.lgs. n. 286/1998, notificatole il 16/05/2024, cui è seguito in pari data 16/05/2024 il decreto prefettizio di espulsione;
preso atto del rigetto ad opera del presidente istruttore in data 10/07/2024 dell'istanza di sospensione depositata dalla ai sensi dell'art. 5, co. 1° e Pt_1
2°, del d.lgs. n. 150/2011, come richiamato dal comma 5° del citato art. 19-ter;
instaurato il 22/10/2024 il contraddittorio cartolare, nel corso del quale l'Amministrazione convenuta si è costituita il 6/12/2024 chiedendo il rigetto del ricorso e la ricorrente s'è ricostituita il 19/12/2024 con nuovo difensore, depositando note scritte d'udienza nel quale ha formulato le conclusioni istruttorie riportate in epigrafe e confermato quelle di merito già articolate in ricorso:
PREMESSO
A. che il carattere semplificato del procedimento non può che tradursi in una decisione redazionalmente succinta, secondo il canone generale dettato dall'art. 132 co. 2° n. 4 c.p.c.;
che pertanto va omessa in questa sede l'analitica riesposizione dell'intera vicenda processuale, strettamente limitando la motivazione del provvedimento alla ratio decidendi più liquida;
che il presente provvedimento assume la forma di sentenza ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 150/2011 come modificato dal d.lgs. 149/2022, in applicazione del rito semplificato di cognizione ora disciplinato dagli artt. 281-decies / terdecies e ss. cod. proc. civ.;
RILEVATO
B. che a fondamento del ricorso la NA AE ha Parte_1
dedotto una " vicenda personale e di vita (…) non solo (…) singolare ma [che] presenta aspetti tutti in linea (…) ricompresi nella previsione dell'art. 8 CEDU”,
3 quali in particolare l' “esistenza della persona che ha sofferto l'infanzia, poi il servizio militare, con conseguenze, che le hanno provocato problemi di salute e stress, sfociati in malattie croniche come le frequenti coliti. Quindi la scelta di vita di vivere in altro paese fuori da Israele, mantenendo tuttavia i legami familiari con la madre e non rinnegando il paese di origine, che tuttavia nel contesto odierno vive i problemi di una guerra ufficiale e permanente, non ultimo i gravi fatti del 7 ottobre
2023 che vede in essere un conflitto tra Israele e i palestinesi, sono tutti elementi che depongono per il rilascio di un permesso per Protezione Speciale. E ciò con
l'obbiettivo di migliorare la qualità della vita e non dover stare male anche dal punto di vista fisico, e vivere nella paura di rischiare la vita";
che nella domanda (spedita il 21.3.203, doc. 13), la si era limitata a Pt_1
chiedere "il rilascio del permesso soggiorno per Protezione Speciale, in ragione particolare motivi che attengono la propria condizione personale e trascorsi familiari", senz'altro dedurre né documentare;
C. che la domanda è stata rigettata dal Questore di Milano, nel provvedimento indicato in premessa (doc. 1),
RILEVATO ALTRESI'
D. che a sostegno di quanto dedotto a fondamento dell'impugnazione, la Pt_1
aveva effettivamente prodotto certificazione relativa a due soli esami universitari sostenuti dal settembre 2017, di cui l'ultimo il 30/06/2023 (doc. 12), una dichiarazione datata 21/05/2024 di collaborazione occasionale come interprete dal
2021 redatta dall'avv.ssa LO GIUDICE SEMERARO (doc. 15) e un contratto di locazione senza data con tale nel suo attuale domicilio (doc. 10), Tes_1
venendo riconosciuti in ricorso -al contrario- continui soggiorni in Israele dove ella, orfana di padre, ha il resto della propria famiglia ed ha trascorso l'intero periodo interessato dalla c.d. pandemia;
4 E. che in ragione di ciò l'Avvocatura dello Stato, nella sua comparsa costitutiva, ha osservato che:
- “la ricorrente non svolge, ne ha svolto in passato, attività lavorativa in maniera continuativa e regolare sul territorio nazionale”, atteso che “come risulta dalla verifica in banca dati dell'INPS/Agenzia delle Entrate, infatti, la
ha percepito 151 euro da lavoro dipendente nel periodo di Pt_1
novembre-8 dicembre 2019 e circa 170 euro da lavoro dipendente nel dicembre 2021”,
- “pur avendo firmato un contratto di locazione, appare evidente che la ricorrente non dispone di un reddito proprio con cui far fronte alle proprie spese, ma risulta essere dipendente a livello economico dalla madre, attualmente residente in [...]”,
- mentre risultavano, piuttosto, “evidenti i suoi legami con il paese di origine,
Israele, come risulta dal modulo compilato dalla ricorrente e allegato all'istanza. La , infatti, è tornata più volte in Israele dopo il suo Pt_1
primo arrivo in Italia: una prima volta nel periodo Covid per circa due anni e poi, per un breve periodo nell'estate 2022”1,
sicché rimaneva indimostrato l'inserimento della ricorrente nel tessuto socioeconomico italiano;
F. che, costituendosi con nuovo difensore dopo il motivato rigetto della sua istanza di sospensione degli effetti del decreto impugnato, la ha voluto dimostrare Pt_1
da un lato il suo inserimento nella società italiana, e dall'altro il suo stato di vulnerabilità, producendo e illustrando fra gli altri, e principalmente:
- il già menzionato rapporto locativo con il signor , unitamente ad una Tes_1
lettera di referenze del padrone di casa (all. 1 - 42):
- la Relazione clinica per DSA del 21/10/2024 redatta da un team guidato dalla psicologa dr.ssa (che al paragrafo finale “D. CONCLUSIONI E Testimone_2 PROPOSTE PER L'INTERVENTO, da condividere con la persona, la famiglia
e la scuola”, conclude “ è una giovane multilingue con capacità Pt_1
cognitive nella norma ma con fatiche in tutte le aree dell'apprendimento. Le difficoltà sono presenti sia in italiano che in inglese. Sono riportate difficoltà di letture e scrittura anche in Russo e Ebraico”, all. 6),
- una certificazione sommariamente tradotta del gastroenterologo israeliano del 19/12/2024 attestante la colite ulcerosa da cui la è Per_1 Pt_1
affetta (all. 10 - 11),
- una proposta di collaborazione lavorativa senza data, per 20 ore settimanali, da parte del titolare di tale COSMO FOOD EU (all. 7)
- e una lettera di referenze ove il che guida la Beit Chabad House di Per_2
(articolazione milanese del movimento ebraico ortodosso chassidico CP_1
Chabad-Lubavitch), afferma -sia pur senza più precisi riferimenti spazio temporali né dettagli- di conoscere la “da diversi anni” e di Pt_1
apprezzare molto le attività da ella spese a favore della comunità ebraica che fa riferimento alla Beit Chabad House di (fra le quali la responsabilità di CP_1
allenamenti sportivi e la collaborazione all'organizzazione di non meglio specificate “serate sociali rivolte a studenti e giovani”), lettera quest'ultima peraltro consistente in una scrittura privata non autenticata, ed erroneamente letta dalla difesa come dimostrazione dell'inserimento della ricorrente nella comunità ebraica di (laddove si tratta, più precisamente, di una sua CP_1
particolare e minoritaria articolazione);
RITENUTO PRELIMINARMENTE
G. non esser luogo a dare ingresso ai mezzi di prova dedotti dalla ricorrente nella sua nota del 19/12/2024, i quali si risolvono in una superflua conferma di quanto già risultante dai documenti prodotti;
RITENUTO NEL MERITO
H. che non pare possibile individuare con un minimo grado di certezza, all'esito della permanenza frammentaria e intermittente (perché intervallata dai diversi rientri in
6 ) in Italia della (giunta per la prima volta sul territorio nazionale, CP_2 Pt_1
per ragioni di studio e con l'allora fidanzato, nel 2017), una reale integrazione della ricorrente nel tessuto socioculturale italiano, alla luce della sostanziale assenza di una reale vita lavorativa e universitaria di una minima continuità nell'arco dei ben sette anni trascorsi;
che né le pur documentate disabilità cognitive della ricorrente (peraltro di grado tale da non impedirle, come riferito dalla dr.ssa di aver conseguito in Israele una Tes_2
laurea di indirizzo artistico-teatrale: v. doc. cit. pag. 3) né la pur fastidiosa colite ulcerosa di cui soffre (che non le ha impedito di prestare in patria il servizio militare e di cui, significativamente, si è curata e si cura in Israele, come dimostra il citato certificato del 19.12.2024 prodotto), sono tali da poter sussumere la fra i Pt_1
soggetti vulnerabili dichiarati inespellibili alla lettera d)-bis del comma 1.2 dell'art 19
TUI3;
che pertanto, irrilevanti in questa sede i profili di sicurezza in Patria dedotti (comuni in questo momento a qualsiasi cittadino israeliano), indimostrata l'eventuale consistenza patologica del trauma psichico che il servizio militare e la guerra israelo- palestinese in corso le avrebbe cagionato, e venuta meno una reale motivazione di studio (come dimostrato dal percorso universitario praticamente inesistente della trentenne ), non è possibile allo stato degli atti ritenere che il Pt_1
provvedimento impugnato abbia leso il diritto della ricorrente alla vita privata così come ricostruito dalla giurisprudenza della Corte E.D.U in applicazione dell'art. 8 della Convenzione E.D.U.;
RITENUTO INFINE
I. che la particolarità del caso, primo del suo genere ad essere portato -per quanto consta- all'attenzione della Sezione specializzata in materia di immigrazione di 3 Vale a dire, gli “stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finchè persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale”. 7 (NA AE dislessica affetta da patologia cronica), giustifica ad CP_1
avviso del collegio l'integrale compensazione fra le parti delle spese di causa, ai sensi dell'art. 92 co. 2° c.p.c.,
P. Q. M.
1. rigetta il ricorso meglio indicato al § 1) della motivazione della presente sentenza;
2. compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento.
Milano, 27 gennaio 2025 il presidente est.
Guido Vannicelli
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In realtà, il nuovo difensore ha dimostrato che le era definitivamente rientrata in Italia alla fine Pt_1 dell'agosto del 2021 (v. il passaporto allegato sub 12 alla nuova comparsa costitutiva). 2 Il nuovo difensore ha incomprensibilmente ignorato il fatto che la numerazione dei documenti fosse già stata avviata con il ricorso introduttivo, al quale ne erano già stati allegati 17.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione 12^ civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Guido Vannicelli presidente, rel. dott. Pietro Caccialanza giudice dott. Simone Luerti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19266/2024 R.g. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso il procuratore e difensore avv. Maria TOLMATCHEVA come da procura del
17/12/2024 allegata alla comparsa costituzione di nuovo difensore depositata il
19/12/2024 attrice contro
(c.f. Controparte_1
), elettivamente domiciliato ex lege presso l'AVVOCATURA P.IVA_1
distrettuale dello STATO di CP_1
convenuto
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, accertata la illegittimità del Provvedimento emesso dalla Questura di , Min. CP_1 dell'Interno, il 18.4.2024, notificato il 16 maggio 2024, perché emesso in violazione
1 dell'art.19, comma 1.1., T.U. Immigrazione, ante riforma ex L.50/2023, nonché in del diritto di difesa, per mancanza della notifica del parere della Commissione Territoriale della Protezione Internazionale, in via preliminare dichiarare applicabile nel caso cui si controverte la disciplina dell'art.19, comma 1.1., T.U. Immigrazione, ante riforma ex L.50/2023, limitatamente il collegamento ex art. 8 CEDU, in ragione del rispetto della sua vita privata o familiare;
nel merito dichiarare il diritto della richiedente al riconoscimento della protezione speciale e, conseguentemente, ordinare al Min. dell'Interno, Questura di , il rilascio del CP_1 permesso di soggiorno.
Istanze istruttorie:
Si richiede la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) DCV che la sig.ra fin dal 1° settembre 2021 e a tutt'oggi ha un contratto Parte_1 d'affitto in essere con Lei, regolarmente registrato presso l'Agenzia del a Entrate, e che la stessa ha sempre rispettato tutti gli impegni presi nei Suoi confronti, ha sempre pagato puntualmente l'affitto e le spese relative all'immobile.
2) DCV che ha le difficoltà clinicamente significative in tutti gli ambiti Parte_1 indagati. Nello specifico la lettura di appare molto lenta e scorretta, con errori di vario tipo Pt_1
(scambi di lettere e/o parole, aggiunte, omissioni, sostituzioni). Tali difficoltà potrebbero andare ad influenzare la capacità di comprensione del testo scritto, e che inoltre, sono presenti le difficoltà di rilevanza clinica nelle prove che indagano la componente ortografica della scrittura e le competenze di calcolo e di conoscenza numerica, e che, infine, anche la memoria di lavoro verbale appare come un'area molto fragile. 3) DCV che Lei ha prescritto a il ricorso ad interventi didattici individualizzati e Parte_1 personalizzati, nonché l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla normativa in materia, per poter superare gli esami universitari.
4) DCV che da diversi anni contribuisce in modo significativo alla comunità Parte_1 ebraica di . CP_1
5) DCV che si è distinta per il suo impegno costante nelle attività di pubbliche Parte_1 relazioni della comunità, aiutandovi a organizzare serate sociali rivolte a studenti e giovani.
6) DCV che (…) ha utilizzato le sue competenze professionali nel campo della Parte_1 nutrizione e dello sport per condurre allenamenti sportivi che hanno riscosso grande apprezzamento tra i partecipanti alla comunità., ma favoriscono anche momenti di aggregazione e socializzazione.
Si indicano a testi:
- per il capitolo 1) sig. , nato a [...] [...]; Tes_1 CP_1
- per i capitoli 2) e 3) dott.ssa dell'ordine dei Psicologi della Testimone_2
Lombardia;
- per i capitoli 4), 5) e 6) AV HI EM AV LO
Si chiede la CTU medica psicologica e gastroenterologica sullo stato di salute di . Parte_1
Per l'Amministrazione convenuta:
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale respingere le domande di controparte in quanto infondate. Con vittoria di spese e competenze.
Il Collegio,
2 letto il ricorso depositato il 23/05/2024 ai sensi degli artt. 702-bis (rectius, 281- decies) e segg. e 3 d.lgs. n. 25/2008 (rectius, 19-ter d.lgs. n. 150/2011) dalla NA AE , con cui questa ha impugnato il decreto questorile del Parte_1
18/04/2024 (rif. N. 127/2024 Imm.) di diniego della sua istanza di protezione speciale ex art. 19. co.
1.2 d.lgs. n. 286/1998, notificatole il 16/05/2024, cui è seguito in pari data 16/05/2024 il decreto prefettizio di espulsione;
preso atto del rigetto ad opera del presidente istruttore in data 10/07/2024 dell'istanza di sospensione depositata dalla ai sensi dell'art. 5, co. 1° e Pt_1
2°, del d.lgs. n. 150/2011, come richiamato dal comma 5° del citato art. 19-ter;
instaurato il 22/10/2024 il contraddittorio cartolare, nel corso del quale l'Amministrazione convenuta si è costituita il 6/12/2024 chiedendo il rigetto del ricorso e la ricorrente s'è ricostituita il 19/12/2024 con nuovo difensore, depositando note scritte d'udienza nel quale ha formulato le conclusioni istruttorie riportate in epigrafe e confermato quelle di merito già articolate in ricorso:
PREMESSO
A. che il carattere semplificato del procedimento non può che tradursi in una decisione redazionalmente succinta, secondo il canone generale dettato dall'art. 132 co. 2° n. 4 c.p.c.;
che pertanto va omessa in questa sede l'analitica riesposizione dell'intera vicenda processuale, strettamente limitando la motivazione del provvedimento alla ratio decidendi più liquida;
che il presente provvedimento assume la forma di sentenza ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 150/2011 come modificato dal d.lgs. 149/2022, in applicazione del rito semplificato di cognizione ora disciplinato dagli artt. 281-decies / terdecies e ss. cod. proc. civ.;
RILEVATO
B. che a fondamento del ricorso la NA AE ha Parte_1
dedotto una " vicenda personale e di vita (…) non solo (…) singolare ma [che] presenta aspetti tutti in linea (…) ricompresi nella previsione dell'art. 8 CEDU”,
3 quali in particolare l' “esistenza della persona che ha sofferto l'infanzia, poi il servizio militare, con conseguenze, che le hanno provocato problemi di salute e stress, sfociati in malattie croniche come le frequenti coliti. Quindi la scelta di vita di vivere in altro paese fuori da Israele, mantenendo tuttavia i legami familiari con la madre e non rinnegando il paese di origine, che tuttavia nel contesto odierno vive i problemi di una guerra ufficiale e permanente, non ultimo i gravi fatti del 7 ottobre
2023 che vede in essere un conflitto tra Israele e i palestinesi, sono tutti elementi che depongono per il rilascio di un permesso per Protezione Speciale. E ciò con
l'obbiettivo di migliorare la qualità della vita e non dover stare male anche dal punto di vista fisico, e vivere nella paura di rischiare la vita";
che nella domanda (spedita il 21.3.203, doc. 13), la si era limitata a Pt_1
chiedere "il rilascio del permesso soggiorno per Protezione Speciale, in ragione particolare motivi che attengono la propria condizione personale e trascorsi familiari", senz'altro dedurre né documentare;
C. che la domanda è stata rigettata dal Questore di Milano, nel provvedimento indicato in premessa (doc. 1),
RILEVATO ALTRESI'
D. che a sostegno di quanto dedotto a fondamento dell'impugnazione, la Pt_1
aveva effettivamente prodotto certificazione relativa a due soli esami universitari sostenuti dal settembre 2017, di cui l'ultimo il 30/06/2023 (doc. 12), una dichiarazione datata 21/05/2024 di collaborazione occasionale come interprete dal
2021 redatta dall'avv.ssa LO GIUDICE SEMERARO (doc. 15) e un contratto di locazione senza data con tale nel suo attuale domicilio (doc. 10), Tes_1
venendo riconosciuti in ricorso -al contrario- continui soggiorni in Israele dove ella, orfana di padre, ha il resto della propria famiglia ed ha trascorso l'intero periodo interessato dalla c.d. pandemia;
4 E. che in ragione di ciò l'Avvocatura dello Stato, nella sua comparsa costitutiva, ha osservato che:
- “la ricorrente non svolge, ne ha svolto in passato, attività lavorativa in maniera continuativa e regolare sul territorio nazionale”, atteso che “come risulta dalla verifica in banca dati dell'INPS/Agenzia delle Entrate, infatti, la
ha percepito 151 euro da lavoro dipendente nel periodo di Pt_1
novembre-8 dicembre 2019 e circa 170 euro da lavoro dipendente nel dicembre 2021”,
- “pur avendo firmato un contratto di locazione, appare evidente che la ricorrente non dispone di un reddito proprio con cui far fronte alle proprie spese, ma risulta essere dipendente a livello economico dalla madre, attualmente residente in [...]”,
- mentre risultavano, piuttosto, “evidenti i suoi legami con il paese di origine,
Israele, come risulta dal modulo compilato dalla ricorrente e allegato all'istanza. La , infatti, è tornata più volte in Israele dopo il suo Pt_1
primo arrivo in Italia: una prima volta nel periodo Covid per circa due anni e poi, per un breve periodo nell'estate 2022”1,
sicché rimaneva indimostrato l'inserimento della ricorrente nel tessuto socioeconomico italiano;
F. che, costituendosi con nuovo difensore dopo il motivato rigetto della sua istanza di sospensione degli effetti del decreto impugnato, la ha voluto dimostrare Pt_1
da un lato il suo inserimento nella società italiana, e dall'altro il suo stato di vulnerabilità, producendo e illustrando fra gli altri, e principalmente:
- il già menzionato rapporto locativo con il signor , unitamente ad una Tes_1
lettera di referenze del padrone di casa (all. 1 - 42):
- la Relazione clinica per DSA del 21/10/2024 redatta da un team guidato dalla psicologa dr.ssa (che al paragrafo finale “D. CONCLUSIONI E Testimone_2 PROPOSTE PER L'INTERVENTO, da condividere con la persona, la famiglia
e la scuola”, conclude “ è una giovane multilingue con capacità Pt_1
cognitive nella norma ma con fatiche in tutte le aree dell'apprendimento. Le difficoltà sono presenti sia in italiano che in inglese. Sono riportate difficoltà di letture e scrittura anche in Russo e Ebraico”, all. 6),
- una certificazione sommariamente tradotta del gastroenterologo israeliano del 19/12/2024 attestante la colite ulcerosa da cui la è Per_1 Pt_1
affetta (all. 10 - 11),
- una proposta di collaborazione lavorativa senza data, per 20 ore settimanali, da parte del titolare di tale COSMO FOOD EU (all. 7)
- e una lettera di referenze ove il che guida la Beit Chabad House di Per_2
(articolazione milanese del movimento ebraico ortodosso chassidico CP_1
Chabad-Lubavitch), afferma -sia pur senza più precisi riferimenti spazio temporali né dettagli- di conoscere la “da diversi anni” e di Pt_1
apprezzare molto le attività da ella spese a favore della comunità ebraica che fa riferimento alla Beit Chabad House di (fra le quali la responsabilità di CP_1
allenamenti sportivi e la collaborazione all'organizzazione di non meglio specificate “serate sociali rivolte a studenti e giovani”), lettera quest'ultima peraltro consistente in una scrittura privata non autenticata, ed erroneamente letta dalla difesa come dimostrazione dell'inserimento della ricorrente nella comunità ebraica di (laddove si tratta, più precisamente, di una sua CP_1
particolare e minoritaria articolazione);
RITENUTO PRELIMINARMENTE
G. non esser luogo a dare ingresso ai mezzi di prova dedotti dalla ricorrente nella sua nota del 19/12/2024, i quali si risolvono in una superflua conferma di quanto già risultante dai documenti prodotti;
RITENUTO NEL MERITO
H. che non pare possibile individuare con un minimo grado di certezza, all'esito della permanenza frammentaria e intermittente (perché intervallata dai diversi rientri in
6 ) in Italia della (giunta per la prima volta sul territorio nazionale, CP_2 Pt_1
per ragioni di studio e con l'allora fidanzato, nel 2017), una reale integrazione della ricorrente nel tessuto socioculturale italiano, alla luce della sostanziale assenza di una reale vita lavorativa e universitaria di una minima continuità nell'arco dei ben sette anni trascorsi;
che né le pur documentate disabilità cognitive della ricorrente (peraltro di grado tale da non impedirle, come riferito dalla dr.ssa di aver conseguito in Israele una Tes_2
laurea di indirizzo artistico-teatrale: v. doc. cit. pag. 3) né la pur fastidiosa colite ulcerosa di cui soffre (che non le ha impedito di prestare in patria il servizio militare e di cui, significativamente, si è curata e si cura in Israele, come dimostra il citato certificato del 19.12.2024 prodotto), sono tali da poter sussumere la fra i Pt_1
soggetti vulnerabili dichiarati inespellibili alla lettera d)-bis del comma 1.2 dell'art 19
TUI3;
che pertanto, irrilevanti in questa sede i profili di sicurezza in Patria dedotti (comuni in questo momento a qualsiasi cittadino israeliano), indimostrata l'eventuale consistenza patologica del trauma psichico che il servizio militare e la guerra israelo- palestinese in corso le avrebbe cagionato, e venuta meno una reale motivazione di studio (come dimostrato dal percorso universitario praticamente inesistente della trentenne ), non è possibile allo stato degli atti ritenere che il Pt_1
provvedimento impugnato abbia leso il diritto della ricorrente alla vita privata così come ricostruito dalla giurisprudenza della Corte E.D.U in applicazione dell'art. 8 della Convenzione E.D.U.;
RITENUTO INFINE
I. che la particolarità del caso, primo del suo genere ad essere portato -per quanto consta- all'attenzione della Sezione specializzata in materia di immigrazione di 3 Vale a dire, gli “stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finchè persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale”. 7 (NA AE dislessica affetta da patologia cronica), giustifica ad CP_1
avviso del collegio l'integrale compensazione fra le parti delle spese di causa, ai sensi dell'art. 92 co. 2° c.p.c.,
P. Q. M.
1. rigetta il ricorso meglio indicato al § 1) della motivazione della presente sentenza;
2. compensa integralmente fra le parti le spese del procedimento.
Milano, 27 gennaio 2025 il presidente est.
Guido Vannicelli
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In realtà, il nuovo difensore ha dimostrato che le era definitivamente rientrata in Italia alla fine Pt_1 dell'agosto del 2021 (v. il passaporto allegato sub 12 alla nuova comparsa costitutiva). 2 Il nuovo difensore ha incomprensibilmente ignorato il fatto che la numerazione dei documenti fosse già stata avviata con il ricorso introduttivo, al quale ne erano già stati allegati 17.
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