Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5635/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/12/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUCA FONTIROSSI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), viale Giusti n. 273, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MARC Parte_2 C.F._2
ANTHONY GAMBARDELLA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca
(LU), via Borgo Giannotti n. 109, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Le spese legali vengono interamente compensate tra le parti.
2) I figli minorenni e restano affidati ad entrambi Persona_1 Persona_2 Persona_3
i genitori e continueranno a vivere prevalentemente con la madre nella sua abitazione posta in Lucca, via del Castellaccio n. 13, ovvero presso il diverso domicilio ove dovesse in futuro trasferirsi. La residenza anagrafica dei figli sarà presso l'abitazione di residenza della madre.
3) Il padre vedrà e terrà con sé i figli e il mercoledì dalle ore 18,30 (prelievo di Persona_3 Per_2
da casa e prelievo di alle 19 dalla struttura presso cui pratica attività sportiva); Persona_3 Per_2 pernottamento presso il padre che li accompagnerà a scuola il giovedì mattina (oppure a casa della madre nei periodi di vacanza scolastica); le modalità di frequentazione con il figlio Persona_1 saranno concordate fra i genitori onde venire incontro alle problematiche di relazione manifestate dal ragazzo.
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lo andrà a riprendere alle ore 19 e lo riaccompagnerà all'abitazione della madre;
analogamente lo andrà a prendere presso l'abitazione della madre anche il mercoledì, sempre alle ore 17,30 per accompagnarlo alla palestra di Mugnano;
lo terrà poi con sé come previsto dal punto 3) fino alla mattina dopo.
5) Il padre terrà presso di sé i figli una ulteriore sera durante la settimana, dalle ore 18 alle ore 21, orario in cui il padre li riaccompagnerà a casa.
6) Il padre terrà presso di sé i figli a week end alternati, dal venerdì a fine pomeriggio alla domenica a fine pomeriggio, quando li riaccompagnerà a casa (entro le ore 17 nel periodo scolastico;
entro le ore 19 nel periodo di vacanze scolastiche).
7) Il padre terrà con sé i figli minori e per due settimane, anche non consecutive, Per_2 Persona_3 durante le vacanze estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, mentre resta inteso che per i giorni di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo verrà seguito il criterio dell'alternanza secondo accordi diretti tra i coniugi, iniziando da Natale 2024 durante il quale i figli resteranno con la madre. Sono comunque salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno concordare di volta in volta nel rispetto delle esigenze dei figli.
8) Le modalità di frequentazione con il figlio saranno concordate fra i genitori onde Persona_1 venire incontro alle problematiche di relazione manifestate dal ragazzo. Quando tali problematiche saranno superate la frequentazione sarà identica a quella degli altri fratelli.
9) si obbliga a versare a la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) Parte_1 Parte_2 per ciascun figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il loro mantenimento.
10) Tale importo è comprensivo del rimborso della quota del 50% delle spese straordinarie di competenza del padre. Qualora la singola spesa straordinaria dovesse essere particolarmente rilevante e superare i 2.000,00 euro, l'importo della spesa verrà suddiviso fra entrambi i genitori. Si specifica che in ordine alle spese straordinarie le stesse sono individuate secondo le linee guida dettate dal Protocollo del 07.10.2020 adottato dal Tribunale di Lucca.
In particolare i genitori concordano che sono da intendere, quali spese straordinarie per i figli:
(i) spese mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e comunque relative alla salute, compresi i tickets;
(ii) spese scolastiche ossia rette, tasse di iscrizione scolastiche, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto;
sono però espressamente escluse le spese, di ogni genere, relative alla istruzione universitaria, che verranno sostenute da entrambi i genitori al 50%, quale sia l'importo;
(iii) spese per viaggi di studio e di istruzione, ripetizioni, spese di abbigliamento;
(iv) spese per attività sportive, artistiche (es. musica), ricreative e di svago (es. scoutismo, punti verdi ecc.), spese di iscrizione e frequenza corsi sportivi;
attrezzature ed abbigliamento necessari.
Gli esponenti concordano espressamente che le spese straordinarie indicate al punto che precede lettere (iii) e (iv), verranno rimborsate solo se previamente concordate.
11) Il predetto importo di euro 500,00 per ciascuno dei tre figli dovrà essere versato a mezzo bonifico bancario a favore di entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_2
12) Per quanto possa valere i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
Chiedono altresì che l'Ill.mo Tribunale Voglia ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni della sentenza nei registri dello stato civile senza alcuna Sua ingerenza o responsabilità».
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 26/9/2012, dal quale sono nati i tre figli (nato il Persona_1
3/3/2013), (nato il [...]) e (nato il [...]), tutti ancora minorenni - Per_2 Persona_3 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2 in Lucca (LU) in data 26/9/2012, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 147, Parte 1, dell'Anno 2012;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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